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IL LITISCONSORZIO E GLI ARTT. 141 E 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

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TAGETE 4-2008 Year XIV

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THE JOINDER OF CAUSES OF ACTION WITH REGARD TO THE ARTICLES 141 AND 149 FROM THE NEW CODE OF THE

INSURANCES

IL LITISCONSORZIO E GLI ARTT. 141 E 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Avv. Gino Cardellicchio*

ABSTRACT

The author analyzes the joinder of causes of action with regard to the articles 141 and 149 from the new code of the insurances. The previous law (n 990/69) stated that in a claim for compensation the damaged person should sue necessary both the responsible of the accident and his insurance company. On the contrary in the new code is not essential that the responsible is sued in the permissive joinder. Anyway this interpretation of the law will bring doubts about the identification of the civil responsible in the penal trial.

Key words: code of the insurances, joinder of causes of action, direct compensation

La procedura per il risarcimento dei trasportati e quella del risarcimento diretto inseriscono nell’Ordinamento rapporti giuridici del tutto nuovi e difficilmente collocabili

* Sara Assicurazioni, Roma

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2 sia nel campo del diritto sostanziale che in quello del diritto processuale creando molteplici problemi interpretativi e, tra questi, quello afferente il litisconsorzio.

Dopo oltre 7 lustri nei quali era stato in vigore l’art. 23 della L. 990/69, che prevedeva inderogabilmente il litisconsorzio necessario tra l’assicuratore ed il responsabile del danno, le nuove procedure liquidative degli artt. 141 e 149, nelle quali si direbbe che il solo assicuratore del veicolo vettore nella procedura dell’art. 141 ed il solo assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato in quella del risarcimento diretto, possano e debbano essere convenuti in causa, hanno, evidentemente, incontrato difficoltà ad essere recepite.

Cominciamo con l’art. 141 del Codice delle assicurazioni.

• Qui la soluzione del problema è forse più facile di quanto non lo sia per il risarcimento diretto, è infatti agevole ritenere che il trasportato possa esercitare l’azione diretta nei confronti del solo assicuratore dei rischi della circolazione del veicolo suo vettore senza convenire in giudizio né il responsabile né lo stesso vettore; ci sorregge in questo sia il tenore letterale del 3° comma dell’articolo in discorso, sia la considerazione che, evidentemente, la causa non verterebbe affatto sulla responsabilità, e, quindi, sarebbe del tutto inutile il contraddittorio nei confronti del responsabile, sia, infine, la considerazione che l’azione diretta, così come configurata dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni, che in modo

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3 analogo al combinato disposto degli artt. 18 e 23 L. 990/69, al 3° comma impone che si convenga in causa anche il responsabile, è chiaramente circoscritta alla procedura di risarcimento dell’art. 148, quella che possiamo definire come ordinaria. Peraltro, non vediamo come possa sostenersi da alcuni che l’azione diretta, così come delineata dall’art. 144, sia principio generale da applicarsi a tutte le procedure liquidative previste dal Codice delle assicurazioni; l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del responsabile è, infatti, già dalla sua prima previsione, quella dell’art. 18 L. 990/69, una deroga ai princìpi generali, deroga stabilita dalla normativa speciale in materia che può evidentemente trovare spazio nei soli limiti ed alle sole condizioni previsti dalla stessa normativa speciale.

Vediamo ora lo stesso problema, qui di più difficile soluzione, nel sistema del risarcimento diretto. Il dibattito, peraltro, spesso parte dal presupposto, che riteniamo errato, di dovere necessariamente inquadrare la normativa del risarcimento diretto in schemi già noti ed acquisiti; ma, così procedendo, si omette di considerare e di prendere compiutamente atto che, come già detto, il sistema del risarcimento diretto, con la forza propria di una norma speciale rispetto alla normativa anch’essa speciale nella quale è inserito, tanto che correttamente si parla di “sottosistema” del risarcimento

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4 diretto, introduce nell’Ordinamento rapporti giuridici del tutto nuovi che non necessariamente devono trovare precisa collocazione negli istituti e negli schemi tradizionali e noti; diciamo questo senza pregiudizio degli eventuali profili d’illegittimità di tali novità legislative, ma questo è un altro discorso.

Veniamo quindi al nostro argomento nel risarcimento diretto.

• Il problema è dunque se qui, dove il tenore letterale delle norme porta in modo apparentemente piano a ritenere che l’assicurato/danneggiato/conducente-leso possa e/o debba convenire in giudizio solo l’assicuratore del veicolo da lui utilizzato, possa e/o debba convenire anche il responsabile civile ed, eventualmente, anche l’assicuratore di questi.

La carenza di legittimazione passiva dell’assicuratore del responsabile sembra essere diffusamente condivisa e, quindi, riteniamo questo aspetto del problema già risolto e non ci dilunghiamo oltre.

