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TravelProtect Assicurazione viaggio con copertura fornita da Chubb Insurance (Switzerland) Ltd.

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Academic year: 2022

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INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE

Di seguito sono riportate alcune informazioni generali sull‘assicurazione di viaggio Chubb secondo le disposizioni dell‘art. 3 della Legge federale sul contratto d‘assicu- razione (LCA). Questa informazione non è esaustiva. L‘intero contenuto del contratto sarà presente nella polizza (comprese le prestazioni assicurative convenute, le somme assicurate e la/le persone assicurate) e le relative condizioni d‘assicurazione (che con- tengono le definizioni esatte applicabili per legge).

1. IDENTITÀ DELL‘ASSICURATORE

L‘assicuratore è Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, di seguito denominata Chubb.

Chubb è una società per azioni di diritto svizzero con sede legale in Bärengasse 32, 8001 Zurigo.

Chubb fa parte di Chubb Group sotto l‘ombrello della holding Chubb Limited, con sede a Zurigo, quotata al New York Stock Exchange (NYSE). Di conseguenza, oltre alle sanzioni della Svizzera e ad altre restrizioni nazionali, Chubb è soggetta a determinate leggi e disposizioni statunitensi che le potrebbero vietare di concedere copertura assicurativa a determinate persone fisiche o giuridiche o effettuare a favore di queste dei pagamenti, oppure di assicurare alcuni tipi di attività correlate a determinati Paesi come Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

2. CHI È ASSICURATO?

Hanno diritto all‘assicurazione le persone domiciliate in Svizzera. Le persone assicurate sono specificate nella polizza d‘assicurazione e nelle condizioni generali di assicura- zione (CGA).

3. CHE COSA COMPRENDE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

I rischi assicurati e l‘estensione della copertura assicurativa sono specificati nella po- lizza e nelle condizioni generali di assicurazione (CGA). Alcune polizze sono soggette a franchigia. Consultare la panoramica delle prestazioni nelle condizioni di assicurazione.

A seconda del prodotto assicurativo scelto, si ottiene una combinazione di servizi di assistenza, risarcimento dei danni e assicurazione di somma fissa (cfr. panoramica delle prestazioni della polizza specifica):

A Assistenza Servizi di assistenza

B Spese mediche urgenti all‘estero Assicurazione contro i sinistri C Incidente di viaggio Assicurazione di somma fissa D Ricerca e salvataggio Assicurazione contro i sinistri

E Annullamento Assicurazione contro i sinistri

F Ritardo del volo > 6 ore Assicurazione contro i sinistri G Ritardo dei bagagli > 4 ore Assicurazione contro i sinistri 4. A QUALI PERSONE E EVENTI NON SI ESTENDE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

• Qualsiasi malattia contagiosa, reale o sospetta, che risulti in restrizioni che influ- iscono sul viaggio, introdotte o applicate da un’agenzia di viaggi o un fornitore di alloggi o da un governo o ente governativo. Detta esclusione assicurativa non si applica alle richieste di rimborso per le spese mediche e i costi di rimpatrio.

• Qualsiasi spesa che sia recuperabile da una persona assicurata da:

– tour operator, agenzia di viaggi, compagnia aerea, hotel o altro fornitore di servizi in base ai termini contrattuali o a disposizioni di legge o regolamenti pertinenti; ovvero

– da un sistema di indennizzo.

• L’assicuratore non copre i costi per viaggi

– intrapresi dal contraente per ottenere cure mediche, dentistiche o estetiche;

– intrapresi contro il parere del medico;

– intrapresi dal contraente a seguito di diagnosi di malattia allo stadio terminale – verso destinazioni per le quali al momento della partenza il Dipartimento Fe- derale degli Affari Esteri DFAE ha sconsigliato „tutti i viaggi“ o „tutti i viaggi tranne quelli essenziali“ o i viaggi „per qualsiasi motivo“. Consultare il sito web https://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html, onde verificare l’eventuale presen- za di avvisi sulla destinazione desiderata.

La copertura assicurativa non copre i danni

• verificatisi in seguito allo svolgimento delle seguenti attività durante il viaggio:

– sport equestri – moto d’acqua

– motociclismo (tutti i motocicli, scooter, quad o trike di cilindrata superiore a 50 cc);

– immersioni sportive e immersioni a una profondità superiore a quella consentita dal brevetto di immersione conseguito

• che si sono verificate in relazione a un’attività professionale svolta durante il viaggio;

• che si erano già verificate o che avrebbero dovuto essere note al momento della stipula del contratto d’assicurazione o quando è stato prenotato il viaggio;

• per cause imputabili a malattie o infortuni già esistenti all’inizio del viaggio;

• come eventuali sintomi o malattie esistenti all’inizio del viaggio e relative conse- guenze e complicanze – fa eccezione un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute dovuto a una condizione cronica;

• causati intenzionalmente da lei o da altre persone assicurate;

• per cause imputabili a malattie o infortuni già esistenti all’inizio del viaggio;

• come eventuali sintomi o malattie esistenti all’inizio del viaggio e relative conse- guenze e complicanze – fa eccezione un improvviso e grave peggioramento delle

• massaggi e trattamenti benessere, compresa la chirurgia estetica.

Oltre alle esclusioni generali, esclusioni specifiche si applicano anche ai singoli tipi di copertura.

Cancellazione e interruzione del viaggio

• annullamenti da parte dell‘agenzia di viaggi

• disposizioni ufficiali che rendono impossibile effettuare il viaggio Spese mediche sostenute all‘estero

• prestazioni per malattie o infortuni già esistenti all‘inizio del viaggio. È fatta eccezione in caso di peggioramento acuto e imprevisto delle condizioni di salute dovuto a una malattia cronica;

• prestazioni per eventuali sintomi o malattie già esistenti all‘inizio del viaggio e le conseguenze e complicazioni del trattamento ricevuto all‘estero costituente l’unico motivo o uno dei motivi del viaggio;

• visite di controllo generali e di routine

• esami e cure mediche associati alla gravidanza, nonché al parto e all’interruzione di gravidanza, a meno che non si rendano necessari a causa di un improvviso e grave peggioramento acuto e imprevisto delle condizioni di salute della madre o del nascituro;

• franchigia e assicurazioni sociali obbligatorie;

• infortuni causati da disturbi mentali o disordini dello stato di coscienza, nonché incidenti causati da crisi epilettiche o altre crisi convulsive che colpiscono l‘intero corpo;

• lesioni dei dischi intervertebrali nonché emorragie da organi interni e cerebrali, a meno che non siano causate da un infortunio;

• atti violenti commessi da terzi;

• infezioni, a meno che non siano dovute a un trattamento terapeutico o a un inter- vento chirurgico resosi necessario a seguito di un infortunio;

• intossicazione da ingestione orale di sostanze solide o liquide;

• disturbi patologici derivanti da reazioni psicologiche che non possono essere direttamente e causalmente attribuite a una lesione fisica / un danno organico, anche se causati da un infortunio.

5. COME SI CALCOLA IL PREMIO?

L‘entità del primo premio si basa sulle informazioni di rischio dell‘assicurato e dipende anche dalla copertura assicurativa scelta. L‘entità del premio viene stabilita durante la procedura di sottoscrizione ed è indicata nella polizza assicurativa. Si fa notare che in caso di rinnovo automatico, l‘entità del premio può variare.

6. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

Il premio deve essere corrisposto in un’unica soluzione subito dopo la stipula del con- tratto di assicurazione. Per conoscere l‘entità del premio faccia riferimento alla polizza d‘assicurazione.

7. DOVERI E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE?

Aspetti generali e cerchia degli obbligati

Gli obblighi sono adempimenti (prima della stipula contrattuale, durante la durata con- trattuale e nel caso in cui si verifichi l‘evento assicurato) che lei, in qualità di contraente, è tenuto ad assolvere per non perdere in tutto o in parte la copertura assicurativa. Il seguente elenco illustra unicamente gli obblighi più comuni e non è esaustivo. È ne- cessario:

• Prima della stipula del contratto:

– rispondere in modo esauriente e veritiero a tutte le domande che le vengono poste nella domanda di assicurazione (obbligo di informazione precontrattua- le).

