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Buoni pasto: ultime sentenze

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Buoni pasto: ultime sentenze

Autore: Redazione | 16/03/2021

Le ultime sentenze su: pausa pranzo; consumazione dei pasti; diritto dei dipendenti ai buoni pasto; maggior valore indebitamente attribuito ai buoni pasto erogati ai propri dipendenti.

Buoni pasto: la variazione da parte del datore di lavoro

I buoni pasto costituiscono non già un elemento della retribuzione “normale”, ma

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una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto. Ne consegue che il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, n.16135

Buoni pasto: spettano in caso di smart working?

I buoni pasto non hanno natura di elemento della retribuzione né di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20 Legge n. 81 del 2017.

Tribunale Venezia, 08/07/2020, n.3463

Orario di lavoro superiore alle sei ore e diritto ai buoni pasto

Il presupposto dell’orario di lavoro superiore alle sei ore, fondante il diritto al buono pasto, non sussiste se il superamento delle 6 ore è riconducibile allo svolgimento di ore di lavoro non autorizzate ovvero al recupero di ore di lavoro dovute in precedenza e non prestate.

Tribunale Cosenza sez. lav., 04/06/2020, n.750

Emissione di buoni pasto

Il capitale sociale minimo di cui all’art. 144, d.lg. n. 50/2016, al cui rispetto è subordinata un’attività oggetto di controllo amministrativo quale l’emissione di buoni pasto, è stabilito per fini pubblicistici e generali; la verifica della soglia minima di capitale, presidio di garanzia a tutela della generalità degli utenti dei

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buoni pasto, non può quindi dipendere dalla sola volontà dei soci; dal rispetto di tale minimo discende, infatti, per voluntas legis, l’affidabilità dell’emittente; spetta, dunque all’Amministrazione tenere conto delle perdite di esercizio, anche se non contabilizzate o recepite in una delibera assembleare per valutare su di un piano di effettività, che corrisponde all’interesse pubblico tutelato, la consistenza patrimoniale minima della società emittente e il costante rispetto del requisito di capitale stabilito per l’attività di emissione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/06/2020, n.6478

Pubblico impiego privatizzato:

l’attribuzione del buono pasto

In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell’art.

39 dello stesso d.lgs., che vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”, in quanto l’attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31137

Fruizione di buoni pasto presso terzi convenzionati

Va qualificato come lavoro straordinario, con conseguente diritto alla retribuzione comprensiva di maggiorazione, la prestazione lavorativa svolta durante l’intervallo per la pausa, nel caso in cui l’azienda sanitaria, pur riconoscendo ai dipendenti la

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fruizione di buoni pasto presso terzi convenzionati, non ne rende tuttavia possibile la consumazione al di fuori dell’orario di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2019, n.21325

Sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale

Quando a seguito dell’adesione ad un accordo sindacale (nella specie all’associazione di industriali) una società si è obbligata, con la sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale, all’erogazione di diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie ai dipendenti previsti in detto contratto (nella specie:

premio di produzione, premio di produttività e qualità, premio di partecipazione, buoni pasto), se a seguito della disdetta da tale contratto, la società continua a dare volontaria esecuzione al contratto integrativo scaduto per ulteriori tre anni, è illegittimo il suo rifiuto di continuare a corrispondere l’ulteriore voce premiale (nella specie: premio di partecipazione relativo a luglio e ottobre 2013 e gennaio 2014) posto che tali diritti sono entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori.

Corte appello Roma sez. lav., 26/11/2018, n.4414

Consumazione del pranzo

Ai fini del riconoscimento della pausa giornaliera è del tutto irrilevante che il lavoratore usufruisca di una struttura operativa munita di sale relax o punti di ristoro, la quale previsione risponde ad altre esigenze di tutela; tantomeno rileva la fruizione della pausa durante la consumazione del pranzo dal momento che i dipendenti usufruiscono dei buoni pasto.

Nemmeno rilevano le attese ed i periodi di inoperatività lavorativa fisiologicamente correlata alla tipologia di lavoro svolto, perché nonostante questi, il lavoratore permane pur sempre in un regime di disponibilità del datore, e dunque non si verifica a livello psicologico quel mutamento consapevole tra l’inizio e la fine del lavoro propriamente inteso.

