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UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO FACOLTA DI GIURISPRUDENZA TESI DI LAUREA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

“ IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO”

STUDENTE RELATORE

Jessica Tassone_ Chiar.mo Prof. _Carmelo Ripepi Matr. n. 69291

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INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

LA PLURALITA’ DI PARTI NEL PROCESSO CIVILE: IL LITISCONSORZIO

1.1. I principi generali circa la struttura del giudizio:excursus di diritto

comparato.

1.2. La pluralità di parti nei progetti di riforma che hanno preparato il Codice vigente

1.3. L’elaborazione del tema da parte della dottrina italiana.

CAPITOLO II

LA CONNESSIONE: PRESUPPOSTO DEL SIMULTANEUS PROCESSUS

2.1. Cenni introduttivi sul tema.

2.2. Connessione propria.

2.3. Connessione impropria.

CAPITOLO III

(3)

CAPITOLO IV IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

4.1. La definizione di Litisconsorzio facoltativo in relazione all’identità della posizione processuale dei soggetti di cause diverse, riunite in un unico processo.

4.2. Il Litisconsorzio “quasi necessario”.

4.3. L’attuazione successiva del Litisconsorzio facoltativo: l’Intervento del terzo e la Riunione delle cause.

CAPITOLO V

PRESUPPOSTI PROCESSUALI E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

5.1. Competenza e Litisconsorzio facoltativo.

5.2. Litispendenza e continenza di cause.

5.3. Clausola compromissoria e compromesso.

CAPITOLO VI

IL PROCESSO LITISCONSORTILE: SITUAZIONI E

ATTIVITA’

(4)

6.2.5. Le eccezioni.

6.2.6. Le preclusioni e le decadenze maturate all’interno di una cause cumulate.

6.3. Fase istruttoria.

6.3.1. L’istruzione probatoria in generale

6.3.2. L’interrogatorio formale e la confessione.

6.3.3. Il giuramento decisorio.

6.3.4. Il giuramento suppletorio ed estimatorio.

6.3.5. La prova testimoniale.

6.3.6. Il comportamento processuale delle parti.

6.4. Decisione.

6.5. Nullità.

CAPITOLO VII

CASI DI CESSAZIONE DEL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PRIMA DELLA FINE DEL PROCESSO

7.1. Estromissione.

7.2. Separazione delle cause.

CAPITOLO VIII

(5)

8.3. Le cause scindibili: orientamenti dottrinari e giurisprudenziali.

CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA

(6)

IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

INTRODUZIONE

Essenziale perché un processo possa instaurarsi è la presenza di due parti – l’una che propone la domanda e che pertanto chiede la tutela giurisdizionale; l’altra nei cui confronti la domanda stessa è proposta.

Ma se è vero che la contrapposizione tra un attore e un convenuto rappresenta lo schema normale del processo civile di cognizione, è anche vero che il nostro diritto positivo prevede la possibilità che il processo possa anche presentare sul versante attivo e /o passivo, più di quei due soggetti che sono indispensabili perché possa instaurarsi una causa, aprendo così alla vista dell’interprete il vasto tema del “GIUDIZIO CON PLURALITA’ DI PARTI” o così detto

“LITISCONSORZIO”.

Sul piano semantico “LITISCONSORZIO” deriva dal latino “litisconsorte”e dal latino tardo “consortem litis”ossia partecipi di una lite, tanto è che nel diritto processuale civile, definisce una controversia giudiziaria nella quale sono intervenute più di due parti.

(7)

Le ragioni per cui il legislatore ammette il Processo Cumulativo, sono essenzialmente due:

1) Prevenire il rischio di un contrasto di giudicati favorendone soluzioni armoniche;

2) Attuare il principio dell’economia dei giudizi.

Nel processo cumulato, infatti, in virtù del principio di acquisizione, si consente alla trattazione congiunta delle più cause,e, quindi, gli elementi ad esse comuni sono trattati ed istruiti una sola volta nonché utilizzati per la decisione delle più cause cumulate.

(8)

CAPITOLO I

LA PLURALITA’DI PARTI NEL PROCESSO CIVILE:

IL LITISCONSORZIO

1.1. I principi generali circa la struttura del giudizio: excursus di diritto comparato.

Gli effetti del cumulo soggettivo sulla posizione delle parti sono regolati dalla legge vigente in modo asistematico, con limitato riferimento ad istituti specifici, mancando in tal modo previsioni di generiche.

E’, quindi, difficile trarre indicazioni univoche dalle quali poter dedurre principi di portata generale circa la struttura del procedimento; occorre pertanto allargare il discorso, soffermando l’attenzione sulle soluzioni apprestate da altri ordinamenti culturalmente vicini a quello italiano.

Lo studio di diritto comparato si prefigge dunque, l’obbiettivo d’individuare le regole fondamentali circa la posizione dei litisconsorti all’interno del processo;

nell’intraprendere questa analisi cominceremo con l’esaminare gli ordinamenti austriaco e tedesco.

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La legislazione processuale tedesca e quella austriaca, sono state ispirate dal pensiero di PLANCK, il quale ha posto le basi della moderna teoria della pluralità di parti nel processo civile. La trattazione del cumulo compiuta da PLANCK (1) rappresenta il passaggio dalla dottrina di diritto comune a quella moderna (2); essa infatti non solo supera la dicotomia tra cumulo soggettivo e litisconsorzio, ma soprattutto delinea in modo nuovo la struttura del processo con pluralità di parti, abbandonando i logori schemi che raffiguravano i più litisconsorti come una societas di natura processuale.

L’ammissibilità del cumulo soggettivo è, per questo autore, un vero e proprio principio processuale di valenza generale; l’unione di più controversie tra soggetti diversi in un procedimento unico non è subordinata all’esistenza della connessione giuridica tra le domande, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale deve considerare se, nel caso concreto, il litisconsorzio è idoneo a realizzare il suo scopo, costituito dall’accelerazione e dalla semplificazione del procedimento (3). Non soltanto l’instaurazione ma anche la prosecuzione del giudizio litisconsortile è sottoposta ai poteri

discrezionali del

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(1) Si ricorda la Monografia di PLANCK sul cumulo di liti (DIE MEHRHEIT) pubblicata a Gottingen nel

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giudice, il quale può disporre la separazione delle cause ogni volta che a causa di attività processuali contrastanti delle parti, la conservazione del cumulo presenti svantaggi superiori ai vantaggi.

Il contributo più significativo in materia, riguarda la struttura del cumulo soggettivo; viene giustificato infatti il principio dell’autonomia delle parti: per PLANCK, “il procedimento è formalmente unico, ma più sono le cause in esso riunite: “ogni qualvolta più di due persone operano in una controversia come parti distinte, c’è un unione di più cause; il trattamento giuridico di ciascuna controversia non è modificato in nulla dalla riunione: si ottengono soltanto i vantaggi pratici mediante la semplificazione di quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute più volte”.

L’autonomia delle cause e la conseguente indipendenza dei litisconsorti, i quali operano rispetto alla propria lite con totale libertà e con effetti limitati ad essa, valgono in modo assoluto e senza deroga alcuna; esse sono riscontrabili allo stesso modo in tutte le figure del cumulo soggettivo a prescindere dal tipo di collegamento esistente tra le situazioni esistenziali fatte valere.

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regola legale il criterio della idoneità dello scopo, che deve invece essere apprezzato dal giudice nel caso singolo”.