Di maggiore spessore e di più difficile soluzione è il secondo aspetto del problema, se l’assicurato/danneggiato/conducente-leso possa e/o debba convenire in causa anche il responsabile civile.

Una corrente ed alcuni Giudici di pace sostengono che vi sarebbe litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile; a sostegno della tesi adducono varie motivazioni che, in sintesi, sono: 1) la necessità di coordinare la norma con

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5 quella sull’azione diretta dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni; 2) la necessità che sia convenuto in giudizio il soggetto responsabile in quanto l’eventuale sentenza di condanna presupporrebbe un previo accertamento della responsabilità, accertamento che non potrebbe avvenire se non nel contraddittorio con lo stesso responsabile o corresponsabile; 3) la necessità di porre il responsabile, che potrebbe averne interesse, per evitare l’aggravio della classe di merito della sua polizza (il c.d. bonus/malus), in condizioni di potersi difendere; 4) la necessità che la causa avvenga nel contraddittorio dei protagonisti del sinistro, anche al fine dell’accertamento della sussistenza delle condizioni poste dal sistema per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto.

Osserviamo, per quanto riguarda:

o la motivazione sub 1) che l’azione diretta, come già detto, fin dall’art. 18 L.n. 990/69, è di per sé un’eccezione alle regole generali e che è esercitatile nei limiti ed alle condizioni previste e concesse dalla normativa speciale che la contempla. La disposizione dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni non può dunque costituire regola generale ma vale solo per le tipologie di sinistro che non siano autonomamente regolate da altre specifiche procedure; per le tipologie rientranti nella procedura di

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6 risarcimento diretto vi è, in effetti, solo l’azione diretta, peraltro impropria perché non è nei confronti dell’assicuratore del responsabile ma del proprio, prevista dall’art. 149;

o per la motivazione sub 2) non si tiene conto che non sempre è necessario l’accertamento sulla responsabilità, come nel caso non infrequente di modulo CAI a firma congiunta e di vertenza solo sul quantum, e che, nel risarcimento diretto, l’assicuratore è in causa non solo per la responsabilità di un terzo che non ha con lui alcun rapporto contrattuale, ma anche per il rapporto contrattuale che lo lega invece all’attore e che il giudice è chiamato a decidere se lo stesso assicuratore, sulla base degli elementi fornitigli dall’assicurato e di quegli altri dei quali sia aliunde venuto in possesso, abbia ben gestito o meno il rapporto contrattuale con il suo assicurato;

o per la motivazione sub 3) che oggi, con il comma 4-ter) dell’art. 134 del Codice delle assicurazioni, comma aggiunto dal D.L. n. 7/07 convertito in L. n. 40/07, che recita: “Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente……”, l’esito di una causa svoltasi non in contraddittorio con

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7 l’interessato, non è dirimente e preclusivo della possibilità di ottenere la reintegrazione nella classe di merito precedente al sinistro;

o infine, per la motivazione sub 4) che l’eventuale insussistenza delle condizioni per l’applicazione del risarcimento diretto sarà senz’altro eccepita e fatta valere dall’assicuratore convenuto il quale, peraltro, già ne dovrebbe avere reso edotto l’assicurato ai sensi dell’art. 11 del regolamento attuativo, D.P.R. n. 254/06.

Per nostro conto, riteniamo, pur se con qualche difficoltà che successivamente esporremo, che l’attore possa e non debba convenire il responsabile civile in via di litisconsorzio meramente facoltativo e non necessario, ovvero che il giudice possa eventualmente ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi, avvalendosi del disposto dell’art.107 Cod. Proc. Civ.; riteniamo poi che, in ogni caso, la vocatio in ius del responsabile non possa che essere limitata al fine di chiederne sentenza di accertamento della responsabilità e non mai di condanna al risarcimento del danno, onere che incombe esclusivamente sull’assicuratore del veicolo utilizzato dall’attore. Osserviamo inoltre come, effettivamente, l’attore ben potrebbe avere interesse a convenire in causa il responsabile se, ad esempio, essendo privo di testi o di altri elementi di prova sul fatto, ne debba deferire l’interrogatorio formale.

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8 Assumiamo questa nostra posizione con qualche difficoltà; perché, in effetti, ciò sarebbe possibile solo ritenendo che il sistema del risarcimento diretto non sia in pregiudizio dei princìpi codicistici degli artt. 2043 e 2054 Cod. Civ. e che non potrebbe esserlo, se non altro perché il Codice delle assicurazioni non aveva delega per intervenire sul nostro codice civile e, se lo avesse fatto, avrebbe violato l’art. 76 Cost.; ma è proprio così ?

Riteniamo che occorra ben vedere fino a che punto operi ed a valere per quali aspetti la gestione per conto dell’assicuratore del responsabile, posta ex lege dal 3° comma dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni, gestione per conto che si limiterebbe a sostituire un assicuratore con un altro lasciando per il resto inalterato il quadro normativo, possa fare sostanzialmente salvi i princìpi codicistici.