• Durante la durata del contratto:

– versare il premio assicurativo entro i termini previsti;

– comunicare la variazione di indirizzo o del proprio nominativo;

– notificare le variazioni subentrate nelle circostanze rilevanti per la valutazione del rischio indicate nella domanda di assicurazione (incremento del rischio).

• dopo il verificarsi di un evento assicurato:

– consultare un medico il prima possibile e seguire le prescrizioni mediche;

– informare Chubb immediatamente.

Ulteriori obblighi nonché le conseguenze per la loro violazione sono illustrati nelle Con- dizioni generali e particolari d’assicurazione e nella LCA.

Gli obblighi di collaborazione e le regole di condotta stabiliti nel presente contratto e nella LCA non si applicano unicamente al contraente ma anche all’assicurato nonché ad altri aventi diritto, ad esempio un terzo che può essere direttamente legittimato ad avanzare una richiesta, e relativi rappresentanti e successori legali. Ciò vale per tutti gli obblighi e regole di condotta, indipendentemente da come siano denominati e dal fatto che tutti gli obbligati siano elencati individualmente.

Variazione di rischio

Qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si verifichi un fatto rilevante per la determinazione del rischio, la cui entità era stata stabilita dalle parti attraverso le ri- sposte alle domande poste dall‘assicuratore in fase di stipula del contratto, il contraente è tenuto a informare immediatamente l‘assicuratore per iscritto o in altra forma che ne

TravelProtect – Assicurazione viaggio con copertura fornita da Chubb Insurance (Switzerland) Ltd.

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o a determinarne le conseguenze. Deve fornire prove pertinenti, quali ad esempio certifi- cati medici, verbali di polizia ed altri rapporti, ed esonerare per iscritto terzi dall‘obbligo di riservatezza per consentire loro di fornire le informazioni richieste.

Notifiche e comunicazioni

Tutte le dichiarazioni destinate a l‘assicuratore riguardanti il rapporto assicurativo devo- no essere inviate a uno dei seguenti indirizzi, nella forma concordata nelle condizioni di assicurazione o prevista dalle disposizioni di legge, pena la non validità:

a) Comunicazioni generali:

• Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, CH-8001 Zurigo • [email protected]

b) Notifiche di sinistro:

• Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, CH-8001 Zurigo • [email protected]

Tutte le comunicazioni sono validamente trasmesse da Chubb nella forma concordata nelle condizioni di assicurazione o prevista dalle disposizioni di legge all‘ultimo indiriz- zo svizzero di posta ordinaria o di posta elettronica noto.

Il contraente è pertanto invitato a comunicare immediatamente qualunque cambio di indirizzo.

Chubb ha facoltà di aggiornare unilateralmente gli indirizzi indicati per le comunicazioni ad essa destinate.

8. QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO?

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata del contratto di as- sicurazione. I viaggi nazionali devono essere effettuati a più di 150 km dal domicilio della persona assicurata (escluso il pendolarismo) o devono comprendere almeno un pernottamento presso un alloggio prenotato. L‘inizio e il termine della copertura as- sicurativa si definiscono con la presentazione della domanda di assicurazione e sono indicati nella polizza.

Il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento per giusta causa ai sensi dell‘art.

35b LCA. La risoluzione del contratto deve essere comunicata per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale. Ulteriori possibilità di cessazione sono specificate nelle condizioni contrattuali e nelle disposizioni di legge della LCA.

9. DIRITTO LEGALE DI RECESSO ED EFFETTI

Ai sensi dell‘art. 2a LCA, il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale. Il periodo di recesso è di 14 giorni e decorre a partire dalla data della proposta di conclusione del contratto o di accettazione dello stesso da parte del contra- ente. Il termine si considera rispettato se il contraente comunica a Chubb l‘intenzione di recedere ovvero consegna all‘ufficio postale la notifica di recesso entro l‘ultimo giorno del termine previsto. Il diritto di recesso è escluso nel caso di assicurazioni collettive di perso- ne, di copertura provvisoria e di accordi di durata inferiore a un mese.

A seguito del recesso, la proposta di conclusione del contratto o l’accettazione dello stes- so è da considerarsi nulla fin dall‘inizio. Il contraente è tenuto a rimborsare i servizi già ricevuti ma non a corrispondere ulteriori risarcimenti a Chubb. Ove risulti equo, la persona assicurata dovrà rimborsare, parzialmente o totalmente, i costi sostenuti da Chubb per ac- certamenti particolari effettuati in buona fede da Chubb in vista della stipula del contratto.

10. COME TRATTA CHUBB I DATI DELLA PERSONA ASSICURATA?

Chubb ha facoltà di acquisire ed elaborare i dati necessari per la gestione contrattuale e dei sinistri. L‘assicuratore è altresì autorizzato a raccogliere informazioni utili da terzi e ad accedere ad atti ufficiali. L’assicuratore si impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza. I dati sono conservati fisicamente o elettronicamente.

Se del caso, i dati sono inoltrati a terzi coinvolti, segnatamente a coassicuratori, rias- sicuratori e altri assicuratori interessati in Svizzera e all’estero. Possono inoltre essere trasmessi ad altri terzi responsabili e alle relative assicurazioni di responsabilità civile ai fini dell’esercizio dei diritti di ricorso. L’assicuratore ha facoltà di comunicare a terzi, vale a dire alle autorità e agli organismi competenti, ai quali era stata confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell‘assicurazione. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati (incluse informazioni sulla finalità del trattamento, i destinatari dei dati, i termini di conservazione e i diritti delle perso- ne interessate) sono riportate nell‘informativa sulla protezione dei dati personali di Chubb. L‘informativa è consultabile all‘indirizzo https://www.chubb.com/ch-en/footer/

privacy-policy.html o può essere richiesta a Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Data Protection Officer, Bärengasse 32, 8001 Zurigo.

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Lo scopo della presente traduzione italiana è puramente informativo, per qualsiasi con- troversia vale il testo originale tedesco.

INTRODUZIONE

La presente polizza assicurativa offre sia per le perdite pecuniarie derivanti da diversi rischi in relazione a viaggi privati e sia un sostegno attivo in caso di emergenza attra- verso il servizio di assistenza.

Sono disponibili due opzioni di copertura. La copertura assicurativa di ogni pacchetto varia notevolmente in alcuni casi. Si prega pertanto di leggere attentamente le seguenti Condizioni generali e particolari d‘assicurazione.

Lei, in qualità di contraente, è nostro partner contrattuale. La persona assicurata può coincidere con il contraente e/o essere un suo familiare purché non abbia compiuto il 70°

anno di età al momento della presentazione della domanda di assicurazione. Le persone assicurate sono indicate nella polizza d‘assicurazione.

In qualità di assicuratore, siamo tenuti a fornire le prestazioni assicurative pattuite contrattualmente.

ONTENUTO

Informazioni per il contraente

1. Identità dell‘assicuratore 1

2. Chi è assicurato? 1

3. Che cosa comprende la copertura assicurativa? 1 4. A quali persone e eventi non si estende la copertura assicurativa? 1

5. Come si calcola il premio? 1

6. Quali sono le modalità di pagamento? 1

7. Doveri e obblighi del contraente? 1

8. Qual è la durata del contratto? 2

9. Diritto legale di recesso ed effetti 2

10. Come tratta Chubb i dati della persona assicurata? 2

Condizioni Generali d‘Assicurazione 3

Introduzione 3

Contenuto 3

Panoramica delle prestazioni 3

Parte I Condizioni generali d’assicurazione 3

Parte II Condizioni particolari d’assicurazione 5

A. Assistenza 5

B. Spese mediche urgenti all‘estero 5

C. Incidente di viaggio (“Common Carrier Cover”) 6

D. Ricerca e salvataggio 6

E. Annullamento 6

F. Ritardo del volo 7

G. Ritardo dei bagagli 7

Contatti 7

A proposito di Chubb 8

PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI Prestazioni assicurative Base delle

prestazioni Standard Premium

A

Assistenza:

• Consulenza generale

• Servizio di consulenza medica, compresa la disponibilità di medici di lingua tedesca o inglese

