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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 2 dicembre 2020 alle ore con la presenza dei signori:

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(1)

Comune di Staranzano

Provincia di Gorizia

Rif. 19812/2020

N. verbale: 49 N. delibera: 114 dd. 2 dicembre 2020

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 2 dicembre 2020 alle ore 13.30 con la presenza dei signori:

1) Andrea CORÀ P 5) Michele ROSSI A

2) Serena FRANCOVIG P 6) Roberta RUSSI P

3) Riccardo MARCHESAN P 7) Manuela TOMADIN P

4) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 6 Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN Proponente

Area:

Servizio: Affari Generali Unità Operativa: Personale

OGGETTO: Controversia di lavoro pendente innanzi alla Corte d'Appello di Trieste -

RG 178/2019 - Approvazione indirizzi al legale dell'Ente per soluzione

bonaria

(2)

RELAZIONE Premesso che:

- in data 23/03/2015 veniva notificato al Comune di Staranzano il ricorso promosso innanzi al Tribunale di Gorizia - Sezione Lavoro, dalla dipendente R.J. per far accertare e dichiarare il demansionamento e dequalificazione professionale, con conseguente condanna dell'Ente al risarcimento dei danni cagionati;

- con delibera di Giunta comunale n. 25 datata 8 aprile 2015 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi in giudizio nella vertenza promossa dalla dipendente, con indicazione della nomina di un legale per il patrocinio dell'Ente, onde rigettare le pretese della ricorrente;

- con determinazione n. 218 dd. 10/06/2015 il Responsabile del Settore Finanziario -Tributi-Personale disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell-art. 9, comma 5 del CCRL dd. 06/05/2008;

con determinazione n. 290 dd. 10/08/2015 il Responsabile del Settore Finanziario -Tributi-Personale affidava il patrocinio legale dell'Ente all'avv. Riccardo Cattarini, con studio in Monfalcone;

- con successivo ricorso, datato 02/02/2016, la dipendente R.J. conveniva nuovamente in giudizio l'Ente al fine di far accertare e dichiarare l'illeggittimità e l'annullabilità del licenziamento disposto con la predetta determinazione n. 218/2015, facendo contestuale richiesta, al Tribunale di Gorizia - Sezione Lavoro, di riunione dei due procedimenti entrambi pendenti innanzi il medesimo Tribunale;

- con delibera di Giunta comunale n. 22 dd. 23/03/2016 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi in giudizio avverso il secondo ricorso promosso dalla ex dipendente avverso la risoluzione del rapporto di lavoro;

- con determina n. 180 dd. 23/05/2016 il Responsabile del Settore Finanziario -Tributi-Personale conferiva il patrocinio legale dell'Ente per il secondo ricorso al medesimo legale avv. Cattarini,;

- il Tribunale di Gorizia – sez lavoro emetteva la sentenza parziale n. 43/2018 con la quale accertava e dichiarava la dequalificazione, disponendo con ordinanza per il proseguio dell'istruttoria;

- con sentenza di primo grado n. 69/2019 resa in data 02/10/2019 dal Tribunale di Gorizia - Sezione lavoro (R.G.101/2015) il Giudice ha accolto le domande della dipendente, condannando l'Ente al pagamento in favore della stessa dei danni cagionati dal demansionamento e dichiarando l'illegittimità del licenziamento, disponendo la reintegra immediata in servizio della dipendente ;

- la parte ricorrente con nota dd. 22/10/2019, acquisita al prot. com. n. 14114, ha dichiarato, in merito alla sua reintegra immediata, di optare per l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

- con nota dd. 14/10/2019, indirizzata al legale dell'Ente, la ricorrente ha richiesto il pagamento dell'importo di €. 181.899,38 comprensivo della indennità sostitutiva della reintegra (15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) nonchè l'indennizzo a titolo di risarcimento per l'illegittimo licenziamento (12 mesilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), a cui aggiungere le spese legali liquidate dal Giudice in €.

