• Non ci sono risultati.

(1) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART"

Copied!
28
0
0

Testo completo

(1)

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, LETT. C), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, SUDDIVISA IN 9 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SERVIZI CONNESSI, DA DESTINARE AL PERSONALE DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DELL’INAIL

CAPITOLATO D’ONERI

CUI 011654005892020000002 CIG LOTTO 1: 8275502848 CIG LOTTO 2: 8275559752 CIG LOTTO 3: 82755743B4 CIG LOTTO 4: 8275587E6B CIG LOTTO 5: 8275608FBF CIG LOTTO 6: 8275615589 CIG LOTTO 7: 8275621A7B CIG LOTTO 8: 8275633464

(2)

ART. 1 - OGGETTO ... 4

ART. 2 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO ... 6

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO ... 7

ART. 4 – PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ... 7

4.1 - lotto 1 - MASCHERINE CHIRURGICHE ... 7

4.1.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI ... 8

4.1.2 Requisiti del confezionamento ... 8

4.2 LOTTO 2 - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 ... 9

4.2.1. Requisiti dei dispositivi ... 9

4.2.2 Requisiti del confezionamento ... 9

4.3 LOTTO 3 - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 ... 10

4.3.1. Requisiti dei dispositivi ... 10

4.3.2 Requisiti del confezionamento ... 11

4.4 LOTTO 4 - Guanti IN NITRILE ... 11

4.4.1. Requisiti dei dispositivi ... 11

4.4.2 Requisiti del confezionamento ... 12

4.5 LOTTO 5 - Occhiali PROTETTIVI ... 12

4.5.1. Requisiti dei dispositivi ... 13

4.5.2 Requisiti del confezionamento ... 13

4.5 LOTTO 6 - CAMICI... 13

4.6.1. Requisiti dei dispositivi ... 14

4.6.2 Requisiti del confezionamento ... 14

4.7 LOTTO 7 - CUFFIE COPRICAPO ... 15

4.7.1. Requisiti dei dispositivi ... 15

4.7.2 Requisiti del confezionamento ... 15

4.8 LOTTO 8 - SOVRASCARPE ... 16

4.8.1. Requisiti dei dispositivi ... 16

4.8.2 Requisiti del confezionamento ... 16

4.9 LOTTO 9 - SOLUZIONI DISINFETTANTI ... 16

4.9.1. Requisiti della soluzione ... 16

4.9.2 Requisiti del confezionamento ... 17

4.10 Conservazione dei prodotti ... 17

4.11 Imballaggio per il trasporto dei colli ... 17

ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ... 18

ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO ... 18

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA ... 19

7.1 MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI ORDINI ... 19

7.2 Consegna della fornitura ... 19

(3)

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’ ... 20

ART. 9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO ... 21

ART. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 21

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA ... 22

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 23

ART. 13 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ... 23

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA ... 24

ART. 15 – PENALI ... 25

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ... 26

ART. 17 – RECESSO ... 27

ART. 18 – SUBAPPALTO ... 27

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI ... 27

ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY ... 27

ART. 21 – RINVIO NORMATIVO ... 28

(4)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di:

a) mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19”, ripartite nei seguenti lotti:

Lotto 1 - Mascherine chirurgiche Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2 Lotto 3 - Semimaschere filtranti FFP3 Lotto 4 - Guanti in nitrile

Lotto 5 – Occhiali protettivi Lotto 6 - Camici

Lotto 7 - Cuffie copricapo Lotto 8 – Sovrascarpe

Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti.

Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si impegna a fornire i prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato d’oneri.

b) i servizi inclusi nel prezzo del dispositivo in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato comprendono l’imballaggio, il trasporto e la consegna dei prodotti presso le sedi dell’Inail dislocate su tutto il territorio nazionale.

Per il dettaglio della dislocazione delle suddette strutture Inail si rimanda all’Allegato 2.

Le quantità di dispositivi stimate sono riportate nella seguente Tabella:

Tabella 1

Beni oggetto della fornitura Quantità totali indicative

Lotto 1 - Mascherine chirurgiche 1.000.000

Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2 500.000

Lotto 3 - Semimaschere filtranti FFP3 100.000

Lotto 4 - Guanti in nitrile 2.000.000

Lotto 5 - Occhiali protettivi 3.000

(5)

Beni oggetto della fornitura Quantità totali indicative

Lotto 6 - Camici 500.000

Lotto 7 - Cuffie copricapo 550.000

Lotto 8 - Sovrascarpe 100.000

Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti 20.000

Per ciascun lotto si procederà a concludere un Accordo quadro ex art. 54 del D.lgs. n.

