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2 del per il triennio del Tribunale di Alpha

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N. 26

Oggetto: Pratica num. 272/FT/2011. Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 2 del 10.1.2011, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 luglio 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“con decreto n. 183 del 6.12.2010 il Presidente del Tribunale di Alpha bandiva concorso interno per quattro posti di giudice oltre ad eventuali posti di risulta;

con decreto n. 2 del 10.1.2011 il medesimo Presidente decideva il concorso interno assegnando i posti, a domanda, ai dottori Prima (alla seconda sezione penale), Seconda (alla quinta sezione penale), Terzo (alla nona sezione penale) e Quarta (alla sezione GIP/GUP);

Con particolare riferimento al concorso interno per il posto alla quinta sezione penale testualmente il Presidente del Tribunale riferiva: “La dottoressa Quinta (nominata con D.M. 28 luglio 1998) ha maturato varie esperienze nel settore penale, dapprima presso il Tribunale di Beta (sino al febbraio 2004) e, poi, presso il Tribunale di Alpha, in particolare presso la sezione distaccata di Gamma, dove gestisce il ruolo dibattimentale monocratico. La dottoressa Sesta (nominata con D.M. 19 novembre 2002) magistrato che ha già conseguito la prima positiva valutazione di idoneità professionale, ha maturato un'esperienza professionale esclusivamente nel settore penalistico, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Delta, occupandosi di plurime tipologie di reati e svolgendo significativa attività d'udienza avanti il Tribunale ordinario, la corte di Assise e il Tribunale per i minorenni. La comparazione attitudinale tra i due magistrati, rientranti nella fascia di anzianità di ruolo di otto anni di cui al paragrafo 41.4 circolare tabelle potrebbe ipotizzarsi la prevalenza della dottoressa Quinta, con l'ulteriore ineluttabile conseguenza dell'assegnazione, d'ufficio, della dottoressa Sesta al posto così risultante vacante (sezione distaccata di Gamma, stante l'assenza di domande di eventuali aspiranti per tale posto di risulta).

Peraltro, la dottoressa Sesta, come emerso nel corso del colloquio intercorso con il Presidente delegato, ha rappresentato come si trovi nella situazione di cui al par. 45.1 circolare tabelle 2009- 2011 e che, per la sua particolare condizione familiare, sarebbe estremamente pregiudizievole una eventuale assegnazione a sezione distaccata. Ha rappresentato infatti che risiede in Alpha, che ha due figli di età inferiore ai tre anni, di cui uno di pochi mesi e che, stante l'attività professionale del marito - presso azienda multinazionale con l'impegno quasi esclusivo o, comunque, prevalente, in Epsilon - si porrebbero problemi organizzativi difficilmente superabili, in contrasto con l'esigenza di una pronta reperibilità della madre, in dipendenza delle condizioni dei piccoli figli e delle loro necessità di cura. A fronte di tale situazione, nell'ambito della valutazione cui è tenuto il capo dell'ufficio e tenuto conto del bilanciamento degli interessi sottesi alle previsioni di cui ai paragrafi 45.1 e 47.1 circolare tabelle 2009/2011, questa Presidenza ritiene che, necessariamente, in dipendenza delle condizioni personali rappresentate dalla dottoressa Sesta, la stessa deve trovare collocazione presso la sede centrale in Alpha e, quindi, destinata alla sezione quinta penale, non essendovi altro posto disponibile in sede concorsuale. Va notato, a tale ultimo riguardo, che l'individuazione di tale sezione discende dal fatto che le altre sezioni in concorso assegnato a magistrati che prevalgano non solo sulla dottoressa Sesta, ma anche sulla dottoressa Quinta (quest'ultima, come già visto, ha presentato domanda anche per la sezione nona penale, per la quale risulta soccombente rispetto al dott. Terzo)”;

relativamente al citato concorso nessuna osservazione veniva presentata ma il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha in data 25 gennaio 2011 esprimeva “a maggioranza parere favorevole, fatta eccezione per l'assegnazione della dott.ssa Sesta alla V sezione penale, in relazione alla quale esprime parere contrario. Invero il provvedimento in esame si articola sul punto in tre passaggi: 1) un giudizio di pari livello attitudinale dei due magistrati che hanno presentato domanda per la V sezione penale, cioè la dott.ssa Quinta e la dott.ssa Sesta (valutazione

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peraltro discutibile, tenuto conto della lunga esperienza giudicante penale della prima a fronte della esperienza più breve e solo requirente della seconda); 2) un riconoscimento della maggiore anzianità di servizio della dott.ssa Quinta, che determinerebbe quindi la prevalenza della stessa; 3) l'assegnazione del posto alla dott.ssa Sesta per evitare “l'ulteriore ineluttabile conseguenza dell'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Sesta, al posto così risultante vacante (sezione distaccata di Gamma”, che sarebbe lasciato libero dalla dott.ssa Quinta); e ciò in quanto la dott.ssa Sesta versa nelle condizioni previste dai paragrafi 45.1 e 47.1 della vigente circolare sulle tabelle.

