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ABUSO DEL DIRITTO. Prassi e casi pratici. Roma, 7 marzo 2019 Dott. Luca Miele

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Roma, 7 marzo 2019

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Articolo 10-bis, dello Statuto dei Diritti del contribuente

Co.1 «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».

Co.3 «Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide

ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero

dell'attività professionale del contribuente».

(3)

Di conseguenza, i presupposti della fattispecie di abuso/elusione sono:

1.La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;

2.L’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;

3.Essenzialità del vantaggio fiscale.

L’assenza anche di un solo presupposto fa venir meno la possibilità di condotta abusiva.

(4)

CASSAZIONE N. 25758/2014

Alla nozione di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000 si sarebbe già potuti addivenire seguendo l’interpretazione «sensata» dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 25758 del 5 dicembre 2014 in tema di lease back.

Gli stessi principi sono stati ribaditi nella sentenza della Cassazione n. 17175 del 26 agosto 2015.

La visione senza pregiudizi della disposizione dell’art. 37-bis del D.P.R.

n. 600/1973 avrebbe potuto evitare anni di «fraintendimenti».

(5)

CASSAZIONE N. 25758/2014

La Cassazione n. 25758 del 5 dicembre 2014 rigetta l’elusività di un’operazione di sale and leaseback connaturata dai seguenti elementi:

 indiscussa solidità finanziaria della società, che non giustificava l’operazione di cessione del bene immobile, contestualmente retrocesso in leasing, per acquisire liquidità;

 importo del canone iniziale particolarmente elevato (pari ad 1/3 del prezzo riscosso) rispetto alla breve durata del contratto (otto anni);

 documenti provenienti dalla società locatrice, dai quali emergeva che l’operazione veniva effettuata esclusivamente per motivi fiscali;

 assenza di ragione economica alternativa al risparmio d’imposta, dovendo individuarsi quest’ ultimo nel vantaggio di dedurre l’intero importo dei canoni di leasing in otto anni, in

(6)

CASSAZIONE N. 25758/2014

La sentenza n. 25758 del 5 dicembre 2014 afferma che:

«non è dato… rinvenire nellordinamento tributario alcun obbligo giuridico del soggetto che ha acquistato la proprietà del bene immobile strumentale di rimanere

necessariamente vincolato a tale regime fiscale, atteso che, come rientra nella libera

determinazione del soggetto–imprenditore la facoltà di optare tra l

acquisto della

proprietà dellimmobile, versando immediatamente lintero prezzo della compravendita,

od invece la utilizzazione del medesimo bene in leasing con clausola di riscatto finale

della proprietà (leasing traslativo), modulando in tal modo il relativo impegno finanziario, o

ancora il semplice utilizzo in godimento del bene immobile da rilasciare alla scadenza al

concedente – proprietario (leasing finanziario puro), così non può ritenersi impedito

all’operatore economico l’impiego di qualsiasi altro strumento negoziale – diretto a conseguire il medesimo risultato dell

utilizzo del bene immobile strumentale – tra cui

anche, per quanto interessa la presente fattispecie, il contratto di sale & lease back…»

(7)

CASSAZIONE N. 25758/2014

Ciascuno dei casi indicati (prezzo di vendita; canone di leasing; plusvalenza) comporta, infatti, un proprio differente regime fiscale, e la relativa applicazione – in quanto conseguenza diretta della scelta operata dall’impresa – non può, evidentemente, integrare “abuso del diritto” solo perché il soggetto si determina a compiere la operazione negoziale fiscalmente meno onerosa (punto 7.10 della sentenza);

«La pattuizione delle condizioni del contratto di sale & lease back, tra cui la previsione di una maxi-rata iniziale, rientra nella libera determinazione negoziale delle parti e nella valutazione della convenienza economica dell’affare in relazione al costo di accesso al finanziamento offerto sul mercato dalle società di leasing: difetta la prova che la previsione di tale condizione integri un elemento difforme od abnorme rispetto alla attuazione dello schema del contratto di sale & lease back affermatosi nella prassi

commerciale, e dunque viene meno anche la efficacia indiziaria di tale circostanza»;

«Ne segue che alcuna espressione di anomalia od irragionevolezza rispetto alle ordinarie logiche

d’impresa può essere rinvenuta negli elementi indiziari sopra indicati, bene essendo rimessa allesercizio della autonomia privata… la ricerca della forma di finanziamento ritenuta più opportuna… assolvendo ad

(8)

CASSAZIONE N. 25758/2014

«che la scelta dell’operatore rivolta a realizzare un determinato assetto aziendale funzionale all’esercizio della impresa – attuato sostituendo il regime della proprietà sul bene

strumentale con il diritto di godimento sul medesimo bene – bene può essere determinata, anche prevalentemente, dall’obiettivo di conseguire un risparmio d’imposta, non

comportando tale scelta alcun “aggiramento” delle norme fiscali sull’ammortamento, quanto piuttosto la individuazione ex ante del regime giuridico dei beni aziendali più conveniente in relazione al regime fiscale meno gravoso, rendendosi pertanto del tutto irrilevante, ai fini dell’accertamento della pratica abusiva, l’elemento fondato sulla

“intenzione” della società contribuente che, dalla documentazione rinvenuta presso la

società di leasing, risultava essersi determinata ad optare tra il mantenimento in proprietà e la concessione in godimento del bene immobile eminentemente in relazione al più

favorevole regime fiscale» (punto 7.13 della sentenza);

(9)

CASSAZIONE N. 25758/2014

Riepilogando, la Sentenza indica con estrema chiarezza che nell’accertare l’eventuale esistenza di una condotta elusiva vanno tenuti in considerazione i seguenti principi e criteri direttivi:

 rientra nella libera determinazione del contribuente la facoltà di optare tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale, e tale libertà può essere esercitata in ogni momento;

 la decisione del contribuente di porre in essere un’operazione rispetto ad un’altra, ugualmente percorribile, non è sindacabile sotto il profilo della opportunità ma soltanto sotto il profilo della

manifesta illogicità” od “antieconomicità” dell’operazione;

la condotta abusiva può dunque essere accertata soltanto ove vi sia un “uso distorto” di strumenti giuridici, da intendersi come loro mancata conformità a una normale logica di mercato;

 la scelta operata dal contribuente può ben essere determinata, anche prevalentemente,

(10)

LE PRINCIPALI PRONUNCE DI PRASSI

Gli atti o i comportamenti indirizzati a sfruttare al meglio i vantaggi fiscali derivanti dalla norma agevolativa non sono in contrasto con la disposizione anti abuso.

Nello specifico non si considerano abuso del diritto:

 gli atti e fatti indirizzati al cambiamento dello status dell’immobile da strumentale a non strumentale al fine di poterne sfruttare l’agevolazione (Circolare n. 26/E/2016 );

 la scelta, in base al maggior risparmio fiscale, tra assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci (Circolare n. 37/E/2016);

 la possibilità del socio di rivendere il bene appena estromesso dalla società limitando la plusvalenza imponibile alla sola quota parte del prezzo pattuito che eccede il valore di assegnazione (Risoluzione n.