50/2016 valido fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe.

Gli accordi quadro saranno stipulati dalla Direzione centrale acquisti dell’Inail. Gli appalti basati sui predetti accordi quadro verranno affidati mediante la sottoscrizione di Ordinativi di fornitura da parte della citata Direzione centrale, secondo i termini e le condizioni degli accordi quadro, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dei medesimi, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti integralmente definiti negli accordi quadro stessi quanto alle modalità di erogazione delle prestazioni che verranno affidate.

Le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico tra gli aggiudicatari parti dell’Accordo quadro eseguirà, per mezzo dell’Ordinativo di fornitura, le prestazioni, definite puntualmente nel capitolato d’oneri e richiamate nel prosieguo, tengono conto, in primo luogo, della graduatoria finale di merito derivante dall’applicazione del criterio di aggiudicazione di cui al paragrafo 11 della lettera di invito e, in secondo luogo, della capacità e della tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di offerta da ciascun aggiudicatario.

In particolare, l’Inail affiderà gli OdF sulla base della graduatoria derivante dalla presente procedura negoziata nonché della summenzionata disponibilità di consegna dei Fornitori, in ragione del meccanismo a cascata basato sui seguenti criteri di priorità:

1. Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti del Fornitore primo nella graduatoria elaborata sulla base dei prezzi unitari offerti; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine di consegna più breve di 5gg non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, che hanno dichiarato la disponibilità di consegna entro il predetto termine temporale. Nel caso in cui il primo classificato non abbia dichiarato tale disponibilità, si ripeteranno le predette modalità di emissione di ODF nell’ambito degli scaglioni temporali di consegna successivi fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti dei Fornitori parte dell’Accordo quadro.

(6)

2. Per ogni lotto, quanto definito al punto 1) sarà applicato inizialmente sui soli prodotti

“principali”. Esaurita la disponibilità dei prodotti principali, si procederà all’acquisto dei prodotti “ulteriori”, sempre sulla base del criterio del minor prezzo, secondo il processo a cascata di cui al precedente punto.

3. Successivamente, se il fabbisogno di prodotti richiesti non risulta ancora pienamente soddisfatto, il processo a cascata sopra descritto sarà reiterato considerando il numero dei prodotti resi disponibili da ciascun Fornitore entro i termini massimi degli scaglioni temporali di consegna successivi (10gg, 15gg, 30gg e 45gg).

In caso di esaurimento delle disponibilità complessive di consegna offerte negli accordi quadro secondo quanto sopra descritto, l’Inail potrà richiedere nuovamente ai Fornitori le disponibilità di consegna entro ulteriori termini temporali dettati da specifiche esigenze. Il meccanismo di individuazione del Fornitore avverrà in analogia con il processo a cascata sopra descritto.

L’Operatore economico che non sarà chiamato a eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.

Con la sottoscrizione di ciascun Accordo quadro il Fornitore si obbliga a fornire i dispositivi con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al successivo art. 4.

I servizi connessi alla fornitura (imballaggio, spedizione, trasporto ecc.) si intendono prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima; per tali servizi al Fornitore non sarà corrisposto alcun prezzo ulteriore.

Qualora si verificassero nuove esigenze organizzative, l’Inail può modificare in qualsiasi momento l’elenco delle sedi di consegna di cui all’Allegato 2; di tali modifiche verrà data comunicazione al Fornitore che si impegna ad accettarle alle medesime condizioni contrattuali e senza porre alcun onere aggiuntivo a carico dell’Inail.

ART. 2 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

Ciascun Accordo quadro ha una durata limitata al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo di fornitura previsto per ciascun lotto di cui al successivo articolo 3.

Ciascun Accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale fino allo scadere del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti dell’ultima consegna effettuata.

Resta inteso che i singoli ordini di fornitura devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell’Accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, per gli ultimi ordini emessi è possibile richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell’operatività contrattuale, restando comunque regolati dall’Accordo quadro.