• Assistenza medica, spese e rimpatrio

• Costi sostenuti per la visita di una persona vicina alla persona assicurata ospedalizzata fino a CHF 6’000

• Garanzia di assunzione delle spese di ricovero all’estero

• Sostituzione dei docu- menti di viaggio smarriti o rubati

• Servizi di traduzione

N/D Inclusa Inbegriffen

B Spese mediche urgenti

all'estero Per evento CHF 100’000 CHF

1’000’000 C Incidente di viaggio (“Com-

mon Carrier Cover”) Per persona Non incluso CHF 100’000* D Ricerca e salvataggio Per evento CHF 30’000 CHF 60’000

Condizioni Generali d‘Assicurazione

TravelProtect – Assicurazione viaggio con copertura fornita da Chubb Insurance (Switzerland) Ltd. Versione 2022.05

PARTE I CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE

Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, 8001 Zurigo, di seguito denomina- ta “Chubb”, è tenuta a fornire le prestazioni pattuite con il contraente ed elencate nel presente documento assicurativo e nella polizza. Tali prestazioni sono definite dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e integrate dalle disposizioni previste dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono fintanto che non siano previste clausole diverse nelle disposizioni particolari delle singole componenti assicurative.

1. A CHI SI ESTENDE E QUANDO E DOVE VALE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

La copertura assicurative si estende alle persone specificate come assicurate nella po- lizza e per la durata ivi indicata. Hanno diritto alla copertura le persone domiciliate in Svizzera. La polizza assicurativa è valida esclusivamente per viaggi privati per una durata fino a 90 giorni. Per viaggi privati si intende qualsiasi viaggio di natura privata.

Si prega di osservare la definizione di esclusione di cui alla clausola 11 della «Parte I Condizioni Generali d’Assicurazione».

2. DOVE HA VALIDITÀ L’ASSICURAZIONE?

L’assicurazione vale per il viaggio o l’alloggio prenotato dal contraente in destinazioni di tutto il mondo, a meno che le Condizioni particolari non prevedano altri ambiti di applicazione per le singole componenti dell’assicurazione. Si rimanda al punto 11. di cui alla «Parte I Condizioni Generali d’Assicurazione» e ai punti B.5 e E.4 di cui alla «Parte II Condizioni Particolari d’Assicurazione». La copertura assicurativa è valida esclusiva- mente per viaggi privati della durata massima di 90 giorni.

3. INIZIO E TERMINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa per l’annullamento del viaggio decorre a partire dall’acquisto della polizza o alla data di inizio di validità dell’assicurazione specificata nella polizza, a seconda di quale delle due date sia posteriore. Si conclude quando si lascia il proprio domicilio per iniziare il viaggio. La copertura per altri tipi di assicurazione comprende il viaggio dal luogo di residenza o il ritorno al luogo di residenza, se questo avviene entro 24 ore dal rientro in Svizzera.

4. QUANDO INIZIA E QUANDO TERMINA IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE?

Se le condizioni di assicurazione, la polizza o l’importo del premio vengono modificati da Chubb, quest’ultimo deve informare il contraente almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto in corso. Il contraente può disdire il contratto in caso di modifica delle condizioni di assicurazione, della polizza o dell’importo del premio fino all’ultimo giorno prima dell’inizio di validità del nuovo contratto.

Qualora non sia possibile intraprendere il viaggio di ritorno a causa dell’incapacità di viaggiare e si rendano pertanto necessarie cure dopo il termine del periodo di validità del contratto, sussiste l’obbligo di fornire eventuali prestazioni ivi previste fino a quan- do il contraente non sarà nuovamente in grado di viaggiare, ma per un periodo non superiore a quattro settimane.

Se il viaggio di ritorno non è possibile a causa di condizioni meteorologiche avverse, scioperi o altre misure a favore dell’occupazione o problemi tecnici, il periodo di validità della polizza viene prorogato per un massimo di 14 giorni senza premio aggiuntivo.

Il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento per giusta causa ai sensi dell’art.

35b LCA. La risoluzione del contratto deve essere comunicata per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale. Ulteriori possibilità di cessazione sono specificate nelle condizioni contrattuali e nelle disposizioni di legge della LCA.

5. DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell’art. 2a LCA, il contraente può revocare la proposta di conclusione del con- tratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale. Il periodo di recesso è di 14 giorni e decorre a partire dalla data della proposta di conclusione del contratto o di accettazione dello stesso da parte del contraente. Il termine si considera rispettato se il contraente comunica a Chubb l’in- tenzione di recedere ovvero consegna all’ufficio postale la notifica di recesso entro l’ul- timo giorno del termine previsto. Il diritto di recesso è escluso nel caso di assicurazioni collettive di persone, di copertura provvisoria e di accordi di durata inferiore a un mese.

A seguito del recesso, la proposta di conclusione del contratto o l’accettazione dello stesso è da considerarsi nulla fin dall’inizio. Il contraente è tenuto a rimborsare i servizi già ricevuti ma non a corrispondere ulteriori risarcimenti a Chubb. Ove risulti equo, la persona assicurata dovrà rimborsare, parzialmente o totalmente, i costi sostenuti da Chubb per accertamenti particolari effettuati in buona fede da Chubb in vista della stipula del contratto.

6. RISOLUZIONE SUCCESSIVA A UN SINISTRO

Dopo un sinistro per il quale abbia ricevuto prestazioni, il contraente ha la facoltà di rescindere il contratto di assicurazione entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza delle prestazioni fornite e l’assicuratore può risolvere il contratto di assicurazione una volta fornite le prestazioni concordate. In caso di risoluzione da parte del contraente, la copertura assicurativa scade 14 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell’as- sicuratore. In caso di disdetta da parte dell’assicuratore, la copertura assicurativa scade 30 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del contraente.

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In caso di violazione colposa dell’obbligo di denuncia del sinistro da parte dell’obbligato, Chubb ha facoltà di decurtare l’indennizzo dell’importo di cui sa- rebbe stato ridotto se la denuncia fosse avvenuta tempestivamente.

Chubb è libero da vincoli contrattuali se l’obbligato non notifica immediatamente il sinistro allo scopo di impedire a Chubb l’accertamento in tempo utile delle circostanze che hanno condotto al verificarsi dell’evento temuto.

7.3 Obbligo di mitigare i danni

Al verificarsi di un evento, l’obbligato deve opportunamente adoperarsi per limi- tare i danni. In assenza di pericolo imminente, deve richiedere a Chubb istruzioni riguardanti le azioni da intraprendere ed attenersi ad esse.

Laddove l’obbligato violi ingiustificatamente tali obblighi, Chubb ha il diritto di decurtare l’indennizzo dell’importo di cui sarebbe stato ridotto se gli obblighi fossero stati rispettati.

7.4 Obbligo di informazione / Dimostrazione della fondatezza del diritto alla prestazione Su richiesta di Chubb, l’obbligato è tenuto a fornire qualsiasi informazione su fatti a sua conoscenza utili a stabilire le circostanze in cui si è verificato l’evento temuto o a determinarne le conseguenze. Deve fornire prove pertinenti, quali ad esempio certificati medici, referti medici, verbali di polizia, ecc., ed esonerare per iscritto terzi dall’obbligo di riservatezza per consentire loro di fornire le informa- zioni richieste.

Qualora le informazioni e i documenti necessari per la determinazione della ri- chiesta d’indennizzo non siano trasmessi o presentati dall’obbligato entro 30 giorni dalla richiesta scritta di Chubb a pena di conseguenze, il diritto all’inden- nizzo non viene riconosciuto.

7.5 Obbligo di denuncia in caso di variazione di rischio

Qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si verifichi un fatto rilevan- te per la determinazione del rischio, la cui entità era stata stabilita dalle parti attraverso le risposte alle domande poste dall’assicuratore in fase di stipula del contratto, la persona obbligata è tenuta a informare immediatamente l’assicura- tore per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale.

7.6 Aumento del rischio

In caso di aumento significativo del rischio si applicano l’art. 28 e segg. della LCA.