(11)

Il Litisconsorzio, di per sé, consiste sempre nella riunione formale di più rapporto processuali nel quadro di un unico procedimento, per esigenze di economia processuale;

l’unità formale del giudizio non influenza il trattamento processuale delle singole controversie che devono essere autonomamente valutate. Ciascun attore opera contro ciascun convenuto come se i procedimenti fossero stati proposti separatamente; perciò è anche possibile che le singole cause, in ragione di contrastanti comportamenti processuali tenuti dai litisconsorti (4) prendano strade differenti ed abbiano esiti diversi, è allora che è concessa al giudice di disporre la separazione delle cause.

Queste idee hanno influenzato in modo significativo il legislatore tedesco: in esplicita adesione alla dottrina di PLANCK la ZPO tedesca e la ZPO austriaca hanno sancito positivamente l’ammissibilità del processo litisconsortile stabilendo in particolar modo l’autonomia delle parti all’interno del procedimento, tanto è che in entrambe le legislazioni, quella tedesca e quella austriaca, si sancisce che: “ in assenza di diversa disposizione di norme sostanziali, i

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(4) Ad esempio, uno di essi propone eccezioni di merito, gli altri invece no; taluno appella mentre l’altro presta acquiescenza alla decisione di primo grado.

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litisconsorti stanno di fronte all’avversario come parti autonome, in modo tale che gli atti di un consorte non vanno né a vantaggio né a svantaggio degli altri”.

Tuttavia, i redattori del codice tedesco e di quello austriaco si sono discostati dall’insegnamento di PLANCK con riferimento ad istituti di notevole rilievo pratico: in primo luogo hanno determinato i titoli di connessione idonei a giustificare il giudizio litisconsortile (5); in secondo luogo hanno riconosciuto la figura del litisconsorzio necessario, caratterizzata da ciò che la domanda giudiziale deve essere necessariamente proposta da o contro più persone;infine, e questa è la cosa più interessante, hanno introdotto il litisconsorzio necessario rispetto alla trattazione, stabilendo che “ se il rapporto giuridico controverso può essere accertato soltanto in modo unitario nei confronti di tutti i litisconsorti o se il litisconsorzio è necessario per altri motivi,i litisconsorti non comparsi ad un’udienza si considerano rappresentati da quelli comparsi”. In questo modo si viene ad affermare che, a volte, l’oggetto del processo richiede una decisione unitaria nei confronti di tutte le parti, per cui i principi dell’indipendenza dei litisconsorti e della relatività degli effetti degli atti della procedura subiscono

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(5) Il legislatore considera quali presupposti del Litisconsorzio: A) Contitolarità dal lato passivo e /o attivo del rapporto giuridico controverso;B) Identità totale del titolo;C) Somiglianza della causa petendi .

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deroga. L’indipendenza delle parti opera soltanto in quanto sia in sintonia con le loro relazioni di diritto sostanziale; se il rapporto giuridico controverso richiede un accertamento unitario, è necessario che gli atti di ciascun litisconsorte producano effetti contro tutti gli altri, sebbene ciò sia in contrasto con in principi generali (6).

Da queste disposizioni possiamo ricavare alcuni principi generali in grado di fornire elementi di riflessione per la ricostruzione sistematica del giudizio con pluralità di parti.

Di regola, il CUMULO SOGGETTIVO è la mera riunione di più cause in un procedimento formalmente unico; le più controversie devono essere valutate in modo autonomo sia con riguardo alla loro ammissibilità sia con riguardo alla sussistenza dei presupposti processuali. I litisconsorti sono del tutto indipendenti nell’esercizio dei diritti e nell’attuazione degli obblighi processuali; gli atti compiuti da ciascuno di essi non vanno né a vantaggio né a danno degli altri; tuttavia le regole di svolgimento del processo litisconsortile non sono affatto omogenee; l’autonomia delle parti sussiste solamente dove sia in

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(6) Autori anteriori al PLANCK hanno sostenuto l’esistenza di una figura particolare di procedimento

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sintonia con il modo di essere dei rapporti giuridici fatti valere.

Dal canto suo, il Codice di Procedura Civile Francese, non si occupava il alcun modo del processo litisconsortile: nulla stabiliva in ordine ai presupposti e agli effetti; la stessa figura era sconosciuta. Se si escludono le nome in materia di intervento volontario di terzi e di chiamata in garanzia , le quali introducevano forme di litisconsorzio successivo , la sola disposizione che in qualche modo prevedeva il cumulo soggettivo era l’art.172 per il quale “ se la domanda è connessa a una causa già pendente dinanzi ad un altro tribunale, potrà essere chiesto e ordinato il rinvio”. Restano pertanto in ombra, gli effetti del

litisconsorzio sulla posizione delle parti, sebbene, non meno oscura era la condizione diammissibilità del giudizio plurisoggettivo genericamente individuata nella connessione non bene definita dalla legge e rimessa al libero apprezzamento del giudice (7). Tuttavia pur in presenza di un quadro normativo carente, l’elaborazione dogmatica circa le figure, i presupposti e gli effetti del litisconsorzio ha fornito frutti di assoluto rilievo recepiti in larga misura dal

“Noveau code”.

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(7) Era pacifico che fosse compito del giudice valutare se le cause presentassero un legame tale da giustificare la trattazione e la decisione congiunte. La connessione non stabilita a priori dalla legge doveva essere valutata

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Se ci si sofferma sulla ricostruzione dell’istituto, vediamo come balzi agli occhi che il Litisconsorzio necessario iniziale è un fenomeno del tutto secondario quasi sconosciuto all’esperienza francese:

l’attuazione di un giudizio con pluralità di parti è di regola FACOLTATIVA. Essa può essere instaurata sin dall’inizio dall’attore, mediante la proposizione di una domanda congiunta contro più convenuti; può formarsi in corso di causa, a seguito di intervento volontario o di chiamata del terzo e, in fine, può essere costituito in forza di riunione di più cause pendenti dinanzi allo stesso giudice o a giudici diversi.

Il processo litisconsortile benché si presenti omogeneo riguardo alle modalità di realizzazione, poiché rimesso sempre alla volontà degli interessati, è disomogeneo rispetto alle regole di svolgimento, nel senso che gli effetti del cumulo soggettivo variano in ragione del tipo di legame che sussiste tra le situazioni soggettive di cui si sono affermate titolari le parti.

Sin dalla fine del secolo scorso è stata individuata quale figura distinta rispetto alla connessione semplice, l’indivisibilità o connessione forzata. Il primo

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fenomeno, consiste in un nesso tra rapporti giuridici e cause non predeterminato dalla legge, tale che è interesse dell’amministrazione della giustizia istruirle e giudicarle insieme al fine di evitare decisioni configgenti; l’indivisibilità,invece, ricorre quando risulta assolutamente impossibile l’esecuzione simultanea di più decisioni contraddittori,rese sullo stesso oggetto nei confronti di soggetti diversi.

La connessione semplice presuppone che i più soggetti siano titolari di situazioni soggettive distinte e di contenuto differente; l’indivisibilità è rinvenibile in presenza di rapporti giuridici oggettivamente identici differenziati solo a livello soggettivo. I principi che governano lo svolgimento del giudizio litisconsortile mutano a seconda che si sia in presenza dell’uno o dell’altro fenomeno. Il procedimento litisconsortile è di regola governato dal principio della divisibilità del giudizio rispetto alle parti:

“Il litisconsorzio, semplice legame processuale, non intacca in alcun modo i diritti che derivano a ciascun soggetto dalla qualità di parte. Esso unisce insieme in un fascio divisibile tante cause quanti sono gli attori e i convenuti. Ciascun soggetto appresta la sua difesa come crede, in quanto parte distinta ed autonoma;

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correlativamente gli atti di ciascuno non vincolano che il loro autore”(8).