93/E/2016);

 la scissione di immobili non strumentali all’attività d’impresa della scissa finalizzata a consentire alla società beneficiaria di potersi trasformare in società semplice (Risoluzione n. 101/E/2016).

AGEVOLATIVI

(11)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (1/2)

Risoluzione n. 93/E del 2016: Liquidazione di società finalizzata all’assegnazione dei beni ai soci

AGEVOLATIVI

1. La società K è proprietaria di un compendio immobiliare strumentale per destinazione.

2. I soci della società intendono porre la stessa in liquidazione, evento che interrompe il nesso di strumentalità degli immobili con l’attività sociale (circolare 26/E del 2016).

3. Gli immobili sono attribuiti, quindi, al valore normale ai soci fruendo della disciplina agevolativa dell’assegnazione dei beni ex art. 1, co. 115 e ss., della L. 208/2015.

4. I soci cedono i beni ad un terzo acquirente realizzando una plusvalenza pari al differenziale esistente tra il prezzo loro corrisposto e il valore normale di assegnazione.

5. L’operazione non risulta abusiva in quanto il vantaggio fiscale non è indebito perché la disciplina dell’assegnazione dei beni ai soci – come chiarito dalla Relazione illustrativa alla Legge di stabilità 2016

(12)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (2/2)

Risoluzione n. 101/E del 2016: Scissione e conseguente trasformazione

AGEVOLATIVI

1. La società H risulta proprietaria di un compendio immobiliare (non strumentale all’esercizio dell’attività sociale) e di diversi rapporti partecipativi.

2. La società H si scinde trasferendo ad una società beneficiaria A il compendio immobiliare e rimanendo in possesso delle partecipazioni.

3. Successivamente la società beneficiaria A viene trasformata in società semplice mediante l’applicazione della norma agevolativa dell’assegnazione dei beni ai soci.

4. La società H continua ad esercitare l’attività sociale di gestione delle partecipazioni.

5. L’operazione risulta non abusiva in quanto il vantaggio fiscale non è indebito. La scissione finalizzata alla costituzione di una società beneficiaria avente ad oggetto principale la gestione di immobili (che rientri, in tal modo, nel perimetro soggettivo di applicazione della disciplina sull’assegnazione agevolata) non risulta abusiva in quanto coerente con la ratio della disciplina dell’assegnazione agevolata che risulta preordinata alla fuoriuscita degli immobili dalle società qualora impiegati in modo non profittevole.

(13)

PATENT BOX: LA MODIFICA DEL NEXUS RATIO A SEGUITO DI OPERAZIONE DI FUSIONE (1/2)

La disciplina sul Patent Box prevede che la quota di reddito agevolabile sia pari al prodotto tra il reddito generato dallo specifico IP e il nexus ratio.

Quest’ultimo rapporto è costituito:

 al numeratore da tutti i costi «qualificati» direttamente connessi al bene immateriale sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo, incrementati del c.d. up-lift rappresentato dai costi di

acquisizione/licenza dei beni immateriali e per ricerca infragruppo nel limite del 30% dei costi

«qualificati».

 al denominatore dai costi complessivi pari ai costi «qualificati» ai quali vengono sommati in misura integrale i costi di acquisizione/licenza dei beni immateriali e di ricerca infragruppo.

AGEVOLATIVI

(14)

PATENT BOX: LA MODIFICA DEL NEXUS RATIO A SEGUITO DI OPERAZIONE DI FUSIONE (2/2)

L’operazione di fusione potrebbe sortire un miglioramento del nexus ratio nella misura in cui può elidere i costi di licenza e ricerca infragruppo che, ricompresi integralmente nel denominatore del rapporto, determinerebbero un minor reddito agevolabile.

Si consideri il seguenti esempio:

 La società Alfa riceve in licenza beni immateriali da parte di Beta. Le royalties corrisposte da Alfa a Beta per l’utilizzo dei beni immateriali riducono il nexus ratio di Alfa e si riflettono su un suo minore reddito agevolabile.

 L’eventuale fusione tra i due soggetti determinerebbe un mutamento del nexus ratio e un conseguente vantaggio fiscale nella misura in cui il rapporto risulti superiore al precedente.

 Tale vantaggio fiscale non si qualificherebbe come indebito, in quanto è la logica conseguenza dell’operazione di fusione, e pertanto l’operazione non si connaturerebbe come abusiva.

AGEVOLATIVI

(15)

ACE: COSTITUZIONE DI UNA NEWCO E ACQUISIZIONE DELLA TARGET

AGEVOLATIVI

Socio (estero o

persona fisica) Target

Equity

Prezzo

Il socio anziché acquistare direttamente la partecipazione nella target costituisce una società veicolo che beneficia di base ACE che non viene

Dopo l’acquisizione il Veicolo consolida

con la Target

Venditore (soggetto non del gruppo)

Veicolo

(16)

Risoluzione n. 97/E del 2017

1. La società X pone in essere una scissione parziale proporzionale in favore di una società neocostituita.

2. Alla società beneficiaria neocostituita viene assegnato il patrimonio immobiliare della società scissa.

3. La società scissa continua a svolgere la propria attività sociale.

4. I soci della scissa, previa rivalutazione, successivamente cedono le partecipazioni in essa detenute a terzi interessati.

5. Le conclusioni dell’Agenzia superano il precedente orientamento che ravvisava l’elusività della

sequenza negoziale, salva la dimostrazione di valide ragioni economiche. L’Agenzia, infatti, afferma che il sistema riconosce che l’azienda può circolare in via indiretta (partecipazioni) o in via diretta (azienda) e ciò non è indebito. Affermazione del principio della libertà di scelta (negli stessi termini in cui sarebbe avvenuto qualora fin dall’origine il patrimonio della scissa fosse stato allocato in due entità separate).

6. L’assenza di un vantaggio fiscale indebito è indirettamente confermata dal co. 3 dell’art. 176 TUIR.

Quest’ultimo identifica come non abusiva l’operazione di conferimento d’azienda a cui faccia seguito la cessione della partecipazione nella società conferitaria.

(17)

X Z

A B

60% 40%

A B

60% 40%

Scissione parziale proporzionale a favore di una Newco Z con

trasferimento di immobili

X

A e B cedono la propria partecipazione nella scissa a H

H

100%

Operazione non elusiva

(18)

Risoluzione n. 97/E del 2017

Nella stessa risoluzione, tuttavia, si afferma che «resta inteso che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come una operazione di

riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano

prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR».

 Ne deriva che per attività imprenditoriale deve intendersi anche la semplice gestione della naturale redditività degli asset attribuiti (in capo alla beneficiaria) o rimasti (in capo alla scissa) ad esito della scissione, come appunto nel caso di specie in cui sono attribuiti alla beneficiaria immobili da locare.

