Impossibilità di trasferimento di un tirocinante da un ufficio giudiziario ad un altro e di cumulare i periodi di tirocinio.
(Risposta a quesito dell’8 novembre 2017)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:
"- letta la nota in data 14 settembre 2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … pone un quesito per conoscere se “sia consentito il trasferimento di un tirocinante da un ufficio giudiziario ad un altro con il consenso di entrambi gli uffici e se i periodi di tirocinio svolti possano essere cumulati”;
osserva:
il problema sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … è stato in più occasioni affrontato dal Consiglio ed è risolvibile alla luce della ratio ispiratrice della normativa riguardante i tirocini formativi.
Come già rappresentato nelle precedenti delibere va ricordato che, già a partire dalla metà degli anni duemila, si era assistito alla sottoscrizione di convenzioni con enti locali, per lo più Ordini Avvocati e Università, per lo svolgimento presso i Tribunali di tirocini e stages. Si era partiti da convenzioni stipulate dagli Uffici giudiziari con gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) per l'utilizzo, a fini di formazione professionale, di lavoratori socialmente utili, di cassintegrati e di disoccupati, di giovani iscritti in cooperative appositamente costituite, utilizzati soprattutto per riempire i vuoti gradualmente determinati nelle Cancellerie dai fisiologici pensionamenti del personale amministrativo. Sono successivamente intervenute altre tipologie di convenzioni specificamente rivolte alla formazione professionale in ambito giudiziario. Vanno in particolare rammentate: le Convenzioni con le Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi introdotte dall'art. 16 D.Lgs 17 novembre 1997 n. 398, che prevedono la possibilità che gli studenti svolgano, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari (150 ore); le Convenzioni con le Università, previste dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. legge Treu), ed attualmente art. 1, comma 32, della legge 92/2012 (legge Fornero), che consentono agli studenti universitari di effettuare stage presso aziende e Pubbliche Amministrazioni, compresa l'amministrazione giudiziaria; le Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, con le Università e con le SSPL, disciplinate dall'art. 37 legge 111/2011, che consentono la possibilità di un tirocinio presso gli uffici, di durata sino ad un anno, sostitutivo dei percorsi formativi dell'ente sottoscrittore (pratica forense, dottorato di ricerca e tirocinio presso la SSPL).
L'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98), ha introdotto la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze, senza richiedere necessariamente, ma senza tuttavia escluderla, la stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario.
Deve dunque ritenersi che proprio la natura “negoziale” del rapporto che lega il tirocinante a uno specifico ufficio, non consenta di ipotizzare né trasferimenti di sede, né frazionamenti del tirocinio presso Uffici giudiziari diversi, con il che si snaturerebbe di fatto la peculiare natura dell'istituto,
delibera
di rispondere alla nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … nel senso di cui in parte motiva, evidenziando che il tirocinio formativo deve avere luogo per intero presso l'Ufficio giudiziario per il quale è stata chiesta e ottenuta l'ammissione."