L’indipendenza reciproca dei litisconsorti non è però riscontrabile in modo generalizzato a prescindere dalle relazioni correnti tra le situazioni soggettive: in presenza di particolari nessi tra i rapporti giuridici fatti valere, devono essere introdotti limiti e deroghe.

Il meccanismo derogatorio opera in materia di solidarietà . Il procedimento è poi addirittura inscindibile allorché risulti impossibile la contemporanea esecuzione di decisioni contrastanti, eventualmente emesse nei confronti dei più soggetti.

Il nuovo codice francese si muove nella direzione indicata dalla dottrina e dalla giurisprudenza anteriori; ne recepisce le soluzioni progredendo, rispetto al codice napoleonico. Sebbene manchino norme che consentano il Litisconsorzio iniziale e ne indichino i presupposti, sebbene non sia definito il concetto di connessione, è tuttavia prevista in modo dettagliato la disciplina del processo con pluralità di parti.

L’evoluzione del nuovo codice rispetto a quello napoleonico è significativa soprattutto in questo.

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(8) S. MENCHINI, Il processo litisconsortile, Milano, 1993, op. cit. pag. 57

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E’ in questa cornice che la dottrina contemporanea di diritto comparato ha ricostruito la struttura del giudizio litisconsortile.

1.2. La pluralità di parti nei progetti di riforma che hanno preparato il codice vigente.

Le implicazioni procedimentali del cumulo soggettivo sono stabilite da legislazioni anteriori alla nostra, quali quella tedesca e quella austriaca, certamente tenute in considerazione dal legislatore del 1942 al momento della redazione del codice; allo stesso modo, il tema ha avuto un ruolo non secondario nella dottrina di inizio secolo e, i progetti del codice che hanno preparato la riforma del 1942 si sono preoccupati chi più chi meno, di fornire una qualche disciplina al giudizio con pluralità di parti.

Ecco perché è utile esaminare le soluzioni predisposte dai progetti di riforma.

Il progetto CHIOVENDA e il progetto MORTARA, non si occupano in modo sistematico del Litisconsorzio; tuttavia sebbene con riferimento limitato ad istituti singoli, sono previste norme regolanti lo svolgimento del processo litisconsortile,

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in particolare gli artt.78 e 79 del progetto Chiovenda indicano gli effetti della rinuncia alla pretesa del riconoscimento dell’azione e della contumacia in ipotesi di cumulo soggettivo.

Dal canto suo, il progetto di Mortara, con gli artt.267 e 275, recepisce il principio della personalità dell’impugnazione proposta da o contro un solo litisconsorte (9).

Di particolare rilievo è il progetto CARNELUTTI: esso, innanzitutto, individua le figure di litisconsorzio e ne determina i presupposti, specificando anche il concetto legale di connessione e regolando con precetti generali la posizione dei singoli soggetti all’interno del giudizio (10).

Il quadro cambia con il progetto REDENTI e con i progetti, preliminare e definitivo, presentati da SOLMI. I progetti, REDENTI e SOLMI, piuttosto che regolare gli effetti del cumulo soggettivo, si preoccupano di individuare le figure di giudizio con pluralità di parti – contrapponendo il Litisconsorzio necessario a quello facoltativo (11) - e di determinarne le condizioni (12).

Manca del tutto la disciplina generale concernente le implicazioni processuali del litisconsorzio.

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(9) MENCHINI, Il processo litisconsortile, Milano 1993, op. cit. pag. 24.

(10) L’art.93 del progetto CARNELUTTI, prevede che :“ salvo quanto la legge disponga diversamente caso

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Due aspetti meritano di essere segnalati: in primo luogo è di assoluto valore nel progetto REDENTI la distinzione tra domande scindibili ed inscindibili;

distinzione che sarà ripresa nel progetto SOLMI e dal codice vigente nel dettare la disciplina della pluralità di parti in sede di gravame. In secondo luogo il progetto preliminare SOLMI, individua, in materia inscindibile, i soggetti dai quali e ai quali devono essere deferiti il giuramento e l’interrogatorio formale. Pur senza trascurare l’importanza della contrapposizione tra cause scindibili e inscindibili, i progetti REDENTI e SOLMI, occupandosi in modo episodico degli effetti del cumulo sul procedimento, segnano un passo in dietro rispetto al progetto CARNELUTTI, in quale con l’art.100, aveva previsto una regolamentazione di carattere generale. Analogo approccio ha avuto il legislatore del 1942, il quale, in ordine alla disciplina del litisconsorzio è fortemente influenzato per il tramite dei progetti REDENTI e SOLMI.

1.3. L’elaborazione del tema da parte della dottrina italiana.

Dopo l’analisi, sul tema, di diritto comparato, torniamo a prestare attenzione sul __________________________________________________________________

due o più liti sono connesse quando la decisione di ciascuna esige l’accertamento, la costituzione o la modificazione di rapporti giuridici che derivano dal medesimo fatto.

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nostro ordinamento.

Il fatto che la legge processuale vigente ed il codice abrogato non disciplinino lo svolgimento del processo litisconsortile, ma lo regolino in modo episodi costretto dottrina e giurisprudenza a ricercare in via interpretativa i principi che governano la materia .

La riflessione sulla struttura del giudizio con pluralità di parti è stata condizionata dai modelli contemplati dal codice, il quale pone in primo piano la distinzione tra litisconsorzio facoltativo e litisconsorzio necessario. Dopo aver osservato che il fenomeno della pluralità di parti nel processo può trovare varie giustificazioni,si contrappongono di solito le ipotesi di litisconsorzio necessario (caratterizzate dal fatto che la causa è unica con più di due parti) a quelle di litisconsorzio facoltativo (connotate dalla molteplicità delle controversie riunite in un procedimento solo formalmente unico); se ne deduce poi sul piano applicativo l’inscindibilità del processo e della decisione, nella prima figura; l’autonomia delle cause e delle pronunce, nella seconda (13).Tuttavia non pochi autori dubitano della fruttuosità di questo metodo per determinare la posizione delle parti all’interno del

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(13) SATTA, Diritto processuale cit. 168 in nota 59, 170, testo e note.

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procedimento (14); infatti molti sostengono l’inadeguatezza delle categorie desumibili dagli artt. 102 e 103 c.p.c., per individuare le regole di svolgimento del giudizio con pluralità di parti.

A questo proposito si rinvengono in dottrina due filoni di pensiero, dei quali un primo orientamento evidenzia come la riunione volontaria di più cause tra soggetti diversi in un unico processo, denominata dall’art. 103 c.p.c., Litisconsorzio Facoltativo, dia luogo in realtà ad istituti non omogenei. Infatti, da un lato, ritroviamo il Litisconsorzio semplice (o cumulo di cause), caratterizzato da ciò che i litisconsorti hanno posizioni processuali parallele, essendo coattori contro lo stesso convenuto,o convenuti dallo stesso attore (15) di modo che le più domande tendono ad ottenere altrettanti provvedimenti omogenei tali da poter essere sommati in una pronuncia formalmente unica a favore o contro i più;

dall’altro lato vi è il Litisconsorzio reciproco (o abbinamento di cause) contraddistinto dalla diversità della posizione dei soggetti del processo e dal fatto che le domande sono volte all’emanazione di provvedimenti non omogenei e, quindi, non suscettibili di essere sommati in una pronuncia unica, bensì abbinati o

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(14) COSTANTINO, Litisconsorzio, Diritto Processuale Civile in Enc. giur.,Roma, 1988, pag. 1 ss, 13 ss;

Osservazioni sulle prospettive di riforma della disciplina dei processi con pluralità di parti, in Dir. Giur. 1982,

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giustapposti in pronunce simultanee (16).