(7)

Ogni Accordo quadro si estingue al termine di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ogni Accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO Il valore massimo della fornitura è stimato come segue:

- Lotto 1 - Mascherine chirurgiche - € 900.000,00

- Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2 - € 3.000.000,00 - Lotto 3 – Semimaschere filtranti FFP3 - € 650.000,00 - Lotto 4 - Guanti in nitrile - € 100.000,00

- Lotto 5 – Occhiali protettivi - € 18.000,00 - Lotto 6 - Camici - € 900.000,00

- Lotto 7 - Cuffie copricapo - € 22.000,00 - Lotto 8 – Sovrascarpe - € 10.000,00

- Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti - € 200.000,00.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs.

81/08. Tale circostanza esonera dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Alla scadenza di ciascun Accordo quadro è possibile attivare eventuale opzione di proroga, limitata al alla durata della proroga del periodo di emergenza di cui al precedente art. 2.

Pertanto, il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9 del d.lgs.

50/2016, è di € 5.800.000 Iva esclusa.

Il Fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Con l’offerta formulata il Fornitore assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

ART. 4 – PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 4.1 - LOTTO 1 - MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine chirurgiche oggetto dell’appalto di fornitura devono essere concepite in modo da evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la

(8)

trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs.

24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.

Sebbene concepite per utilizzo in ambito medico, tali maschere facciali possono anche essere destinate a essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche (v.

anche introduzione alla norma tecnica UNI EN 14683:2019).

4.1.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA MASCHERINE

CHIRURGICHE

Descrizione e certificazioni di riferimento Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019

“Medical face masks - Requirements and test methods” e dotata di marcatura CE

Campo di utilizzo Adatto all’uso in ambito sanitario

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro

Caratteristiche costruttive Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e almeno uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante);

almeno due elastici

Peso 5 gr ± 10%

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.1.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere 8 in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;

- classe di appartenenza;

- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

- descrizione del prodotto;

- marcatura di conformità CE;

- numero di pezzi contenuti;

- dicitura monouso o non riutilizzabile;

- eventuali istruzioni d’uso.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

(9)

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi.

4.2 LOTTO 2 - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2

Le semimaschere filtranti tipo FFP2 oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).

4.2.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA FFP2

Descrizione e certificazioni di riferimento Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi, e dotata di marcatura CE

Campo di utilizzo Adatto all’uso in ambito sanitario

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro

Caratteristiche costruttive Forma: indifferente

(coppa/conchiglia/pieghevole);

Bardatura: costituita da almeno due elastici Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso

Senza valvola di espirazione

Peso Fino a 15 g

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.2.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

(10)

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE;

 numero di pezzi contenuti;

 dicitura monouso e/o non riutilizzabile;

 eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.3 LOTTO 3 - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3

Le semimaschere filtranti tipo FFP3 oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).

4.3.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA FFP3

Descrizione e certificazioni di riferimento Semimaschere facciali filtranti tipo FFP3-NR D idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi, e dotata di marcatura CE

Campo di utilizzo Adatto all’uso in ambito sanitario

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro

Caratteristiche costruttive Forma: indifferente

(coppa/conchiglia/pieghevole);

(11)

Bardatura: costituita da almeno due elastici Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso

Senza valvola di espirazione

Peso Fino a 15 g

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.3.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE;

 numero di pezzi contenuti;

 dicitura monouso e/o non riutilizzabile;

 eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione secondaria e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.4 LOTTO 4 - GUANTI IN NITRILE

I guanti oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.4.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

(12)

SCHEDA TECNICA GUANTI

Descrizione e certificazioni di riferimento Guanti di protezione contro i virus conformi alla norma ISO 16604 Procedura B, marcati ISO 374-5:2016 ovvero ad altra norma idonea a garantire la protezione da virus, e dotati di marcatura CE

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile

Campo di utilizzo non chirurgici; non sterili

Materiale in nitrile

Dimensioni Lunghezza non inferiore a 240 mm con

tolleranza ± 10

Taglie Disponibili in taglia S, M, L, XL

Ambidestri

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.4.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE;

 numero dei pezzi in esse contenuti;

 dicitura monouso;

 taglia;

 eventuali istruzioni d’uso.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 100 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.5 LOTTO 5 - OCCHIALI PROTETTIVI

Gli occhiali oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.

(13)

Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.5.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA OCCHIALI

Descrizione e certificazioni di riferimento Occhiali a mascherina, con protezione laterale a completa protezione degli occhi conformi alla norma EN 166 o equivalente e dotati di marcatura CE

Riutilizzabilità Riutilizzabili (non monouso)

Caratteristiche costruttive Forma avvolgente;

Utilizzabili direttamente anche sopra gli occhiali da vista;

Senza effetto correttivo.

