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Attività Produttive. Altre attività Depositi. Descrizione

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Academic year: 2022

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Attività Produttive

Altre attività › Depositi

Descrizione

Costituisce esercizio dell’attività di deposito merci per conto terzi l’attività di custodia e conservazione di merci e derrate.

Requisiti

I depositi devono possedere caratteristiche di costruzione, impianti e attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito come prescritto dagli articoli 28 e 30 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Adempimenti

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell’attività è necessario presentare:

SCIA Modello A

Procura, debitamente firmata dal titolare dell'attività, se la pratica è trasmessa al SUAP da terzi

Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante Copia permesso soggiorno - se cittadino extracomunitario Atto costitutivo se trattasi di società

Atto registrato di locazione dei locali, completo dei dati catastali, ovvero certificazione/dichiarazione di proprietà

Copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP Planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100

Asseverazioni, redatte da un tecnico abilitato formalmente incaricato, inerenti il

possesso, per i locali sede dell'attività, dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di

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sicurezza, impatto acustico, prevenzione incendi, agibilità e destinazione d'uso

SCIA Prevenzione Incendi, qualora richiesto dalla vigente normativa in materia; in caso contrario, specificare, nella perizia asseverata, la non necessarietà della stessa (si ricorda che la SCIA per la prevenzione incendi deve essere trasmessa al competente comando dei Vigili del Fuoco per il tramite del SUAP)

notifica sanitaria ASL corredata degli allegati in essa richiesti inclusa copia della ricevuta di versamento oneri ASL (20 euro) - se settore alimentare

Per il subentro è necessario presentare:

Comunicazione Subingresso

Procura, debitamente firmata dal titolare dell'attività, se la pratica è trasmessa al SUAP da terzi

Atto costitutivo se trattasi di società

Atto registrato inerente il subingresso (affitto/cessione di azienda) Atto registrato di locazione dei locali, completo dei dati catastali, ovvero certificazione/dichiarazione di proprietà

Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante

Asseverazioni, redatte da un tecnico abilitato formalmente incaricato, inerenti il

possesso, per i locali sede dell'attività, dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza, impatto acustico, prevenzione incendi, agibilità e destinazione d'uso

Copia permesso soggiorno - se cittadino extracomunitario

notifica sanitaria ASL corredata degli allegati in essa richiesti inclusa copia della ricevuta di versamento oneri ASL (20 euro) - se settore alimentare

Copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina del requisito della regolarità contributiva, approvato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 29/07/2021, l’istante dovrà presentare, unitamente alla documentazione da allegare alla SCIA, apposita

autocertificazione, come da modulistica disponibile su questo Portale, inerente la regolarità della propria posizione tributaria come intesa dall’art. 2 del Regolamento sopra citato.

Per le Società, la dichiarazione deve essere presentata dall’Amministratore o dal Legale Rappresentante, in relazione al patrimonio sociale.

L’Ufficio SUAP, in sede di istruttoria, provvederà alla verifica di quanto dichiarato presso i competenti Uffici/Servizi.

Per la cessazione dell'attività è necessario presentare:

Modello Comunicazione Cessazione;

Procura, debitamente firmata dal titolare dell'attività, se la pratica è trasmessa al SUAP da terzi

Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante Copia permesso soggiorno - se cittadino extracomunitario SCIA ASL - se settore alimentare

Copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP

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IN CASO DI ATTIVITA' ESERCITATA NEL SETTORE ALIMENTARE E' NECESSARIO PRESENTARE:

Notifica Sanitaria* (per la tipologia di modulistica ASL da impiegare vedere nota a fondo pagina) redatta sulla modulistica della ASL ROMA 6, ai fini della registrazione dell'attività presso la ASL di appartenenza e corredata di tutti gli allegati richiesti dalla ASL inclusa la ricevuta del

versamento di €. 20,00 a favore della ASL ROMA 6.

