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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO TRA

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Academic year: 2022

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(1)

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

TRA

Il Sig. _______________ nato il ____ , a , cap. ___________, prov. di _____ , cittadino________, residente in ___________ , cap. _____ , prov. di _____________, via/viale/piazza ________ , n° _, carta d'identità n°_________________, C.F.

n°_________________-, professione_____________, di seguito denominato "parte concedente”,

E

Biomasse Italia S.p.A., corrente in Crotone, Località Passovecchio, S.S. 106, partita i.v.a. n.

02199330792, in persona del Direttore Generale, Ing. Guido Castelluccio, per il prosieguo denominata BI o ''parte affittuaria”);

PREMESSO CHE

il Sig. è titolare e proprietario di un fondo rustico posto in______________ dell’estensione di ha ______;

il Sig. intende affittare a BI (o altri) il suddetto fondo, rappresentato dalle planimetrie che, controfirmate dalle parti, vengono allegate a1 presente atto per farne ad ogni effetto parte integrante;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

(2)

ART. 2

Il Sig. concede in affitto a BI che accetta il fondo rustico posto in ________ , dell'estensione di ha __ di cui al foglio n° __ , mappale________ partita n° del Catasto Terreni .

ART. 3

Il contratto è stipulato per la durata di n° 12 (dodici) anni decorrenti dal _____, senza alcuna possibilità di proroga.

ART. 4

Al termine del rapporto di locazione sarà comunque riservato all’affittuaria il diritto di prelazione in caso di nuova locazione e di trasferimento a terzi del fondo.

ART. 5

La parte affittuaria potrà subaffittare il predetto fondo.

ART. 6

B.I. potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni connesse e strumentali alle colture forestali a rapido accrescimento da utilizzare a scopi energetici.

Nel caso in cui l'affittuaria abbia eseguito opere di miglioramento non avrà diritto ad un'indennità corrispondente all'aumento di valore del fondo, salvo quanto diversamente concordato per iscritto.

ART. 7

Il canone annuo di affitto è stabilito dalle parti in € 500/ha e verrà corrisposto come segue:

Il canone annuo di affitto è stabilito dalle parti in € 500/ha all’anno che l'affittuaria si obbliga a corrispondere nel domicilio del concedente in n° 2 (due) rate eguali semestrali anticipate di € 250,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza, mediante

(3)

Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi dei prodotti agricoli accertate e registrate dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti l'adeguamento e così di anno in anno, come previsto dalla legge 5 aprile 1985, n° 118 che ha modificato la legge 27 luglio 1978, n° 392.

ART. 8

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell’affittuaria, qualunque ne sia il titolo.

Unica prova del pagamento sarà costituita dalla ricevuta.

Il mancato puntuale pagamento del canone, quando l'importo non pagato superi quello di 2 (due) semestralità del canone, qualunque ne sia la ragione, costituisce l'affittuaria in mora, senza necessità di intimazione o diffida da parte del concedente, il quale acquista senz'altro il diritto di ottenere l’immediata rescissione del contratto a danno e spese dell'affittuaria. Inoltre l'affittuaria dovrà corrispondere, oltre le rate scadute, l'interesse legale e le eventuali spese conseguenti.

ART.9

L’affittuario potrà utilizzare tutte le servitù insistenti sul fondo, assicurandone una buona conservazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il fondo non sarà accessibile il contratto si risolverà e il concedente dovrà corrispondere, a titolo di risarcimento danni di una somma pari ad una annualità.

ART. 10

Il concedente resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per fatto od omissione di terzi nel fondo affittato come pure esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

(4)

ART. 11

Le spese di bollo relative al presente contratto e alle quietanze dei canoni saranno a carico dell’affittuario. Il concedente provvederà alla registrazione del presente contratto dandone notizia all'affittuaria. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà per la registrazione del medesimo, nonché per una sua eventuale rinnovazione o proroga.

ART. 12

Tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto continuano a gravare esclusivamente sul concedente, mentre i crediti e i debiti sorti nel corso dell'affitto saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’affittuaria.

ART. 13

Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti e dagli usi locali.

ART. 15

Tutte le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili. Tali clausole hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto.

ART. 16

Tutti gli effetti del presente contratto decorrono da ______.

(5)

ART. 17

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Crotone in mancanza di accordo.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile sull’arbitrato rituale.

Le parti potranno richiedere al Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di Crotone, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti al Collegio Arbitrale sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto

Il concedente L'affittuario

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nno ___e, ai sensi degli artt.

1341 e 1.342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una.

Il concedente L'affittuario

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