LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
A differenza del conc.fall., ma non del conc.prev., la legittimazione alla presentazione dell’istanza per l’omologazione degli accordi compete unicamente all’imprenditore, e non vi è alcuna facoltà d’iniziativa dei creditori o dei terzi.
G. Lo Cascio ritiene che tale scelta normativa trovi fondamento nella volontà del legislatore di non prevalere sulle decisioni dell’imprenditore, che non necessariamente versa in stato di crisi irreversibile e che quindi resta l’unico legittimato alle scelte che ritiene più opportune per il suo patrimonio.
Nel caso si tratti di società,chi ritiene che gli accordi siano una specie di concordato, opta per
l’applicazione dell’art 161 IV comma lf, che dispone , per richiamo, che la domanda debba essere approvata e sottoscritta a norma dell’art 152 lf. Altri ritengono ch tale regola debba desumersi dal richiamo fatto dall’art 182 bis all’art 161, che a sua volta rimanda all’art 152.
Entrambe le posizioni non appaiono fondate: non la prima, poiché è pacifico che gli accordi non sono una specie del genere concordato e hanno una loro pacifica autonomia; non la seconda, perché il richiamo fatto all’art 161 riguarda la documentazione da produrre con il ricorso e non è lecito, da tale disposizione, desumere condizioni di validità della domanda.
Andranno quindi applicate le regole generali in tema di validità degli atti societari, sia sotto il profilo del potere di amm.ne, che sotto quello di rappresentanza. Bisognerà quindi far riferimento allo statuto e, indifetto, alla disciplina generale delle società per la riferibilità del ricorso.