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T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I B E R G A M O terza sezione civile N. 10660/2015 R.G.

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T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I B E R G A M O terza sezione civile

N. 10660/2015 R.G.

VERBALE DELL’UDIENZA DEL GIORNO 24/05/2016

Addì 24/05/2016, innanzi al giudice istruttore dott. Tommaso Del Giudice sono comparsi:

- per SOCIETA’ ITALIA S.R.L. , l’avvocato FRANCESCA GISTA, in sostituzione dell’avv. SALESIA FRANCESCO, che dichiara di avere ricevuto la delega verbale;

- per KABI S.R.L. , l’avvocato ALGERI DANIELA, in sostituzione dell’avv. LORITO PAOLA , che dichiara di avere ricevuto la delega verbale;

Il difensore di SOCIETA’ ITALIA S.R.L. insiste nelle istanze istruttorie e rileva l’ammissibilità dell’ordine di esibizione formulato in quanto inerente alla onere di produzione di controparte. Per quanto attiene alla questione pregiudiziale segnala la recente Suprema Corte che ha smentito l’inammissibilità del deposito telematico dell’atto introduttivo e che ha ribadito il principio di strumentalità delle forme.

Il difensore di KABI insiste nell’eccezione preliminare formulata e in particolare sull’irritualità del deposito cartaceo dell’atto di riassunzione e chiede quindi l’emissione di provvedimento di estinzione richiandosi alla dottrina allegata in memoria. Contesta quanto ex adverso richiesto da controparte e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e in subordine l’ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie n. 2) e 3), opponendosi all’ammissione delle prove avversarie per i motivi dedotti.

Il Giudice,

rilevato che la motivazione sull’ammissione o sulla mancata ammissione delle prove non deve farsi necessariamente capo per capo, potendo essere espressa in termini generali (Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 2012);

ritenuto ultroneo assumere mezzi istruttori e necessario preliminarmente decidere l’eccezione di estinzione di KABI s.r.l., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere per procedere ad una decisione ex art. 281sexies c.p.c.

Il difensore di SOCIETA’ ITALIA precisa le conclusioni come da memoria n. 1) e in via istruttoria come da memoria n. 2) e 3).

Il difensore di KABI precisa le conclusioni come da propria comparsa e quelle istruttorie come da memorie n. 2) e 3).

Il Giudice

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sentite le parti;

trattiene la causa in decisione e DA' LETTURA DELLA SENTENZA ALLEGATA EX ART. 281SEXIES C.P.C.

Il Giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato dandone lettura all’udienza del 24/05/2016 ex

art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 10660/2015 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 24/05/2016, promossa da

SOCIETA’ ITALIA S.R.L., C.F. 04343820280, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to SALESIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PILATO FRANCESCO sito in Milano, via G.B. Pirelli n. 30,

giusta procura a margine della comparsa in riassunzione,

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RIASSUMENTE,

nei confronti di

KABI S.R.L., C.F. 01809520164, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti LORITO PAOLA e PAGANI RICCARDO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LORITO PAOLA sito in VIA XX SETTEMBRE 70 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione e risposta a seguito di riassunzione,

RIASSUNTA,

avente ad oggetto: Agenzia

Conclusioni come da verbale dell’udienza del 24/05/2016

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato in data 17/3/2015, KABI S.R.L. instaurava presso il Tribunale di Padova il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n.

149/2015 del Tribunale civile di Padova, emesso nei propri confronti ed in favore di SOCIETA’ ITALIA S.R.L., sulla base di svariati motivi e conclusioni e preliminarmente eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, stante il foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Bergamo sulla base di quanto pattuito tra le parti con contratto dell’1/6/2010.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva dinanzi al Tribunale di Padova la SOCIETA’ ITALIA S.R.L., la quale, aderiva all’eccezione di incompetenza territoriale di controparte, salvo contestare nel merito gli assunti di quest’ultima e avanzare proprie domande.

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Il Tribunale di Padova, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9/7/2015, prendeva atto dell’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, la “revoca” del decreto ingiuntivo, esplicitamente osservando “nulla sulle spese processuali”.

Con comparsa in riassunzione notificata in data 7/10/2015, il procedimento veniva riassunto da SOCIETA’ ITALIA S.R.L., la quale provvedeva al deposito cartaceo della comparsa in riassunzione e del proprio fascicolo. Si costituiva – invece – telematicamente KABI S.R.L., la quale (oltre a riproporre le precedenti difese) anzitutto eccepiva l’irritualità della riassunzione per mancato deposito telematico della stessa, chiedendo – fra l’altro - la declaratoria dell’estinzione del giudizio, dell’inammissibilità delle domande nuove avanzate solo con la comparsa in riassunzione e la condanna di controparte alle spese processuali per il giudizio di opposizione incardinatosi presso il Tribunale di Padova.

Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice invitava alla precisazione delle conclusioni, alla discussione e procedeva aòla pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

E’ fondata e deve essere accolta l’eccezione di estinzione del presente giudizio per irritualità della riassunzione in ragione del mancato deposito telematico della comparsa di riassunzione e dei relativi allegati in forma cartacea anziché telematica. Sul punto deve osservarsi quanto segue.

In materia di riassunzione a seguito di declaratoria dell’incompetenza territoriale, la Suprema Corte onera il riassumente della tempestiva notifica della comparsa di riassunzione, di una nuova costituzione nei termini di cui all’art. 165 c.p.c. e di una nuova iscrizione a ruolo: in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 21/02/2014, Rv. 629717, secondo la quale “nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il

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proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ” (Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 21/02/2014, Rv.

629717), principio ripreso da anteriore giurisprudenza di legittimità e in particolare da Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 18/02/1987, Rv. 451136, rimanendo salva – secondo un indirizzo - la possibilità di una nuova riassunzione ancorché pur sempre nel rispetto del termine ex art. 50 c.p.c. (così Sez. 2, Sentenza n.

1718 del 17/02/1995, Rv. 490485).

Nel caso di specie, la riassunzione non può ritenersi rituale in quanto non depositata telematicamente, ma solo ed inammissibilmente depositata cartaceamente.

Dirimente sul punto la disposizione di cui all’art. 16bis, comma 1, del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L.

17 dicembre 2012 n. 221, nella parte in cui prevede che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. A fronte di tale norma, è necessario chiedersi se la comparsa in riassunzione, necessaria dopo la cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 38, comma 2, e 307, primo comma, c.p.c., sia sottoposta all’obbligo del deposito telematico.

La parte riassumente opina negativamente ritenendo

a) la comparsa di riassunzione un “atto introduttivo”;

b) che, a seguito dell’incompetenza ex art. 38, comma 2, c.p.c., le parti non possano considerarsi “precedentemente costituite” anche alla luce dell’onere di costituzione delle stesse dinanzi al Tribunale competente e della necessità di una nuova iscrizione a ruolo;

c) che, in ogni caso, anche assumendo l’applicazione dell’art.

16bis, comma 1, predetto, il deposito cartaceo costituisce raggiungimento dello scopo rilevante ex art. 156, comma 3, c.p.c..

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Invero, nessuna di queste ragioni appare persuasiva e deve ritenersi che la comparsa di riassunzione a seguito di incompetenza dichiarata ex art. 38, comma 2, c.p.c. debba essere depositata telematicamente.

Anzitutto ritiene questo Giudice che la comparsa in riassunzione non sia un “atto introduttivo”. Tale dizione, ricostruita interpretando l’art. 16bis, comma 1, afferisce al primo atto processuale per attore e convenuto (come atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta), ma non è riconoscibile all’atto in esame che, per sua natura, è un atto successivo a quello introduttivo ancorché quest’ultimo sia stato depositato dinanzi al Giudice dichiaratosi incompetente ex art. 38, comma 2, c.p.c.. Infatti, pacificamente in dottrina e in giurisprudenza la comparsa di riassunzione determina la traslatio iudicii, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda presentata innanzi al Tribunale incompetente, con – pertanto – ultrattività e non già irrilevanza di quest’ultima e dell’”atto introduttivo” per mezzo del quale è stata esercitata detta azione.

In altri termini la traslatio iudicii realizzata o realizzabile con la riassunzione è un atto posteriore e collegato all’”atto introduttivo”, sicché non può vantare la medesima qualità di quest’ultimo e la stessa sottrazione all’applicazione dell’art.

16bis, comma 1, predetto.

In senso opposto a quanto sopraesposto non rileva la circostanza che il giudizio incardinatosi presso il Tribunale di Padova fosse un’opposizione a decreto ingiuntivo: la circostanza non osta, né distorce la traslatio iudicii ex art. 50 c.p.c. atteso che, secondo la Suprema Corte ed in fattispecie consimili, “l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore” e “il giudice "ad quem" è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e

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sulle altre eventualmente introdotte” (Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009, Rv. 609121).

