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COMUNE DI CORIO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI

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COMUNE DI CORIO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ICI

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REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 1. Ambito di applicazione

l. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei d.lgss. 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili I.C.I., di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Agevolazioni per terreni edificabili considerati non fabbricabili in quanto utilizzati per attività agro-silvo-pastorali

1. Ai sensi dell’art. 59, 1° c., lett. a) del d.lgs. 446/97, per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) del d.lgs. 504/92, l’esenzione opera alle seguenti condizioni:

1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al c. 2 dell’art. 58 del d.lgs.446/97, il soggetto/passivo dell’ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della l. 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Da quanto sopra si evince che il soggetto che interrompe l'obbligo di versamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia, in quanto divenuto pensionato, decade dai benefici previsti dal presente articolo.

2) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare , se costituito, deve comportare un reddito superiore al 60% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle Imposte Dirette. Per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che anagraficamente convivono con il soggetto passivo.

2. L’esenzione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato. L’esenzione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate

Art. 3. Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, c. 2, del d.lgs. 504/1992 :

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

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b) due o più unità immobiliari contigue e non, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

ai fini della sola aliquota ridotta d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:

c) l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, avendovi la propria residenza anagrafica;

d) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, avendovi la propria residenza anagrafica.

E altresì estesa alle pertinenze, come da circolare del Ministero delle Finanze N. 114/E del 25/05/99, l'applicabilità dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, con le seguenti modalità:

1. Le agevolazioni di cui sopra sono da intendersi per fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nel numero di N. 1 fabbricato per ogni categoria.

2. Tali fabbricati dovranno essere posti nelle immediate vicinanze, massimo 500 mt., dell'unità immobiliare di cui sono pertinenza ed avere una relazione di complementarità funzionale o di servizio duratura con la stessa, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.

3. In relazione all'applicabilità della detrazione d'imposta, si precisa che la stessa è unica e solo nel caso non trovasse capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa potrà essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze, come sopra descritte, appartenenti al titolare dell'abitazione principale.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione delle suddette agevolazioni, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 4. Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal c. 5, art. 6, del d.lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei c. l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente c. 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell’area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell’area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fini dell’imposta comunale, il Comune procede all’accertamento della maggiore imposta dovuta.

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5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art. 6, c. 6, del d.lgs. 504/1992.

Valori aree fabbricabili

Ai sensi del c. 1, lett. g), dell’art. 59 del d.lgs. 446/97, si stabilisce che: il valore delle aree fabbricabili è fissato in L/mq 50.000.

Il valore determinato per l’anno 1999 di cui al c. 1, vale anche per l’anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 5. Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo.

b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;

c) della copertura;

d) delle scale;

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immbili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. La veridicità della dichiarazione potrà essere verificata dal competente Ufficio L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la comunicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 6. Modalità di versamento e riscossione

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune.

I versamenti a seguito di accertamento e/o liquidazione, in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione, verranno effettuati su conto corrente postale, appositamente istituito, intestato alla Tesoreria del Comune.

2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità sopra indicate, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse , salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

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3. Ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. l), del d.lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

4. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.

Art. 7. Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell’utilizzazione, intendendosi per tale, la data di allacciamento delle utenze domestiche o commerciali di energia elettrica e/o gas, e/o acqua. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 8. Dichiarazione o denuncia e comunicazione

1 . La denuncia di variazione potrà essere presentata alternativamente:

- su modelli appositamente predisposti dall’Ufficio Tributi

- su modelli approvati dal Ministero delle Finanze in base all’art. , comma , del D.Lgs. 504/92 2. La denuncia deve essere presentata in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, modificazione delle caratteristiche dei medesimi o della relativa soggettività passiva;

3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata, anche a mezzo posta raccomandata, entro il primo semestre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9 . Liquidazione ed accertamento

1. La giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

2. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alla scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento o dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art: 9, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

3. L’ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento sulle sanzioni amministrative.

Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate.

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Art. 10 . Sanzioni

1. L’omissione della comunicazione entro il termine di cui all’art. 6, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione non inferiore a lire 200.000.

La comunicazione (redatta su modello del Comune ai sensi dell’art. 9 c. 3 del presente regolamento), priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell’immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell’ammontare dei tributo dovuto, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000. I soli errori formali, non incidenti sull'ammontare dell'imposta non sono sanzionati.

2. Per le suddette sanzioni amministrative non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli artt. 16 c.3 e 17 c. 2 del D.Lgs. 472/97.

3. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 12 – Norme transitorie

1. A seguito della soppressione dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni relative alle variazioni indicate nell’articolo medesimo, intervenute nell’anno 1999, devono essere presentate entro il termine del 30/06/2000.

Riferimenti

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