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1. Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

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Academic year: 2022

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schema della cOntribuziOne contributi obbligatori • sono imposti dalla legge ai fini del diritto e

della misura dei trattamenti pensionistici • sono commisurati alla retribuzione perce- pita dal lavoratore secondo aliquote va- riabili in base alla categoria professionale e alla qualifica del lavoratore

contributi da riscatto • servono a coprire con contribuzione pe- riodi, determinati dalla legge, privi di co- pertura assicurativa

• valgono sia ai fini del diritto che per la misura della pensione

• l’onere della contribuzione da versare può essere a carico del lavoratore o del datore di lavoro o avvenire con trasferimento di fondi da altri enti di previdenza, a seconda del tipo di periodo per cui avviene il riscatto contributi figurativi • servono a coprire con contribuzione pe-

riodi in cui il lavoratore non ha prestato l’attività lavorativa per determinate ragio- ni (servizio militare, gravidanza, disoccu- pazione, malattia, cassa integrazione), durante i quali pertanto non è stata ver- sata la contribuzione obbligatoria

• valgono sia ai fini del diritto che per la misura della pensione

• sono accreditati senza onere a carico del lavoratore

• a seconda dell’evento considerato sono accreditati d’ufficio o su domanda del la- voratore

contributi volontari • sono versati successivamente all’estinzio- ne di un rapporto di lavoro

• valgono sia per raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, sia per incrementare la misura della pensione spettante

• sono accreditati con onere a carico dell’in- teressato

• è necessaria una apposita autorizzazione da parte dell’INPS

• devono risultare accreditati (alternativa- mente):

— 156 contributi settimanali nei 5 anni antecedenti la domanda di prosecuzio- ne volontaria;

— 260 contributi settimanali versati in qualunque epoca anteriore la doman- da di prosecuzione volontaria

Sezione Seconda Le prestazioni dell’A.G.O.

Le prestazioni erogate dal FPLD sono di natura economica e prendono, di regola, il nome di pensioni.

1. Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

Nell’evidente obiettivo di mettere a punto delle misure stabili di contenimento della spesa previdenziale, è stato introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici.

Il meccanismo in questione è stato introdotto dalla manovra 2009 (art. 22ter, co. 2, D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009) ed è stato, poi, significativamente modificato, dapprima, dalla manovra economica 2010 (art. 12, co. 12bis, D.L.

78/2010 conv. in L. 122/2010) e, poi, dalla manovra economica 2011 (art. 18, co. 4, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011).

Il meccanismo sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2015, ma è stato poi anticipato al 2013 (art. 18, co. 4, D.L.

98/2011 conv. in L. 111/2011).

L’adeguamento ha effetto sui requisiti richiesti per il diritto a pensione ed è basato sugli

incrementi della speranza di vita, relativi alla media della popolazione residente in Italia,

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secondo le rilevazioni effettuate dall’ISTAT. In pratica, il requisito anagrafico per il diritto a pensione viene aumentato periodicamente in proporzione all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.

Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, non viene però effettuata alcuna modifica anagrafica (l’età pensionabile non si riduce). Peraltro, indipendentemente dalle variazioni rilevate, il requisito anagrafico per conseguire la pensione di vecchiaia sarà comunque adeguato nel 2021 in modo da raggiungere l’età di 67 anni (art. 24, co. 9, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011).

La cadenza della revisione è inizialmente triennale, ma, successivamente all’adeguamento effettuato nel 2019, l’aggiornamento dei requisiti avverrà dopo un biennio (art. 24, co. 13, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011).

L’efficacia del meccanismo di adeguamento, valido per la generalità dei lavoratori, sia del settore privato che pubblico, decorre dal 1°-1-2013. La prima variazione è di 3 mesi (D.m.

6-12-2011); la seconda variazione, valida a decorrere dal 1°-1-2016, è di 4 mesi (D.m.

16-12-2014).

Al fine di accertare la variazione in questione l’ISTAT rende disponibile, entro il 31 dicem- bre di ciascun anno, il dato relativo alla variazione della speranza di vita registrata nel triennio precedente (nel biennio precedente, successivamente all’aggiornamento del 2019).

