Ex par. 44.3, ora art. 145 Nuova Circolare
OGGETTO: Pratica num. 104/VV/2015 - Nota n. 128 in data 25.1.2015 del Presidente del Tribunale di ...avente ad oggetto: Quesito circa il rientro in ruolo presso il Tribunale di
……. del dott. …….., attualmente in servizio presso il Ministero della Giustizia.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 marzo 2015, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la nota del 25 gennaio 2015 con la quale il Presidente del Tribunale di ...formula il seguente quesito: "se, nei casi di ricollocazione in ruolo, il §. 44.3 vada interpretato alla luce delle disposizioni della Circolare CSM n. 13778 del 25/7/2014, che prevedono la destinazione del magistrato nella ”sede di provenienza” e nelle “medesime funzioni” (vedi l’art. 122), e quindi, nel caso di specie, nella medesima sezione, con funzioni penali, ove vi è un posto vacante, ovvero se questo Presidente, interpretando come “destinazione tabellare” quella specifica delle funzioni di GIP/GUP svolte all’interno della sezione, debba intervenire d’ufficio, liberando un posto tabellare già assegnato ad altro magistrato all’interno della sezione, per destinarlo al dott………;” inoltre, [….] “se tale intervento, incidendo sulle posizioni ormai assegnate agli altri magistrati della sezione, si ponga in contrasto con le legittime aspettative di conservazione del posto assegnato, ovvero se non debba essere introdotta una clausola di salvaguardia connessa, ad esempio, ad esigenze di efficienza del servizio e di equa distribuzione del lavoro tra tutti i magistrati addetti all’Ufficio, che consenta una deroga all’applicazione del § 44.3 Circolare Tabelle vigente";
- rilevato che il paragrafo 44.3 della vigente circolare in materia di tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 espressamente prevede “In caso di rassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all’organico della sezione”;
- ritenuto, pertanto, che la predetta disposizione non possa che essere applicata, anche nel caso di specie, mediante assegnazione del dottor … …. all’ufficio GIP/GUP ove esercitava le funzioni prima del collocamento fuori ruolo;
per questi motivi, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito nel senso che il dott. ………. deve essere assegnato, anche in sovrannumero, all’ufficio GIP/GUP, ove prestava servizio prima del collocamento fuori ruolo, fatta salva la possibilità per il Presidente del Tribunale di utilizzare eventualmente gli altri istituti previsti dalla circolare per la copertura dei posti interni vacanti. “
SUB § 44.3