Taglie Disponibili in taglia S e/o M, L e/o XL

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.5.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE;

 eventuali istruzioni d’uso;

 taglia.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola confezione deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno al massimo 3 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.5 LOTTO 6 - CAMICI

I camici oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione,

(14)

importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.6.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA CAMICI

Descrizione e certificazioni di riferimento Dispositivi di protezione individuale conformi alle norme EN 13688:2013 e EN 14126:2006 - III categoria o equivalenti, dotati di marcatura CE, D. Lgs. 475/92 e s.m.i.

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro

Campo di utilizzo non chirurgici; non sterili

Caratteristiche Maniche lunghe

Polsini elastici e resistenti Laccio vita resistente Lacci collo resistenti

Materiale Tessuto impermeabile

Taglie Disponibili in taglia S, M, L, XL

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.6.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 taglia;

 marcatura di conformità CE;

 eventuali istruzioni d’uso.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

Ogni singola confezione deve contenere all’interno al massimo 30 pezzi, deve essere robusta e facile da aprire, e fatta in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

(15)

4.7 LOTTO 7 - CUFFIE COPRICAPO

Le cuffie oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.7.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA CUFFIE COPRICAPO

Descrizione e certificazioni di riferimento Dispositivi Medici di classe I ai sensi del D.lgs.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i dotati di marcatura CE

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro

Caratteristiche costruttive Morbida, inodore, con elastico lungo tutto il bordo

Materiale TNT Traspirante

Grammatura min. 10 gr. /mq

Taglie Taglia M e/o L

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.7.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola confezione deve contenere all’interno al massimo 100 pezzi, deve essere robusta e facile da aprire, e fatta in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

(16)

4.8 LOTTO 8 - SOVRASCARPE

I sovrascarpe oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.

Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.8.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA SOVRASCARPE

Descrizione e certificazioni di riferimento Sovrascarpe impermeabile

Riutilizzabilità Monouso

Caratteristiche costruttive Con elastico superiore; resistenti e durevoli per tutto il turno di lavoro; adatto almeno a scarpe di taglia 44-45

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.8.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente).

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE (qualora posseduta).

Ogni singola confezione deve contenere al massimo 100 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.9 LOTTO 9 - SOLUZIONI DISINFETTANTI

Le soluzioni disinfettanti oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.).

4.9.1. REQUISITI DELLA SOLUZIONE

La soluzione deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA SOLUZIONI

DISINFETTANTI

(17)

Descrizione Gel idroalcolico semplice (alcool etilico/isopropilico min. 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.9.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in flaconi in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 eventuali istruzioni d’uso.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere riportate chiaramente, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

I flaconi devono essere provvisti di dosatore o dispenser e contenere una quantità minima di 150 ml e massima di 1.000 ml.

4.10 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

Il Fornitore deve adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme:

 di igiene sulla produzione e sul commercio;

 di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna;

 sulla infortunistica e sulla prevenzione incendi.

4.11 IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO DEI COLLI

L’imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull’imballaggio dei colli deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

 dati identificativi del Fornitore;

 dati dell’Ordinativo di fornitura;

 sintetica descrizione dei prodotti contenuti;

 eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;

 tutte le indicazioni/etichette previste da legge.

Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull’imballaggio esterno causata dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es.

(18)

corriere, depositario, ecc).

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo quadro l’Inail può imporre al Fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’Accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’Accordo quadro originario.

La modifica dell’Accordo quadro entro il quinto dell’importo originario è proposta dal Rup e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo quadro originario.

ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO L’esecuzione degli accordi quadro è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup) in collaborazione con il Direttore dell’Esecuzione del contratto (Dec), nominati dal Responsabile della Direzione centrale acquisti.

In sede di stipula degli accordi quadro, la stazione appaltante comunica al Fornitore il nominativo del Dec che, ferma restando la funzione di coordinamento e monitoraggio del Rup, svolge autonomamente, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici e dell’art. 18 D.M. 7 marzo 2018, n. 49, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell’esecuzione degli accordi stessi, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il Dec dipende funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l’operato, e dal RUP può essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dall’Accordo quadro e dagli atti di gara.

Sotto il controllo del Rup e a lui costantemente riferendo, il Dec:

- interloquisce col Ruac al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;

- riceve e controlla le verifiche di conformità rilasciate dai verificatori di ciascuna sede ricevente;

- in caso di esito positivo delle verifiche di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità;

- in caso di esito negativo delle verifiche, attiva il procedimento di cui al successivo art. 8 al fine di consentire al Rup di emettere il certificato di pagamento con o senza l’applicazione di penali.