A conclusioni non diverse non è dato giungere incentrando l’analisi non già sulla natura o meno di “atto introduttivo” in capo alla comparsa di riassunzione, quanto ponendo l’accento sull’espressione testuale dell’art. 16bis, comma 1, predetto, ovverosia quella di “parti precedentemente costituite”. A tal proposito non può ritenersi – come evidenziato dal riassumente – che, a seguito della comparsa di riassunzione, le parti hanno l’onere di costituirsi innanzi al Tribunale civile competente sicché nel momento anteriore le parti non possono intendersi

“precedentemente costituite”. Opinare in tal senso significherebbe obliterare il dato (sia storico che giuridico) della precedente costituzione delle parti innanzi al Giudice incompetente. A fronte di tale circostanza può l’onere di una seconda costituzione rendere irrilevante la prima presso il Giudice incompetente tal che le parti non possano ritenersi essere state “precedentemente costituite” ex art. 16bis, comma 1, predetto? Ritiene questo Giudice di dover rispondere negativamente e che non possa essere ritenuta irrilevante la precedente costituzione innanzi al Tribunale incompetente territorialmente, deponendo a favore di detta conclusione,

I) la circostanza che la dottrina e la giurisprudenza ritengono la traslatio iudicii una mera prosecuzione del procedimento incardinatosi presso il Giudice incompetente;

II) il rilievo che è il medesimo processo a continuare tant’è che “a seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi a questo con tutte le preclusioni già verificatesi” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 28/02/2007, Rv. 595230);

III) l’osservazione che è la stessa legge che non considera irrilevante la costituzione anteriormente compiutasi dinanzi al Giudice incompetente, deponendo in tal senso l’art. 125 disp. att. c.p.c. che – a tacer d’altro –

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legittima la notifica della riassunzione ex art. 170 c.p.c.

cioè (e segnatamente) al “procuratore costituito”, al punto tale che, per la Suprema Corte, “se l'atto di riassunzione sia stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore, e la parte stessa non siasi costituita nella fase di riassunzione, tale difetto, investendo la regolarità del contraddittorio, importa la nullità di tutta tale fase del giudizio e delle sentenze emesse nella stessa fase.” (Sez. 3, Sentenza n. 307 del 30/01/1968, Rv.

331244);

IV) la deduzione del peculiare rilievo della precedente costituzione dinanzi al Giudice incompetente rispetto all’onere di costituzione dinanzi al Giudice competente, dovendosi osservare che, secondo la Suprema Corte, “in caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente (…), la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto "continua" (art. 50 cod.

proc. civ.) e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale” e ciò “in forza della unicità e continuità del processo (…), essendo la riassunzione diretta appunto allo scopo di ricostituire il contraddittorio che si era instaurato in origine” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 28/10/1994, Rv. 488305).

Alla luce dei sopraindicati principi non può ritenersi che il riassumente non sia una parte precedentemente costituitasi ai fini del predetto art. 16bis, comma 1, predetto, al contrario rilevando la circostanza della propria costituzione innanzi al Giudice territorialmente incompetente.

In senso opposto non rileva la circostanza della diversità del foro delle due costituzioni susseguitesi in capo alla medesima parte. In primo luogo, l’art. 16bis, comma 1, predetto non distingue la costituzione ratione loci, né un esito in tal senso sembra desumibile dalla disciplina codicistica. In secondo luogo,

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proprio la circostanza della “unicità e continuità del processo”

che segue alla traslatio iudicii (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 28/10/1994, Rv. 488305) porta ad escludere che possa avere rilievo giuridico la diversità geografica dei Tribunali aditi che proprio l’istituto della traslatio (previa osservanza della disciplina della riassunzione) mira ad escludere. In terzo luogo, diversamente opinando si giungerebbe ad un interpretazione se non confliggente con il dato testuale, quantomeno analogica dell’art.

16bis, comma 1, predetto e dell’individuazione degli atti sottratti all’obbligatorietà del deposito telematico, risultato interpretativo che, invero, sarebbe in contrasto con l’art. 14 delle preleggi al codice civile, alla luce dell’eccezionalità di detta disposizione rispetto all’obbligatorietà (generale) del deposito telematico.