 La cessione di partecipazioni facente seguito ad un’operazione di scissione risulterebbe non abusiva nel solo caso riguardi società che esercitano prevalentemente attività

commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR.

Quindi, è automaticamente abusiva una scissione che abbia ad oggetto singoli beni non costituenti una azienda quando sia seguita da una cessione delle partecipazioni?

(19)

X Z

A B

60% 40%

A B

60% 40%

Scissione parziale proporzionale a favore di una Newco Z con

trasferimento di un immobile

Z

A e B cedono la propria

partecipazione in Z a H

H

100%

Si può parlare di vantaggio fiscale indebito perché si «sostituisce» la tassazione sui beni relativi all’impresa a quella sulle plusvalenze da redditi diversi? Vedi parere Assonime e altra dottrina (slide successive)

(20)

Assonime, nella circolare n. 20 del 2017, rileva che:

 limitare l’assenza del vantaggio fiscale indebito alle sole cessioni di

partecipazioni delle società destinatarie – ad esito della scissione – di un compendio aziendale non è giustificato da alcun principio dell’ordinamento fiscale.

 non si ravvisa, in effetti, un principio dell’ordinamento che – imponendo la

cessione diretta degli asset (non costituenti azienda) in luogo della loro cessione indiretta – debba ritenersi «aggirato» nel caso di cessione delle partecipazioni di una società destinataria di beni non costituenti azienda.

 la PEX sarebbe la riprova che la cessione indiretta di singoli beni è prevista dall’ordinamento. La cessione indiretta di beni diversi da compendi

aziendali non fruisce della PEX e dà luogo alla tassazione/deduzione piena.

(21)

 Altra parte della dottrina osserva che potrebbe argomentarsi “a contrario” dal comma 3 dell’art. 176 del T.U.I.R. che nel nostro ordinamento esiste il principio secondo cui la

circolazione di beni isolati, a differenza della circolazione di aziende o rami d’azienda, non può beneficiare della “traslazione” dell’onere impositivo in capo al cessionario.

 Dalla citata disposizione dell’art. 176 del T.U.I.R. si potrebbe infatti, desumere, il principio

generale secondo cui le aziende e i rami d’azienda possono circolare liberamente sia sotto

forma di “universalità di cose”, beni di primo grado, sia sotto forma di partecipazioni sociali,

beni di secondo grado, cosicché il venditore è legittimato a trasferire l’onere impositivo

latente sui beni di primo grado in capo all’acquirente, che – acquistando la partecipazione –

rileverà l’azienda o il ramo d’azienda sottostanti a costi storici). (P.Angelucci – P. Scarioni, in Il

nuovo abuso del diritto, a cura di Luca Miele, Eutekne).

(22)

Risoluzione n. 98/E del 2017

1. Taluni soci della società Y – il cui patrimonio è esclusivamente costituito da un compendio immobiliare – intendono beneficiare dell’assegnazione agevolata dei beni ex art. 1, co. 115 e ss., della L. 208/2015.

2. La società Y dispone una scissione parziale non proporzionale in favore di una neocostituita al fine di assegnare alla società beneficiaria il compendio patrimoniale di pertinenza dei soci dissenzienti

all’assegnazione.

3. La società scissa assegna la propria consistenza patrimoniale residua ai propri soci superstiti e contestualmente viene posta in liquidazione.

4. La società beneficiaria continua nella sua attività di gestione immobili.

5. L’operazione non è abusiva. Non è aggirata la ratio della disposizione sull’assegnazione dei beni ai soci; tale agevolazione ammette la possibilità di assegnare i beni anche solo ad alcuni soci, anziché alla loro totalità.

6. L’operazione non è abusiva nella misura in cui i soci della società beneficiaria del compendio immobiliare non intendono cedere le partecipazioni ottenute a seguito della scissione (come già desumibile dalla risoluzione 97/E).

(23)

La risoluzione 98/E del 2017 risulta per alcuni versi contraddittoria rispetto ai chiarimenti resi nella risoluzione 97/E del giorno precedente:

 risulterebbe contraddittorio con quanto chiarito nella 97/E l’inciso che riterrebbe elusiva

«l'operazione di scissione… qualora… la stessa rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società "contenitore" (di immobili, di azienda, ecc.) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con

l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e., gli immobili, ecc.) ai beni di secondo grado (i.e., titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain)».

Tale inciso, con riferimento alla scissione che ha a oggetto un ramo di azienda, deve

considerarsi non attuale in quanto ricollegato, con ogni evidenza, alla precedente impostazione dell’Amministrazione finanziaria;

 risulterebbe, allo stesso modo, non attuale l’inciso nel quale si paventa l’abusività della scissione di un patrimonio non costituente azienda.

(24)

Recenti risposte dell’Agenzia delle entrate (risposta n. 21 del 3 ottobre 2018;

risposta n. 65 del 8 novembre 2018) ribadiscono la non abusività delle scissioni parziali proporzionali di patrimoni immobiliari.

In effetti, tale tipologia di operazioni si ritiene «non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario».

La risposta 139 del 27 dicembre 2018 ha chiarito, inoltre, che non risulta abusiva l’operazione di scissione parziale proporzionale di patrimonio

immobiliare anche qualora sia seguita dalla successiva attribuzione in locazione

alla società scissa dell’immobile oggetto di scissione.

(25)

Risposta n. 65 del 2018

X

Scissione parziale proporzionale a favore di 4 Newco con trasferimento di compendi immobiliari

Operazione non abusiva

D

B C

A

A B

97% 3%

A B

97% 3%

A B

97% 3%

A B

97% 3%

A B

97% 3%

(26)

Sulla base delle recenti risposte dell’Agenzie delle Entrate risultano in linea generale non abusive le scissioni non proporzionale di immobili.

Nello specifico non sono state identificate come operazioni volte a raggiungere un vantaggio indebito:

 la scissione totale non proporzionale di immobili (risposta n. 40 del 19 ottobre 2018);

 la scissione parziale asimmetrica non proporzionale di una società immobiliare (risposta n. 36 del 12 ottobre 2018);

 la scissione parziale asimmetrica non proporzionale di patrimonio contabile

negativo, ma valore economico positivo (risposta n. 101 del 5 dicembre 2018);

 la scissione parziale asimmetrica di società semplice (risposta n. 91 del 4 dicembre 2018);

 la scissione parziale asimmetrica contestuale di due società; ossia l’operazione effettuata mediante due scissioni contestuali nella quale la scissa risulti

contestualmente beneficiaria e la beneficiaria contestualmente scissa (risposta n. 68

del 15 novembre 2018).

(27)

Risposta n. 40 del 2018

X

Scissione totale non proporzionale di compendi immobiliari

Operazione non abusiva

B A

A

50%

A B

50% 50%

B

50%

(28)

Scissione totale non proporzionale di Y a favore di società beneficiarie di nuova costituzione (K1, K2…etc.).