L’adeguamento deve avvenire mediante decreto direttoriale del ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero del Lavoro, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni ag- giornamento.

A decorrere dal 2013, per effetto del predetto adeguamento, i requisiti per il diritto a pensione si intendono incrementati in proporzione all’aumento della speranza di vita.

Il cd. decreto Salva Italia stabilisce espressamente, infatti, che a tutti i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, nonché al requisito dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata, siano applica- ti gli incrementi derivanti dal meccanismo di adeguamento alla speranza di vita (art. 24, co. 12, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011).

2. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata

A) La sostituzione delle previgenti prestazioni

I trattamenti pensionistici erogati nell’ambito dell’A.G.O. sono costituiti dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, calcolate, salvo determinate eccezioni e deroghe, con il solo metodo contributivo (esclusivamente) o con il metodo in pro-rata (v. prec. Cap. 2).

Per effetto del cd. decreto Salva Italia (D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), infatti, le pre- cedenti pensioni di vecchiaia e di anzianità, calcolate con il sistema retributivo, sono venu- te definitivamente a cessare dal 1°-1-2012.

Le nuove prestazioni, di vecchiaia e anticipata, sono soggette a determinati requisiti ana- grafici e/o contributivi, uniformi per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e, in prospettiva, senza differenziazioni in base al sesso, giacché l’attua- le differenza di età pensionabile tra uomini e donne del settore privato andrà man mano riducendosi, fino alla definitiva equiparazione nel 2018.

I requisiti per il diritto a pensione previsti dalla riforma, come si vedrà meglio nei successivi Cap. 4 e 5, si ap- plicano anche alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., nonché alle gestioni dei lavoratori autonomi e alla cd. Gestione separata.

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Pensioni di vecchiaia e anticipate

I requisiti in questione si applicano:

— a tutti i lavoratori assunti per la prima volta dal 1°-1-1996, data di entrata in vigore della riforma Dini, quindi privi di anzianità contributiva a tale data;

— ai lavoratori passati al sistema contributivo in pro-rata (lavoratori che, al 31-12-1995 avevano già maturato una contribuzione, ma per un numero di anni inferiore a 18, e la- voratori con anzianità pari ad almeno 18 anni, passati al sistema

contributivo a decorrere dal 1°-1-2012).

Alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione consegue la «cristallizzazione»

della posizione dell’assicurato. In linea di principio, ciò comporta la facoltà di postici-

pare il pensionamento e andare in pensione in un qualsiasi momento successivo. Si tratta, tuttavia, di una rego- la soggetta al rischio che intervengano modifiche alla disciplina in materia (msg. INPS 219/2013).

B) La conservazione dei precedenti requisiti

I nuovi requisiti stabiliti dal cd. decreto Salva Italia non si applicano, ai lavoratori che entro il 31-12-2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa.

Tali lavoratori accedono al trattamento pensionistico, anche dopo il 31-12-2011, in base ai previgenti requisiti e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del loro diritto a pensione.

Per i lavoratori dipendenti, i requisiti da maturare entro il 31-12-2011 sono i seguenti (in alternativa) (msg. INPS 219/2013):

— età pari a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;

— almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;

— quota 95 o 96, raggiunta con il requisito minimo di 35 anni di contribuzione. Nel periodo 2009-2010 quota 95 (raggiungibile con 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 anni di età) e nel 2011 quota 96 (raggiungibile con 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure 36 anni di contributi e 60 anni di età).

Nei precedenti due casi, se il soggetto ha meno di 65 anni, il trattamento pensionistico spettante non deve esse- re inferiore ad un certo importo (1,2 volte il trattamento minimo INPS).

I suddetti requisiti valgono anche in caso di opzione al sistema contributivo esercitata entro il 31-12-2011 o successivamente, a condizione che essi siano maturati entro la predetta data (msg. INPS 219/2013) (19).

A tutti i trattamenti liquidati sulla base dei requisiti antecedenti a quelli introdotti dal cd.

decreto Salva Italia, maturati entro il 31-12-2011, si applica il sistema delle decorrenze (cd.

finestre) previsto dalla normativa previgente (v. succ. par. 8).

C) Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro

Sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata sono subordinate al fatto che il lavo- ratore abbia cessato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro implica, comunque, soltanto che l’assicurato non presti

(19) Ai fini della conservazione del diritto al pensionamento in base ai requisiti previgenti, rispetto a quelli introdotti dal cd.

decreto Salva Italia, il requisito per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di contributi, di cui 5 versati dopo il 31-12-1995) deve sussistere entro il 31-12-2011, anche se la predetta opzione è esercitata dopo tale data. In caso contrario, si applicheranno i nuovi requisiti anagrafici e/o contributivi in vigore dal 1°-1-2012 (msg. INPS 219/2013).

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attività lavorativa all’atto della domanda per l’ottenimento della pensione. Tale requisito deve sussiste solo ai fini della liquidazione del trattamento, ben potendo il lavoratore, successivamente, riprendere lo svolgimento dell’attività lavorativa (circ. INPS 89/2009).

Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro era già previsto per il conseguimento delle precedenti pen- sioni di vecchiaia e di anzianità (richiesto originariamente per il trattamento di anzianità, era poi stato esteso anche alla pensione di vecchiaia ex art. 10, co. 7, D.Lgs. 503/1992). Esso è confermato anche nella vigenza della nuova normativa.

Per quanto concerne l’eventualità di una rioccupazione, è stato chiarito che è possibile liquidare il trattamento pensionistico a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro (circ. INPS 89/2009) (20).

Dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata

La previsione di un trattamento «anticipato» rispetto ai requisiti anagrafici ordinari per la pensione di vecchiaia risale a più di quarant’anni fa. Esso è stato introdotto, per la prima volta, dalla L. 153/1969 (art. 22) che prevedeva, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la possibilità di andare in pensione a condizione di aver matu- rato un’anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 35 anni. In pratica l’accesso al pensiona- mento era subordinato soltanto al possesso di un certo numero di contributi ed era del tutto svinco- lato dalla sussistenza di un requisito anagrafico, da cui la denominazione di «pensione di anzianità»

(solo anzianità contributiva e non anche età anagrafica, come nella pensione di vecchiaia). A tale previsione legislativa è imputabile il pensionamento precoce di migliaia di lavoratori le cui pensioni sono passate alla storia come «pensioni baby».

Il legislatore ha tentato, ad un certo punto, di correggere le distorsioni causate dall’esistenza della pensio- ne di anzianità — peculiare del nostro Paese e, a giusta ragione, additata come la più grave falla del nostro sistema previdenziale — abbinando al requisito contributivo anche quello anagrafico. In tal modo, si otte- neva che il lavoratore proseguisse nello svolgimento dell’attività lavorativa, con il duplice effetto del versa- mento di ulteriori contributi previdenziali e, soprattutto, della ritardata erogazione della prestazione (PER- SIAnI). All’uopo, la riforma Dini (L. 335/1995) prevedeva che la pensione di anzianità potesse essere conseguita a partire dai 57 anni di età, fermo restando il requisito dei 35 anni minimi di contribuzione. La possibilità di andare in pensione sulla base della sola anzianità contributiva posseduta, indipendentemen- te dall’età del lavoratore, era mantenuta, ma la contribuzione necessaria era elevata a 40 anni. Dal 2008 i requisiti per il trattamento di anzianità venivano ad essere equiparati a quelli previsti per il trattamento di vecchiaia liquidato con il sistema contributivo ed è per questo motivo che è stato diffusamente detto che la L. 335/1995, a pieno regime, avrebbe determinato la scomparsa delle pensioni di anzianità.

Sennonché le successive riforme pensionistiche del Duemila (L. 243/2004 e L. 247/2007) sono inter- venute sui trattamenti di anzianità conseguiti con contribuzione più età anagrafica, elevando progres- sivamente il requisito anagrafico, senza però pregiudicare il pensionamento anticipato sulla base della sola anzianità contributiva di 40 anni.