Ciò costituisce, sul piano processuale, il riflesso delle differenze di struttura tra i nessi che collegano le situazioni sostanziali dedotte in giudizio. L’uguaglianza della posizione processuale delle parti e l’omogeneità delle pronunce, riscontrabili nel litisconsorzio semplice, discendono dalla circostanza che fungono da oggetto del giudizio rapporti giuridici che presentano comuni fatti costitutivi o comuni questioni da risolvere (c.d. Connessione causale e impropria); scopo del processo simultaneo è di fare dipendere la decisione delle più cause cumulate dall’unica convinzione del giudice sulle premesse di fatto e/o di diritto comuni. A questo proposito, REDENTI, precisa che si ha cumulo di processi “quando le domande di merito dipendano da presupposti comuni o identici” ed individua l’effetto tipico del processo simultaneo “ nel far dipendere la pronuncia di tutti i provvedimenti da un'unica convinzione che il giudice maturerà sulle premesse comuni o identiche”. In modo analogo per FABBRINI la riunione in presenza di connessione per comunione totale o parziale del fatto costitutivo, ha la funzione di provocare il coordinamento delle motivazioni poste alla base delle più

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(16) REDENTI, Diritto processuale civile, Milano,2000, pag. 86 ss.

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decisioni.

Al contrario, l’essere i diritti sostanziali legati da relazioni di incompatibilità o pregiudizialità fa sì che i singoli soggetti abbiano autonomia di interessi e di posizioni; inoltre i provvedimenti di merito saranno coordinati (17).

La distinzione tra Litisconsorzio semplice e Litisconsorzio reciproco costituisce una prima prova dell’inidoneità del concetto di Litisconsorzio facoltativo ex art.

103 c.p.c. ad esprimere il trattamento delle varie figure di cumulo volontario; ecco perché un indirizzo dottrinale risalente a Chiovenda e a Redenti, ha messo a fuoco il c.d. Litisconsorzio unitario connotato dal fatto che il processo deve avere trattazione e decisioni identiche rispetto a tutti i soggetti; esso non coincide col Litisconsorzio necessario raffigurato dall’art.102 c.p.c. in quanto ricomprende anche fattispecie in cui l’instaurazione del processo plurisoggettivo è rimessa alla volontà delle parti .

La contrapposizione tra Litisconsorzio facoltativo e Litisconsorzio necessario è così sostituita da quella tra Litisconsorzio semplice e Litisconsorzio unitario;

quest’ultimo indica il caso in cui le sorti di ciascun litigante sono inscindibilmente

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(17) REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 2000, pag. 5 ss; TARZIA, Il Litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972, pag. 33 ss; PROTO-PISANI, Dell’esercizio dell’azione, pag. 1129;

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legate a quelle degli altri cosicché è necessario che la che la controversia sia risolta nel medesimo modo nei confronti di tutti, mentre il primo indica il caso in cui l’unione di più persone dal lato attivo o dal lato passivo è dettata da ragioni di opportunità cosicché è consentito separarne le sorti in corso di giudizio (18).

I due indirizzi dottrinali presentano un importante elemento di convergenza: le questioni relative allo svolgimento del giudizio con pluralità di parti hanno punti di contatto limitati con i problemi riguardanti i presupposti e le modalità d’instaurazione del processo litisconsortile, problemi di cui si occupano gli artt.

102 e 103 c.p.c. La posizione delle parti all’interno del procedimento dipende dal tipo di connessione esistente tra le situazioni soggettive di cui esse sono affermate titolari: la maggiore o minore intensità del legame processuale tra i litisconsorti deriva dalla maggiore o minore intensità del legame sostanziale tra i rapporti giuridici (19).

Utilizzando questo criterio selettivo, si possono individuare più figure:

a. Litisconsorzio semplice o cumulo di cause, i cui presupposti sostanziali sono dati dalla connessione causale e da quella impropria; le domande tendono

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(18) COSTANTINO, Litisconsorzio, Diritto Processuale Civile in Enc.giur; Roma, 1988, 15 ss.

(19) FABBRINI, Connessione; Enc.diritto.XXIV Milano, 1974, pag. 1 ss.

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all’emanazione di provvedimenti omogenei; l’unione è dettata da ragioni di mera opportunità per cui è consentito risolvere la controversia in modo difforme rispetto a ciascun soggetto.

b. Litisconsorzio reciproco o abbinamento di cause le cui condizioni materiali sono rappresentate dalla connessione per incompatibilità, per pregiudizialità e per garanzia; le parti assumono posizioni non omogenee in quanto sono tutte in reciproco conflitto di interessi; le domande sono volte alla pronuncia di provvedimenti abbinati o giustapposti.

c. Litisconsorzio unitario o giudizio unico con pluralità di parti, il quale ricorre quante volte sia necessaria una sentenza di merito di contenuto uniforme rispetto a tutte le parti; effetto di esso è l’obbligo della decisione congiunta.

Possiamo ora affermare che nel caso di Litisconsorzio semplice, due sono i principi che reggono lo svolgimento del giudizio: il primo è l’unità formale del processo nonostante la pluralità delle cause cumulate; il secondo è quello dell’indipendenza sostanziale di queste cause. Le controversie riunite conservano la loro identità e la loro autonomia; tuttavia, a seguito dei comportamenti

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processuali dei singoli litisconsorti è possibile la pronuncia di provvedimenti divergenti e la separazione delle cause. Poiché scopo del processo simultaneo è di far dipendere tutte le controversie da un’unica convinzione del giudice, quest’ultimo dovrà tenere conto di tutti gli elementi di prova e di tutte le argomentazioni delle varie parti, per formarsi un opinione sui dati storici o sui problemi giuridici comuni, per adottare poi, soluzioni armoniche e coerenti (20).

In presenza di Litisconsorzio reciproco, ciascuna parte è in lite con le altre; i legami tra le controversie sono molto stretti; ne consegue che è posto in modo particolare il problema della comunicazione delle attività processuali dall’uno all’altro litisconsorte.

Infine, l’autonomia delle parti scompare del tutto nel Litisconsorzio unitario dove la trattazione e la decisione uniformi, impongono il coordinamento delle attività processuali dei litisconsorti, con eventuale comunicazione agli altri degli effetti dell’atto posto in essere da uno di essi. La comunicazione delle sorti circa l’esito della controversia rende la lite inscindibile non solo in primo grado ma anche nelle fasi di impugnazione (21).

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(20) REDENTI, Diritto Processuale civile, Milano, 2000, pag. 15 ss; Fabbrini, Litisconsorzio, Enc.diritto,

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Dopo queste riflessioni possiamo affermare che il fenomeno della pluralità di parti nel processo non si presenta sempre nello stesso modo: il Litisconsorzio è rispetto all’instaurazione, necessario o facoltativo; le fattispecie legittimanti sono del tutto eterogenee; le modalità di costituzione del cumulo sono differenti. Occorre tuttavia tenere presente che i poteri delle parti all’interno del procedimento e la struttura di esso, dipendono dai nessi esistenti sul piano sostanziale, tra i rapporti giuridici, dei quali i singoli soggetti si sono affermati titolari .