In caso di aumento del rischio senza coinvolgimento del contraente, l’assicuratore si riserva il diritto, a norma dell’art. 30, paragrafo 2, della LCA, di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla notifica, anche laddove l’aumento del rischio sia stato comunicato dalla persona obbligata senza indebito ritardo.

Riduzione del rischio

7.7 In caso di riduzione sostanziale del rischio, il contraente ha facoltà, ai sensi dell’art. 28a della LCA, di rescindere il contratto per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale con un preavviso di quattro settimane o di richiedere una riduzione del premio. La riduzione del premio assume efficacia a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della compagnia di assicurazioni.

Qualora la compagnia di assicurazioni respinga la richiesta di riduzione del pre- mio o il contraente non accetti la riduzione proposta, quest’ultimo ha facoltà di rescindere il contratto entro quattro settimane dal ricevimento del parere della compagnia di assicurazione, trasmettendo entro quattro settimane la notifica di recesso per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale.

7.8 Altri obblighi contrattuali e regole di condotta

In caso di violazione di altri obblighi contrattuali e di regole di condotta, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore decade (le eventuali prestazioni già corrisposte devono essere rimborsate). Tale effetto giuridico non si verifica se:

– la violazione è da considerarsi esente da colpa alla luce delle circostanze speci- fiche, ovvero

– l’obbligato dimostra che la violazione non ha avuto effetti sul verificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazioni dovute dall’assicuratore – a condizione che si tratti di un obbligo o regola di condotta che può avere un effetto sul verificarsi di un evento temuto o sull’entità delle prestazioni dovute dall’assicuratore.

7.9 Diritti di regresso

Il contraente e la persona assicurata garantiscono i diritti di regresso dell’assi- curatore e rispondono a quest’ultimo di ogni azione che ne limita detto diritto.

Sono altresì tenuti a fornire all’assicuratore le informazioni e le prove che gli consentano di esercitare i propri diritti di regresso ai sensi dell’articolo 95c LCA.

7.8 Obblighi specifici in caso di sinistro

– In caso di decesso, dobbiamo essere avvisati in tempo utile per poter organiz- zare un’autopsia a nostre spese prima del funerale, sempre che siano possibili cause diverse dall’incidente.

– I reclami derivanti da atti criminali (ad es. furto con scasso, rapina, danni inten- zionali alle cose, lesioni fisiche) devono essere immediatamente notificati alla stazione di polizia competente e la denuncia deve essere certificata.

– Gli anticipi da noi versati o l’Assistenza Chubb devono essere rimborsati entro 30 giorni dal ritorno al luogo di residenza.

– Il contraente è tenuto a informarci dell’esistenza di altre polizze o pretese assicurative, ad esempio presso aziende di trasporto o di viaggio, in base alle quali sussistono richieste di risarcimento per il presente caso di danno, deve inoltre informarci in merito alle richieste e indennizzi ricevuti in virtù di tale assicurazione nonché l’obbligo di risarcimento da parte di terzi.

– Se si è anche in grado di richiedere a Chubb benefici che sono stati forniti da terzi, tali benefici devono essere salvaguardati e assegnati a Chubb.

8. QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI UNA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO?

In caso di violazione colposa di un obbligo di denuncia o di un obbligo di condotta che influisca sull’accertamento o sulla gravità delle conseguenze del sinistro, l’assicuratore ha la facoltà di ridurre le prestazioni fornite. La decurtazione decade nel momento in cui sia dimostrato in modo chiaro che la violazione contrattuale non ha avuto effetti sull’accertamento e sull’entità delle conseguenze dannose.

9. COSA OCCORRE FARE IN CASO DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI TERZI (SUSSI- DIARIETÀ)?

In caso di polizze assicurative multiple, il nostro obbligo di prestazione è secondario rispetto a quello di altri assicuratori. Se l’evento assicurato ci viene notificato per primo, le prestazioni vengono anticipate. Il diritto di regresso si trasferisce a noi nella misura in cui abbiamo pagato un indennizzo. Ciò vale anche in caso di prestazioni obbligato- rie a carico di un’assicurazione sociale o un’assicurazione obbligatoria (LAINF, LAMal).

Qualora anche un’altra società fornisca le proprie prestazioni in forma sussidiaria, le società interessate si assumeranno i costi in modo proporzionale alla somma assicurata.

Le prestazioni in caso di incidente aereo sono escluse dal campo di applicazione della sussidiarietà.

10. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO CHE DEVE PAGARE LEI STESSO (DEDUCIBILE)?

Alcune prestazioni specifiche prevedono una franchigia. Tale importo è sempre detratto dalla prestazione erogata da Chubb ed è sempre a carico del contraente. L’importo della franchigia è indicato nella polizza o nelle seguenti descrizioni delle singole coperture.

11. QUALI CASI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?

11.1 La compagnia (ri)assicuratrice non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbli- gata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il paga- mento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio espongano la compagnia (ri)assicuratrice a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previ- ste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d’America.

11.2 L’assicurazione non copre le conseguenze derivanti da eventi provocati da prov- vedimenti delle autorità, ad es. confisca di beni, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.

11.3 Qualsiasi malattia contagiosa, reale o sospetta, che risulti in restrizioni che influ- iscono sul viaggio, introdotte o applicate da un’agenzia di viaggi o un fornitore di alloggi o da un governo o ente governativo. Detta esclusione assicurativa non si applica alle richieste di rimborso per le spese mediche e i costi di rimpatrio.

11.4 Qualsiasi spesa che sia recuperabile da una persona assicurata da:

– tour operator, agenzia di viaggi, compagnia aerea, hotel o altro fornitore di servizi in base ai termini contrattuali o a disposizioni di legge o regolamenti pertinenti; ovvero

– da un sistema di indennizzo.

11.5 L’assicuratore non copre i costi per viaggi

– intrapresi dal contraente per ottenere cure mediche, dentistiche o estetiche;

– intrapresi contro il parere del medico;

– intrapresi dal contraente a seguito di diagnosi di malattia allo stadio terminale – verso destinazioni per le quali al momento della partenza il Dipartimento

Federale degli Affari Esteri DFAE ha sconsigliato “tutti i viaggi” o “tutti i viaggi tranne quelli essenziali” o i viaggi “per qualsiasi motivo”. Consultare il sito web https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae.html, onde verificare l’eventuale presen- za di avvisi sulla destinazione desiderata.

11.6 Oltre alle restrizioni ed esclusioni previste dalle Condizioni particolari d’assicura- zione, in linea di principio sono esclusi dalla presente copertura assicurativa tutti i sinistri verificatisi in seguito allo svolgimento delle seguenti attività durante il viaggio:

– sport equestri – moto d’acqua

– motociclismo (tutti i motocicli, scooter, quad o trike di cilindrata superiore a 50 cm3);

– immersioni sportive e immersioni a una profondità superiore a quella consentita dal brevetto di immersione conseguito

11.7 Non è prevista alcuna copertura assicurativa per i viaggi durante i quali si svol- gono attività professionali o commerciali.

11.8 Eventi passati e condizioni preesistenti:

– Non sussiste, in linea di principio, alcuna copertura assicurativa per eventi già verificatisi al momento della stipula dell’assicurazione o al momento della pre- notazione o dell’inizio del viaggio; lo stesso vale per gli eventi noti al momento della stipula dell’assicurazione, della prenotazione o dell’inizio del viaggio.

– Non è prevista copertura assicurativa per eventi già verificatisi o che avrebbero dovuto essere noti al momento della stipula dell’assicurazione o della prenota- zione del viaggio.

– Non è prevista alcuna copertura assicurativa per malattie o infortuni già esi- stenti all’inizio del viaggio. È fatta eccezione in caso di un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute dovuto a una condizione cronica.

– Non è prevista alcuna copertura assicurativa per i sintomi o le malattie manife- statisi all’inizio del viaggio, e per le eventuali conseguenze e complicanze.

11.9 causati intenzionalmente da lei o da altre persone assicurate;

11.10 che lei o altre persone assicurate avete causato in seguito o durante l’esecuzione intenzionale di un reato o il tentativo intenzionale di commettere un reato;

11.11 causati direttamente o indirettamente da eventi bellici o guerre civili.