Il cd. decreto Salva Italia ha, infine, soppresso le pensioni di anzianità, sostituite da un trattamento anticipato che si consegue, per la generalità dei lavoratori, solo in presenza di una contribuzione particolarmente elevata (più dei 40 anni di contributi previsti precedentemente), soggetta ad ulteriori incrementi per effetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. L’accesso al pensiona- mento in via anticipata rispetto all’ordinaria età per la pensione di vecchiaia (a partire dai 63 anni), sulla base di una contribuzione minima (almeno 20 anni) è previsto soltanto per i lavoratori privi di contributi al 31-12-1995 (coloro per i quali il primo accredito contributivo avviene oltre la predetta data).

(20) Al fine di accertare l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che risultino adempiute tutte le formalità previste dalla legge per la cessazione del rapporto di lavoro (tra cui, la comunicazione al centro per l’impiego e la liquidazio- ne delle spettanti competenze economiche) (min. Lav. risposta a interpello 19/2009).

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Requisiti per la pensio- ne di vecchiaia

3. I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia

In base alle nuove regole, l’età pensionabile non può essere determinata una volta e per tutte per gli anni futuri, così come è sempre avvenuto in precedenza.

Infatti, per effetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, il requisito ana- grafico stabilito dalla legge per il diritto a pensione potrà subire nel

tempo degli aumenti.

Ciò premesso, attualmente l’età pensionabile è la stessa per tutti i la- voratori, con un’unica differenza, destinata progressivamente a ridursi, per le lavoratrici subordinate del settore privato (e per le lavoratrici autonome).

In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia è stata portata a 66 anni dal 1°-1-2012; nel periodo 2013-2015 l’età è di 66 anni e 3 mesi (è scattato il primo aumento all’incremento alla speranza di vita); tra il 2016 e il 2020 l’età potrà ulteriormente cambiare. Nel 2021, l’età pensionabile è rideterminata in almeno 67 anni di età (art. 24, co.

9, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011).

Tenuto conto della variazione della speranza di vita pari a 4 mesi, valida a decorrere dal 2016 (D.m. 16-12-2014), e immaginando analoghi aumenti per il periodo successivo, nel 2021 si dovrebbe raggiungere, se non addirittu- ra superare, l’età pensionabile di 67 anni.

Laddove, tuttavia, tale età non dovesse essere raggiunta, con decreto direttoriale, è automaticamente elevato il requisito anagrafico in modo da far sì che l’età minima di accesso al trattamento pensionistico nel 2021 non sia comunque inferiore a 67 anni.

Per le lavoratrici subordinate del settore privato, la legge ha previsto una scaletta per la progressiva elevazione del requisito anagrafico, soggetta però ad ulteriori aumenti per ef- fetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. In particolare, secondo la pre- detta scaletta, dal 2012 si è applicata l’età pensionabile di 62 anni, nel 2013 l’età è di 62 anni e 3 mesi (è scattato il primo aumento all’incremento alla speranza di vita) e nel 2014- 2015 è di 63 anni e 9 mesi; in base alla scaletta legislativa, l’età pensionabile è di 65 anni e 3 mesi nel 2016-2017 e di 66 anni e 3 mesi nel 2018-2020, ma il requisito anagrafico aumenterà per effetto dell’adeguamento alle variazioni della speranza di vita, fino all’età minima di 67 anni nel 2021, stabilita in via generale per gli uomini e per le donne.

La variazione della speranza di vita pari a 4 mesi, valida a decorrere dal 2016 (D.m. 16-12-2014), deve essere aggiunta all’elevazione dell’età prevista dalla scaletta (65 anni e 3 mesi); pertanto, dal 2016, per le lavoratrici dipendenti del settore privato, l’età è di 66 anni e 7 mesi. Come già detto, nel 2018 si raggiunge l’equiparazio- ne dell’età pensionabile tra donne e uomini del settore privato.

Per quanto riguarda il requisito dell’anzianità contributiva (art. 24, co. 7, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), per il diritto al trattamento di vecchiaia è necessario aver maturato almeno 20 anni di contributi di qualunque tipo (obbligatori, volontari, da riscatto e figura- tivi), anche non continuativi, pari cioè ad almeno 1.040 contributi settimanali.