Il diverso modo di atteggiarsi dei collegamenti tra i diritti materiali influenza lo svolgimento del giudizio sotto più profili: in primo luogo i legami tra le fattispecie legittimanti determinano le relazioni tra le situazioni soggettive processuali delle parti; quest’ultime sono identiche se i più soggetti sono contitolari dello stesso rapporto giuridico; per contro, le facoltà e i doveri dei litisconsorti sono diversi se essi sono titolaridi rapporti giuridici distinti ancorché connessi.

In secondo luogo, l’intensità dei nessi tra i diritti sostanziali si ripercuote sulla forza dei vincoli processuali tra i litisconsorti e le relative cause.

Infine, talvolta il giudizio litisconsortile ha ad oggetto un unico rapporto giuridico

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strutturato di modo che la pronuncia di merito deve avere contenuto identico nei confronti di tutti i collegittimati che hanno assunto la qualità di parte processuale:

l’oggetto della lite è indivisibile rispetto a tutti i litisconsorti , per cui anche il procedimento è indivisibile. Il processo ha trattazione e svolgimento unitari.

Da ciò si evince come le legislazioni moderne e la giurisprudenza pratica e scientifica non abbiano accolto l’idea fondamentale del pensiero di PLANCK, secondo il quale l’oggetto sostanziale del processo litisconsortile non è mai ed in alcun modo in grado di influenzare le vicende e gli svolgimenti delle singole cause riunite; bensì abbiano preso atto della sussistenza delle fattispecie sostanziali connotate dal fatto che la decisione non può che essere omogenea rispetto a tutte le parti, ricavando che la trattazione e la decisione devono essere unitarie rispetto a tutti i soggetti.

(30)

CAPITOLO II

LA CONNESSIONE: PRESUPPOSTO DEL SIMULTANEUS PROCESSUS

2.1. Cenni introduttivi sul tema.

La CONNESSIONE è, secondo una classica definizione, un particolare rapporto tra due o più cause, dato dalla parziale comunanza fra le stesse, degli elementi costitutivi dell’azione, per i quali si rende opportuna la trattazione in un unico processo innanzi ad un medesimo giudice; consentendo una deviazione delle generali regole di competenza giudiziale per ciascuna di esse, le quali, giusta l’ordinaria disciplina del codice, rientrerebbero nella competenza di giudici diversi (22).

A questo argomento, il legislatore ha dedicato opportunamente un’intera sezione del codice civile ( IV: Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione); il vigente ordinamento processuale civile conosce ed utilizza espressamente tale concetto nei seguenti contesti normativi:

A) ART.33 c.p.c. – Cumulo soggettivo. “Le cause contro più persone che a

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norma degli art. 18 e 19 dovrebbero essere proposte dinanzi a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”;

B) ART. 40 c.p.c. – Connessione. “Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali per ragioni di connessione, possono essere decise in un solo

processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e, negli altri casi a quello preventivamente adito…”;

C) ART.103 c.p.c.- Litisconsorzio facoltativo. “ Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono …”;

D) ART.104 c.p.c.- Pluralità di domande contro la stessa parte. “ Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell’art.10 secondo comma …”.

Balzano all’occhio dalla lettura di queste norme dei principi per così dire

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fondamentali, ossia:

- la connessione è un collegamento tra cause diverse (prospettiva degli artt. 33,40 e 103) o tra diverse domande ( art.104);

- il tipo di collegamento può riferirsi all’oggetto o al titolo ( artt.33 e 103) o ai soggetti (art.104);

- gli effetti della connessione possono manifestarsi sia come cause di modificazione della competenza (artt.33 e 40) sia come occasione di riunione di più cause in un unico procedimento (artt. 33,40,103 e 104);

- l’alternativa che emerge dalle parole del legislatore tra connessione di cause e connessione di domande, è del tutto priva di rilievo in quanto entrambe le espressioni riportano in maniera identica allo stresso fenomeno che è il collegamento tra rapporti sostanziali diversi oggetto di diverse domande giudiziali;

- i collegamenti tra rapporti sostanziali diversi che incidono sotto il profilo

della connessione sul modo di svolgimento delle cause, si riferiscono a tutti gli elementi costitutivi dei rapporti stessi: soggetti fra i quali i

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rapporti esistono, fatti costitutivi dei diritti e degli obblighi che integrano i rapporti, beni ai quali si riferiscono tali diritti e obblighi;

- la doppia prospettiva di incidenza della connessione sul modo di svolgimento delle cause, quali ,la modificazione della competenza e la realizzazione del simultaneus processus, evidenzia un valore finale e uno strumentale: “finale” è la realizzazione del simultaneus processus, strumentale a quel fine, è la possibile deroga a talune regole di ripartizione della competenza (23).

Il collegamento tra due o più giudizi può attuarsi :

A) Per identità totale o parziale di uno o più degli elementi necessari per l’individuazione del rapporto giuridico fatto valere in giudizio ossia, i soggetti tra i quali il rapporto esiste, il diritto fatto valere in giudizio, i fatti costitutivi e le situazioni giuridiche. Tradotti in termini processuali, questi tre elementi sono rappresentati rispettivamente, dalle parti del processo, dal petitum (o oggetto) della domanda giudiziale, dalla causa petendi (o titolo costitutivo) della domanda.

L’identità totale o parziale di tutti e tre gli elementi dà luogo agli istituti della

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litispendenza e della continenza di cause, disciplinati dall’art. 39 c.p.c.;

B) Per pregiudizialità-dipendenza tra rapporti sostanziali. Tale fenomeno è da ricondursi sul piano del diritto sostanziale a quelle ipotesi in cui un diritto o un rapporto giuridico è elemento costitutivo, modificativo, impeditivo estintivo di una fattispecie da cui deriva un diverso diritto o rapporto giuridico. Dal punto di vista processuale il nesso di pregiudizialità – dipendenza tra rapporti sostanziali instaura un collegamento tra domande giudiziali tale per cui il petitum di una domanda assume rilevanza di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo con riferimento al diritto fatto valere con un’ altra domanda.

C) Per mera identità di questioni di fatto o di diritto dalla cui soluzione dipende in tutto o in parte la decisione su ciascuna controversia.

Sulla base di questi criteri di connessione è possibile distinguere tra:

1. Connessione meramente soggettiva che si attua quando più domande giudiziali sono connesse per il solo fatto di essere proposte da o contro le medesime parti titolari dei rapporti giuridici dedotti in giudizio ;

2. Connessione oggettiva che ricomprende tutte le ipotesi in cui il

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collegamento tra le domande giudiziali si attua mediante elementi che attengono alla fattispecie fonte del rapporto giuridico dedotto in giudizio o al rapporto stesso;

3. Una ulteriore distinzione consiste nel contrapporre le ipotesi nelle quali i rapporti connessi corrono tra gli stessi soggetti o le domande giudiziali sono proposte tra le stesse parti, alle ipotesi nelle quali i rapporti connessi corrono tra soggetti diversi o le domande giudiziali sono proposte tra parti diverse. La connessione tra le stesse parti non fa sorgere mai problemi di contraddittorio, ma si intreccia con la problematica dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza.

La connessione nei rapporti giuridici sostanziali oggetto di autonome controversie, qualunque sia il tipo di collegamento che la determina, incide sul modo di svolgimento del processo sotto il profilo della possibile attuazione della trattazione e decisione congiunta delle cause connesse, in un unico procedimento.

Il legislatore,infatti,in presenza di fattispecie di connessione tende a favorire la trattazione e decisione congiunta delle cause, prevedendo a tal fine il cumulo nello

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stesso processo di più domande connesse. Le giustificazioni di tale favor verso la trattazione congiunta sono diverse a seconda della specie e dell’intensità del vincolo tra le cause e consistono nella esigenza di economia di attività processuale e nella necessità di assicurare l’armonia delle decisioni.