Il criterio adottato non appare corretto, in quanto estraneo a quelli previsti dal par. 41 della circolare sulle tabelle (attitudini, anzianità di ruolo, anzianità di servizio, situazioni di incompatibilità, situazioni previste dall'art. 21 legge 104/92). Il provvedimento presidenziale fa infatti refluire sull'assegnazione del posto alla V sezione penale le conseguenze - peraltro non ineluttabili - derivanti dalla scopertura del posto occupato dal magistrato che dovrebbe prevalere, secondo lo stesso provvedimento, sull'altra candidata.

Invece, la creazione di un posto di risulta e la necessità di copertura dello stesso danno luogo ad una situazione che non è consentito prevenire negando al magistrato interessato il diritto di ottenere il posto che gli spetterebbe applicando i criteri previsti dalla circolare, ma deve essere risolta in un momento successivo, sulla scorta di altre disposizioni contenute nella circolare sulle tabelle. Nel caso di specie dunque il posto alla V sezione penale avrebbe dovuto essere assegnato alla dott.ssa Quinta, prevalente sulla dott.ssa Sesta quanto meno per la maggiore anzianità di servizio.

Successivamente si sarebbe dovuto trovare soluzione al duplice problema relativo alla copertura del posto di risulta della sezione distaccata di Gamma e della collocazione della dott.ssa Sesta.

Tale problema esula dalla competenza in questa sede del Consiglio Giudiziario, ma appare comunque opportuno segnalare, da un lato, che andrebbe meglio verificata l'effettiva ricorrenza delle situazioni rilevanti ai sensi del par. 47.1, dall'altro, che la dott.ssa Sesta potrebbe trovare una collocazione in sede centrale e la sezione distaccata essere coperta mediante la procedura di cui al par. 50.1 lett. a) circolare sulle tabelle”.

Controdeduceva il Presidente del Tribunale di Alpha in data 11 febbraio 2011 argomentando come segue: “il punto di dissenso con il parere del Consiglio giudiziario attiene, quindi, esclusivamente alla considerazione dei possibili effetti della regola di cui al paragrafo 47.1, affermando il consiglio giudiziario che essa non contribuisce ad orientare le scelte in sede concorsuale, diversamente da quanto ritenuto nel decreto n. 2/2011. Il paragrafo 47 fa parte del capo 5 circolare tabelle, che concerne l'assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio”. Detto paragrafo prevede che alle sezioni distaccate

“possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma 45.1 salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto … Deve notare questa Presidenza che secondo l'ordinamento giudiziario e la normativa secondaria, in primis la circolare Tabelle, sia l'assegnazione dei magistrati di nuova destinazione che l'assegnazione a seguito di tramutamento interno possono avvenire solo a seguito di concorso (par.

40 e 44). Poiché il paragrafo 47.1 regolamenta le assegnazioni alle sezioni distaccate, necessariamente il criterio ivi indicato integra una delle regole che devono seguirsi nelle determinazioni in esito a concorso interno, poiché solo in questa sede il capo dell'ufficio può procedere, appunto, alle assegnazioni dei giudici, su domanda o d'ufficio, ai posti in concorso, banditi o di risulta. D'altra parte, se si ritenesse che i paragrafi 45.1 e 47.1 non devono essere presi in considerazione per le valutazioni concorsuali di pertinenza del capo dell'ufficio, sembra opportuno che codesto Consiglio Superiore voglia specificare, invece, in quale diversa fase di assegnazione - in ipotesi, evidentemente, non concorsuale - tali regole devono trovare applicazione

… … In tale prospettiva appare all'evidenza intrinsecamente contraddittorio il parere espresso dal consiglio giudiziario, là dove si esprime favorevolmente, nel contempo, alle assegnazioni dei dottori Terzo, Prima e Quarta ai posti richiesti presso la sede centrale, non avvedendosi che nel caso in cui sia la dottoressa Sesta che la dottoressa Quinta siano destinate alla sede centrale (come

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ipotizza il Consiglio giudiziario stesso), necessariamente il concorso deve comunque portare alla copertura del posto di risulta della sezione distaccata di Gamma, con l'ulteriore conseguenza che ivi dovrebbe essere destinato uno dei tre predetti magistrati, che però, sono tutti ampiamente prevalenti, per titoli e anzianità, sulla dottoressa Quinta”.