Operazione non abusiva

X1

Y

Fusioni delle singole beneficiarie di nuova costituzione (K1, K2…etc.) con il rispettivo socio di controllo (X1, X2…etc.).

X2 X3 X4

Z

X1 X2 X3 X4

Z

K1 K2 K3 K4

XK 1

Z XK

2

XK 3

XK 4

(29)

società interposta (Y) e la società operativa (Z). Le perdite fiscali pregresse (eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE) delle società partecipanti alla fusione non potrebbero essere riportate dalla società incorporante nella misura in cui le due società (Y e Z) non superino i test di cui al comma 7 dell’art. 172 TUIR.

La scissione della società interposta (Y) a favore di società beneficiarie di nuova costituzione (K1, K2…etc.) – non comportando alcuna compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali (eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE) pregresse – non deve essere assoggettata al test di cui al comma 10 dell’art. 173 TUIR (ris. 168/E del 2009).

La successiva fusione tra le singole beneficiarie (K1, K2…etc.) e il rispettivo socio di controllo (X1, X2…etc.) deve essere sottoposta al test di cui comma 7 dell’art. 172 TUIR. La minore sterilizzazione delle perdite fiscali pregresse (eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE) rispetto a quella che si sarebbe ottenuta dalla fusione tra Y e Z non si configura come vantaggio fiscale illegittimo ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

L’operazione non è quindi abusiva del diritto.

(30)

Scissione immobiliare verso la controllante-beneficiaria

 Sempre in sede di risposta ad interpello è stato chiarito che non risulta abusiva la scissione

parziale di immobili che abbia come beneficiaria la società controllante della scissa (risposta n. 75 del 20 novembre 2018). In sostanza, con tale risposta, è stato riconosciuto che la scissione è un operazione che può raggiungere lo stesso fine (senza che vi sia abuso) dell’operazione

(realizzativa) di attribuzione dei beni ai soci.

Scissione immobiliare verso la controllata-beneficiaria

 Altrettanto non elusiva risulterebbe la scissione di immobili con beneficiaria la società controllata.

Al riguardo si rappresenta più diffusamente quanto segue

1. Una «holding» residente, partecipata da più soci persone fisiche, è proprietaria di due partecipazioni totalitarie in società controllate operative, residenti.

2. La «holding» è anche proprietaria di immobili (plusvalenti), strumentali per natura, nei quali le controllate svolgono l’attività, a fronte del pagamento di canoni a prezzi di mercato.

(31)

Scissione immobiliare verso la controllata-beneficiaria (continua)

3. Sembra più razionale convogliare la proprietà dei cespiti sulle controllate attribuendo ad esse anche parte dei dipendenti della holding che, in concreto, operano al servizio delle attività delle operative a fronte di un contratto di servizi. Le

prestazioni sono regolarmente valorizzate.

4. Operazione prospettata: scissione parziale degli immobili e dei dipendenti verso le società operative controllate, a valori contabili. Senza aumento di capitale sociale delle beneficiarie ed assegnazione delle azioni ai soci della scissa. In assenza di aumento di capitale, presso le beneficiarie la contropartita dell’ingresso dei cespiti sarà un avanzo di scissione

5. Vantaggio fiscale: nessun realizzo, ai fini IRES, dei plusvalori sui cespiti. Prelievo di imposte indirette in misura fissa.

Nessun «reverse charge» presso le beneficiarie per l’acquisizione dei cespiti. E’ un vantaggio indebito rispetto a ciò che deriverebbe da una cessione o conferimento degli immobili?

6. Nessun vantaggio indebito: la neutralità della scissione deriva da principi civilistici, anche se riguarda singoli beni. Gli immobili continuano ad essere utilizzati nell’organizzazione imprenditoriale delle beneficiarie; l’assetto partecipativo si presenta stabile, con prosecuzione delle attività d’impresa delle società operative; i cespiti non sono immessi in contenitori societari a vantaggio personale dei soci della scissa. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali

(32)

Risoluzione n. 99/E del 2017

1. La società Z risulta proprietaria di un immobile strumentale e di un’azienda che svolge attività commerciale.

2. La società Z conferisce in regime di neutralità la propria azienda ad una società conferitaria di nuova costituzione.

3. La società conferente concede, poi, in locazione l’immobile alla società conferitaria.

4. In tal modo l’immobile – precedentemente strumentale per destinazione per la società Z – può fruire del regime di assegnazione agevolata ai soci essendo venuto meno il nesso di strumentalità con l’attività dell’impresa, in quanto quest’ultimo risulta locato alla conferitaria.

5. Infine, la Società Z assegna l’immobile ai soci fruendo del regime di assegnazione agevolata di cui art.

1, co. 115 e ss., della L. 208/2015.

6. La società Z viene posta in liquidazione al fine di assegnare ai propri soci anche la partecipazione da essa detenuta nella società conferitaria.

7. L’operazione risulta abusiva. Il vantaggio fiscale è indebito e l’operazione appare contestualmente priva di sostanza economica. Inoltre, il vantaggio fiscale risulta di carattere essenziale.

(33)

 Il vantaggio fiscale è indebito poiché «la modifica della destinazione dell’immobile non è nella sostanza avvenuta, in quanto il bene è utilizzato dalla società conferitaria che svolgerebbe la medesima attività della conferente, nonché sarebbe composta dai medesimi soci e avrebbe la medesima forma giuridica…».

In sostanza, la natura indebita del vantaggio sarebbe ravvisabile nell’eliminazione del nesso di strumentalità dell’immobile mediante la semplice interposizione di un soggetto la cui finalità è semplicemente quella di dissociare la proprietà del bene dal suo utilizzo.

 L’operazione mancherebbe anche di sostanza economica posto che è circolare, ossia ordinata al raggiungimento di un risultato post operazione esattamente similare a quello esistente ante

operazione.

 Da ultimo, il vantaggio fiscale risulterebbe essenziale in quanto non si ravvisano, nell’operazione, interessi economici diversi rispetto all’ottenimento di tale vantaggio.

(34)

un’operazione di scissione non proporzionale della conferitaria (risposta n. 30 del 8 ottobre 2018).

 L’operazione in oggetto non deve intendersi abusiva in ogni caso, ma solo nella misura in cui sia volta ad aggirare il regime di «neutralità indotta» di cui al co. 2 dell’art. 177 TUIR

(disposizione che prevede la non emersione di plusvalenze sulle partecipazioni conferite

unicamente qualora la società conferitaria, ad esito del conferimento, ottenga l’acquisizione o integrazione del controllo nella società conferita).

 In effetti la risposta n. 30/2018 è stata resa con riguardo ad una società conferitaria che

acquisiva il controllo della società conferita a seguito del conferimento del 25% del capitale di quest’ultima da parte di 4 soci conferenti.