Tribunale Cassino sez. lav., 12/07/2018, n.64

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Buoni pasto erogati ai propri dipendenti

Deve escludersi la ripetizione, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, del maggior valore indebitamente attribuito ai buoni pasto erogati ai propri dipendenti, trattandosi di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, a fronte dei quali non è configurabile una pretesa restitutoria, per equivalente monetario.

Consiglio di Stato sez. IV, 05/04/2018, n.2113

Aggiudicazione dell’appalto del servizio sostitutivo di mensa

Le controversie relative all’aggiudicazione dell’appalto del servizio sostitutivo di mensa, reso mediante buoni pasto cartacei, per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.

appartengono alla giurisdizione ordinaria, atteso che tale appalto non rientra nella disciplina dei cd. settori speciali, a mente dell’art. 217 del d.lg. n. 163 del 2006, avendo un oggetto che, per sua natura, non rileva direttamente ai fini dell’espletamento del “servizio speciale” (quali il “servizio postale” e gli “altri servizi diversi” di cui all’art. 211 del decr. cit.), incidendo solo in via indiretta sull’attività inerente al servizio speciale.

Ne consegue che – a prescindere dalla qualificazione giuridica dell’ente secondo la sistematica classificatoria normata dall’art. 3 del d.lg. n. 163 del 2006 – il procedimento di stipulazione dell’appalto non è soggetto alle regole dell’evidenza pubblica, sicché non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), del d.lg. n. 104 del 2010, e ciò anche se Poste Italiane si sia volontariamente vincolata, pur non essendovi tenuta, alle regole di evidenza pubblica, poiché la sottoposizione o meno dell’appalto al regime pubblicistico discende esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante.

Cassazione civile sez. un., 01/03/2018, n.4899

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Dazione di buoni pasto e corruzione

In tema di corruzione, la dazione di regali (nella specie buoni pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000.

Cassazione penale sez. VI, 03/10/2017, n.49524

Consumo dei pasti con una tessera buoni pasto intestata ad altro soggetto

In tema di truffa ai danni di un ente pubblico, non è punibile per la particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis c.p., la condotta consistente nella consumazione di più pasti in una mensa attraverso l’utilizzo della tessera buoni pasto intestata ad uso esclusivo della madre dell’imputata non potendosi ritenere plurima, abituale e reiterata una condotta illecita sostanzialmente unitaria e fondata su un unico artifizio e raggiro, vieppiù in considerazione delle condotte riparatorie successive anche se compiute da terzi (nella specie dalla madre che era la principale responsabile del reato).

Ufficio Indagini preliminari Rovereto, 21/03/2017

Buoni pasto per il lavoratore disabile

L’attribuzione dei buoni pasto rappresenta un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa; ciò comporta di per sé la tutela della salute del lavoratore stesso e a maggior ragione della sua disabilità. Pertanto l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta a prendere in considerazione le esigenze dei dipendenti la cui situazione di disabilità possa impedire la concreta fruibilità dei buoni pasto corrisposti dall’amministrazione stessa.

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Ne consegue che le amministrazioni datrici di lavoro debbono fornire ai lavoratori disabili, che ne sono beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto che risultino per i destinatari materialmente fruibili in relazione alla loro condizione di disabilità, potendo essere in caso contrario tenute, se ritualmente richieste, a risarcire i danni conseguenti.

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, n.14388

Indebita erogazione buoni pasto

La circostanza che il buono pasto sia sostitutivo del servizio di mensa non esclude affatto il suo carattere patrimoniale, e la sua indebita erogazione configura certamente un pagamento suscettibile — in mancanza di causa giuridica — di ripetizione ex art. 2033 c.c.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 13/05/2016, n.469

Diritto ai buoni pasto

Il diritto ai buoni pasto è riconosciuto tanto nel caso in cui durante la fascia oraria concordata per la consumazione dei pasti il lavoratore sia impegnato al lavoro, quanto nel caso in cui abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentano di raggiungere la propria abitazione entro l’esaurirsi di tale fascia oraria.

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2016, n.7427

Riferimenti

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