In senso opposto alle conclusioni sopraindicate circa l’obbligatorietà del deposito telematico della comparsa in riassunzione nemmeno può rilevare il c.d. principio di strumentalità delle forme, ritenendosi che il deposito cartaceo surroghi ex art. 156, comma 3, c.p.c. l’assenza del deposito telematico. A prescindere dalle perplessità della dottrina circa l’applicabilità dell’art. 156, comma 3, c.p.c. alle forme (non già degli atti, ma) del deposito e riscontrando come detti dubbi non siano stati affrontati espressamente nell’esame della fattispecie del deposito telematico dell’atto introduttivo da parte di Cass.

del 12.5.2016, sentenza n. 9772, non è condivisibile il pur apprezzabile tentativo della giurisprudenza di merito di ritenere che il deposito cartaceo tenga luogo di quello telematico per gli atti diversi da quelli introduttivi ed in nome della strumentalità delle forme, dovendosi – al contrario - evidenziare che

1) l’art. 16bis, comma 1, predetto sancisce l’obbligo di deposito

“esclusivamente con modalità telematiche” ed è evidente che con ciò il legislatore abbia testualmente voluto escludere ogni alternativa modalità di deposito, derogando – sia alla stregua del criterio cronologico, che alla stregua del criterio di specialità – al c.d. anteriore e generale

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principio di strumentalità delle forme ed all’art. 156, comma 3, c.p.c.;

2) l’insurrogabilità del deposito telematico con il deposito cartaceo è evidenziato anche da altre disposizioni che tassativizzano le possibilità residue di quest’ultimo – ad esempio – al comma 4, al comma 8 e (per le copie) al comma 9 del medesimo art. 16bis;

3) diversamente opinando si entrerebbe in contrasto non solo con il tenore testuale dell’art. 16bis, comma 1, ma anche con la intentio legis rilevante ex art. 12 delle preleggi al codice civile e indubitabilmente nel senso dell’obbligatorietà del processo civile telematico e, dunque, del deposito telematico;

4) opinando diversamente non solo la comparsa in riassunzione de qua, ma tutti gli atti di tutti i processi (memorie ex art.

183, comma 6, c.p.c., comparse conclusionali, memorie di replica e così via) potrebbero non osservare il deposito telematico e proseguire con il deposito cartaceo, con sostanziale interpretatio abrogans dell’impianto normativo sancente l’obbligatorietà del processo civile telematico e dunque, in primis, del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012 n. 221;

5) la stessa Suprema Corte ha incidentalmente ritenuto che “il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali” e che resta “ferma l'obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali”

(così Cass., del 12.5.2016, sentenza n. 9772, in motivazione).

A fronte delle sopraindicate ragioni favorevoli al deposito telematico della comparsa di riassunzione, si rileva solo ad abundantiam che Trib. di Milano 30 marzo 2016 ha in un obiter

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dictum osservato l’onere di deposito telematico della comparsa in riassunzione.

L’applicazione di tali conclusioni nel senso dell’obbligatorietà del deposito telematico (anche) della comparsa di riassunzione comporta l’estinzione del processo nello specifico caso di specie.

Infatti, correttamente il Tribunale di Padova ha dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo a fronte dell’adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte, in osservanza dell’art. 38, comma 2, c.p.c., con ciò realizzando la fattispecie di cui all’art. 307, comma 1, c.p.c.; successivamente, in carenza di un rituale deposito telematico dell’atto di riassunzione, deve ritenersi integrato il secondo comma dell’art. 307 c.p.c., con consequenziale estinzione del presente processo, non essendo intervenuta una seconda riassunzione comprensiva di regolare deposito telematico (come pur ammessa da parte della giurisprudenza come Sez. 2, Sentenza n.

1718 del 17/02/1995, Rv. 490485 e, in motivazione, da Sez. 3, Sentenza n. 12917 del 04/12/1992, Rv. 479888, mentre negata da Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 19/04/1995, Rv. 491881, Sez. 2, Sentenza n. 5858 del 17/06/1994, Rv. 487102, e Sez. 2, Sentenza n.

4372 del 19/04/1995, Rv. 491881), non risultando pertinente al caso di specie la diversa fattispecie di Sez. 3, Sentenza n. 13557 del 21/12/1992, Rv. 480079, che non si occupava della previa cancellazione dal ruolo ex art. 38, comma 2, c.p.c., riscontratasi nel caso di specie.

Detta estinzione travolge anche le domande nuove avanzate dal riassumente solo nella comparsa di riassunzione. Ed infatti, prescindendo dalla non pertinenza dei principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 223 del 05/01/2011, Rv. 616248, che segnatamente si occupava di causa soggetta alle disposizioni processuali previgenti all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n.

353, pur dovendosi rilevare un conflitto di orientamento giurisprudenziali tra Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 28/02/2007, Rv. 595230, che ritiene salve le preclusioni già verificatesi presso il Giudice incompetente, e Cass., Sez. 3,

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Sentenza n. 15753 del 10/07/2014, Rv. 632112, che – in maniera meno convincente e meno coerente con il sistema delle preclusioni - ammette domande nuove proposte con l’atto di riassunzione, è dirimente e pregiudiziale osservare nel caso di specie che l’intervenuta estinzione del presente giudizio travolge anche le domande nuove quivi formulate.

