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Vacanza rovinata e risarcimento del danno

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Vacanza rovinata e risarcimento del danno

written by Redazione | 04/06/2018

La giurisprudenza è unanime: i tour operator furbetti e le agenzie di viaggio sono tenuti a risarcire i danni per vacanza rovinata ai loro clienti.

Prima il Codice di tutela dei consumatori e, a partire dal 2011, il Codice del Turismo riconosce ai turisti che hanno acquistato pacchetti turistici all inclusive il diritto a richiedere e ottenere il risarcimento dei danni per vacanza rovinata nei confronti dell’operatore turistico e dell’agenzia di viaggi. Durante la vacanza si devono far presenti all’operatore turistico eventuali disagi e disservizi sofferti e richiedere una soluzione adeguata. Se nonostante la richiesta, il tour operator non provvede a far fronte a tali disagi, una volta rientrati dalla vacanza, entro il termine di dieci giorni, occorre presentare un formale reclamo inviato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con cui si richiede il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che esistenziali. Il risarcimento del danno per vacanza rovinata comprende sia il rimborso di spese extra sostenute e non preventivate, dovute alla mancata fruizione di certi servizi compresi all’interno del pacchetto turistico, sia il

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pagamento per i danni subiti a causa dello stress psicofisico che non ha permesso al turista di godere a pieno della vacanza e del meritato riposo. A tutto ciò va aggiunta l’irripetibilità dell’occasione persa.

La stagione estiva è ormai alle porte e molti italiani si stanno già preparando a godersi le tanto attese quanto meritate vacanze. Molti non avendo né il tempo tantomeno la voglia di organizzare da soli la propria vacanza preferiscono affidarsi ad esperti operatori turistici che assemblano o semplicemente sviluppano pacchetti turistici, comprensivi di pernottamenti, trasferimenti e vari servizi pensati su misura, a seconda delle esigenze e delle necessità dei vari clienti. Ma spesso, nonostante la professionalità e l’impegno profuso dal tour operator non tutto va per il verso giusto e così le tanto agognate vacanze possono trasformarsi in un vero incubo con ritardi nei voli, perdita di bagagli, alberghi che promettono servizi inesistenti, complessi scadenti che si spacciano per strutture alberghiere moderne e di alto livello. Insomma, si parte per una vacanza da sogno e ci si ritrova a trascorrere delle ferie completamente diverse da quello ci si aspettava e che era stato prospettato. Tutto ciò porta, ogni anno, milioni di italiani a fare causa nei confronti di tutti quegli operatori turistici che vendono pacchetti, anche all inclusive, poco corrispondenti alla realtà. Un problema giuridico non di poco conto se consideriamo il fatto che un’effettiva tutela, nei confronti dei turisti, si è avuta solo con l’entrata in vigore del codice del turismo, il 21 giugno del 2011, che dedica ai contratti del turismo, principalmente alla vendita di pacchetti all inclusive, un cospicuo numero di articoli. Tenendo conto del fatto che le ferie rappresentano un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i lavoratori e garantito a livello costituzionale sia all’art 2, come diritto inviolabile dell’uomo, sia all’art 36, nasce la figura della vacanza rovinata e risarcimento del danno come conseguenza diretta e immediata di quest’ultima.

Cosa prevede il Codice del Turismo?

La disciplina introdotta dal Codice del Turismo, che si occupa del turismo organizzato, negli articoli che vanno dal 32 al 51, individua tutte le possibili cause che possono dar luogo ad un danno derivante da vacanza rovinata e scaturente dal mancato adempimento o non corretta attuazione dei servizi pattuiti al momento della stipula del contratto del pacchetto turistico. Il Codice va a specificare che il mancato adempimento degli obblighi da parte dell’operatore turistico non deve essere di lieve importanza. Inoltre, nella quantificazione della risarcibilità del danno vanno presi in considerazione sia le ulteriori spese

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sostenute e non preventivate, come conseguenza diretta della cattiva organizzazione, sia i giorni di ferie inutilmente trascorsi comparati all’eccezionalità dell’opportunità persa. Tutto ciò significa che nella quantificazione del risarcimento dovuto verranno risarciti non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali, più noti come danni esistenziali.

Che cos’è il danno da vacanza rovinata?

Il danno da vacanza rovinata è la perdita che il turista subisce a seguito della mancata opportunità di poter beneficiare a pieno di un periodo di riposo e svago che gli viene riconosciuto come diritto a livello costituzionale, senza dover essere sottoposto allo stress psicofisico derivante dai disagi provocati dal viaggio, dalla struttura alberghiera e dai servizi offerti che risultano del tutto discordanti rispetto a quelli promessi e concordati.

Come viene quantificato il risarcimento per danni da vacanza rovinata?