Ritiene questo Consiglio condivisibile il parere del Consiglio giudiziario, e perciò non approvabile il decreto n. 2 del 10.1.2011 del Presidente del Tribunale di Alpha nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Sesta, per le seguenti ragioni.

E' condivisibile l'opinione del Presidente del Tribunale allorquando ritiene che, in astratto, per l'assegnazione a seguito di tramutamenti interni all'esito di concorsi, debba trovare applicazione il disposto di cui ai parr. 45.1 e 47.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011. Viceversa non può condividersi la decisione del Presidente del Tribunale nella parte in cui ritiene che la tutela della dott.ssa Sesta debba trovare applicazione nell'ambito della procedura concorsuale in esame.

Il concorso bandito con il decreto n. 183 del 6.12.2010 aveva infatti riguardo a quattro posti di giudice oltre ad eventuali posti di risulta. Ne consegue che oltre ai posti direttamente banditi si sarebbero potuti coprire eventuali posti di risulta nel solo caso in cui vi fossero stati aspiranti, la procedura di trasferimento d'ufficio avendo regole diverse e non potendo innestarsi nel corso di una procedura di tramutamento a domanda con esito positivo.

La dott.ssa Sesta ha preso possesso presso il Tribunale di Alpha in data 12.11.2010 e da allora è stata in congedo per maternità sino ad epoca successiva all'avvio della procedura di tramutamento interno del Presidente del Tribunale di Alpha. La stessa pertanto, in caso di mancata partecipazione con successo ad un concorso, ai sensi del par. 44.2 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari attualmente in vigore, dovrà essere temporaneamente destinata in supplenza ad uno dei posti vacanti e, nell'ambito di tale destinazione, dovrà essere tenuta in considerazione la sua condizione di madre di prole infratreenne.

Analogamente detta condizione di madre potrà essere tutelata nel caso in cui si proceda con un trasferimento d'ufficio per un posto rimasto senza aspiranti o per le altre ipotesi di cui al par. 50 della circolare in questione.

Infine le previsioni di cui al par. 45 della circolare ben potrebbero essere fatte valere, ad esempio per decretarne la prevalenza in caso di parità di attitudini, nell'ambito di un concorso interno allorquando il settore di servizio di provenienza del magistrato con prole in tenera età non consentisse una organizzazione compatibile con le sue esigenze familiari.

Nessuna delle tre situazioni appena rappresentate corrisponde però a quella in cui si trova ora la dott.ssa Sesta.

Ella infatti non risulta vincitrice di concorso interno e neppure è stata destinata in supplenza.

Qualora ciò avvenisse o qualora ella dovesse essere tramutata d'ufficio, come detto, potrà far valere le sue legittime ragioni.

Attribuire viceversa in questa sede una prevalenza della dott.ssa Sesta sulla dott.ssa Quinta ai sensi del par. 45 della circolare in virtù del fatto che la stessa potrebbe essere costretta ad un successivo tramutamento d'ufficio presso la sezione distaccata di Gamma, sede liberata dalla dott.ssa Quinta, significherebbe confondere i piani di due diversi concorsi ed attribuire rilevanza immediata ad una condizione la cui verificazione non può considerarsi certa. Ben potrebbe accadere infatti che nel frattempo mutino i presupposti di fatto che inducono a ritenere che la dott.ssa Sesta sia il candidato più probabile per il posto presso la sezione distaccata di Gamma.

Dovrà in conclusione il Presidente del Tribunale assegnare il posto alla sezione quinta penale al soggetto con maggiori attitudini o con maggiore anzianità di servizio e di ruolo a parità di attitudini (già indicato nella dott.ssa Quinta) e solo successivamente assegnare provvisoriamente la dott.ssa Sesta ad uno dei posti vacanti ai sensi del par. 44 della circolare citata, in tale sede tenendo conto della sua condizione di madre di prole infratreenne. Qualora il Presidente del Tribunale decidesse di mettere a concorso il posto presso la sezione distaccata di Gamma lasciato libero dalla dott.ssa Quinta, e nel caso in cui non fossero presentate domande (circostanza che a priori non può essere

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esclusa) si dovrà tenere conto in quella sede della condizione di madre di figli in tenera età della dott.ssa Sesta e provvedere di conseguenza.

delibera

di approvare il decreto n. 2 del 10.1.2011 del Presidente del Tribunale di Alpha ad eccezione della parte concernente l'assegnazione della dott.ssa Sesta alla sezione V penale. "

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