In senso opposto non può ritenersi che, almeno limitatamente alle domande nuove del riassumente, la comparsa in riassunzione in realtà sarebbe un effettivo atto introduttivo, assimilabile ad un atto di citazione, e, come tale, regolarmente depositato cartaceamente. Invero, non è possibile sostenere che la comparsa in riassunzione non abbia in parte qua tale letterale qualificazione atteso che

- il tenore dell’atto stesso è inequivocabilmente quello di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.;

- la stessa volontà della parte nella comparsa e negli scritti successivi è quella sia di ritenere tale atto come comparsa in riassunzione, sia di affermare che quest’ultima non osti alla proposizione di domande nuove;

- non è giuridicamente ammissibile una natura mista di detto atto, ad un tempo comparsa di riassunzione ed ad un tempo atto di citazione.

Non osta alla declaratoria dell’estinzione nemmeno la circostanza che, nel caso di specie, KABI s.r.l. si sia costituita ritualmente mediante il deposito telematico di una comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione. Invero – in termini assolutamente prevalenti e pregiudiziali – detta costituzione è stata funzionale a rilevare l’eccezione di estinzione in esame, sicché non può ritenersi che la costituzione rituale di KABI s.r.l. surroghi l’irregolarità del deposito cartaceo della comparsa in riassunzione di SOCIETA’ ITALIA S.R.L.. Secondo la Suprema Corte, “le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la

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comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale” (Sez. 6 , Ordinanza n. 3626 del 17/02/2014, Rv. 629432), ma, laddove, come nel caso di specie, la parte convenuta in riassunzione e costituitasi telematicamente abbia preliminarmente e pregiudizialmente eccepito la circostanza del deposito cartaceo del riassumente, deve ritenersi che detta “comune volontà” manchi ed appare pertinente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “l'eccezione di estinzione del processo (…), formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata "prima di ogni altra difesa", e quindi tempestivamente”, essendo irrilevante la contestualità di difese nel merito, alla luce di come detta eccezione è stata formulata in via preliminare alle restanti difese e, comunque, debba essere ritenuta “prioritaria in senso logico” (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 16/03/2012, Rv. 621648).

La declaratoria dell’estinzione de qua non esclude tuttavia che la pronuncia sulle spese processuali sia del presente giudizio, sia del processo incardinatosi presso il Tribunale di Padova.

Quanto alle prime, che il presente Giudice deve vagliare in quanto, secondo la Suprema Corte “è consolidato il principio secondo cui la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.

in base al quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, non può ricevere applicazione quando, eccepita dalla parte convenuta l'estinzione del processo per la sua mancata o tardiva riassunzione, la parte che ha riassunto il processo si opponga ingiustamente alla dichiarazione di estinzione, provocando in tal modo un vero e proprio giudizio, che quanto alle spese, non può sottrarsi alle regole della soccombenza e quindi alla norma dell'art. 91 c.p.c. (sent. 12 ottobre 1962 n. 2940; 16 giugno 1988 n. 4097)” (così Cass, Sez. 2, Sentenza n. 5901 del 18/06/1994, Rv. 487120), deve pronunciarsi la compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92, comma

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2, c.p.c., per l’assoluta novità della questione del deposito telematico della comparsa in riassunzione.

Per quanto attiene alle spese del procedimento presso il Tribunale di Padova, sulle quali occorre rammentare che “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013, Rv. 628767, e Cass, Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006), dette spese seguono la soccombenza di SOCIETA’ ITALIA S.R.L. rispetto all’eccezione di incompetenza territoriale e vanno poste a carico di detta parte; esse si liquidano in favore di KABI S.R.L., considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 entrate in vigore il 3.4.2014, l'importo della domanda monitoria, in

€545,00 per spese vive ed € 2.802,00 per compensi (fase di studio

€ 1.688,00, fase introduttiva € 1.114,00, calcolati in misura minima così valutando positivamente l’adesione di controparte a detta eccezione e senza compensi per fase istruttoria e fase decisoria perché non svoltesi), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

Nulla si provvede sul decreto ingiuntivo in quanto regolarmente revocato dal Tribunale di Padova ex art. 38, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulla domande avanzate, così provvede:

1. Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del presente giudizio;

2. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., compensa integralmente le spese del presente giudizio;

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3. Condanna la SOCIETA’ ITALIA S.R.L. al pagamento, in favore di KABI S.R.L., delle spese processuali del procedimento n 2452/2015 RG incardinatosi presso il Tribunale civile di Padova, liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 2.802,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Bergamo, 24/05/2016

Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice

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