Congiuntamente alla modulistica sopracitata si rende disponibile la procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dall'intestatario della pratica.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

La SCIA è esente da bollo; sono dovuti i diritti di istruttoria SUAP per i seguenti importi:

- DEPOSITO NON ALIMENTARE: €. 30,00 avvio/modifica/subingresso attività;

- DEPOSITO ALIMENTARE: €. 50,00 avvio/modifica/subingresso attività;

- CESSAZIONE ATTIVITA' DI DEPOSITO: €. 20,00.

Modalità di pagamento dei diritti dovuti per la presentazione delle pratiche delle attività produttive indirizzate al S.U.A.P.:

a) “PAGO PA”, funzione di pagamento telematica accessibile dall’homepage del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma (tasto blu) ovvero al ;

b) Pagamento in contanti presso lo Sportello di Tesoreria Comunale sito nelle filiali della BCC-Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - CAUSALE: “DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.”.

ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare il versamento dei diritti di istruttoria SUAP tramite conto corrente postale. Si informa altresì che a partire dall’anno 2022 non sarà più possibile versare oneri / diritti al Comune di Genzano di Roma tramite bonifico bancario.

IMPRESE ALIMENTARI: AGGIORNAMENTO IMPORTO ONERI DOVUTI ALLA ASL ROMA 6 PER REGISTRAZIONE / MODIFICA

Si informano tutti gli operatori economici del settore alimentare che il Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 6, con lettera prot. ASL n. 4066 del 19/01/2022, registrata al Protocollo dell'Ente in data 20/01/2022 al n. 2026, ha comunicato l'adeguamento delle tariffe dovute per la registrazione ovvero per la modifica delle imprese alimentari presso la ASL ROMA 6.

In particolare si specifica che l'importo degli oneri dovuti alla ASL è pari ad euro 20,00 (non viene pertanto più richiesta la quota di euro 50,00 per la presentazione della notifica sanitaria alimentare alla ASL).

Il versamento effettuato dal titolare dell'attività dovrà riportare la Causale 3B Scia Sanitaria.

Tale importo, attestato con ricevuta di versamento da allegare obbligatoriamente alla Notifica Sanitaria presentata al SUAP Comunale, deve essere corrisposto sia in caso di nuova registrazione dell'attività alimentare sia in caso di modifiche che comportino una variazione della registrazione originaria (inizio attività, subingresso, modifica tipologia attività, modifica ragione sociale).

Il Dipartimento di Prevenzione ASL ROMA 6 ha altresì precisato che in caso di:

- cessazione / sospensione dell'attività alimentare, - modifiche strutturali,

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- variazione del legale rappresentante dell'impresa,

non è previsto il pagamento della suddetta tariffa a favore della ASL.

Esclusivamente al fine di permettere all'utenza interessata di reperire i dati dell'IBAN su cui effettuare il versamento degli oneri di cui sopra, si riporta, nella pagina “Modulistica” di questa Sezione del Portale SUAP, la lettera ASL ROMA 6 risalente all'anno 2019.

*NOTE SULLA MODULISTICA ASL ROMA 6 - SETTORE ALIMENTARE:

La modulistica denominata SCIA 2 - NOTIFICA SANITARIA è necessaria per notificare, nell'ambito delle attività alimentari:

- l'apertura di una nuova attività;

- i cambiamenti dell'attività (strutturali e/o di ciclo produttivo ovvero cambio nome ditta / ragione sociale / sede legale o produttiva);

- la cessazione o sospensione dell'attività.

L'Allegato A/3 Relazione Tecnica è facoltativo.

L'Allegato A/4 Scheda Produttore Primario ed attività connesse è dedicato agli Agricoltori / Allevatori.

Nel caso venga esercitato il trasporto di prodotti alimentari, congiuntamente all'attività prevalente, è necessario allegare alla notifica sanitaria copia della carta di circolazione dell'automezzo impiegato e copia della certificazione inerente la conformità igienico-sanitaria dello stesso.

SANZIONI:

L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci,

l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:

a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti

b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente

l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

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Normativa

D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 – Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

- Legge 28 giugno 2019 n.58 art. 15-ter;

- Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/07/2021: /c058043/zf/files/normativa/Regolamento regolarit tributaria 21 07 21.pdf

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Riferimenti

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