Nella quantificazione del danno devono essere presi in considerazione sia i danni puramente economici (danni patrimoniali) che quelli morali (danni esistenziali). I danni patrimoniali sono sicuramente quelli più semplici da quantificare e rappresentano conseguenza diretta del mancato godimento, in tutto o in parte, della vacanza e si traducono sostanzialmente in imprevisti, contrattempi, inefficienze e altri disguidi. Tipici esempi possono essere quelli relativi a spese extra sostenute dal turista e originariamente, al momento della stipula del contratto, non preventivate come il ritardo riportato da un volo che fa perdere al turista la coincidenza costringendolo ad acquistare un’altro biglietto aereo, la perdita dei bagagli, il pessimo servizio di ristorazione della struttura alberghiera che costringe il turista, nonostante abbia acquistato un pacchetto all inclusive, a doversi abitualmente recare fuori per cenare e pranzare andando a sostenere notevoli spese. Insomma, tutto ciò che comporta al turista un esborso di denaro, originariamente non previsto e che è conseguenza dell’inefficienza del tour operator va risarcito come danno patrimoniale. Ma il risarcimento dei danni per vacanza rovinata non finisce qui e oltre ai danni patrimoniali, buona parte ormai della giurisprudenza ritiene che, vadano risarciti anche i danni esistenziali ossia lo stress psicofisico causato al turista che avrebbe dovuto trascorrere un meritato

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periodo di riposo e svago e invece si ritrova a non poter godere di tutti i comfort e i servizi promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico. Oggi tutto ciò è possibile perché alla vacanza gli è stato riconosciuto valore di bene giuridico, tutelato a livello costituzionale dall’art 2 e 36 e in quanto tale suscettibile di valutazione economica in caso di sua lesione.

Come richiedere il risarcimento dei danni per vacanza rovinata?

All’inizio della vacanza, nel momento in cui si iniziano ad avvertire i primi problemi ed inefficienze si deve subito contattare il tour operator e chiedere che vengano risolti i problemi riscontrati, se a tale tipo di richiesta non segue alcun genere di risposta allora come prima cosa occorre raccogliere il maggior numero di indizi, riscontri e testimonianze che vadano a supportare la tesi del turista, ossia vadano a provare l’inefficienza e la totale inadeguatezza dell’operatore turistico nel cercare di risolvere le effettive problematiche riscontrate dal turista nel corso della vacanza. Raccolte tutte le prove necessarie, entro il termine di 10 giorni dal rientro della vacanza, occorrerà presentare un formale reclamo all’operatore turistico e all’agenzia viaggi, con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale verrà richiesto sia il rimborso delle spese sostenute che il risarcimento del danno. Il rimborso verrà calcolato tenendo conto della spesa sostenuta per un servizio di cui non si è potuto godere nel corso della vacanza e delle eventuali spese extra sostenute per poter beneficiare dello stesso servizio che invece doveva essere assicurato dal tour operator, in quanto comprensivo del prezzo pattuito al momento dell’acquisto del pacchetto. Il risarcimento invece verrà calcolato tenendo conto del disagio e dei problemi causati al turista che in questo modo non ha potuto godere a pieno di un periodo di meritato relax.

Lettera raccomandata all’agenzia viaggi e all’operatore turistico per chiedere il risarcimento

La lettera raccomandata con la quale il turista richiede il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni deve contenere:

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l’oggetto in cui va inserito il numero di riferimento del contratto stipulato, la parola reclamo e gli articoli del Codice del Turismo sui quali si fonda il reclamo stesso e la richiesta al risarcimento;

il giorno in cui è stato sottoscritto il contratto di acquisto del pacchetto turistico, il periodo di riferimento della vacanza, la località di destinazione e l’eventuale villaggio turistico o struttura alberghiera in cui è stato organizzato il soggiorno;

tutti i problemi riscontrati nel corso della vacanza con l’allegazione di foto che testimoniano i disagi subiti;

il riferimento al fatto di aver contattato uno dei referenti (il Signor X) dell’operatore turistico, aver esposto tutte le relative problematiche e non aver ottenuto alcun tipo di risposta o soluzione ai problemi riscontrati;

la richiesta del rimborso spese e risarcimento dei danni già quantificata in denaro;

l’avvertimento che in caso di mancato accredito sul proprio conto, entro il termine di 10 giorni, della relativa somma si procederà, tramite avvocato, ad adire la competente Autorità Giudiziaria.

In che misura è responsabile il tour operator per danno da vacanza rovinata?

L’operatore turistico è responsabile per tutti i problemi attinenti alla qualità dei servizi offerti e dei disagi provocati dai fornitori a cui lui si è rivolto nell’organizzazzione e assemblaggio del pacchetto turistico, comprese compagnie aeree, strutture alberghiere e guide turistiche. Sono quindi a carico del tour operator tutti i danni causati ad esempio da ritardi nei voli, perdita di bagagli, strutture alberghiere inefficienti, pessimi servizi di ristorazione e così via.

In che misura è responsabile l’agenzia viaggi per danno da vacanza rovinata?

La responsabilità dell’agenzia viaggi invece si limita all’inesatto assolvimento degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto e aventi come oggetto eventuali prenotazioni ed errate delucidazioni e informazioni al turista.

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Esistono termini di prescrizione o di decadenza per far valere il diritto al risarcimento del danno per vacanza rovinata?

Il Codice del Turismo, all’art 49, parla di reclamo che deve essere inviato, all’opertaore turistico e all’agenzia viaggi, entro 10 giorni dal rientro delle vacanze.

Reclamo che risulta essere facoltativo ma che in realtà è opportuno inviare perché il giudice potrebbe valutare negativamente il mancato invio del reclamo, riducendo o escludendo il diritto al risarcimento dei danni. Per quanto riguarda i termini di prescrizione occorre ricordare che il diritto a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali si prescrive entro l’anno, che incomincia a decorrere a partire dal rientro dalla vacanza, mentre si innalza a tre anni in caso di richiesta di risarcimento per danni esistenziali. Se il risarcimento riguarda invece l’inefficienza dei servizi offerti per il trasporto il diritto si prescrive in un anno e mezzo se il viaggio è avvenuto al di fuori dell’Europa, mentre in un anno se il viaggio è avvenuto all’interno del territorio europeo.

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