 La successiva scissione della società conferitaria, conduceva, tuttavia ad una situazione di arrivo equivalente a quella che si sarebbe ottenuta se i 4 soci della società conferita avessero

conferito, ab origine, il proprio 25% di partecipazioni in 4 società diverse (ognuna partecipata totalitariamente da uno di essi). La sola differenza sarebbe stata che tali conferimenti di

partecipazioni non avrebbero potuto beneficiare della neutralità.

(35)

X

Conferimento delle partecipazioni di X nella

Y

A B C D

25% 25% 25% 25%

Z

A B C D

25% 25% 25% 25%

X

Z 2 Z 3 Z 1

Y

Z 4

25% 25% 25%

100%

A B C D

X Y

100%

25%

100%

100%

Scissione non proporzionale della

(36)

MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA (1/2)

Trasformazioni

 Con la risoluzione n. 177/E del 28 aprile 2008, l’Agenzia ritenne elusiva una semplice operazione di trasformazione, da società per azioni a società a responsabilità limitata, finalizzata dichiaratamente ad ottenere un regime fiscale di favore (i.e. la determinazione del reddito agrario su base catastale anziché in base al bilancio).

 Il contribuente avrebbe «contravvenuto ai principi dell’ordinamento tributario e in particolare a quelli posti a fondamento delle nuove disposizioni introdotte dalla finanziaria per il 2007… in quanto l’operazione prospettata realizza lo scopo non in modo fisiologico e strutturale, ma attraverso

aggiramenti che generano risultati indebiti».

 A parte la difficoltà di immaginare quali potessero essere i «principi dell’ordinamento tributario»

che dovevano presumersi violati ... l’operazione è del tutto legittima.

 In verità, nella relazione illustrativa di quella norma di agevolazione si diceva che la finalità era quella di incentivare il maggior dimensionamento delle imprese in agricoltura.

(37)

MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA (2/2)

Trasformazioni (continua)

 Dovrebbe essere lecita anche una trasformazione da società di persone in società di capitali motivata dalla ragione di ridurre il carico fiscale in capo ai soci: si pensi, ad esempio, ad una società di persone, i cui soci, scontando l’aliquota IRPEF massima e non prelevando gli utili sociali per esigenze di autofinanziamento dell’impresa, hanno convenienza a trasformarsi, in modo da differire il delta impositivo rispetto all’IRES sino al momento dell’incasso dei dividendi.

 Il vantaggio tributario conseguente alla acquisita forma giuridica di società di capitali non può

ritenersi “indebito” poiché non viene realizzato «in contrasto con le finalità delle norme fiscali

o con i principi dell’ordinamento tributario»: non v’è, infatti, nella legislazione fiscale alcuna

norma, o principio generale, che imponga ad un soggetto di svolgere la propria attività

(38)

CONFERIMENTO DI AZIONI FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN HOLDING DI FAMIGLIA

1. Una famiglia detiene direttamente le azioni di una società operativa

2. Viene costituita una holding tramite il conferimento delle azioni in una Newco (art. 177 c. 2 TUIR)

3. Quindi la holding si interpone tra le persone fisiche e la società operativa

4. Nuovo assetto partecipativo grazie a una norma che lo consente (anche tra società dello stesso gruppo o a carattere famigliare – circ. 17.6.2010 n.33) e che trova «naturale» applicazione

5. Nessun vantaggio fiscale indebito: l’esclusione di eventuali dividendi distribuiti dalla operativa alla holding o la PEX su cessione di partecipazioni nella operativa  naturale conseguenza del nuovo assetto partecipativo

6. Peraltro la Newco potrebbe anche essere costituita mediante conferimento di azienda in una Newco da parte della società operativa che diventerebbe la holding di famiglia (con eventuale cessione della partecipazione nella Newco – art. 176, c.3, TUIR)

(39)

FUSIONE VS LIQUIDAZIONE (1/3)

1. Fusione utilizzata per «eliminare» una subholding o una controllata

2. Magari la società fusa «eliminata» ha anche ingenti disponibilità finanziarie per aver ceduto una partecipazione o altri asset

3. Fusione per ottenere risparmi di costi o anche evitare il perpetuarsi di finanziamenti intercompany 4. Le contestazioni dell’Agenzia: è la liquidazione l’operazione «naturale», fisiologica allo scopo, più lineare e meno complessa della concentrazione.

La fusione deve portare all’integrazione di due business; il ricorso alla fusione per incorporazione

comporta, sul piano civilistico, maggiori oneri rispetto alla liquidazione e richiede tempi di realizzazione più lunghi.

5. Obiezioni alla posizione dell’Agenzia: non è detto che la liquidazione di una società sia meno complessa della sua incorporazione. Ci sono tanti fattori che, invece, inducono a pensare il contrario. La fusione per incorporazione, infatti, ha il vantaggio di avvenire in base ad un procedimento molto snello, che

(40)

FUSIONE VS LIQUIDAZIONE (2/3)

 Molte volte la società in liquidazione ha controversie in corso (spesso di natura fiscale o

giuslavoristica) che inducono il liquidatore a dilatare i tempi della procedura. Inoltre, si deve tener conto della possibilità che controversie legate all'attività pregressa sorgano proprio durante la fase di liquidazione, aumentando il rischio di rallentarne la conclusione.

 La fusione consente di evitare queste vischiosità in quanto l'incorporante subentra in automatico nei rapporti giuridici dell'incorporata.

 Che i tempi richiesti dalle procedure di liquidazione siano normalmente lunghi è confermato dall'elaborazione dei dati a livello nazionale, messi a disposizione dalla Camera di commercio di Milano.

 Con la fusione anche la tutela degli interessi erariali è rafforzata: gli obblighi di versamento delle imposte dovute dalla società estinta si trasferiscono, infatti, sull'incorporante; nella liquidazione, le responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei soci del soggetto estinto subiscono le limitazioni di cui all'articolo 36 del DPR 602 del 1973.

(41)

FUSIONE VS LIQUIDAZIONE (3/3)

 La ragione sottostante l’orientamento dell’A.F. è evidente: mentre la fusione è un’operazione fiscalmente neutrale, che può permettere, tra l’altro, anche il riporto di perdite fiscali, di interessi passivi o di eccedenze ACE da parte dell’incorporante, la liquidazione è un’operazione

“realizzativa”, che implica la tassazione delle riserve di utili presenti nella controllata

(eventualmente anche la tassazione delle plusvalenze insite nei beni della stessa) e che determina, altresì, la cancellazione delle perdite fiscali e degli interessi passivi pregressi maturati in capo alla controllata. Va anche detto però che la liquidazione può addirittura generare minusvalenze

deducibili per il socio (se si tratta di un imprenditore e se la partecipazione non ha i requisiti per la PEX).