Inoltre, soltanto per i soggetti la cui pensione è calcolata esclusivamente con il sistema

contributivo (lavoratori privi di contributi prima del 1°-1-1996), la pensione spettante non

deve risultare inferiore ad un determinato importo minimo (pari a 1,5 volte l’assegno so-

ciale e soggetto a rivalutazione annuale). Si prescinde dal predetto importo minimo se il

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lavoratore ha 70 anni e 3 mesi (limite derivante dall’adeguamento al 1°-1-2013 alla speran- za di vita, con possibilità di successivi ulteriori aumenti), ferma restando un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (valgono i contributi obbligatori, volontari e da riscatto, ma sono esclusi i contributi figurativi).

Il requisito dell’importo minimo della pensione di vecchiaia spettante era già stato previsto, per i neoassunti dal 1°-1-1995 in poi, dalla riforma Dini (L. 335/1995). La finalità era quella di subordinare l’accesso alla pensione al conseguimento di un trattamento non inferiore ad un certo importo, tenuto anche conto che le cd. pensioni contributive non beneficiano del cd. adeguamento al trattamento minimo INPS.

Con il cd. decreto Salva Italia, il parametro di riferimento è stato elevato (da 1,2 volte il trattamento minimo, nella riforma Dini, a 1,5 volte, nel cd. decreto Salva Italia); esso deve essere poi rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Considerato il valore dell’assegno sociale per il 2015 di € 448,52, la pensione spettante non deve essere inferiore su base annua a € 8.746,14 (448,52, × 1,5 × 13 mensilità), a cui va aggiunto l’incremento di € 51,65 (disposto dall’art. 67 L. 448/1998).

Se tale importo non è realizzato, anche se il lavoratore ha raggiunto i requisiti prescritti (età pensionabile + anzianità contributiva di 20 anni), egli non può andare in pensione e deve continuare nello svolgimento dell’attività lavorativa (salvo che abbia compiuto 70 anni e 3 mesi di età).

reQuisitO anagraficO per la pensiOne di vecchiaia nel periOdO 2012-2021 (circ. inps 35/2012)

lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e lavoratrici dipendenti del

settore pubblico lavoratrici dipendenti del settore privato

2012 66 anni 62 anni

2013 66 anni e 3 mesi (*) 62 anni e 3 mesi (*)

2014-2015 66 anni e 3 mesi (*) 63 anni e 9 mesi (*)

2016-2017 66 anni e 7 mesi (**) 65 anni e 7 mesi (**)

2018 66 anni e 7 mesi (**) 66 anni e 7 mesi (**)

2019-2020 66 anni e 7 mesi

(da adeguare alle variazioni della speranza di vita)

66 anni e 7 mesi (da adeguare alle variazioni

della speranza di vita) 2021 67 anni (da adeguare alle variazioni

della speranza di vita) 67 anni (da adeguare alle variazioni della speranza di vita) (*) Requisito adeguato alla variazione della speranza di vita per effetto del D.M. 6-12-2011.

(**) Requisito adeguato alla variazione della speranza di vita per effetto del D.M. 16-12-2014.

stima delle variaziOni del reQuisitO anagraficO per la pensiOne di vecchiaia nel periOdO 2016-2021 lavoratori dipendenti del settore privato e

pubblico e lavoratrici dipendenti del

settore pubblico lavoratrici dipendenti del settore privato

2016 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi

2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi

2019 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi

2021 67 anni e 2 mesi 67 anni e 2 mesi

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Requisiti per la pensio- ne anticipata

4. I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata

A) Il trattamento anticipato conseguito con sola contribuzione

In base alle nuove regole, per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’A.G.O. (nonché, come si vedrà, delle forme sostitutive della medesima) è possibile accedere al pensionamento a qualsiasi età purché in possesso di una

determinata anzianità contributiva.

Poiché anche al requisito contributivo si applica il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, tenuto conto del primo incremen-

to di 3 mesi scattato dal 2013, valgono i seguenti requisiti contributivi (art. 24, co. 10, D.L.