Il valore dell’armonia o coordinamento tra le decisioni costituisce una delle ragioni fondamentali della previsione da parte del legislatore del cumulo processuale; questa esigenza peraltro, assume configurazione e rilevanza diversa in ragione della differente intensità del vincolo esistente tra le controversie.

In ipotesi di domande giudiziali connesse unicamente per identità di questioni di fatto o di diritto, il simultaneus processus, assicurando che l’accertamento degli stessi fatti o la risoluzione di identiche questioni avvenga in modo uniforme, esclude la possibilità che si formino accertamenti di fatti simili o precedenti giurisprudenziali tra loro contrastanti. Nelle fattispecie di connessione per identità parziale di causa petendi, ammessa la rilevanza di un determinato fatto storico quale fatto costitutivo di più rapporti giuridici sostanziali oggetto di autonome domande giudiziali, se tali rapporti vengono trattati in un unico procedimento, il

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fatto storico comune viene accertato in maniera unica; se i rapporti vengono trattati in processi separati, lo stesso fatto storico rischia di essere ricostruito in modo difforme. La mancata attuazione del simultaneus processus può condurre, dunque, ad un accertamento non omogeneo del fatto comune.

Nell’ambito del fenomeno della connessione oltre al valore dell’economia processuale e all’armonia delle decisioni, assume considerevole rilevanza anche l’esigenza di una rapida definizione delle controversie, in quanto la tutela giurisdizionale per essere effettiva deve essere sollecita. Infatti, la trattazione e decisione in un unico procedimento di più domande, se per un verso, assicura il rispetto dei valori menzionati, per altro verso, può compromettere il valore della rapidità delle decisioni ove il giudice, dovendo risolvere più controversie, debba svolgere un numero di attività complessivamente più elevato rispetto all’ipotesi in cui si pronunci su una sola domanda.

La necessità di salvaguardare l’effettività della tutela giurisdizionale sotto il profilo della ragionevole durata del processo, è affermata nell’art. 111 della Costituzione e in altre previsioni del nostro codice. In particolare l’art. 40,

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secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice non può ordinare,dopo la prima udienza, la riunione delle cause “quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta, non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse”; e l’art. 103 secondo comma c.p.c. attribuisce al giudice il potere di separare le cause connesse “quando la loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo”.

Da ciò risulta evidente che la tutela del valore processuale della rapidità delle decisioni che costituisce la ratio dell’attribuzione al giudice del potere di non riunire o di separare le cause connesse, può entrare in conflitto con l’esigenza di salvaguardare il valore dell’economia processuale e, soprattutto con la necessità di tutelare il coordinamento tra le decisioni, che rappresentano l’effettiva giustificazione della previsione da parte del legislatore del cumulo processuale e della riunione delle cause connesse anche in deroga ai criteri originari di competenza di cui agli artt. 31-36 c.p.c.

La riunione delle cause è fortemente agevolata qualora esse appartengano alla competenza del medesimo giudice, mentre, in caso contrario, per procedere alla

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riunione si rende necessario derogare alle regole ordinarie di competenza. Non tutte le norme sulla competenza sono derogabili per ragioni di connessione: in particolare, non sono mai derogabili le norme sulla competenza per territorio funzionale, potendo invece subire delle deroghe le regole sulla competenza per territorio ordinaria e, in qualche caso, quelle sulla competenza per materia e valore, sempre, però, a favore del giudice superiore.

2.2. La connessione propria.

La comunanza di petitum o di causa petendi,dà luogo ad ipotesi di connessione così detta PROPRIA. I nessi processuali per legge incidenti sulla valutazione del giudice competente, sono quelli dell’ACCESSORIETA’, della GARANZIA, dell’OGGETTO o TITOLO, della PREGIUDIZIALITÀ, della COMPENSAZIONE e della RICONVENZIONE.

Nell’ambito del nostro studio, ci soffermeremo sulla connessione oggettiva:

CONNESSIONE OGGETTIVA. L’art. 33 c.p.c. consente che distinte cause contro più persone, che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte

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davanti a giudici diversi, possano essere proposte, se connesse per oggetto o per titolo, davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse “per essere decise nello stesso processo”. La legge consente che l’attore possa proporre in cumulo iniziale (passivo) più domande oggettivamente connesse nei confronti di diversi convenuti, avendo facoltà di scegliere tra i fori dei più convenuti, con esclusivo riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18) e delle persone giuridiche (art. 19): in tal modo il giudice territorialmente competente a conoscere una sola di esse è chiamato a trattarle e deciderle sempre che sia competente per ragione di valore o di materia.

Non essendo l’art. 33 c.p.c. suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, la deroga di competenza riguarda esclusivamente i due fori territoriali generali precedentemente richiamati e non si estende agli altri fori facoltativi e pattizi, con conseguente impossibilità di radicare il processo nel foro facoltativo di uno dei convenuti (24) o in quello pattiziamente derogato (25). La giurisprudenza esclude l’operatività della deroga alla competenza territoriale quando essa sia frutto della scelta strumentale dell’attore il quale chiami in causa

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(24) In questo senso Cass. 9022/1992 (In la Legge Plus 2007, RV. 478366) con riferimento ai fori alternativi di cui all’art.20 c.p.c.

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un convenuto fittizio, estraneo cioè all’oggetto della controversia, al solo scopo di invocare la deroga del foro nei confronti degli altri convenuti, sottraendo la controversia con questi ultimi al giudice naturale (26).

Circa il foro dell’Amministrazione statale, ex art.25 c.p.c., valgono i principi esposti a proposito della competenza territoriale inderogabile. Se però, le cause connesse, sono proposte contro varie amministrazioni statali è stato deciso che si applichi per analogia l’art.33 c.p.c. e che quindi sia consentito il cumulo presso alcuno dei competenti fori speciali (27).

Non è consentito lo spostamento di competenza a vantaggio del foro dell’attore qualora qualcuno dei convenuti non abbia residenza o domicilio o dimora nello stato, o se questi fossero sconosciuti (28).

2.3. La connessione impropria.

La connessione impropria si ha allorché la decisione dipende, in tutto o in parte, dalla risoluzione di identiche questioni di fatto o di diritto. Essa, a differenza delle altre ipotesi, non comporta alcuno spostamento di competenza e non consente la

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riunione quando le cause sono proposte separatamente davanti a giudici diversi.

La connessione impropria è distinta in dottrina in Connessione “intellettuale” e Connessione meramente soggettiva.

- La connessione intellettuale si riferisce all’art. 103, comma 1, c.p.c.. Questa norma, mentre nella prima parte configura l’ipotesi del litisconsorzio facoltativo proprio, cioè derivante da connessione oggettiva propria, nella seconda parte del primo comma, ammette la possibilità di riunione di cause proposte tra più parti davanti allo stesso giudice, quando la decisione dipende in tutto o in parte dalla risoluzione di identiche questioni. Evidentemente, in tale ipotesi, non si ha fra le cause alcuna comunanza degli elementi obbiettivi (oggetto o titolo) ma ciascuna causa, anche nel caso di processo simultaneo, risultante dalla loro riunione, procede autonoma e completamente distinta e indipendente dalle altre, presentando con queste, in comune, solo alcuni degli elementi della ragione giuridica del contendere, così da configurare un caso di connessione oggettiva impropria che è stata chiamata appunto, “ Connessione intellettuale”(29).

Nel caso si verifichi tale connessione tra le cause, queste possono essere riunite in

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(29) CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, II, Padova 1944, pag.

