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RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

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9 ottobre 1996 A4-0308/96

***II

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del Libro e della lettura (Arianna) (C4-0377/96 - 94/0189 (COD))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione Relatrice: on. Nana Mouskouri

Commented [COMMENT1]:

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(2)

I N D I C E

Pagina

Pagina regolamentare ... 3 A. PROGETTO DI DECISIONE...4 B. MOTIVAZIONE ...10

(3)

Nella seduta del 7 aprile 1995 il Parlamento si è pronunciato in prima lettura sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del Libro e della lettura (Arianna).

Nella seduta del 18 luglio 1996 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per le relazioni economiche esterne.

Nella riunione del 14 novembre 1994 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione aveva nominato relatrice la on. Mouskouri.

Nelle riunioni del 2 settembre 1996, 16 settembre 1996 e 8 ottobre 1996 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di decisione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Castellina, presidente; Banotti e Sanz Fernandez, vicepresidenti; Mouskouri, relatrice; Ahlqvist, Anoveros Trias de Bes, Aparicio Sanchez, Barzanti (in sostituzione dell'on. Augias), Elchlepp (in sostituzione dell'on. Gröner, a norma dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento), Escudero, Fontaine, Kristoffersen (in sostituzione dell'on. Heinisch), Kuhne, Lage (in sostituzione dell'on. Junker), Leperre-Verrier, Morgan, Pailler (in sostituzione dell'on. Mohamed Ali), Poisson (in sostituzione dell'on. Seillier, a norma dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento) e Tongue.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 9 ottobre 1996.

Il termine per la presentazione di emendamenti alla posizione comune e di proposte di dichiarazione di intenzione di respingere la stessa sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la raccomandazione sarà esaminata.

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A.

PROGETTO DI DECISIONE

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del Libro e della lettura (Arianna) (C4-0377/96 - 94/0189 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0377/96 - 94/0189 (COD),

- visto il suo parere in prima lettura

() sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94)0356 (), - vista la proposta modificata della Commissione COM(95)0374 (),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, - visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0308/96),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1) Titolo

() sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94)0356 ) GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 89.

(),) GU C 324 del 22.11.1994, pag. 11.

(),) GU C 324 del 22.11.1995, pag. 7.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del Libro e della lettura (Arianna)

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del Libro e della lettura soprattutto attraverso la traduzione (Arianna)

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(Emendamento 2) Articolo 5 1. La Commissione attua il presente programma

conformemente alla presente decisione.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto di due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del Comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del Programma. Nello svolgere tale compito essa è assistita dal Comitato consultivo per gli incentivi in ambito culturale (in prosieguo denominato il "Comitato") secondo la procedura stabilita in appreso.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato progetti di misura concernenti:

- il piano di lavoro annuale;

- l'equilibrio generale tra tutte le azioni;

- le modalità e i criteri di selezione di diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni 1, 2, 3, 4 e 6);

- i progetti che comportano un aiuto di oltre 10.000 ecu;

- le modalità di controllo e di valutazione del programma, nonché le conclusioni dei rapporti di valutazione previsti all'articolo 8 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva;

Il Comitato formula il suo parere sui progetti di misura di cui al comma precedente entro un termine che il Presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono

Il Comitato, a carattere consultivo è composto da due rappresentanti nominati da ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del Comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare.

Il Comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal Comitato.

Essa informa il Comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

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immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

a) la Commissione può differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

4. La Commissione può consultare il Comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare.

Il Comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal Comitato.

Essa informa il Comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

(Emendamento 3) Articolo 6, paragrafo 1 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del

presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 7 milioni di ecu.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 10,5 milioni di ecu.

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(Emendamento 4) Articolo 8, primo comma

Un anno dopo l'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la Commissione, sentito il Comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte, anche per quanto riguarda il controllo e le modalità del programma, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare prima della fine del periodo contemplato dal presente programma. Tale rapporto evidenzia in particolare la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, e le conseguenze socio-economiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità. Tale rapporto si prefigge di valutare, qualitativamente e quantitativamente, in quale misura il programma abbia realizzato gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Un anno dopo l'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la Commissione, sentito il Comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte, anche per quanto riguarda il controllo e le modalità del programma, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare prima della fine del periodo contemplato dal presente programma. Tale rapporto evidenzia in particolare la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, e comprende un riferimento all'impatto sulla divulgazione della letteratura nelle lingue meno diffuse e le conseguenze socio-economiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità. Tale rapporto si prefigge di valutare, qualitativamente e quantitativamente, in quale misura il programma abbia realizzato gli obiettivi di cui all'articolo 2.

