Sentenza n. 39/2016 pubbl. il 19/01/2016 RG n. 1345/2015
N. R.G. 1345/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:1. Dott. Vito Scalera - Presidente 2. Dott. Filippo Labellarte - Consigliere 3. Dott. Maria Mitola - Consigliere Relatore
all'udienza del 15 dicembre '15 ha pronunziato nel procedimento n. 1345/15 RG la seguente SENTENZA
Sull'appello notificato il 29.07.2015 da:
n. Edo State - Nigeria l'1.01.1988 (avv. Luigi MIGLIACCIO) appellante
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore; Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari ( Avvocatura Distrettuale dello Stato)
appellati
avverso l'ordinanza del tribunale di Bari nel giudizio n. 6714/13 del 25.06.2015.
All'udienza del 15.12.2015 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come trascritte a verbale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.06.2013, proveniente dalla Nigeria, deduceva che, premesso che la competente Commissione gli aveva ingiustamente negato la protezione internazionale richiesta, adiva il tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento di tale "status" ovvero della protezione sussidiaria ovvero del diritto d'asilo o il diritto alla protezione umanitaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno; il tribunale rigettava il ricorso.
Trattavasi di reiterazione di analoga domanda proposta nel 2008 e rigettata; la Commissione infatti aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 29 D.lgs 25/2008.
Appella per la riforma della decisione e l'accoglimento della domanda, l'interessato riproponendo le tesi di prime cure.
Il Ministero e la Commissione, si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello.
La Procura Generale depositava parere scritto .
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Sentenza n. 39/2016 pubbl. il 19/01/2016 RG n. 1345/2015
L'impugnante, sentito dalla competente Commissione, nel 2008, anno di arrivo in Italia, assumeva d'essere cittadino nigeriano di Benin City, nell'Edo State e di essere fuggito, insieme alla moglie, dal suo paese a causa della grave situazione sociale e politica ed altresì perché, nominato erede universale da parte della madre adottiva era stato minacciato e picchiato e ferito da parte dei fratelli della madre che volevano impossessarsi dei suoi beni.
La Commissione aveva negato la protezione internazionale e il richiedente proposto ricorso al Tribunale di Bari, che lo aveva rigettato con provvedimento del 10.08.2009, mai reclamato.
La reiterazione della domanda, nuovamente proposta il 29.11.2012, avrebbe dovuto essere corredata da fatti nuovi che, tuttavia, non risultavano allegati, essendosi limitato il richiedente a ribadire, con una memoria, le medesime situazioni già oggetto del precedente esame.
La domanda, pertanto veniva nuovamente dichiarata inammissibile.
Il Tribunale successivamente adito rigettava la domanda ritenendola infondata.
L'esame di questa Corte potrà vertere allo stato, solo sulle eventuali situazioni sopravvenute di conflitto armato, tali da necessitare la concessione della misura della protezione sussidiaria, stante l'onere di collaborare nella ricerca della prova gravante su questo Ufficio.
L'art.14 del d.lgs. 251/07 attribuisce, infatti, il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da "condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte", "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine", "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
In ogni caso deve trattarsi di atti persecutori o rischi gravi che riguardano direttamente il richiedente non potendosi fare riferimento al solo contesto nazionale del paese di provenienza.
Si osserva inoltre che, sempre con riferimento all'invocato riconoscimento della protezione sussidiaria, pur dando per scontata la situazione politica non certamente florida e stabile della Nigeria, ancora lacerata dai contrasti, anche armati, coinvolgenti anche la popolazione civile, si rileva come chiarito dalle sentenze Diakitè del 30.01.2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, prima ancora,dalla sentenza Elgafaji del 17.02.2009, la sola esistenza del conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, misura comunque di carattere eccezionale, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella misura in cui si rilevi che gli scontri armati in atto costituiscano una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo.
Deve tuttavia ritenersi che la particolarità delle vicende narrate da i oltre alla situazione della zona territoriale di provenienza del medesimo (Benin City-Edo State) in Nigeria non può ritenersi teatro di conflitto armato, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, stante la stabilizzazione della situazione politica.
Invero le segnalazioni di attacchi da parte di Boko Haram e contro-attacchi da parte delle forze armate nigeriane hanno riguardato le città e villaggi del Nord-est della Nigeria. Gran parte della violenza si è concentrata a Borno, Yobe Adamawa , ma ci sono stati anche gravi attentati terroristici di fuori di questi stati, come ad Abuja, Jos, Kaduna, Kano e, provocando la morte e il ferimento di civili come evincibile dalle news diffuse da Amnesty International il 16.02.2015; Freedom House: Libertà nel Mondo 2015 - Nigeria, 28 gen 2015 (disponibile all'indirizzo ecoi.net)http://www.ecoi.net/local_link/295273/416293_en.html (letta 1 lug 2015);
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Sentenza n. 39/2016 pubbl. il 19/01/2016 RG n. 1345/2015
FCO - UK Foreign and Commonwealth Office: Diritti umani e democrazia Rapporto 2014 - Paese Case Study:
Nigeria - Boko Haram e la lotta contro il terrorismo 12 marzo 2015 (disponibile all'indirizzo ecoi.net) http:
//www.ecoi. net / localjink / 298570 / 421051_en.html (letta 1 lug 2015) .
Si ravvisano invece ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.
i vive infatti in Italia già da oltre 7 anni e si è ormai inserito nel contesto sociale del nostro Paese e la moglie ha visto riconosciuta la protezione sussidiaria dal Tribunale di Roma, sicchè si ritiene che, da una parte, il rientro nel suo paese dopo tanto tempo lo porrebbe in una situazione di particolare debolezza e, dall'altra, che vada salvaguardato il diritto, costituzionalmente protetto, del richiedente all'unità familiare.
L'appello va pertanto parzialmente accolto e dichiarato meritevole del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
La delicatezza delle questioni e la peculiarità dei diritti sottesi impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente l'appello proposto da e dispone che allo stesso venga concesso il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 21.12.2015 Il consigliere estensore
(dr. Maria Mitola)
IL PRESIDENTE (dr. Vito SCALERA)
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