La copertura assicurativa si estende tuttavia ai danni subiti dal contraente o da altre persone assicurate a causa di eventi bellici senza una partecipazione attiva a eventi bellici o guerre civili (rischio di guerra passivo). Un partecipante attivo è anche chi consegna, trasporta o maneggia in qualsiasi altro modo attrezzature, dispositivi, apparecchiature, veicoli, armi o qualsiasi altro materiale bellico per conto di una parte belligerante. La copertura assicurativa si estende anche ai danni causati da attentati terroristici, se questi si verificano in associazione a una guerra o guerra civile al di fuori del territorio delle parti belligeranti.

La copertura assicurativa esclude in ogni caso i danni:

– causati da armi atomiche, biologiche o chimiche;

– insorti in un contesto bellico o di simile natura tra i seguenti paesi: Cina, Ger- mania, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Russia e Stati Uniti;

– subiti in occasione di soggiorni o viaggi in Paesi e regioni per i quali il Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE) aveva già emesso un avviso di viaggio o un avviso di viaggio parziale (regioni) prima dell’inizio del viaggio;

– in caso di guerra o di guerra civile, se la Svizzera è parte in conflitto o se gli eventi bellici si verificano in territorio svizzero.

11.12 per i quali il perito esterno, ad esempio un medico, è un beneficiario diretto o è parente o affine del contraente o di un’altra persona assicurata;

11.13 verificatisi sotto l’effetto diretto di droghe, medicamenti, anestetici o prodotti farmaceutici;

11.14 che si verificano durante la partecipazione attiva a

– competizioni, gare e rally o allenamenti per tali gare con veicoli a motore o natanti;

– competizioni e allenamenti per sportivi professionisti o collegati a uno sport estremo (ad es. paracadutismo sportivo, escursioni in alta montagna);

– comportamenti pericolosi con i quali una persona si esponga consapevolmente a un rischio particolarmente elevato;

11.15 associati all’attività di pilota di aeromobili (compreso il pilota sportivo), nella misura in cui il diritto svizzero preveda un’autorizzazione, nonché subiti in qualità di membro dell’equipaggio di un aeromobile;

11.16 causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare da reazioni nucleari.

11.17 La copertura assicurativa non si estende ai costi relativi ai sequestri di persona.

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12. DEFINIZIONI (SE PERTINENTI E UTILIZZATE) 12.1 Persone vicine alla persona assicurata:

– parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli);

– i conviventi con relativi genitori e figli;

– le persone che accudiscono figli minorenni o familiari bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio;

12.2 Collega stretto/sostituto per le ferie

Un collega stretto/sostituto per le ferie è una persona con cui il contraente lavora e che è necessariamente obbligata a essere presente sul posto di lavoro durante la sua assenza per ferie.

12.3 Condizioni meteorologiche avverse

Le condizioni meteorologiche per cui la polizia o l’autorità competente, attraverso i canali di comunicazione pubblici (compresi TV e radio), segnalano la pericolosità dell’utilizzo del percorso originariamente previsto.

12.4 Viaggi privati

Non è assicurato alcun tipo di attività professionale durante il viaggio. Ciò non vale per la risposta occasionale a e-mail o per la ricezione di chiamate telefoni- che.

12.5 Viaggi nazionali

Le destinazioni dei viaggi nazionali devono essere a più di 150 km dal domicilio della persona assicurata (escluso il pendolarismo) o comprendere almeno un pernottamento presso un alloggio prenotato.

12.6 Valori in denaro

Per valori in denaro si intendono soltanto il denaro contante e i Travellers Cheque.

12.7 Documenti

Per documenti si intendono il passaporto, la carta d’identità e la patente di guida.

12.8 Agenzie di viaggi

Per agenzia di viaggi si intende l’impresa con cui il contraente ha prenotato il suo viaggio privato.

12.9 Mezzi di trasporto (“Common Carrier”)

Qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo gestito con una licenza valida per il trasporto di passeggeri paganti e che opera secondo un orario pub- blicato.

12.10 Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento cir- colanti regolarmente in base ad un orario e per il cui utilizzo è necessario acqui- stare un biglietto. Taxi e auto a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici

12.11 Guasto

Per guasto si intende qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato causato da un difetto elettrico o meccanico, che rende impos- sibile proseguire il viaggio o a causa del quale per legge non è più consentito proseguire il viaggio. Sono equiparati ad un guasto: un difetto dei pneumatici, l’assenza di carburante, la chiusura della chiave all’interno dell’abitacolo o la batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o l’uso di carburante non appropriato non sono equiparati ad un guasto e non sono assicurati.

12.12 Infortunio

Per infortunio s’intende l’effetto dannoso improvviso e non intenzionale eserci- tato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario. Si considera infortunio anche la lussazione di un’articolazione o lo stiramento o la lacerazione di musco- li, tendini, legamenti o capsule articolari a causa di un’eccessiva sollecitazione degli arti o della colonna vertebrale, ovvero l’annegamento o la morte per asfissia sott’acqua e danni alla salute tipici dell’immersione subacquea (sindrome da de- compressione, barotrauma) senza poter risalire a un evento dell’infortunio.

12.13 Medico

Un medico o uno specialista, registrato o abilitato all’esercizio della medicina secondo le leggi del paese in cui esercita, che non sia

1. una persona assicurata; o

2. un parente della persona assicurata che presenta la richiesta di risarcimento, a meno che non sia stato autorizzato dall’assicuratore.

12.14 Malattia trasmissibile

Per malattia trasmissibile si intende una malattia che può essere trasmessa diret- tamente o indirettamente da una persona all’altra a causa di un virus, batterio o altro microrganismo.

12.15 Sinistro al veicolo

Per sinistro al veicolo si intende un danno al veicolo a motore assicurato, causato da un evento improvviso e violento agente dall’esterno, che rende impossibile proseguire il viaggio o a causa del quale per legge non è più consentito prose- guire il viaggio. Sono compresi segnatamente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento e affondamento.

12.16 Grave malattia e gravi conseguenze di un infortunio

La malattia ovvero le conseguenze di un infortunio si intendono gravi se sono tali da determinare un’inabilità al lavoro temporanea o permanente oppure un’impos- sibilità di fatto a intraprendere il viaggio.

13. QUANDO È PREVISTA L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI?

Una volta accertato l’obbligo alla prestazione in termini di meriti e di ammontare, il versamento della prestazione dovrà avvenire entro due settimane, salvo diversamente stabilito nelle Condizioni particolari.

14. IN QUALE VALUTA VENGONO VERSATE LE PRESTAZIONI?

In linea di principio le prestazioni sono corrisposte in franchi svizzeri (CHF). Per la con- versione di valute estere si applica il tasso di cambio del giorno in cui il contraente o

18. INDIRIZZO DI CONTATTO

Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, 8001 Zurigo

PARTE II CONDIZIONI PARTICOLARI D’ASSICURAZIONE A. ASSISTENZA

1. CHE COSA COMPRENDE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

Sono assicurate le prestazioni di assistenza che si rendono necessarie durante un viag- gio privato con e senza copertura delle spese.

2. REQUISITI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI:

Per ottenere la fornitura di servizi di assistenza e il rimborso delle relative prestazioni finanziarie (se assicurate), l’assicurato o una persona da quest’ultimo autorizzata deve contattare il Servizio di assistenza Chubb dopo il verificarsi del sinistro e concordare come procedere. Il Servizio di assistenza Chubb ha facoltà di decidere se e in quale modo fornire i servizi di assistenza in consultazione con le parti coinvolte (ad esempio il medico curante).

La linea di emergenza è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il relativo numero di telefono è indicato nella polizza di assicurazione o alla clausola A.3.4.1 della «Parte II Condizioni Particolari d’Assicurazione».

Sono assicurati i servizi di informazione, organizzazione e intermediazione forniti dal servizio di assistenza. Le spese sostenute per i servizi di intermediazione/organizzazio- ne da parte dei fornitori di servizi (ad es. per medici, trasporti sanitari, spese di alloggio ecc.) vengono rimborsate solo laddove sia stato stipulato il relativo modulo assicurativo (ad es. assicurazione annullamento viaggio in caso di interruzione del viaggio).