201/2011 conv. in L. 214/2011 e circ. INPS 35/2012):

— dal 1°-1-2012, devono risultare accreditati 42 anni e un mese di contributi per gli uomi- ni e 41 anni e un mese di contributi per le donne;

— dal 1°-1-2013, devono risultare accreditati 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi di contributi per le donne;

— dal 1°-1-2014 al 31-12-2015, devono risultare accreditati 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne.

Dal 1°-1-2016 vi sarà un nuovo incremento per effetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita (circ. INPS 35/2012).

La variazione della speranza di vita pari a 4 mesi, valida a decorrere dal 2016 (D.m. 16-12- 2014), deve essere aggiunta alla contribuzione prevista per tale anno; pertanto, dal 2016, il requisito contributivo è di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 e 10 mesi, per le donne.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Tuttavia, 35 anni devono essere maturati con la «contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa» (circ. INPS 35/2012). In pratica, dal- la contribuzione maturata devono essere esclusi i contributi figurativi da disoccupazione indennizzata e malattia, nel limite di 35 anni di contributi.

Per i soggetti privi di contributi al 31-12-1995, ai fini della contribuzione necessaria, valgono tutti i tipi di con- tributi, eccetto quelli volontari; la contribuzione versata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (circ. INPS 35/2012, art. 1, co. 7, L. 335/1995, msg. INPS 29224/2007).

Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato, è previsto, dal 2017, un meccanismo penalizzante. Se, in forza della contribuzione maturata, si accede al pensionamento ad un’età inferiore a 62 anni, la pensione spettante viene ridotta. La riduzione non interessa, però, tutto il trattamento pensionistico, ma soltanto la parte che viene calcolata con il meccanismo retributivo, vale a dire:

— nel caso di soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31-12-1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa ai contributi maturati fino a tale data;

— nel caso di soggetti con un numero di contributi pari o superiore a 18 anni al 31-12- 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa ai contributi maturati fino al 31-12-2011.

Nel caso di soggetti privi di contributi al 31-12-1995, la riduzione non si applica.

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L’entità della decurtazione dipende dall’anticipo rispetto all’età di 62 anni ed in particolare si applica:

— una riduzione annua dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni;

— una riduzione annua del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni.

In ogni caso, la riduzione non si applica ai cd. lavoratori precoci, cioè soggetti che matu- rano il requisito contributivo entro il 31-12-2017 (art. 6, co. 2quater, D.L. 216/2011 conv.

in L. 14/2012, modificato dall’art. 1, co. 113, L. 190/2014, cd. legge di stabilità 2015) (21).

La riduzione è dell’1% per ogni anno per i primi due anni di anticipo rispetto al compimento di 62 anni, cioè se si va in pensione a 61 anni o a 60 anni. Ad esempio, un soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2% (circ. INPS 35/2012).

La riduzione è del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo (quindi se si va in pensione a 59 anni o ad età an- cora inferiori). Ad esempio, un soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6% (2% + 2% + 1% + 1%).

reQuisitO cOntributivO per la pensiOne anticipata nel periOdO 2012-2016 (circ. inps 35/2012)

uomini donne

2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese

2013 42 anni e 5 mesi (*) 41 anni e 5 mesi (*)

2014-2015 42 anni e 6 mesi (*) 41 anni e 6 mesi (*)

dal 1°-1-2016 42 anni e 10 mesi (**) 41 anni e 10 mesi (**)

(*) Requisito adeguato alla variazione della speranza di vita per effetto del D.M. 6-12-2011.

(**) Requisito adeguato alla variazione della speranza di vita per effetto del D.M. 301/2014.

B) Il trattamento anticipato conseguito con contribuzione più requisito anagrafico In alternativa al requisito della sola contribuzione illustrato in precedenza (lett. A), il trat- tamento anticipato può essere conseguito mediante una combinazione di anzianità contri- butiva (inferiore a quella di cui alla lett. A) e di età (inferiore a quella per la pensione di vecchiaia) (art. 24, co. 11, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011). Tale ulteriore possibilità è riconosciuta solo ai lavoratori privi di contributi prima del 1°-1-1996 (cioè assunti per la prima volta dal 1°-1-1996 in poi).