Presso ciascuna delle sedi di cui all’Allegato 2 viene individuato un verificatore di conformità, il quale rileva la conformità del prodotto ricevuto rispetto a quanto richiesto e trasmette al Dec gli esiti della verifica.

(19)

Durante il periodo di efficacia dell’Accordo sono legittimati a esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del Fornitore, il Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Dec.

Il Fornitore provvede a comunicare alla stazione appaltante, in sede di stipula di ciascun Accordo quadro, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’Accordo stesso.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 7.1 MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI ORDINI

Gli Ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi delle strutture destinatarie delle consegne, nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (verificatori di conformità).

Il Fornitore s’impegna a evadere tempestivamente gli Ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

L’invio degli ordini è effettuato tramite posta elettronica certificata.

La consegna presso le sedi dell’Inail Inail deve essere effettuata entro i termini indicati nella Dichiarazione di offerta economica del Fornitore.

7.2 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il Fornitore effettua la consegna a proprio rischio e a proprie spese, presso le sedi indicate nell’Allegato 2, attestando la data di consegna nel Documento di Trasporto sottoscritto dal verificatore della conformità.

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e facchinaggio.

La consegna deve essere effettuata, al piano, di regola nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, ore 9-13, ovvero in orari diversi concordati con il referente indicatoo con il verificatore. La consegna fuori dell’orario indicato, o altrimenti concordato, non è accettata.

Il Fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi Ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato.

(20)

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Alla consegna di ciascun Ordinativo di fornitura, il verificatore della conformità competente procede ad accertare che nel documento di trasporto siano riportati i dati identificativi del Fornitore (incluso codice fiscale e partita iva), il numero dei colli consegnati, il numero e la data dell’Ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

Il verificatore firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del quantitativo dei colli ricevuti con il numero indicato nel documento medesimo e il rispetto dei tempi di consegna.

Lo stesso verificatore procede successivamente al controllo delle caratteristiche tecniche della merce ricevuta e in particolare, dell’integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti consegnati vengono commercializzati, la loro conformità all’Ordinativo di fornitura, la presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, comunica al Dec l’esito della verifica di conformità, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della consegna unitamente a una copia del documento di trasporto ai fini del rilascio del certificato di verifica di conformità.

In caso di esito negativo dei controlli, il verificatore, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data della consegna, comunica al Dec la non conformità dei prodotti.

Il Dec formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità dei prodotti e ne chiede la sostituzione.

I prodotti, che per qualsiasi motivo sono rifiutati a causa delle circostanze sopra indicate, devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del Fornitore, il quale dovrà provvedere alla loro sostituzione senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro.

Il rifiuto di qualsiasi prodotto interrompe il termine per il rilascio del certificato di verifica di conformità. Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione decorre un nuovo termine di 5 giorni per l’espletamento delle verifiche. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato solo in esito al completamento della fornitura.

Una volta ricevuti tutti gli esiti delle verifiche relativi al singolo ordine di fornitura, il Dec competente rilascia il certificato di verifica di conformità e lo comunica al Rup ai fini del rilascio del certificato di pagamento con le modalità di cui al successivo art. 9.

Il rilascio del certificato di verifica di conformità non esonera il Fornitore dall’obbligo di sostituire, entro i termini e con le modalità indicate nel periodo precedente, i prodotti che, all’atto dell’effettiva utilizzazione, dovessero presentare difetti o elementi di non conformità rispetto ai relativi Ordinativi di fornitura.

(21)

Il ritiro o la sostituzione dei prodotti rifiutati oltre i tempi previsti, comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Fornitore.

ART. 9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Rup dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità rilascia, entro il termine di 7 gg. dalla data di ricevimento di quest’ultimo, il certificato di pagamento, con o senza l’applicazione delle penali a seconda del rilievo dei ritardi per la fase di consegna, ritiro e sostituzione, e ne dà immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In mancanza di tale comunicazione il Fornitore, decorsi 30 giorni dalla data dell’ultima consegna nell’ambito dell’Ordinativo di fornitura, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Il corrispettivo di ciascun Ordinativo di fornitura è determinato sulla base delle quantità di prodotti consegnati e dei prezzi offerti in gara.

La fornitura oggetto di ciascun Accordo quadro viene remunerata dalla Direzione centrale acquisti, mediante corrispettivi dei singoli Ordinativi.