Nel caso venga conferito un incarico a terzi che comporti spese non coperte dalla presente assicurazione, il fornitore del servizio di assistenza ha facoltà di richiedere al contraente o alla persona assicurata le corrispondenti garanzie finanziarie. Il fornitore del servizio di assistenza ne stabilisce la forma e l’importo.

Ciò non si applica nel caso in cui l’assunzione dei costi è esplicitamente indicata.

Il contraente non è tenuto a corrispondere alcun pagamento per servizi di consulenza e assistenza. Tuttavia, se il servizio di assistenza comporta delle spese, il contraente è tenuto a corrispondere un pagamento se dette spese non sono assicurate in virtù di un evento assicurato in base ai seguenti tipi di copertura (B-G).

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3.1 Assistenza medica, assunzione dei costi e rimpatrio:

3.1.1 Consulenza medica riguardante le strutture sanitarie del paese interessato, racco- mandazioni sulle precauzioni sanitarie, comprese le vaccinazioni;

3.1.2 Garanzia dell’assunzione delle spese ospedaliere o mediche e pagamento delle fatture fino a concorrenza dell’importo indicato nella polizza;

3.1.3 Copertura delle spese fino a concorrenza dell’importo indicato nella polizza per il trasporto della persona assicurata con mezzi di trasporto adeguati dal punto di vista medico (ambulanza o aereo). La copertura assicurativa comprende:

– il trasporto all’ospedale più vicino idoneo per il trattamento o a un ospedale specializzato;

– il trasporto di rimpatrio verso il luogo di domicilio della persona assicurata o fino all’ospedale più vicino al domicilio della persona assicurata adeguato al trattamento medico necessario, qualora questo sia indicato e possibile dal punto di vista medico, nonché i trasferimenti da un ospedale all’altro necessari nel paese di residenza;

– consultazione di medici, specialisti, laboratori e ospedali;

– telefonata da parte di un medico o organizzazione di un ricovero in ospedale;

– Prestazioni secondo il punto B.4 di cui alla «Parte II Condizioni Particolari d’As- sicurazione» per l’assistenza medica.

3.2 Rientro anticipato

3.2.1 Il trasporto di rimpatrio verso il luogo di domicilio è assicurato se il contraente è stato vittima diretta di un attentato terroristico, sabotaggio, attacco o aggressio- ne fisica e non è pertanto emotivamente in grado di proseguire il viaggio.

3.2.2 Il trasporto di rimpatrio verso il luogo di domicilio è assicurato se una persona vicina nel luogo di residenza/in patria o un collega stretto si ammala, si ferisce gravemente o muore.

3.2.3 Il trasporto di rimpatrio verso il luogo di domicilio è coperto in caso di ingen- ti danni alla proprietà dell’assicurato causati da furto, incendio, allagamento o eventi naturali.

3.3 Assistenza personale

3.3.1 Informazioni generali: Informazioni sulle abitudini commerciali e sociali, sulla si- tuazione politica, sui visti e i permessi d’ingresso, sul clima, i fusi orari, la valuta, gli orari di apertura e le limitazioni di guida;

3.3.2 Assistenza in caso di smarrimento di documenti di viaggio e biglietti con rimborso delle spese fino a CHF 500;

3.3.3 Servizi di traduzione.

Per i seguenti servizi non è previsto alcun rimborso spese. In questi casi è possibile sem- plicemente utilizzare la rete e il Servizio di assistenza Chubb. Se le prestazioni non sono assicurate in base ai seguenti tipi di copertura B-G, le spese devono essere rimborsate a Chubb entro 30 giorni dal ritorno al luogo di residenza.

3.4 Servizio di consulenza medica 24/7

Durante il viaggio è possibile chiamare i numeri dedicati, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per usufruire dei servizi di consulenza medica:

3.4.1 Al n. di telefono +41 43 508 39 55 vengono forniti i seguenti servizi:

– consulenza in caso di problemi di salute di lieve entità nel paese di destinazio- ne;

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2. SUSSIDIARIETÀ DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Offriamo i nostri servizi come assicurazione integrativa alle assicurazioni sociali obbli- gatorie svizzere (LAMal, LAINF) ed eventuali assicurazioni sanitarie integrative laddove la loro copertura non sia sufficiente.

3. EVENTI ASSICURATI

Emergenza medica, talvolta con esito fatale, verificatasi durante un viaggio, ad esempio una lesione fisica o una malattia improvvisa e imprevista durante un viaggio all’estero, che implicano un trattamento ospedaliero o ambulatoriale immediato da parte di un medico riconosciuto e che non possono essere rinviati fino al rientro nel proprio paese.

Per i viaggi di donne in gravidanza a partire dalla 28a settimana di gestazione è richiesta la conferma dell’idoneità al viaggio da parte di un medico qualificato non prima di 5 giorni precedenti la partenza.

4. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le seguenti prestazioni vengono erogate secondo la tabella delle prestazioni in caso di emergenza medica:

4.1 Garanzia di assunzione delle spese di ricovero: viene offerta una copertura assi- curativa in base all’attuale copertura assicurativa nel paese di residenza/paese di domicilio della persona assicurata (reparto comune, semiprivato o privato).

Qualora il contraente scelga un reparto di categoria superiore a quella assicurata privatamente quando è all’estero non ha diritto al rimborso meno che il Servizio di assistenza Chubb non abbia dato la propria autorizzazione;

4.2 costi dei trattamenti terapeutici, compresi i farmaci;

4.3 cure odontoiatriche d’urgenza fino a un massimo di CHF 1’000 e, in caso di danni alla protesi dentaria, le misure necessarie per il ripristino della masticazione fino a CHF 1’000;

4.4 Il trasporto all’ospedale più vicino adeguato per il trattamento o a un ospedale specializzato, ove indicato dal punto di vista medico;

– il trasporto di rimpatrio al domicilio della persona assicurata a o all’ospedale appropriato più vicino al domicilio, non appena tale trasporto sia indicato e possibile dal punto di vista medico;

– il Servizio di assistenza Chubb può disporre qualsiasi forma di trasporto ai sensi del presente punto B.4.4 di cui alla «Parte II Condizioni Particolari d’Assicura- zione» qualora lo ritenga necessario e sicuro;

4.5 Ulteriori spese di alloggio fino a un massimo di CHF 60 al giorno per un massimo di 10 giorni o CHF 600 e volo di ritorno, se l’accordo originale si estende oltre la data originariamente prevista per il volo di ritorno in seguito a malattia o inabilità al viaggio. Detti costi devono essere autorizzati dal Servizio di assistenza Chubb e devono essere equiparabili all’accordo originario;

4.6 una visita da parte di persone vicine alla persona assicurata per un importo totale massimo di CHF 6’000 in caso di ricovero ospedaliero all’estero di durata superio- re a sette giorni;

4.7 organizzazione e assunzione delle spese per il rimpatrio delle salme al luogo di domicilio in caso di decesso con un limite massimo di CHF 3’000 per la bara;

4.8 consulenza ai superstiti e spese funerarie nel luogo di destinazione all’estero.

