Rapporti fra sezioni di polizia giudiziaria ed uffici giudiziari diversi dalla Procura della Repubblica di pertinenza.
(Risposta a quesito del 24 maggio 2001)
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 maggio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:
“Con nota del 14 ottobre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Potenza formulava un quesito diretto a conoscere se fosse configurabile per un Procuratore della Repubblica di altro distretto il potere di rivolgersi direttamente alla Sezione di p.g. esistente presso l'ufficio di Procura, nel cui circondario dovevano essere svolte le indagini, in base alla previsione dell'art. 58, comma 3, c.p.p..
Nella specie quel Procuratore della Repubblica, avendo richiesto alla Sezione di p.g. presso la Procura Circondariale di Bari il compimento di indagini da svolgere in quel circondario, aveva registrato la mancata evasione della richiesta.
E' rimasto a lungo irrisolto il dubbio, sorto in seno alla Sesta Commissione, circa la possibilità per il Consiglio Superiore della Magistratura di rispondere al quesito posto, atteso che esso implica l'analisi di questioni di stretta interpretazione processual-penalistica.
Tuttavia, è infine prevalsa la tesi secondo cui una sfera di competenza residua al Consiglio Superiore, implicando il quesito problematiche che da un lato non trovano compiuta soluzione nell'impianto codicistico, e dall'altro si rivelano capaci di incidere nei rapporti di leale e proficua collaborazione cui sono sempre tenuti tutti gli uffici giudiziari.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, rilevato che il quesito si riferisce all’interpretazione di norme processuali (artt. 56, 58 e 59 c.p.p. ed art. 9 norme attuaz. C.p.p.), dichiara il non luogo a deliberare”.