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Procedura di valutazione economico-finanziaria

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Academic year: 2022

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Allegato 6

Direzione Acquisti

Procedura di valutazione economico-finanziaria

INDICE

1. PREMESSA...3 2. LOGICHE E PRINCIPI DI BASE DELLA PROCEDURA ...3

(2)

DIREZIONE ACQUISTI

Sistema di Qualificazione art. 232 del D. Lgs. n. 163/06 Procedura di valutazione economico-finanziaria (Allegato 6)

3.1. INDICI DI BILANCIO...3

3.2. ATTRIBUZIONE AGLI INDICI DEI PUNTEGGI COMPARATIVI...4

3.3. DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO SINTETICO FINALE ...5

3.4. VALORE NUMERICO DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO ...5

3.5. CRITERI DI VALUTAZIONE ...5

3.6. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE ...6

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DIREZIONE ACQUISTI

Sistema di Qualificazione art. 232 del D. Lgs. n. 163/06 Procedura di valutazione economico-finanziaria (Allegato 6)

1. PREMESSA

Lo scopo principale della presente procedura è definire le istruzioni operative che Trenitalia SpA (di seguito Trenitalia) deve seguire per la valutazione della capacità economico-finanziaria dei Fornitori, ai fini dell’iscrizione nei diversi Sottosistemi.

La procedura comprende le modalità di valutazione funzionali ad una corretta valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria del soggetto istante.

Prima di descrivere per esteso le modalità di valutazione, si riportano di seguito le principali logiche e i principi gestionali alla base della presente procedura.

2. LOGICHE E PRINCIPI DI BASE DELLA PROCEDURA

La procedura di valutazione economico-finanziaria, ispirata ad oggettività e trasparenza, consta di un’analisi di bilancio condotta per indici segnaletici e di un esame dei comportamenti rispetto al sistema bancario e commerciale.

L’analisi di bilancio è resa oggettiva attraverso l’applicazione di una serie di rilevazioni totalmente numeriche. La valutazione dei comportamenti nell’ambito del sistema finanziario e commerciale si rivolge ad escludere l’esistenza di eventuali anomalie, pregiudizievoli per la continuità e la regolarità della gestione.

Inoltre, la valutazione dell’affidabilità economica dei soggetti interessati alla qualificazione viene effettuata, sulla base di un’analisi di bilancio comparata, attraverso l’attribuzione, a tutti gli indici segnaletici presi in esame, di punteggi proporzionali al loro scostamento (positivo o negativo) da omologhi indicatori medi del settore merceologico di appartenenza, forniti da fonti accreditate.

3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 3.1. INDICI DI BILANCIO

Dai rendiconti annuali presentati unitamente all’istanza di qualificazione vengono enucleati, per l’ultimo esercizio chiuso, i seguenti otto indicatori di bilancio di natura patrimoniale e reddituale:

1. ROI = Risultato operativo (Risultato d’esercizio ante imposte, oneri finanziari e gestione straordinaria) rapportato all’attivo netto;

2. Grado di ammortamento = fondo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali rapportato alle immobilizzazioni materiali lorde;

3. Liquidità corrente = attivo corrente rapportato al passivo corrente;

4. Struttura finanziaria = Patrimonio netto rapportato ai debiti finanziari totali;

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5. Indice di copertura delle immobilizzazioni = capitali permanenti (propri e di terzi) rapportati all’attivo immobilizzato;

6. Leverage = attivo netto rapportato al patrimonio netto;

7. Incidenza dei debiti finanziari = debiti finanziari totali rapportati ai ricavi netti;

8. Coverage = oneri finanziari rapportati al Margine Operativo Lordo.

3.2. ATTRIBUZIONE AGLI INDICI DEI PUNTEGGI COMPARATIVI

A ciascuno degli indicatori sopraelencati verrà attribuito un punteggio variabile da uno a cinque in base ai criteri di seguito esposti.