(Emendamento 5) Azione 1, paragrafo 1b (ii) ii) Le opere redatte in una delle lingue

dell'Unione europea meno diffuse possono tuttavia essere considerate ai fini dell'aiuto alla traduzione allorché siano già state tradotte e pubblicate in una lingua dell'Unione europea (diversa dalla lingua originale) o quando, pur non essendo ancora state tradotte e pubblicate in una lingua dell'Unione europea, se ne proponga simultaneamente la traduzione in almeno due lingue dell'Unione europea.

L'aiuto è destinato a sostenere la traduzione in un'altra lingua dell'Unione europea. Tali disposizioni si applicano inoltre alle opere:

ii) Per dare priorità alle lingue dell'Unione europea meno diffuse le opere redatte in queste lingue possono tuttavia essere considerate ai fini dell'aiuto alla traduzione anche se non sono state tradotte precedentemente in altre lingue comunitarie. L'aiuto è destinato a sostenere la traduzione in un'altra lingua dell'Unione europea. Tali disposizioni si applicano inoltre alle opere:

- redatte in una lingua di grande diffusione, ma pubblicate in uno Stato membro geograficamente piccolo;

- redatte in una lingua di grande diffusione, ma pubblicate in uno Stato membro geograficamente piccolo;

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- redatte in altre lingue degli Stati membri.

- redatte in altre lingue degli Stati membri.

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(Emendamento 6)

Allegato, azione 1, punto 1, paragrafo b bis (nuovo)

Bisognerebbe dare la priorità alle richieste che provengono da piccole case editrici indipendenti

(Emendamento 7) Allegato, Azione 1 - ultimo capoverso Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione

saranno pari al 50% circa della dotazione globale destinata al presente programma. La ripartizione esatta tra le sei azioni del presente programma sarà effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione saranno pari al 50% circa della dotazione globale destinata al presente programma.

(Emendamento 8) Allegato, azione 2, paragrafo 3 I progetti di cooperazione ammissibili all'aiuto

riguardano qualsiasi iniziativa che presuppone la compartecipazione degli operatori suddetti (riunioni, convegni, manifestazioni, azioni pilota di cooperazione (o di scambio) intesa a promuovere, in particolare:

I progetti di cooperazione ammissibili all'aiuto riguardano qualsiasi iniziativa che presuppone la compartecipazione degli operatori suddetti (riunioni, convegni, manifestazioni, azioni pilota di cooperazione (o di scambio) intesa a promuovere, in particolare:

- la conoscenza reciproca della letteratura e della storia dei popoli europei e l'accesso ad esse;

a) la conoscenza reciproca della letteratura e della storia dei popoli europei e l'accesso ad esse;

- lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare l'accesso alle informazioni relative alla diffusione, alla promozione e alla traduzione del libro e l'accesso alla lettura da parte dei cittadini;

b) lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare:

- l'accesso alle informazioni relative alla diffusione del libro, creando, ad esempio, una banca dati che contenga informazioni relative ai libri disponibili sul mercato nonché alle case editrici e al loro settore di specializzazione, per favorire la coproduzione e la copubblicazione di opere europee;

- la promozione del libro;

- la traduzione del libro, ivi inclusa la possibilità di costituire una banca di

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dati semantici (di difficoltà e peculiarità semantiche) per i traduttori tecnici e letterari;

- l'accesso alla lettura da parte dei cittadini;

- lo scambio di esperienze e know-how su temi di interesse comune tra professionisti a livello europeo;

c) lo scambio di esperienze e know-how su temi di interesse comune tra professionisti a livello europeo;

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B.

MOTIVAZIONE

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sul programma Arianna il 27 giugno 1996.

Nella sua posizione comune, il Consiglio ha accolto totalmente, in parte o con formulazione diversa 28 dei 43 emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura.

Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione

Il Consiglio ha apportato modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; le più significative sono le seguenti:

1. La durata del programma è stata ridotta da cinque anni (1996-2000) a due anni (1997 e 1998).

2. La proposta originaria della Commissione prevedeva una dotazione finanziaria di 34 mecu per un periodo di cinque anni, mentre la posizione comune fissa tale dotazione a 7 mecu per un periodo di due anni.

3. Il Consiglio ha optato per un comitato avente duplice funzione di gestione e di consulenza piuttosto che per il comitato consultivo originariamente proposto dalla Commissione.

4. La struttura del programma Arianna è stata modificata, in particolare, per quanto concerne le azioni proposte, che sono state riformulate portando a 6 le tre azioni originariamente proposte.

Emendamenti per la seconda lettura

La vostra relatrice ritiene importante che negli emendamenti per la seconda lettura l'attenzione si incentri su un numero ridotto di settori chiave. Detti emendamenti sono relativi alle modifiche che il Consiglio ha apportato alle proposte della Commissione - bilancio e comitatologia - nonché agli emendamenti del Parlamento non accolti dal Consiglio concernenti le lingue a minore diffusione e la possibilità di prevedere un sostegno per l'istituzione di banche di dati semantiche nel quadro del Programma.

a) Durata e dotazione finanziaria

La vostra relatrice può accettare la riduzione della durata del programma da cinque a due anni. In primo luogo, i progetti pilota nei settori compresi dal programma Arianna hanno operato nel 1996 con un dotazione finanziaria di 2,5 mecu, importo previsto dalla Commissione per il primo anno di attività del programma stesso. In secondo luogo, ciò significa che il programma Arianna si concluderà nello stesso anno del programma CALEIDOSCOPIO. Infine, nella posizione comune si afferma, all'articolo 8, che un anno dopo l'attuazione del programma, la Commissione presenterà un rapporto sui risultati ottenuti accompagnato da proposte per il proseguimento del programma.

Tuttavia, la vostra relatrice non ritiene che la dotazione finanziaria sia adeguata. Nella scheda finanziaria contenuta nella proposta originaria della Commissione veniva indicata una dotazione finanziaria di 34 mecu per cinque anni. Tale importo è stato in seguito rivisto dalla Commissione e portato a 23,5 mecu per cinque anni al fine di consentire l'introduzione del programma Raphael. Nel ridurre la dotazione finanziaria per un periodo di due anni a 7 mecu, il Consiglio ha adottato le proposte presentate dalla Commissione nella scheda finanziaria rivista: 3 mecu per il 1997 e 4 mecu per il 1998. Tuttavia, in tal modo s'ignora il fatto che, come nella maggior parte dei programmi, gli stanziamenti annuali sono più

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consistenti negli ultimi anni di attività dei programmi. Pertanto, con l'emendamento n. 2, la vostra relatrice cerca di incrementare la dotazione finanziaria fino a 10,5 mecu. Tale importo è pari alla metà di quello rivisto della Commissione per il 1997-2000 (21 mecu), e non ad un terzo.

b) Il Comitato

La vostra relatrice ritiene che la procedura di Comitato consultivo e di gestione per il quale il Consiglio ha optato risulti eccessivamente macchinosa e restrittiva per un programma quale Arianna. Pertanto, gli emendamenti 1 e 4 ripristinano il Comitato consultivo previsto dalla Commissione nella sua proposta originaria.

c) Lingue a minore diffusione

All'emendamento n. 3, la vostra relatrice ha ripresentato il precedente emendamento 28, approvato in prima lettura dal Parlamento, che è stato solo in parte accolto dal Consiglio. In tal modo si cerca di assicurare che il rapporto di valutazione, che dovrà essere presentato dalla Commissione, comprenda informazioni sull'impatto del programma quanto alla divulgazione della letteratura nelle lingue a minore diffusione nella Comunità. Tale approccio è pienamente coerente con gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2.

d) Banca di dati semantica

Con l'emendamento n. 5, basato sul precedente emendamento n. 41, si cerca di includere la possibilità di fornire un sostegno, grazie al programma Arianna, all'istituzione di banche di dati semantiche nella Comunità. Vista la riformulazione delle Azioni da parte del Consiglio, tale proposta si inserisce perfettamente nell'Azione 2 relativa a iniziative di cooperazione volte a facilitare l'accesso alle informazioni di interesse per i traduttori letterari.

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