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un unico processo, sempre per l’economia dei giudizi e per evitare giudicati contraddittori. Questo schema di connessione si verifica con estrema frequenza nel settore delle controversie di lavoro, ove i rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro sono di regola “rapporti di serie” disciplinati in modo analogo.

Accade spesso che più lavoratori agiscano contro lo stesso datore di lavoro per fare valere diritti similari (differenza retributiva, indennità di mensa ecc.).

Ciascuno di essi deduce in giudizio un distinto e autonomo diritto, fondato su una distinta e autonoma causa petendi, rappresentata dal contratto di lavoro.

Un altro esempio può essere indicato nella fattispecie di più consumatori o più fornitori dello stesso servizio che agiscono sulla base di contratti di serie redatti su moduli o formulari che disciplinano il rapporto di compravendita, trasporto ecc.

facendo valere la nullità della medesima clausola contrattuale o diritti derivanti dalla stessa interpretazione di contratti similari. Le controversie diverse quanto a petitum e causa petendi, sono collegate dal fatto che si fondano sull’interpretazione della medesima clausola contrattuale, inserita nei differenti contratti. In ipotesi di tale specie il cumulo processuale consentendo al giudice di

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accertare fatti simili, o interpretare la medesima norma giuridica una sola volta, mira a soddisfare l’esigenza di economia dei giudizi piuttosto che il valore dell’armonia delle decisioni, dal momento che il contrasto tra accertamenti di fatti simili o tra precedenti giurisprudenziali, quale potrebbe derivare dalla trattazione separata delle controversie, nel nostro ordinamento giuridico, non ha alcun rilievo formale. Ove le due domande siano state cumulate nello stesso processo, sarà sempre possibile la separazione ai sensi degli artt. 103, comma 2, e 279 comma 2, n.5, c.p.c..

-La connessione meramente soggettiva si riferisce, dal canto suo, all’art.104 c.p.c. il quale dispone che: “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse”, purché sia rispettata la competenza per valore determinata dal cumulo delle domande, alla stregua dei criteri enunciati all’art. 10 c.p.c. Siamo pertanto di fronte ad un caso di connessione meramente soggettiva, determinata dalla sola identità della parte contro la quale vengono proposte più domande che non presentano null’altro legame obbiettivo. Tale figura di connessione può essere considerata impropria in

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quanto non determina alcuno spostamento di competenza, né per valore, né per materia o territorio tra le cause vertenti le medesime persone, ma dà luogo alla riunione di procedimenti in un unico processo solo se le cause singolarmente considerate secondo le regole ordinarie, appartengono sempre alla competenza del giudice adito (30).

Nel caso in cui la proposizione delle cause connesse davanti allo stesso giudice, rendesse gravoso il processo, il giudice d’ufficio o su istanza di tutte le parti, per l’espresso rinvio operato dall’art. 104, comma 2, c.p.c., può separare le controversie rimettendo, se dal caso, al giudice inferiore le cause di sua competenza.

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(30) Cass. 522/1952 in La legge plus, RV. 560988.

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CAPITOLO III

IL VINCOLO LITISCONSORTILE

3.1. Concetto .

Essenziale perché un processo possa instaurarsi è, ad eccezione del giudice, la presenza di due parti, l’attore che chiede la tutela giurisdizionale e il convenuto che risponde del diritto leso.

Vi sono, tuttavia delle ipotesi in cui il processo si svolge con una pluralità di parti:

tale fenomeno viene ad essere denominato LITISCONSORZIO e il rapporto che lega questa pluralità di parti, VINCOLO LITISCONSORTILE.

Litisconsorzio, sul piano semantico, indica l’unione di più persone in una controversia; deriva dal latino litisconsortium (ossia litis cum sors) ed evoca una lite già iniziata da o nei confronti di più persone, le quali possono soccombere o riuscire vittoriose.

Il litisconsorzio sarà attivo, passivo o misto a seconda che l’alterazione del normale schema bilaterale del processo civile di cognizione si attui sul versante di chi propone la domanda o dalla parte di colui nei confronti del quale la domanda è

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proposta, o contemporaneamente su entrambe.

Questa è una delle ipotesi di cumulo soggettivo o di pluralità di parti nel processo civile. Fenomeno che può verificarsi fin dall’inizio quando la domanda è proposta congiuntamente da o nei confronti di una pluralità di soggetti, oppure nel caso in cui più persone agiscono o siano convenute autonomamente in giudizi diversi e le cause vengono poi riunite o, infine, qualora solo alcuni soggetti agiscono o siano convenuti ed altri intervengono successivamente. Il litisconsorzio iniziale può essere necessario o facoltativo, il primo è previsto da una disposizione generale, l’art. 102 c.p.c.; il secondo è regolato dall’art. 103 c.p.c.. Il giudice può disporre, nel corso dell’istruzione o della decisione, la separazione delle cause se vi è istanza di tutte le parti o quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, rimettendo al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Il litisconsorzio necessario iniziale, identifica i casi di giudizio con pluralità di parti nei quali la posizione delle parti è vincolata in modo inscindibile, quindi la controversia fra loro insorta deve essere unitaria. Il litisconsorzio facoltativo,

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invece, disciplina le ipotesi nelle quali la pluralità di parti in giudizio discende da ragioni di opportunità e convenienza quindi è lecito e possibile separare le cause e decidere autonomamente delle sorti di ciascuno dei litisconsorti.

Il litisconsorzio, considerato dal punto di vista dello svolgimento del procedimento, non è fenomeno unitario: come distinti sono i nessi correnti tra le situazioni sostanziali, delle quali i più oggetti sono affermati titolari, così differenti sono la struttura del giudizio e la posizione delle parti all’interno di questo. Al pari di tutte le manifestazioni processuali, il giudizio litisconsortile è la proiezione in termini processuali di preesistenti realtà sostanziali. La legge, allorché stabilisce le condizioni che consentono l’instaurazione del cumulo soggettivo, prende a riferimento la connessione tra le cause; il fondamento del fenomeno va ricercato nel diritto sostanziale: il collegamento è innanzitutto tra i diritti soggettivi (31). Esso attiene o ai beni ai quali si riferiscono i più diritti ed obblighi o alle fattispecie costitutive; tali collegamenti si specificano in molteplici figure strutturalmente differenti, che vanno dalla mera connessione impropria e per titolo alla con titolarità di un’unica situazione soggettiva; dalla pregiudizialità

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(31) FABBRINI, Contributo alla dottrina dell’intervento adesivo, Milano, 1964, pag. 22 ss, a questo proposito afferma che si può parlare di connessione tra cause, ma la radice vera del fenomeno si coglie solo

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dipendenza alla incompatibilità passando attraverso solidarietà e garanzia.

Le varie figure di connessione presentano legami non uguali tra i rapporti giuridici, legami che assumono intensità differente a seconda che i diritti soggettivi richiedano oppure no, sul piano sostanziale,il coordinamento delle loro discipline giuridiche (32). Il diverso modo di conformarsi della connessione si ripercuote sul trattamento processuale di modo che agli eterogenei nessi corrispondono modelli procedimentali distinti. L’indagine prenderà le mosse dal cumulo soggettivo determinato dalla connessione per identità o del titolo o delle questioni da risolvere. La connessione per titolo, quale presupposto del litisconsorzio, è considerata in modo esplicito dagli artt. 33, 103 comma 1, 105 comma 1, c.p.c., nonché in modo implicito dagli artt. 40, 106, 274, 274 bis e 151 disp. att. c.p.c..