Agli indicatori dal nr. 1 al nr. 5 il punteggio sarà assegnato in base alla seguente progressione:

ƒ 1 per indici inferiori al 60% del valore medio espresso dallo stesso indicatore nel settore merceologico di appartenenza;

ƒ 2 per indici compresi tra il 60% e l’80% del valore medio di settore;

ƒ 3 per indici maggiori dell’80% e non superiori al 120% del valore medio di settore;

ƒ 4 per indici maggiori del 120% e non superiori al 140% del valore medio di settore;

ƒ 5 per indici superiori al 140% del valore medio di settore.

Agli indicatori dal nr. 6 al nr. 8 il punteggio sarà assegnato in base alla seguente progressione:

ƒ 5 per indici inferiori al 60% del valore medio espresso dallo stesso indicatore nel settore merceologico di appartenenza;

ƒ 4 per indici compresi tra il 60% e l’80% del valore medio di settore;

ƒ 3 per indici maggiori dell’80% e non superiori al 120% del valore medio di settore;

ƒ 2 per indici maggiori del 120% e non superiori al 140% del valore medio di settore;

ƒ 1 per indici superiori al 140% del valore medio di settore.

L’attribuzione dei punteggi, effettuata applicando la metodologia suesposta, pone in relazione il soggetto esaminato con la situazione media del settore merceologico di riferimento. Il confronto viene svolto, infatti, con omologhi indici medi di settore forniti da fonti accreditate, rispetto alle quali sarà adottato identico schema di riclassificazione dei saldi contabili di bilancio.

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La riclassificazione del bilancio per i suesposti indicatori si basa su un attento esame delle logiche e dei criteri di redazione alla base della nota integrativa.

3.3. DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO SINTETICO FINALE

Il punteggio sintetico finale Psf per ciascun esercizio esaminato viene determinato come somma dei punteggi comparativi attribuiti a ciascun indice di bilancio.

Posto che il punteggio medio di settore è, per definizione, Vms = 24 (valore 3 attribuito a ciascuno degli otto indicatori), il punteggio sintetico finale Psf del soggetto interessato alla qualificazione potrà variare da un minimo di 8 ad un massimo di 40, secondo lo scostamento che, indice per indice, sarà rilevato rispetto agli omologhi indicatori medi di settore.

3.4. VALORE NUMERICO DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO

La soglia minima di qualificazione economico-finanziaria (S1) è posta pari a 18.

3.5. CRITERI DI VALUTAZIONE

A. I soggetti che avranno ottenuto, per l’ultimo degli esercizi in esame, un punteggio non inferiore a S1, saranno considerati idonei alla qualificazione, dal punto di vista economico-finanziario;

B. I soggetti con punteggio Psf inferiore a S1 saranno comunque qualificati ove concorrano tutte le seguenti condizioni:

i. Psfnon sia minore di S2 = 15 (S1 - 3);

ii. il patrimonio netto sia positivo, eventualmente anche in seguito a delibere di ripianamento delle perdite;

iii. il punteggio Psf riferito all’esercizio precedente sia non inferiore a S2 (a tale proposito si procederà ad effettuare una seconda analisi di bilancio con le stesse modalità sopra descritte ed al calcolo del relativo Psf);

iv. la somma dei punteggi specifici degli indici di cui ai nn. 1, 4, 7 ed 8 del precedente § 2 sia non inferiore a 8 relativamente all’ultima annualità considerata.

Qualora ricorrano le suddette quattro condizioni i soggetti potranno essere considerati qualificati a fronte dei seguenti adeguamenti degli importi massimi contrattuali assegnati:

I. 75% del limite delle prestazioni qualora il Psf sia pari a 17;

II. 50% del limite delle prestazioni qualora il Psf sia pari a 16;

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C. I soggetti con punteggio sintetico finale inferiore, per l’ultimo esercizio, a S1 e non rientranti nei casi di cui alla precedente lettera B non potranno essere considerati idonei alla qualificazione.

D. I soggetti con punteggio inferiore a S2 non verranno qualificati.

3.6. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

Per la verifica annuale di mantenimento ed il rinnovo triennale della qualificazione verranno applicati gli stessi criteri descritti al paragrafo 3.5 della presente procedura.

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