5. EVENTI NON ASSICURATI (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I 11: “QUALI CASI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?” DELLE CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE)

5.1 Prestazioni per malattie, infortuni già esistenti all’inizio del viaggio - Fa eccezione un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute dovuto a una condizione cronica;

5.2 Eventuali sintomi o malattie esistenti all’inizio del viaggio e relative conseguenze e complicanze;

5.3 cure all’estero che rappresentavano l’unico o uno dei motivi per cui il viaggio è stato intrapreso;

5.4 visite di controllo generali e di routine;

5.5 Esami e cure mediche durante la gravidanza, il parto e l’interruzione di gravi- danza, a meno che non si rendano necessari a seguito di un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute della madre o del nascituro;

5.6 Trattamenti psicoanalitici e psicoterapeutici;

5.7 strumenti ausiliari (ad es. protesi, occhiali, plantari, calze elastiche ecc., nonché articoli sanitari come impianti di irradiazione e termometri per la febbre);

5.8 Trattamenti di naturopatia;

5.9 Trattamenti di benessere come i massaggi;

5.10 Le spese sostenute per metodi di cura e/o medicinali non scientificamente ricono- sciuti né nel paese d’origine né nel luogo di soggiorno;

5.11 Trattamenti medici o altre misure non necessari dal punto di vista medico. In tal caso le prestazioni possono essere ridotte ad un importo adeguato;

5.12 Franchigia e assicurazioni sociali obbligatorie;

5.13 In assenza di un’assicurazione sanitaria e e/o contro gli infortuni stipulata in Svizzera, è prevista la copertura del 50% dei costi documentati complessivi per le cure ospedaliere e ambulatoriali superiori alla quota obbligatoria dell’assicura- zione sanitaria e/o contro gli infortuni svizzera;

5.14 I costi per camere d’ospedale private non sono coperti.

6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I.7. “OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO” DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSI- CURAZIONE)

Per poter richiedere le prestazioni di Chubb, il contraente o altre persone assicurate, in qualità di aventi diritto, immediatamente dopo il verificarsi dell’evento assicurato devono:

– informare il Servizio di assistenza Chubb di una circostanza che potrebbe gene- rare un obbligo alla prestazione, riportando precisamente tutti i dettagli;

– notificare al Servizio di assistenza Chubb qualsiasi cura ospedaliera entro 10 giorni dal suo inizio;

– acconsentire a farsi visitare, in seguito a nostra richiesta, da un medico da noi incaricato.

C. INCIDENTE DI VIAGGIO (“COMMON CARRIER COVER”)

1. VALIDITÀ

La presente copertura assicurativa è valida per i viaggi privati in tutto il mondo se sono coperti secondo la polizza.

2. EVENTI ASSICURATI

Se il contraente è vittima di un infortunio a bordo di un mezzo di trasporto e subisce uno dei danni elencati nella tabella dei sinistri sottostante, viene corrisposta la percentuale indicata dell’importo della prestazione. Il danno deve verificarsi mentre

2.1 il contraente viaggia come passeggero su un mezzo di trasporto pubblico, vi sale o scende, durante un viaggio assicurato; ovvero

2.2 il contraente si reca direttamente a un aeroporto, porto marittimo o stazione ferroviaria o vi staziona allo scopo di imbarcarsi su un aeromobile, nave o treno per un viaggio assicurato; ovvero

2.3 si trova nei locali di un aeroporto, porto marittimo o stazione ferroviaria imme- diatamente dopo essere sceso da un aeromobile, nave o treno utilizzato per un viaggio assicurato.

Il danno deve manifestarsi entro 365 giorni dalla data dell’infortunio che lo ha causato.

Laddove un infortunio cagioni più danni, viene corrisposta unicamente la presta- zione più elevata.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3.1 Prestazioni per incidente di viaggio (“Common Carrier Cover”)

– Adulto – viaggi internazionali: CHF 100’000

– Bambini: CHF 5’000

– Morte accidentale 100% dell’importo delle prestazioni – Invalidità parziale permanente

causata dal infortunio % dell’importo delle prestazioni secondo la tabella – Invalidità totale permanente

causata dal infortunio 100% dell’importo delle prestazioni 3.2 Tabella dei sinistri % dell’importo delle prestazioni

– Morte accidentale 100 %

– Perdita di entrambe le mani o entrambi i piedi 100 %

– Perdita della vista da entrambi gli occhi 100 %

– Perdita di una mano e un piede 100 %

– Perdita di una mano o un piede e della vista da un occhio 100 % – Afasia e perdita dell’udito in entrambe le orecchie 100 %

– Perdita di una mano o di un piede 50 %

– Perdita della vista da un occhio 50 %

– Afasia 50 %

– Perdita dell’udito in entrambe le orecchie 50 % – Perdita del pollice e dell’indice della stessa mano 25 % 4. EVENTI NON ASSICURATI (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I 11: “QUALI CASI

SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?” DELLE CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE)

Il viaggio privato deve essere assicurato conformemente alla polizza.

5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I.7. “OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO” DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSI- CURAZIONE)

Per poter richiedere prestazioni a Chubb, il contraente o altre persone assicurate, in qualità di aventi diritto, devono fornire per iscritto a Chubb la relativa documentazione medica al verificarsi dell’evento assicurato.

D. RICERCA E SALVATAGGIO

In deroga alle clausole I.1. e I.2. delle presenti Condizioni generali di assicurazione, per i viaggi privati all’estero vengono fornite le seguenti prestazioni:

organizzazione di attività di ricerca e salvataggio delle persone ferite (anche se si sospetta un infortunio solo sulla base delle circostanze specifiche), nella misura in cui tali operazioni non siano intraprese dalle autorità locali o da altre organismi di soccorso;

copertura dei costi fino a concorrenza dell’importo specificato nel contratto di assicurazione per le operazioni di ricerca, salvataggio o recupero organizzate da servizi di soccorso di diritto pubblico o privato, se tali servizi sono generalmente a pagamento.

E. ANNULLAMENTO

1. VALIDITÀ

La copertura assicurativa inizia a decorrere nel momento in cui si effettua la prenotazio- ne definitiva e termina con l’inizio del viaggio stesso. Per l’inizio del viaggio si intende la partenza dal luogo di domicilio in Svizzera.

2. EVENTI ASSICURATI

2.1 Una malattia grave o improvvisa, la quarantena obbligatoria su ordine di un me- dico curante in seguito a una grave infezione, un infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso, a condizione che l’evento in questione si verifichi dopo il momento della prenotazione e sia confermato come necessario dal punto di vista medico dal medico curante:

– sofferti dal contraente;

– sofferti da un accompagnatore della persona assicurata che ha prenotato lo stesso viaggio e lo annulla;

– sofferti da una persona vicina al contraente, ad eccezione della quarantena che è esclusa come evento assicurato per una persona vicina;

– se più persone hanno prenotato lo stesso viaggio, quest’ultimo può essere annullato al massimo da 10 persone.

2.2 La copertura per le malattie croniche sussiste solo se il viaggio deve essere annul- lato in seguito a un peggioramento improvviso e grave della condizione, certificato da un medico, e a condizione che al momento della prenotazione del viaggio le condizioni di salute fossero stabili e che la persona fosse in grado di viaggiare.

2.3 In caso di gravidanza, la copertura assicurativa è valida solo se le complicanze sono confermate da uno specialista, ad es. un ginecologo.

2.4 In caso di disturbi psichici, sussiste copertura assicurativa soltanto se:

– uno psichiatra attesta l’inabilità al lavoro o l’impossibilità di intraprendere il viaggio e

– l’inabilità al lavoro è attestata dal datore di lavoro per mezzo di un certificato di assenza.

2.5 In caso di mancato inizio del viaggio a seguito di un’effrazione o di un tentativo di effrazione nel luogo di residenza del contraente o in quello di una persona coassicurata e se la polizia ha bisogno della loro presenza.

2.6 In caso di furto dei documenti di viaggio e di relativa denuncia all’autorità com- petente.

2.7 Per danni causati da incendio o inondazioni nel luogo di residenza del contraente o in quello di una persona coassicurata, a condizione che tali danni occorrano entro 7 giorni prima dell’inizio del viaggio.

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2.8 Avviso imprevisto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o di altre autorità analoghe di non recarsi nel paese di destinazione per il quale il contra- ente aveva prenotato in precedenza il viaggio;

2.9 In caso di guerra, attacchi terroristici, disordini civili di qualsiasi genere o cata- strofi naturali nel luogo di destinazione del viaggio che mettano a rischio la vita del contraente o di altre persone assicurate, e se il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha emanato un avviso di viaggio.

2.10 In caso di convocazione imprevista del contraente in qualità di testimone in un procedimento giudiziario.

2.11 In caso di disoccupazione inaspettata dopo la stipula del contratto d’assicurazio- ne o se una persona assicurata, iscritta presso l’ufficio regionale di collocamento (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum, RAV), riceve da quest’ultimo nuovi e imprevisti obblighi che interferiscono con il viaggio precedentemente organizzato o se, durante il periodo di disoccupazione, il contraente trova inaspettatamente un nuovo impiego.

