N. 22
Oggetto: Pratica num. 2004/FT/2010 - Decreto n. 49 del 16 marzo 2010 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha disponeva il trasferimento d'ufficio, in via provvisoria, del dott. Primo dalla sezione GIP/GUP alla sezione III penale.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
“- letto il decreto n. 49 del 16 marzo 2010 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha disponeva il trasferimento d'ufficio, in via provvisoria, del dott. Primo dalla sezione GIP/GUP alla sezione III penale al fine di risolvere una situazione di potenziale incompatibilità ex art. 19 O.G. tra lo stesso dott. Primo e la dott.ssa Seconda, giudice della sezione I penale, come peraltro richiesto dalla I commissione referente di questo Consiglio Superiore della Magistratura con nota in data 10 marzo 2010;
- lette le osservazioni del dott. Primo con le quali egli assumeva che il trasferimento d'ufficio non potesse avere natura provvisoria, che ciò sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, posto che si tradurrebbe in una inefficienza della sezione III penale causata da una sua maggiore instabilità, che infine tale soluzione priverebbe il sottoscritto di una data certa per poter concorrere a successivi concorsi interni;
- lette le controdeduzioni con cui il Presidente del Tribunale riteneva che la regola del concorso di cui al par. 40.1 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari attualmente in vigore stabilisse la regola del concorso in via generale, principio derogabile a norma del paragrafo 50 della medesima circolare ma con interpretazione assolutamente restrittiva, ed asseriva che in caso contrario si sarebbe realizzato un trattamento preferenziale per il giudice in situazione di potenziale incompatibilità ex art. 19 dell'O.G. rispetto agli altri magistrati;
- visto il parere, favorevole a maggioranza all'approvazione del decreto, con cui il Consiglio giudiziario riteneva il provvedimento "non contrario alla circolare perché rispetta il principio del concorso interno quale presupposto della mobilità di tutti i magistrati";
- visto il parere di minoranza con cui il medesimo Consiglio giudiziario esprimeva viceversa parere contrario all'approvazione del decreto "in quanto i parr. 50.1 lett. F) e 51.2 della circolare sulle tabelle 2009-2011 prevedono il trasferimento di ufficio del magistrato, senza previsione di una temporaneità del medesimo, ed escludendo quindi la possibilità/necessità di partecipazione ad un concorso interno, essendo i casi di trasferimento di ufficio in via provvisoria previsti solo nelle ipotesi di cui ai parr. 45.3, 44.2 e 49.3 della circolare sulle tabelle";
OSSERVA
È condivisibile il parere di minoranza del Consiglio giudiziario e pertanto va approvato il decreto n.
49 del 16 marzo 2010 del Presidente del Tribunale di Alpha, qualificato però lo stesso quale trasferimento d'ufficio in via definitiva, e non provvisoria, alla sezione III penale. Appare infatti chiaro il dettato dei parr. 50.1 lett. F) e 51.2 della circolare sulle tabelle attualmente in vigore nella parte in cui prevedono che il magistrato incompatibile sia destinato ad altro settore o sezione dell'ufficio, senza prevedere alcuna temporaneità di detto trasferimento. Peraltro il principio generale ricavabile dalla circolare sulla formazione delle tabelle attualmente in vigore è che il trasferimento interno all'ufficio (sia esso d'ufficio o a domanda) abbia carattere di definitività, principio derogato in soli tre casi espressamente previsti, ovvero nella ipotesi di assegnazione di magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso (par. 44.2), qualora vi siano incompatibilità tra il settore di lavoro del magistrato e le sue esigenze di famiglia o di salute (par. 45.3) e nel caso di superamento del termine massimo di dieci anni in sezione senza essere risultato vincitore di concorso interno (par. 49.3). Né pare condivisibile l'argomentazione secondo cui tale interpretazione si tradurrebbe in un trattamento preferenziale per i magistrati che si siano venuti a trovare in una situazione di potenziale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'O.G. rispetto a quella degli altri magistrati, posto che, a prescindere dal caso di specie, può ben
accadere che il tramutamento del magistrato si risolva in una assegnazione a lui sgradita. Viceversa aderire all'interpretazione della maggioranza del Consiglio giudiziario significherebbe alimentare inefficienza nell'ufficio giudiziario posto che il magistrato potenzialmente incompatibile potrebbe dover essere assegnato provvisoriamente più volte, a differenti sezioni, prima di trovare una collocazione definitiva,
all’unanimità delibera
di approvare il decreto n. 49 del 16 marzo 2010 con cui veniva disposto il trasferimento d'ufficio del giudice dott. Primo dalla sezione GIP/GUP alla sezione III penale, qualificando lo stesso quale trasferimento definitivo e non in via provvisoria”.