 Relazione al D.lgs. 128/2015  Superamento netto delle posizioni precedenti: «… non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. E’ vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria

(42)

SCISSIONE PROPORZIONALE DI CASSA

La scissione di cassa è stata considerata dall’Agenzia delle Entrate abusiva in quanto volta ad aggirare le norme che prevedono l’imponibilità dei dividendi (risposta a interpello non pubblicata).

L’Agenzia afferma che in luogo della scissione, volta a trasferire la cassa in eccesso presso la scissa in un nuovo veicolo societario con la finalità di effettuare nuovi investimenti tenendoli separati dal

“core business” della scissa, si deve procedere con la distribuzione delle riserve di utili ai soci e con il successivo conferimento del denaro (al netto delle imposte dovute sulla predetta distribuzione) in una newco.

In realtà, anche per l’operazione di scissione il regime di neutralità rispetta la natura civilistica non realizzativa dell’operazione, con la conseguenza che tale regime non può dipendere dall’oggetto

che viene scisso, che può anche essere un bene isolato (ad es. un immobile, un brevetto, un

marchio, e finanche semplici disponibilità finanziarie), né più né meno come accade nella fusione,

qualora sia incorporata una società che possiede solo un bene specifico o disponibilità di cassa.

(43)

RIVALUTAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE (1/4)

Nel corso degli ultimi 15 anni il legislatore ha, in più occasioni, introdotto la possibilità di incrementare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, il costo fiscale delle partecipazioni societarie rilevante al fine di quantificare i redditi realizzati mediante l’alienazione di tali partecipazioni al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale.

Occorre verificare se lo sfruttamento di tale possibilità possa dare luogo a fattispecie qualificabili come

«abuso del diritto tributario» (Per approfondimenti, cfr. S. Marchese in Il nuovo abuso del diritto, a cura di Luca Miele, Eutekne).

A tal fine:

1) si analizza la norma che consente la rivalutazione del costo fiscale della partecipazioni societarie, identificandone le finalità e verificando come essa si inserisce all’interno dell’ordinamento tributario e come si coordina con i principi che disciplinano la tassazione dei redditi di carattere finanziario;

(44)

RIVALUTAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE (2/4)

Con riferimento a tale disposizione occorre, innanzitutto, precisare che - nonostante, essa non sia stata pensata per «operare a regime», vale a dire in via continuativa - dal momento della sua introduzione è risultata applicabile quasi senza soluzione di continuità, per effetto di ripetuti e frequenti interventi di proroga della sua efficacia temporale.

Questa circostanza non ha soltanto effetti pratici ma - comportando la coesistenza, in via

pressoché permanente, di un regime forfetario e di carattere sostanzialmente «patrimoniale» di

tassazione dei capital gains e dell’ordinario regime analitico di determinazione e tassazione degli

stessi - incide anche sui principi di fondo che disciplinano l’imposizione di tale tipologia reddituale.

(45)

RIVALUTAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE (3/4)

La finalità delle disposizioni che istituiscono imposte sostitutive è quella di consentire una sorta di «prestito fiscale»: l’Erario riscuote subito un’imposta (sostitutiva) di ammontare inferiore a quello dell’imposta ordinaria che, diversamente, riscuoterebbe al momento del verificarsi del relativo presupposto.

Se quella appena accennata è la finalità che accomuna le imposte sostitutive delle imposte sui redditi che consentono la rivalutazione di costi fiscalmente riconosciuti, l’imposta sostitutiva che consente l’incremento del costo fiscale delle partecipazioni societarie dovrebbe essere finalizzata ad agevolare la circolazione di partecipazioni verso terzi ma presenta alcune caratteristiche peculiari che rendono meno lineare l’identificazione:

 della sua ratio; e

 del suo rapporto con i principi generali che regolano la tassazione dei capital gains e,

(46)

RIVALUTAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE (4/4)

Tali caratteristiche sono le seguenti:

 usufruibilità dell’imposizione sostitutiva quasi senza soluzione di continuità e “decorrenza immediata” dei suoi effetti;

 carattere patrimoniale dell’imposizione sostitutiva;

 mancato riconoscimento del costo fiscale incrementato in fattispecie analoghe a quelle in cui esso è riconosciuto (scarsa sistematicità);

 creazione di regimi fiscali diversi per fattispecie (dividendi e capital gains) cui ordinariamente,

in assenza dell’imposizione sostitutiva, si applica lo stesso regime fiscale.

(47)

CESSIONE A TERZI DI PARTECIPAZIONI RIVALUTATE RELATIVE A SOCIETÀ CON RISERVE DI UTILI (1/2)

Altra operazione potenzialmente abusiva riguarda una persona fisica che possiede una

partecipazione al capitale di una società nel cui patrimonio sono presenti ingenti riserve costituite con utili non distribuiti e il cui valore dipende, quindi, in misura molto consistente dalla presenza di tali riserve.

Il possessore della partecipazione rivaluta il costo fiscale di tale partecipazione mediante pagamento dell’imposta sostitutiva e, successivamente, cede a terzi la partecipazione stessa.

Qualora Tizio, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva, rivalutasse fino a 10.000 il costo fiscale della partecipazione in Alfa di 1.000 e successivamente cedesse a un terzo tale

partecipazione al prezzo di 10.000, egli, senza necessità di procedere alla distribuzione di dividendi, “monetizzerebbe” gli utili presenti nel patrimonio di Alfa al costo del prelievo

sostitutivo, inferiore all’imposizione ordinaria che avrebbe, altrimenti, gravato su tali utili qualora

(48)

CESSIONE A TERZI DI PARTECIPAZIONI RIVALUTATE RELATIVE A SOCIETÀ CON RISERVE DI UTILI (2/2)

 Non vi è alcuna ragione per cui il vantaggio fiscale derivante dalla rivalutazione del costo fiscale della partecipazione mediante pagamento dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere considerato in linea con la finalità della disposizione che ha introdotto quest’ultima solo qualora oggetto di cessione sia la partecipazione in una società sostanzialmente priva di riserve di utili e dovrebbe ritenersi, al contrario, frutto dell’aggiramento di tale disposizione qualora oggetto di cessione sia la partecipazione in una società nel cui patrimonio sono presenti ingenti riserve di utili;

 In tutti i casi in cui il contribuente paga l’imposta sostitutiva nella prospettiva di risparmiare, in occasione della cessione della partecipazione rivalutata, le imposte ordinarie non si verifica alcuna strumentalizzazione della norma che istituisce l’imposta sostitutiva né il risultato

conseguito contrasta con la sua ratio; anzi il comportamento del contribuente è

perfettamente in linea con quest’ultima e consente di ottenere un risultato previsto dal

legislatore.

(49)

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE – BUY BACK (1/3)

Altra operazione riguarda una persona fisica che possiede azioni di una società e che rivaluta il costo fiscale di tali azioni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva e, successivamente, le cede alla stessa società emittente, che procede ad acquistarle ai sensi dell’articolo 2357 del Codice Civile (quindi per un corrispettivo complessivo non superiore all’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio).