Il Fornitore emette, pertanto, una fattura per ciascun Ordinativo di fornitura nella quale deve essere indicato il numero dell’Ordinativo di fornitura cui si riferisce, la data di consegna, i prodotti consegnati con l’indicazione del prezzo.

Le fatture devono essere inviate alle Direzione centrale acquisti in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, indicando il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) 7JN1MF.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig dell’Accordo quadro cui afferiscono, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Tenuto conto del contesto emergenziale, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 comma 4 del d.lgs. 231/02 e s.m.i., i termini di pagamento delle fatture sono fissati a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.

Qualora il Fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima della ricezione della comunicazione dell’emissione del certificato di pagamento ovvero prima della scadenza

(22)

del termine massimo di 30 giorni previsto per l’emissione del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell’art. 113-bis, del codice dei contratti pubblici, il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità nell’ambito dello stesso Ordinativo di fornitura.

Sull’importo del corrispettivo spettante alla Società viene operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all’Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, viene trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura viene effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate dal Rup in sede di liquidazione finale in un’unica soluzione, dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula dell’Accordo quadro.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nell’Accordo quadro, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a completamento di quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto degli accordi quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi; a tal fine il Fornitore è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, prima della stipula, apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e di responsabilità civile prodotto con adeguato massimale rispetto all’importo contrattuale,

(23)

con la quale la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell’appalto, consegnati trasferiti dall’aggiudicatario a terzi.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 13 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura oggetto di ciascun Accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto.

Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d’oneri, nell’offerta

(24)

economica e nel patto d’integrità, pena la risoluzione dell’Accordo quadro, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute durante tutto il periodo contrattuale, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula di ciascun Accordo quadro dalle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione e il recapito dei prodotti oggetto della fornitura.

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordini di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione di ciascun Accordo quadro il Fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria. fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura relativa a ciascun lotto nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

(25)

La garanzia cessa di avere efficacia solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, con il quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dall’Accordo quadro, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione dell’Accordo stesso.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario stesso.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art.

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

ART. 15 – PENALI

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti nell’art. 7, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli Ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente art. 8, il Rup procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto dell’intero Ordinativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È onere del Ruac informare il Dec di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l’Ordinativo relativo.

Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Rup procede

(26)

all’emissione del certificato di pagamento con l’addebito di una penale pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati e all’annullamento dei relativi Ordinativi.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro (vedi successivo art. 16).

Ferma restando l’applicazione delle penali sopra previste, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell’Accordo quadro, così come meglio descritto al successivo art. 16.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse, salvo l’annullamento dell’Ordinativo concordato per mancata consegna oltre i 30 giorni lavorativi.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione dell’Accordo quadro e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. il successivo art. 20);

- l’applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 15);

- il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’Accordo quadro risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4

(27)

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo quadro, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

ART. 17 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere da ciascun Accordo quadro in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 18 – SUBAPPALTO

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione dell’Inail, il Fornitore può affidare in subappalto parte della fornitura oggetto di ciascun Accordo quadro, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del medesimo.

All’atto dell’offerta, il Fornitore deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti a ciascun Accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale assunto presso la ditta fornitrice deve possedere le qualità di sicura affidabilità e riservatezza. Il Fornitore risponde dell’operato del personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione della fornitura. L’Inail è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di Responsabile del

(28)

trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m..

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo quadro (cfr. art. 16), fermo restando l’obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 21 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

Riferimenti

Documenti correlati

La domanda, deve essere indirizzata all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – Ufficio di Direzione e trasmessa esclusivamente in via telematica , mediante il

 di essere consapevole che, ai sensi della regolamentazione interna attualmente vigente, in caso di assunzione il/la dipendente potrà presentare domanda di concessione del

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna,

Preso atto che, come comunicato dal Direttore con mail prot. 3 incarichi di didattica integrativa in qualità di Tutor nell’ambito delle attività di Practicum previste

f) il possesso dei requisiti professionali coerenti a quelli riferiti ai posti individuati dal codice per il quale si intende partecipare.. recapito telematico dichiarato per

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi, il calendario delle prove, il diario e il luogo di effettuazione delle prove, l’esito delle prove e ogni altra

Il colloquio si intende superato qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi, comprensivo dell’accertamento della conoscenza

Tutti i requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.