Ne segue che essa giustifica la realizzazione sia del cumulo iniziale mediante proposizione di domanda congiunta, sia del cumulo successivo a seguito di intervento o volontario o coatto ad istanza di parte o in forza della riunione di più cause separatamente proposte, pendenti dinanzi a giudici diversi o allo stesso __________________________________________________________________

(32) ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano 1935, pag. 280 ss; Calamandrei, La chiamata in garanzia, Milano, 1962, pag. 211 ss.

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giudice.

Più ridotte sono le vie per la realizzazione del litisconsorzio in caso di connessione per identità di questioni: considerata la lettera dell’ art. 105 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.c., sembra da escludere l’ammissibilità dell’intervento sia volontario sia coatto ad istanza di parte, allo scopo di far valere un diritto impropriamente connesso con quello oggetto del processo.

Poiché la connessione non è in grado di apportare deroghe alle regole ordinarie di competenza, da un lato, il cumulo soggettivo originario ex art.103 c.p.c. può essere attuato soltanto se le cause rientrino nella competenza dello stesso giudice e dall’altro la riunione può essere disposta esclusivamente se i più processi pendano dinanzi al medesimo organo giudiziario o se pur essendo stati aditi giudici diversi, il primo organo adito abbia titolo e competenza per entrambe le controversie.

3.2. Formazione e ammissibilità del Litisconsorzio.

Il litisconsorzio può formarsi sin dall’origine della lite, quando questa sia contemporaneamente iniziata da più attori o contro più convenuti. Ma può

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formarsi anche nel corso della lite, mediante l’intervento volontario o coatto, o attraverso la successione di più ad una parte.

Normalmente, ciò che permette a più soggetti di unirsi come attori o di chiamare più convenuti in giudizio, è l’affermata esistenza di un rapporto giuridico sostanziale con elementi comuni a più soggetti, ossia ciò che dà luogo a una connessione giuridica fra le diverse domande che si propongono: più cause sono connesse per il titolo, quando hanno comune causa pretendi. Spostando l’attenzione dalle controversie alle situazioni sostanziali, che ne costituiscono l’oggetto, visto che queste ultime si risolvono nell’imputazione normativa di una condotta ad un soggetto, in relazione ad un bene determinato ed in funzione del verificarsi di una certa fattispecie, il collegamento de quo è riscontrabile tutte le volte che le fattispecie costitutive dei diritti soggettivi siano, in tutto o in parte identiche (33).

Bisogna, a questo punto, precisare cosa si intende per identità della fattispecie:

due fattispecie devono essere considerate identiche, anche quando non sussista totale coincidenza degli elementi di fatto che le compongono; a tal fine sembra

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(33) MENCHINI, Il processo Litisconsortile, Milano, 1993, pag. 77 ss.

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necessario ma anche sufficiente che le premesse di fatto comuni raffigurino un unico accadimento storico, un solo episodio della vita, il quale è preso in considerazione dalla legge ed è ipotizzato come produttivo, in capo a più soggetti, di diritti ed obblighi giuridici.

Più e diversi sono i diritti sostanziali che vengono in considerazione; ciascuno di essi presenta una propria ed autonoma fattispecie costitutiva dalla quale dipende il suo modo di essere ed ha come riferimento oggettivo cose o beni distinti; comuni sono solo ed esclusivamente taluni elementi di fatto oppure di diritto.

Si tratta quindi di legami esterni tra rapporti giuridici eterogenei, poiché non riguardano i beni oggetto degli stessi e non operano all’interno della relazione tra fattispecie ed effetto: essi agiscono all’esterno in quanto concernono gli elementi di fatto costitutivi o le questioni di diritto da risolvere, che sono in tutte o in parte, coincidenti (34).

Sul piano sostanziale, le discipline giuridiche dei diritti soggettivi, in tali modi connessi, sono assolutamente autonome, anzi, “qualunque modo di essere dell’un rapporto è non tanto compatibile, quanto indipendente rispetto a un qualunque

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(34) ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1954-1964, pag.286 ss; REDENTI, Diritto processuale, Milano, 2000, pag. 473 ss.

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modo di essere dell’altro rapporto” (35).

Le vicende relative ad uno dei diritti non manifestano effetti giuridici nei confronti degli altri al primo collegati. Ben può esistere, pertanto, l’una situazione soggettiva senza che sussista l’altra, la sussistenza dell’una non influenza e non reagisce in modo automatico sul modo di essere o sul contenuto dell’altra.

Non soltanto le vicende sostanziali ma anche quelle processuali, sono indipendenti: poiché i limiti oggettivi del giudicato riguardano il rapporto giuridico dedotto, in causa e non si estendono alla soluzione delle questioni di fatto o di diritto, fornita dal giudice per emettere la statuizione finale, poiché in altri termini l’efficacia della sentenza non investe le premesse di fatto o di diritto della decisione, ancora prima dei limiti soggettivi sono i limiti oggettivi della cosa giudicata che impediscono condizionamenti reciproci tra le sentenze concernenti rapporti giuridici connessi per il titolo o per le questioni da risolvere.

La riunione delle controversie in un procedimento formalmente unico è il mezzo predisposto dalla legge per determinare accertamenti omogenei degli elementi identici che non sono altrimenti attuabili. Ne segue che scopo precipuo del

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(35) ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano 1935, pag. 312 ss.

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Litisconsorzio, in presenza di connessione, “è di formare un'unica convinzione del giudice sulla questione di diritto o sulle premesse di fatto comuni alle più controversie che si possono considerare come costituenti un fatto giuridico storicamente unico” (36).

Il cumulo soggettivo oltre a favorire l’economia processuale, giacché evita la reiterazione degli atti, specie istruttori e concernenti i punti comuni, realizza l’armonia dei giudicati rispetto alle motivazioni mediante l’identica soluzione delle questioni di fatto o di diritto in comune.

3.3. Il rapporto Litisconsortile.

Il rapporto di litisconsorzio ci presenta un rapporto processuale unico, con una pluralità di parti attrici o convenute autonome. Si suol dire che il litisconsorzio è una pluralità di processi, ma ciò è vero solo nel senso che le domande di merito dei più o contro i più, sono distinte e possono talora avere sorte distinta ed opposta.

Il rapporto processuale è unico per necessità di cose: dato che il contenuto

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(36) FABBRINI, Connessione, Enc. Giuridica Treccani, pag. 1 ss.

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fondamentale di questo rapporto è il diritto della parte (attrice o convenuta) di provocare una pronuncia sulla domanda, una volta unite più domande, di più attori o contro più convenuti, ciascuno di questi ha il diritto di provocare la pronuncia su tutte le domande.

Molteplici sono i motivi che hanno indotto il legislatore a prevedere le varie ipotesi di processo ordinario con litisconsorzio.

Le varie categorie di processo con pluralità di parti sono disciplinate negli artt.

102, 103, 105, 106 e 107 c.p.c.. Esaminando le ipotesi di litisconsorzio previste nel sistema processuale vigente, è possibile una prima classificazione. Si parla di litisconsorzio attivo, quando più attori agiscono contro un solo convenuto; di litisconsorzio passivo, quando più soggetti sono chiamati in giudizio dal medesimo attore; e di litisconsorzio misto, quando il cumulo è bilaterale, sia dal lato attivo sia dal lato passivo, del rapporto processuale. Il processo litisconsortile può derivare dalla volontà delle parti, che agiscono o sono convenute congiuntamente o intervengono, o dall’iniziativa del giudice che ordina la chiamata di un terzo o dispone la riunione di procedimenti connessi.

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