In tal caso l’eventuale reddito realizzato dalla persona fisica mediante la cessione è qualificabile come capital gain e, ai fini della sua quantificazione, il costo fiscale delle azioni cedute è calcolato tenendo conto dell’incremento derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva.

Occorre, tuttavia, chiedersi se tale conclusione possa mutare qualora l’acquisto di azioni proprie

configuri, sotto il profilo economico-sostanziale, una modalità attraverso la quale dare esecuzione

al recesso della persona fisica cedente le azioni dalla società emittente.

(50)

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE – BUY BACK (2/3)

In altri termini, qualora:

 la persona fisica intenda “uscire” dalla compagine sociale (in presenza o meno di una delle cause di recesso previste dall’articolo 2437 del Codice Civile e, se si tratta di società che non fa ricorso al “mercato del capitale di rischio”, dallo statuto);

 la persona fisica e l’organo amministrativo della società decidano di “strutturare tale uscita”

non nella forma del recesso (applicando, quindi, la procedura prevista dagli articoli 2437 - 2437-quinquies del Codice Civile) ma mediante la semplice vendita alla società emittente (che dispone, evidentemente, di utili distribuibili e riserve disponibili “capienti”) di tutte le azioni detenute dalla persona fisica;

 la società acquisti, quindi, tutte le azioni detenute da tale persona fisica.

(51)

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE – BUY BACK (3/3)

Un’operazione (il recesso) che avrebbe ordinariamente determinato il realizzo di un reddito di capitale - per la quantificazione del quale il costo fiscale delle azioni è calcolato senza tenere conto dell’incremento derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva - sia strutturata in modo da determinare la realizzazione di un capital gain, ai fini della cui quantificazione si tiene, invece, conto dell’incremento del costo delle azioni derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva.

Può tale comportamento essere qualificato come abusivo?

Si è visto in precedenza che - nell’ambito dell’attuale sistema di tassazione dei redditi finanziari,

caratterizzato dalla identità di quantificazione e tassazione dei redditi derivanti da recesso e dei

capital gains realizzati mediante alienazione a terzi di una partecipazione societaria - la rilevanza

dell’incremento del costo fiscale della partecipazione derivante dal pagamento dell’imposta

sostitutiva solo ai fini di questi ultimi non ha alcuna giustificazione logica e, quindi, alcun valore

(52)

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA TUTTI I CEDENTI (1/4)

1. In ALFA, partecipata al 33% ciascuno da Tizio, Caio e Sempronio, vi sono riserve di utili e plusvalori latenti.

2. Viene costituita una Newco il cui capitale è sottoscritto per il 33,33% da Tizio, Caio e Sempronio.

3. Tizio, Caio e Sempronio rivalutano il costo fiscale della partecipazione in ALFA mediante imposta sostitutiva.

4. Cedono a Newco le partecipazioni in ALFA, senza realizzare capital gain.

5. Newco paga le partecipazioni in ALFA utilizzando un finanziamento-ponte.

6. Newco incorpora ALFA e sostituisce il finanziamento-ponte con un senior loan assistito da garanzie reali sui beni ex ALFA: quest’ultimo è rimborsato negli anni successivi mediante i flussi di cassa generati dalla gestione operativa della società.

7. L’operazione realizza un vantaggio indebito. Perché?

8. Tizio, Caio e Sempronio «monetizzano», sotto forma di cessione delle partecipazioni, gli utili già presenti in ALFA e quelli futuri con tassazione ridotta. Si può discutere se ci sia aggiramento della normativa sulla distribuzione di utili.

9. Non vi è un reale «disinvestimento» sotto il profilo economico sostanziale. Aggiramento ratio imposizione sostitutiva.

10. Erano soci di ALFA e ora sono soci della Newco che possiede l’azienda prima di ALFA. Gli assetti proprietari, di fatto, sono rimasti identici.

11. Operazione «circolare». Assenza di sostanza economica.

(53)

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA TUTTI I CEDENTI (2/4)

Newco estingue il debito contratto nei confronti dei propri soci persone fisiche accendendo un prestito-ponte;

senior loan post fusione

ALFA

Tizio 33,33%

Sempronio 33,33%

NEWCO

ALFA

Tizio, Caio e Sempronio (ciascuno con il 33,33%) cedono le partecipazioni rivalutate in Alfa a Newco

Newco incorpora Alfa Caio

33,33%

Tizio 33,33%

Sempronio 33,33%

Caio 33,33%

(54)

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA TUTTI I CEDENTI (3/4)

ALFA

Tizio 60%

Sempronio 40%

NEWCO

Newco estingue il debito contratto nei confronti dei propri soci persone fisiche in presenza di riserve di utili presenti nel bilancio

dell’incorporata Alfa (variante del caso precedente)

ALFA

Tizio e Sempronio cedono le partecipazioni rivalutate in Alfa a Newco

Newco incorpora Alfa Tizio

60%

Sempronio 40%

(55)

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA TUTTI I CEDENTI (4/4)

ALFA

Tizio 60%

Sempronio 40%

NEWCO

Newco estingue il debito nei confronti dei propri soci a mezzo della

distribuzione delle riserve di utili

presenti nel bilancio di Alfa (variante del caso precedente – Cassazione n. 8797 del 24.2.2014)

ALFA

Tizio e Sempronio cedono le partecipazioni rivalutate in Alfa a Newco

Alfa

distribuisce dividendi alla Newco Tizio

60%

Sempronio 40%

(56)

FAMILY BUY OUT: CESSIONE PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA CEDENTE E SUO FAMILIARE (1/2)

1. La società ALFA ha come unico socio Tizio al 100%

2. Tizio, insieme alla moglie Caia, partecipa alla società residente Beta. Il primo possiede il 60% di Beta, la seconda il 40%

3. Tizio rivaluta il costo fiscale della partecipazione in ALFA mediante imposta sostitutiva

4. Tizio cede la partecipazione totalitaria in ALFA, nel cui bilancio sono iscritte riserve di utili, alla società Beta, senza

realizzare capital gain. La cessione delle quote determina l’emersione di un debito di Beta (holding) nei confronti del proprio socio Tizio.

5. Beta paga al socio Tizio il proprio debito mediante la distribuzione di utili di Alfa a favore della holding Beta

6. Di fatto, si tratta di una cessione di partecipazioni rivalutate a una società di famiglia che determina la sostanziale esclusione da tassazione in capo al socio Tizio dei dividendi distribuiti a persona fisica

7. L’operazione realizza un vantaggio indebito?

8. Tizio, di fatto, incassa il plusvalore maturato sulla società Alfa grazie al conseguimento degli utili «in pancia» alla società 9. Non vi è un reale «disinvestimento» sotto il profilo economico sostanziale (il che non risponde alla ratio della imposta sostitutiva). Il socio Tizio continua a detenere il controllo delle società. Operazione «circolare». E se invece Tizio

possedesse il 40 e Caia il 60?