10.000,00 oltre spese forfettarie 15%, iva e C.P.A. come per legge;

- che con deliberazione n. 96 dd. 30/10/2019 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre appello alle suddette sentenze, dando mandato all’avv. Cattarini per la difesa dell’ente, ritenendo le stesse meritevoli di ricorso in quanto errate ed ingiuste, per i motivi dedotti nel ricorso in appello;

- con determinazione n. 473 dd. 31/10/2019 veniva conferito l’incarico legale all’avv. Cattarini con la contestuale assunzione di impegno di spesa;

- che il legale dell'Ente presentava ricorso dd. 30/10/2019 presso la Corte d'Appello di Trieste – sez. lavoro avverso le sentenze n. 43/2018 e n. 69/2019 con richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

- fin dall'avvio della controversia il Giudice d'appello ha invitato le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa della lite;

- la controparte ha sempre ritenuto di non accogliere alcuna proposta conciliativa se non fosse a totale riconoscimento delle pretese avanzate;

(3)

verbale acquisita agli atti d'ufficio, rinviando all'udienza del 03/12/2020 per la verifica del buon fine della proposta e in difetto per la discussione;

- la sopra richiamata proposta conciliativa formulata dalla Corte d'Appello stabilisce che:

1) le parti concordano che il rapporto di lavoro per cui è causa si è risolto il giorno 11/06/2015 e parte attrice sig.ra J.R. rinunzia alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro stesso ed ad avvalersi delle sentenze 43/2018 non esecutiva dd. 21/03/2018 e 69/2019 dd. 02/10/2019 del Tribunale di Gorizia rese tra le parti nel I grado di giudizio;

2) la parte convenuta Comune di Staranzano accetta la suddetta rinunzia ed offre a mero titolo transattivo, senza nulla riconoscere a controparte per le ragioni azionate in causa, la somma omnicomprensiva netta di

€. 72.000,00 corrisposta alla J.R al solo fine di evitare l'alea del giudizio;

3) le spese del giudizio di I e II grado si intendono compensate fra le parti per intero, salvo qunro esposto al punto 4 che segue:

4) l'Ente locale riconosce alla controparte un contributo spese omnicomprensivo e riferito all'intero corso del giudizio pari ad €. 6.000, 00 oltre iva, CPA e rimborso forfettario come per legge;

Visto il parere legale acquisito al prot. n. 12502 dd. 17/11/2020, e il successivo parere integrativo acquisito al prot pec. n. 12969 dd. 02/12/2020, le cui argomentazioni, per relationem, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisit agli atti, nei quali il difensore dell'Ente si è espresso favorevolmente sulla possibilità di definire in via transattiva la vertenza in oggetto, secondo quanto formulato dalla Corte d'Appello, tenuto conto dell'incertezza del giudizio e della convenienza economica, rispetto alle pretese iniziali di controparte. Evidenziando che, nell'udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2020 per la verifica del buon fine della proposta, verrà resa nel verbale d'udienza innanzi alla Corte d'Applello di Trieste la sola dichiarazione di "intenzione" dell'Amministrazione comunale alla definizione bonaria, rinviando a successivamente all'accordo transattivo.

Considerato opportuno seguire le indicazioni fornite dal legale dell'Ente nei precitati pareri, le cui argomentazioni, per relationem, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che, alle condizioni date, non appare prudente sopportare l'alea del giudizio mentre appare conveniente concludere un accordo transattivo, in cui le pretese iniziali sono ridotte in maniera significativa per un importo omincomprensivo di €. 72.000 oltre rimborso di spese legali di €. 6.000,00, oltre spese forfettario €.

900,00- Cpa €. 276,00 e iva €. 1.578,72) per un totale complessivo di €. 80.754.52;

Constatato che a competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art.

1965 cc e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del T.U.E.L., dedicato al “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

Constatato che sul punto concordano tutte le sezioni regionali di controllo della Corte di Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama daultimo Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi:

“L’accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento.

Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi” (Cfr. Corte Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011). Le medesime argomentazioni possono essere sostenute anche riguardo all’accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l’accordo concluso a seguito di negoziazione

(4)

assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.”;

Osservato quindi, per usare la terminologia della Corte dei Conti sezione regionale Piemonte nella delibera n. 20 del 18.02.2015, che gli accordi transattivi “presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in termini, Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 dell'11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011)”;

- Considerato che lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 3852 del 10.7.2000, V Sez.) riconosce che “I debiti della pubblica amministrazione derivanti da transazione, che si riferiscono ad obbligazioni derivanti direttamente ed esclusivamente da una autonoma scelta negoziale delle parti, sono disomogenei rispetto a quelli certi e intangibili derivanti da sentenze passate in giudicato, al cui adempimento l’Amministrazione è vincolata” e che, in ragione di ciò, i debiti derivanti da sentenze vanno molto semplicemente pagati senza alcuna discussione, avendo il riconoscimento soltanto la funzione di ricondurli nell’ambito del sistema contabile dell’Ente, individuando le risorse per farvi fronte ed evidenziando eventuali responsabilità;

Ravvisato, in somma sintesi, che se si procede al pagamento attraverso delle transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, anche per debiti contratti in violazione del procedimento di spesa, la contabilizzazione può avvenire secondo le ordinarie procedure di spesa con la possibilità di poter procedere immediatamente al pagamento, senza le restrizioni previste per le sentenze passate in giudicato e senza la verifica, da parte del Consiglio e dei revisori dei conti, del rispetto dei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ravvisato che, ad ogni buon conto, si è provveduto, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 dd.

20/02/2020 a fronte della sentenza n. 68/2019 di condanna il Comune, a deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e che con determinazione dirigenziale n. 140 dd. 21/04/2020 si è provveduto all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Preso che:

- da costante orientamento della Corte dei Conti anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 cc (CC sez. reg. Umbria deliberazione n. 123/2015, sez. reg di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 181/2017 e n. 108/2018) fissandone presupposti e limiti entro i quali le amministrazioni possono stipulare accordi;

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa;

- uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

a) l’esistenza di una controversia di lavoro pendente davanti al Tribunale di Gorizia-sezione lavoro;

b) la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art 1966, comma 2 c.c.;

c) il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell’art 1321 c.c.;

d).oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;

d) la convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio;

(5)

procedimentale, ritiene ove “il medesimo sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto prevede per le Amministrazioni dello Stato l’art.

14 del R.D. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale)” (cfr. Sezione Regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 123/2015. Vedi anche Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 62/2017);

Considerato che si è ritenuto opportuno aver richiesto, comunque, un parere legale al difensone dell'Ente, come sopra riportato, tenuto conto che l'Ente non è dotato di una propria avvocatura, secondo il evidenzia la conveneienza economica della proposta formulata dal giudice tenuto conto altresì dell'aea del giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover formulare indirizzi all'avv. Riccardo Cattarini, per l'udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2020 innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, per la verifica del buon fine della precitata proposta transattiva;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 54 dd. 30/12/2019 di approvazione del Documento unico di Programmazione 2020-2022;

- la deliberazione di C.C. n. 62 dd. 30/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 24 dd. 26/02/2020 di adozione del P.E.G. -Piano della Performance 2020-2022 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- il D.Lgs. 118/2011;

- lo Statuto Comunale

PROPONE

1) di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e approvate;

2 di prendere atto del verbale d'udienza redatto dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste all'udienza del 16/07/2020, acquisito agli atti, contenente la proposta conciliativa formulata dalla Corte d'Appello;

3. di dare indirizzi all'avv. Riccardo Cattarini, conferendo ogni più ampio potere di gestire una soluzione bonaria della controversia di che trattasi nel senso più favorevole agli interessi dell'Ente, nell'ambito del precitato verbale d'udienza secondo quanto formulato dal giudice,

4 di stabilire che si procederà alla sottoscrizione dell'accordo transattivo successivamente all'esito favorevole alla conciliazione risultante dal verbale d'udienza del giorno 3 dicembre 2020, previa approvazione dell'accordo stesso da parte dell'Amministrazione.

(6)

La seduta della Giunta Comunale viene svolta in modalità “a distanza” con collegamento in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di contenimento del contagio da Covid-19, giusto decreto sindacale n. 7 del 18 marzo 2020, prot. n. 3124

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati, DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

Riccardo Marchesan Mitja BUZAN

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