2.12 Ritardo e interruzione del servizio di trasporto durante il viaggio di andata:

se non è possibile intraprendere il viaggio prenotato a causa di un ritardo o del guasto dei mezzi di trasporto pubblici che s’intendevano utilizzare nel luogo di partenza per il viaggio di andata verso la destinazione.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE 3.1 Costi di annullamento

Se il viaggio è annullato a seguito di un evento assicurato, Chubb sostiene i costi di annullamento dovuti contrattualmente fino a CHF 15’000 o CHF 20’000, come specificato nella panoramica delle prestazioni nella polizza. Il limite complessivo per tutte le persone assicurate è di CHF 60’000 per viaggio assicurato.

Sono inclusi i costi di annullamento - se prenotati in anticipo in Svizzera - per:

– pernottamenti;

– voli o altri mezzi di trasporto;

– escursioni.

3.2 Costi di interruzione del viaggio:

Se il viaggio deve essere interrotto, accorciato o modificato a seguito di uno degli eventi assicurati indicati alla clausola II.E.2., vengono rimborsate:

– le spese dimostrabili per servizi di viaggio o di soggiorno prenotati e dovuti contrattualmente, che non sono stati utilizzati;

– le spese aggiuntive che il contraente può dimostrare di aver sostenuto per cambiare la prenotazione o il trasporto alternativo con un mezzo di trasporto simile a quello del viaggio di ritorno originariamente previsto per l’itinerario alternativo più diretto, comprese le eventuali spese di alloggio.

L’indennizzo è calcolato sulla base del prezzo totale del viaggio. Viene calcolata la percentuale di giorni non goduti rispetto al numero totale dei giorni di viaggio.

La prestazione assicurativa è limitata all’importo indicato nella polizza.

3.3 Inizio ritardato del viaggio

Se il contraente o un’altra persona assicurata, a causa del verificarsi di un evento assicurato, è in grado di iniziare il viaggio soltanto in ritardo, Chubb rimborsa i seguenti costi, anziché le spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza dei costi in caso di annullamento):

– le spese di viaggio supplementari determinate dalla partenza ritardata e – le spese per la parte del soggiorno non usufruito, proporzionalmente al prezzo

per l’alloggio (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo vale come giorno di viaggio utilizzato.

3.4 La franchigia è indicata nella tabella delle prestazioni della polizza in base alla copertura assicurativa scelta, a partire da un minimo di CHF 50.

3.5 Le spese sostenute per commissioni di gestione e per premi assicurativi non vengono rimborsate.

4. EVENTI NON ASSICURATI (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I 11: “QUALI CASI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?” DELLE CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE)

4.1 Difficile processo di guarigione/malattia pregressa o cronica

Quando una malattia o i postumi di un infortunio, di un’operazione o di un in- tervento medico sono già presenti al momento della prenotazione del viaggio e non risultano guariti entro la data del viaggio. Quando i postumi di un’operazione o di un intervento medico già programmati al momento della prenotazione del viaggio ma eseguiti solo successivamente, non risultano superati entro la data del viaggio.

4.2 Annullamento da parte dell’agenzia di viaggio o del soggetto obbligato alla pre- stazione (debitore)

Quando l’agenzia di viaggio o il soggetto obbligato alla prestazione (debitore) non fornisce o fornisce solo parzialmente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o deve annullarlo a causa del verificarsi di circostanze concrete ed è tenuto per legge a rimborsare le prestazioni non fornite. Tra le circostanze con- crete che determinano l’annullamento del viaggio rientrano le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri a non intraprendere viaggi nelle aree interessate.

4.3 Disposizioni di autorità – Se disposizioni delle autorità impediscono la regolare fruizione del viaggio prenotato.

4.4 I viaggi d’affari sono esclusi dalla polizza.

4.5 I casi in cui la convocazione in qualità di testimone era prevedibile nell’ambito della regolare attività professionale del contraente (ad es. per l’attività di perito).

4.6 I casi in cui il contraente ha perso il posto di lavoro per colpa propria o in seguito a dimissioni.

4.7 I casi in cui il contraente svolgeva un’attività lavorativa autonoma o era assunto

F. RITARDO DEL VOLO

1. VALIDITÀ

La copertura assicurativa decorre a partire dall’acquisto della polizza e si applica ad ogni volo indicato sulla conferma di prenotazione.

2. EVENTI ASSICURATI

Quando il volo confermato subisce un ritardo superiore a 6 ore rispetto all’orario di partenza previsto o se il volo viene cancellato.

Se il contraente perde il volo di coincidenza a causa dell’arrivo ritardato del volo pre- cedente e non è possibile organizzare un trasporto alternativo entro 6 ore dall’orario di arrivo effettivo.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3.1 Chubb rimborsa tutte le spese sostenute per il vitto, l’alloggio in un hotel e il trasferimento da e per l’aeroporto o il terminale, ovvero;

3.2 Chubb sostiene i costi aggiuntivi associati alla continuazione del viaggio (allog- gio, costi per il cambio di prenotazione, costi telefonici);

fino a CHF 2’000 per un evento assicurato ai sensi della clausola II.F.2.

4. EVENTI NON ASSICURATI (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I 11: “QUALI CASI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?” DELLE CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE)

4.1 Ritardi imputabili al contraente o ad accompagnatori assicurati.

4.2 Danni subiti a causa del rifiuto da parte del contraente dell’offerta di un volo alternativo di qualità simile che sarebbe partito prima.

4.3 L’incapacità della compagnia aerea di adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi contrattuali, o se la compagnia aerea interrompe o deve interrompere o cancellare il viaggio, e deve pertanto rimborsare per legge i costi dei servizi e/o sostenere i costi del viaggio di ritorno.

5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (A INTEGRAZIONE DELLA CLAUSOLA I.7 “OBB- LIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO” DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)

Per poter richiedere le prestazioni di Chubb, il contraente o altre persone assicurate, in qualità di aventi diritto, immediatamente dopo il verificarsi dell’evento assicurato devono presentare i seguenti documenti:

– conferma scritta della compagnia aerea in merito ai motivi del ritardo del volo;

– ricevute/scontrini degli articoli acquistati.

G. RITARDO DEI BAGAGLI

1. VALIDITÀ

L’assicurazione è valida sul volo di andata verso la destinazione specificata nella con- ferma della prenotazione.

2. EVENTI ASSICURATI

Il bagaglio registrato sul volo di andata ha un ritardo superiore alle 4 ore alla destina- zione finale.

Non è prevista una copertura assicurativa per il ritardo del bagaglio al ritorno al luogo di residenza.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

In caso di ritardo del bagaglio di più di 4 ore, l’assicurazione copre le spese sostenute per l’abbigliamento e gli articoli da toilette acquistati a destinazione dopo l’arrivo. I costi dimostrati sono coperti fino a un importo di CHF 500 per ogni persona assicurata interessata dal ritardo.

4. EVENTI NON ASSICURATI (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I 11: “QUALI CASI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?” DELLE CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE)

– Ritardo del bagaglio che si verifica dopo il volo di ritorno al luogo di residenza.

– Ritardo, sequestro, requisizione o confisca da parte della dogana o di altri fun- zionari.

5. DOVERI IN CASO DI SINISTRO (IN AGGIUNTA ALLA CLAUSOLA I 7: “OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO” DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSI- CURAZIONE)

Per poter richiedere le prestazioni di Chubb, il contraente o altre persone assicurate, in qualità di aventi diritto, immediatamente dopo il verificarsi dell’evento assicurato devono presentare i seguenti documenti:

– conferma scritta da parte della compagnia aerea dei motivi del ritardo del ba- gaglio;

– ricevute/scontrini degli articoli acquistati.

CONTATTI

Tutte le dichiarazioni destinate a l‘assicuratore riguardanti il rapporto assicurativo devo- no essere inviate a uno dei seguenti indirizzi, nella forma concordata nelle condizioni di assicurazione o prevista dalle disposizioni di legge, pena la non validità:

a) Comunicazioni generali:

• Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, CH-8001 Zurigo

[email protected] b) Notifiche di sinistro:

• Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, CH-8001 Zurigo

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