(57)

FAMILY BUY OUT: CESSIONE PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA CEDENTE E SUO FAMILIARE (2/2)

ALFA

Tizio 100%

BETA

Beta estingue il debito contratto nei confronti del socio Tizio a

mezzo della

distribuzione delle riserve di utili presenti nel bilancio di Alfa

ALFA

Tizio cede la partecipazione totalitaria

rivalutata in Alfa a Beta

Alfa

distribuisce dividendi a BETA Tizio

60%

Caia 40%

(58)

FAMILY BUY OUT: CESSIONE DI PARTECIPAZIONE A NEWCO PARTECIPATA DA SOLO ALCUNI CEDENTI

1. La società ALFA ha come soci tre fratelli: Tizio, Caio e Sempronio al 33,33%

2. Causa divergenze, Tizio intende liquidare il proprio investimento in Alfa (economicamente è un recesso ma non viene strutturato come tale perché non si è verificata nessuna causa di recesso prevista dalla legge o dallo statuto). Viene costituita una Newco il cui capitale è sottoscritto per il 50% ciascuno da Caio e Sempronio

3. Tizio, Caio e Sempronio rivalutano il costo fiscale della partecipazione in ALFA mediante imposta sostitutiva

4. Cedono a Newco le partecipazioni in ALFA, senza realizzare capital gain. Caio e Sempronio rinunciano al credito verso Newco derivante dalla cessione, incrementando il costo fiscale della partecipazione da essi detenuta in Newco

5. Newco paga a Tizio le partecipazioni in ALFA utilizzando un finanziamento-ponte (bridge loan)

6. Newco incorpora ALFA e sostituisce il finanziamento-ponte con un senior loan assistito da garanzie reali sui beni ex ALFA: quest’ultimo è rimborsato negli anni successivi mediante i flussi di cassa generati dalla gestione operativa della società

7. L’operazione realizza un vantaggio indebito??? La fattispecie si presenta con qualche differenza rispetto alla precedente 8. E’ vero che Tizio, di fatto, recede da Alfa non generando reddito di capitale (che non avrebbe potuto fruire della

rivalutazione del costo della partecipazione) ma «spendendo» il costo fiscale rivalutato ai fini del capital gain 9. Ma vi è un reale «disinvestimento» sotto il profilo economico sostanziale (il che risponde alla ratio della imposta sostitutiva)

(59)

CONVERSIONE SUBSIDIARIES IN BRANCHES

1. Non appare costituire un’ipotesi di abuso del diritto il caso di conversione di una controllata in stabile organizzazione, posta in essere da una società italiana che detiene partecipazioni totalitarie in società operative residenti in altri stati UE o extra-UE white list.

2. Ciò avviene mediante la fusione per incorporazione della partecipata estera volta a trasformarla (in regime di continuità fiscale) in stabile organizzazione al fine di optare per la branch exemption.

3. Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto, infatti, tale modifica

dell’assetto di gruppo appare una legittima scelta per un regime opzionale avente diverse conseguenze tributarie e requisiti ben definiti

4. Ciò anche qualora al momento della fusione la partecipata estera disponga di riserve di utili distribuibili,

(60)

Il leverage è una tecnica finanziaria per acquisire una società o una azienda con capitale di debito che verrà ripagato attraverso i flussi di cassa generati dalla società o azienda acquisita.

Target company NewCo - SPV

Fonte di finanziamento esterna

(e.g. banche)

Capitale di debito

Fusione tra SPV e Target Rimborso graduale del debito Acquisto di

partecipazioni

(61)

Target company NewCo - SPV

Fonte di finanziamento esterna

(e.g. banche)

Capitale di debito

HoldCo

Partecipazione 100%

Partecipazione 100%

Investitori Investitori

Fondo Private

equity

Acquisto di partecipazione

(62)

FINANZIARIA (1/2)

Le operazioni di MLBO sono state tipizzate in sede di riforma del diritto societario e trovano legittimazione civilistica nell’ambito dell’art. 2501-bis del codice civile.

L’Amministrazione finanziaria, con il fine ultimo di evitare che la base imponibile di target venga ridotta degli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione di target stessa, ha in passato formulato diverse contestazioni nei confronti delle operazioni di

MLBO:

elusività delle operazioni di MLBO;

indeducibilità degli interessi passivi per violazione del principio di inerenza;

violazione delle disposizioni normative in materia di «transfer pricing».

(63)

FINANZIARIA (2/2)

L’operazione MLBO è stata ritenuta elusiva ai sensi dell’allora vigente art. 37-bis DPR 600/1973.

Nel dettaglio, l’Amministrazione Finanziaria contestava le operazioni di MLBO, in quanto prive di valide ragioni economiche, sostenendo che l’unica finalità perseguita dalla struttura dell’operazione, sebbene basata su strumenti leciti, era quella di consentire la deduzione di interessi passivi dal reddito della Target company.

Tale interpretazione risultava disattesa dalla più recente giurisprudenza di merito oltre che dalla stessa giurisprudenza dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.1372 del 21 gennaio 2011).

Quanto alla giurisprudenza di merito, molteplici sono le decisioni che hanno dichiarato la

legittimità delle operazioni di MLBO poste in essere al fine di realizzare il c.d. «change of

control» della Target Company (CTP di Milano n. 9999/2015, CTP di Milano n. 1527/2014,

CTR della Lombardia n. 36/2011).

(64)

 La Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 ha chiarito il trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento (MLBO).

 Il citato documento di prassi, al par. 2.2, chiarisce che le operazioni di LBO/MLBO rispondono a legittime finalità extra-fiscali riconosciute dal Codice Civile e non possono di per sé essere considerate abusive (i.e. elusive).

 Secondo quanto chiarito dalla Circolare «le operazioni di MLBO vedono nella fusione

(anche inversa) il logico epilogo dellacquisizione con indebitamento, necessario

anche a garantire il rientro, per i creditori, dellesposizione debitoria. Di fatto, la

struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e,

spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata

finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali».

(65)

 Di più, le operazioni di acquisizione di indebitamento si caratterizzano per l’esistenza di «una sola causa, che è costituita dallacquisizione di una impresa o una

partecipazione che consenta il controllo di target».

 Ne consegue che, alla luce delle previsioni di cui all’art. 10-bis della Legge n.

212/2000, le operazioni di MLBO di cui trattasi con la tecnica del debt push-down:

- hanno sostanza economica («la causa») - non comportano «indebiti vantaggi fiscali».

 L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, lasciato aperta la possibilità di una valutazione

caso per caso, in sede di controllo, in relazione all’eventuale esistenza o meno di

elementi o specifici profili di artificiosità dell’operazione concretamente posta in

essere (e.g. operazione cd. «circolare» cui partecipano i medesimi soggetti che,

direttamente o indirettamente, controllano la target).

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