A ben vedere, dunque, siamo propensi a ritenere possibile la vocativo in ius facoltativa del responsabile, ma ciò in base ad un’interpretazione meramente salvifica che, ovviamente, non può che lasciare dubbi e perplessità.

I problemi posti dagli artt. 141 e 149 del Codice delle assicurazioni nel processo penale.

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9 La perfetta autonomia tra processo civile e processo penale, la perseguibilità solo a querela per tutte le ipotesi di lesioni colpose conseguenti a sinistri stradali, anche per quelle gravi e gravissime, e, da ultimo, per effetto delle sentenze Cass. nn. 8827 ed 8828/03 e Cort. Cost. n. 233/03, l’inutilità di avere un accertamento penale della responsabilità al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, avevano comportato uno scarso ed infrequente ricorso alla querela e ciò malgrado l’attribuzione al giudice di pace della competenza penale per tali reati e la procedura rapida prevista dal D.lgs n. 274/00; oggi, però, si sta osservando il fenomeno di una certa tendenza a ricorrere alla querela, ovvero alla citazione diretta davanti al Giudice di pace in funzione di giudice penale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dal conducente nelle tipologie di sinistro rientranti nel sistema del risarcimento diretto.

Indubbiamente, sul piano strettamente giuridico, sussistono seri dubbi di compatibilità tra il sistema del risarcimento diretto ed il processo penale che può instaurarsi a seguito di citazione diretta o di querela ad istanza del conducente leso nei confronti del responsabile del sinistro nell’esercizio di un diritto che certamente non può essere limitato od escluso dall’esistenza dello stesso sistema del risarcimento diretto.

In particolare il problema risiede nella corretta individuazione dell’assicuratore che possa essere citato quale responsabile civile, quello del veicolo utilizzato dal querelante,

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10 quale soggetto tenuto al risarcimento del danno, o quello del veicolo utilizzato dal querelato, quale assicuratore dell’imputato, ovvero entrambi ?

Ma lo stesso problema può porsi anche con riferimento alle lesioni subite dal trasportato che quereli, o che citi in via diretta davanti al Giudice di pace ex D.lgs n.

274/00, il conducente antagonista e non anche il proprio vettore, perché esente da responsabilità.

In effetti, mentre per il processo civile vi è la norma specifica dell’art. 149 Codice assicurazioni, che ci dice che l’assicuratore munito di legittimazione passiva in giudizio è quello del veicolo utilizzato per il risarcimento diretto e quella altrettanto specifica dell’art. 141, che individua nell’assicuratore del veicolo vettore il soggetto legittimato passivamente per il risarcimento del danno subito dal trasportato, analoghe norme non vi sono per il processo penale.

L’art. 83 Cod. Proc. Pen. ci dice che può essere citato nel processo penale “Il responsabile civile per il fatto dell’imputato” e, con ciò, si direbbe che possa essere citato solo l’assicuratore dell’imputato e non quello del veicolo utilizzato dal querelante o vettore dello stesso.

E’ però pur vero che la norma è da mettersi in correlazione con l’art. 185 Cod. Pen.

che stabilisce: “Ogni reato …………. obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.” e che dunque

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11 appare sostenibile, anche per il principio della parità delle giurisdizioni (quella penale e quella civile) che possa, e forse debba, essere citato l’assicuratore del veicolo utilizzato dal querelante, ovvero del veicolo a bordo del quale si trovava il trasportato leso e querelante, pur in assenza di un rapporto contrattuale con l’imputato, quale soggetto che deve rispondere del danno così come individuato dalla legge civile sul risarcimento diretto o da quella sui trasportati, ma ciò appare solo come una possibile interpretazione, che noi accogliamo, e non una certezza.

Confidiamo che venga seguita questa tesi, che ci sembra corretta, anche se porta ad altre assurde conseguenze, che avvalorano l’incompatibilità del risarcimento diretto e della procedura per i trasportati con il processo penale, per quanto riguarda il c.d. patto di gestione della lite, contenuto in tutte le polizze assicurative, e per il quale l’assicuratore, fino a che ne abbia interesse, nel processo penale assume la difesa dell’assicurato a mezzo di un proprio legale fiduciario delle cui spese si fa carico.

Qui si verifica che l’assicuratore dell’imputato, soprattutto nel risarcimento diretto, non ha in realtà interesse alla causa penale, in quanto l’unico onere economico che nel sistema deve sostenere è quello dell’addebito del forfait, mentre invece l’assicuratore del querelante, che invece ne ha interesse in quanto deve provvedere al risarcimento dei danni, se assumesse la difesa dell’imputato lo farebbe in assenza di rapporto contrattuale con lo stesso e, ed è questo l’aspetto più assurdo, lo farebbe in una

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12 situazione di palese conflitto d’interesse con il proprio assicurato-querelante; e dire che la legge delega al Codice delle assicurazioni voleva che si perseguisse la tutela dei consumatori e dei contraenti più deboli !

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