I requisiti sono:

— età di 63 anni. Anche a tale requisito anagrafico si applica il meccanismo di adegua- mento alla speranza di vita, per cui, tenuto conto del primo aumento scattato dal 1°-1-2013, fino a tutto il 2015, l’età necessaria è di 63 anni e 3 mesi (circ. INPS

(21) Ai fini dell’esclusione dalla penalizzazione, originariamente era previsto che il requisito contributivo (da maturare entro il 31-12-2017) dovesse derivare esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro», cioè da contribuzione obbligatoria. La contribuzione figurativa poteva essere inclusa soltanto limitatamente a determinate fattispecie (tra cui, i contributi relativi a periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria) (circ. INPS 35/2012). La legge di stabilità 2015 ha, da ultimo, soppresso la specifica- zione del tipo di contribuzione valida; l’effetto dovrebbe essere quello di poter far valere, dal 1°-1-2015, la contribuzione di qualsiasi tipo (art. 1, co. 113, L. 190/2014).

(9)

35/2012). Dal 1°-1-2016, in virtù del predetto meccanismo, l’età è destinata ad au- mentare ulteriormente;

— almeno 20 anni di contribuzione (1.040 contributi settimanali, obbligatori, volontari e da riscatto) (22);

— la pensione spettante non deve risultare inferiore ad un determinato importo minimo (pari, a 2,8 volte l’assegno sociale e soggetto a rivalutazione annuale).

reQuisiti per il trattamentO anticipatO (riepilogo) a qualsiasi età

con il solo requisito contributivo età + contribuzione

2012 2013 dal 2014

al 2015 dal 2016

Non possibile soggetti con an-

zianità contributi- va al 31-12-1995

Uomini 42 anni

e 1 mese 42 anni

e 5 mesi (*) 42 anni

e 6 mesi (*) 42 anni e 10 mesi (**) Donne 41 anni

e 1 mese 41 anni

e 5 mesi (*) 41 anni

e 6 mesi (*) 41 anni e 10 mesi (**)

soggetti privi di contributi al 31- 12-1995

Uomini 42 anni

e 1 mese 42 anni

e 5 mesi (*) 42 anni

e 6 mesi (*) 42 anni e 10 mesi (**)

dal 2013 al 2015: 63 anni e 3 mesi (**) dal 2016: 63 anni

e 7 mesi **

+ 20 anni di contributi (la pensione maturata deve risultare non inferiore

a un certo importo) Donne 41 anni

e 1 mese 41 anni

e 5 mesi (*) 41 anni

e 6 mesi (*) 41 anni e 10 mesi (**)

(*) Requisito adeguato alla variazione della speranza di vita per effetto del D.M. 6-12-2011.

(**) Requisito adeguato alla variazione della speranza di vita per effetto del D.M. 16-12-2014.

5. Deroghe ed eccezioni

A) Requisiti maturati entro il 31-12-2012

Una deroga ai requisiti illustrati in precedenza è stata prevista per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. (nonché alle forme sostitutive) che abbiano un rapporto di lavoro in corso all’atto dell’entrata in vigore della riforma operata dal cd. decreto Salva Italia. Tali lavoratori possono conseguire la pensione anticipata al compimento dell’età di 64 anni (da adeguare alle variazioni della speranza di vita), purché in possesso di almeno 35 anni di contributi al 31-12-2012. Inoltre, entro il 31-12-2012, devono risultare maturati deter- minati requisiti di contribuzione e di età previsti dalla normativa previgente (circ. INPS 35/2012).

In particolare, deve essere soddisfatta, entro il 31-12-2012, la quota 96 con un’età minima di 60 anni (quindi con le seguenti possibilità: 60 anni di età + 36 anni di contributi oppure 61 anni di età + 35 anni di contributi) (Tabella B L. 243/2004).

(22) La possibilità di conseguimento del trattamento anticipato con contribuzione più età anagrafica riguarda soltanto i lavorato- ri privi di contributi prima del 1°-1-1996. Supponendo una occupazione continuativa a partire dall’anno 1996, i 20 anni minimi di contribuzione si maturano a partire dal 2016 sicché la possibilità è operativa da tale data, fermo restando il requisito anagrafico.

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