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COMUNE DI CITTA DI CASTELLO. (Provincia di Perugia) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGIO SOCIALE

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(1)

N. ______________ del Registro delle Scritture Private

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO (Provincia di Perugia)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGIO SOCIALE

L’anno duemilaventidue, il giorno ________ del mese di ____________ in Città di Castello

(__/__/___).

Il COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO con sede in Città di Castello – P.zza Gabriotti n ° 1, (Codice Fiscale/Partita I.V.A .n. 00372420547), di seguito denominato

“locatore”, rappresentato da MORETTI Dott. Ing. ANDREA, nato a Perugia (PG) il 17

gennaio 1974 (C.F.: MRTNDR74A17G478L), Dirigente Incaricato della Direzione del Settore “Lavori Pubblici – Patrimonio – Infrastrutture Tecnologiche – Protezione Civile” del Comune di Città di Castello, ove è domiciliato per la funzione, il quale interviene nel presente atto a norma dell’art. 46 dello Statuto Comunale – a ciò autorizzato giusto Decreto Sindacale n. 38 in data 30 dicembre 2020, in copia conservato agli atti – per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. _______________ del ____________ ed alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12 aprile 2021, entrambe esecutive.

CONCEDE IN LOCAZIONE

A _______________________, nat_ a __________________ (__) il _______________, residente a Città di Castello in ________________ n. ___ – (C.F.: ___________________), di seguito denominat__ “conduttore”, l’unità immobiliare posta al __° piano del complesso immobiliare denominato “CASA VERDE” - ubicato in Città di Castello, Via Martiri della

Libertà n. 20 - e composta da n° __ van__, oltre cucina e servizi e fondo al piano terra, della superficie utile complessiva di mq. _____,__=, il tutto come meglio identificato nelle planimetrie che, in unico, si allegano al presente atto sotto la lettera “A”.

(2)

L’unità immobiliare è identificata al Catasto Urbano al foglio n° 149, part. 2977.

La presente locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1°) – DURATA DEL CONTRATTO – Il contratto è stipulato per la durata di anni 4

(quattro) a decorrere dalla data del / /__ e con scadenza alla data del _/__/__.

Alla prima scadenza, ove una delle parti non comunichi all’altra la propria intenzione a non procedere al rinnovo contrattuale mediante lettera raccomandata con preavviso di mesi 6 (sei), il contratto di rinnova di diritto di anni 4 (quattro) agli stessi patti e condizioni.

E’ data facoltà al Comune di rinegoziare il contratto alla scadenza per un eguale periodo, dietro verifica del permanere nel possesso dei requisiti previsti dal Regolamento generale per l’accesso e la gestione della “Casa Verde” – alloggi a canone agevolato per anziani.

La durata è comunque subordinata alla disponibilità del complesso immobiliare di proprietà dell’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale – Umbria, regolata da apposito atto di concessione/convenzione.

2°) – RECESSO DEL CONDUTTORE – Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi

motivi dal contratto, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine fissato per il rilascio.

3°) – DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE – L’immobile dovrà essere destinato

esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore, del coniuge, di altra persona compresa nel nucleo familiare anagrafico ed eventuali conviventi espressamente autorizzati dal locatore. In caso di decesso del conduttore, avranno diritto al subentro nel contratto di locazione il coniuge superstite convivente e/o eventuali altre persone comprese nel nucleo familiare anagrafico, purché in possesso dei requisiti di accesso stabiliti dal vigente Regolamento generale per l’accesso e la gestione della “Casa Verde” alloggi a canone agevolato per anziani, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettarlo, sottoscrivendolo, pur non allegandolo materialmente al presente atto per concorde volontà.

(3)

In caso di separazione o di divorzio succederà il coniuge cui sia stata attribuita l’abitazione con provvedimento giudiziale.

Nel caso in cui il conduttore abbandoni personalmente l’alloggio, dandone comunicazione scritta al locatore, subentreranno il coniuge o altra persona compresa nel nucleo familiare anagrafico.

4°) – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE – Il conduttore non potrà sublocare o dare in

comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5°) – CANONE DI LOCAZIONE – Il canone di locazione mensile è convenuto in €

____,__ (Euro ____________________/__) più I.V.A. 10% per € ____,__ (euro ______/__) e, così, per un totale di € ______,__ (euro _________________/__), al quale vanno aggiunti

€ 40,00 (euro quaranta/00) da corrispondere unitamente al canone mensile, quale quota parte delle spese per la gestione e l’utilizzo dei servizi e degli spazi comuni.

Il canone, così stabilito, dovrà essere corrisposto in rate mensili posticipate entro e non oltre l’ultimo giorno del mese corrispondente alla mensilità di canone dovuta, mediante la sezione

“pagamenti on-line” della pagina internet del Comune di Città di Castello www.comune.cittadicastello.pg.it dalla quale si può accedere alla piattaforma https://pagoumbria.regione.umbria.it - accesso pagamenti spontanei - Comune di Città di Castello - pagamenti generici o alternativamente presso la Tesoreria Comunale.

L’importo del canone, di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere ridefinito annualmente, sia in aumento che in diminuzione, in forza di quanto disposto dall’art. 14 del citato Regolamento Generale per l’accesso e la gestione della “Casa Verde” alloggi a canone agevolato per anziani ed in funzione all’accertamento dell’ISEE (indicatore della

situazione economica equivalente) familiare riferito alla dichiarazione dei redditi relativa all’ultima annualità documentabile al momento della richiesta da parte dei Servizi Sociali Comunali.

(4)

L’importo del canone aggiornato a valere dal primo gennaio di ogni anno, verrà comunicato dal locatore al conduttore tempestivamente.

Oltre al canone di locazione sono a carico del conduttore le spese di manutenzione ordinaria dell’alloggio e delle pertinenze, le utenze e le spese per la gestione e l’utilizzo dei servizi e degli spazi comuni.

6°) – REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE – Il pagamento del canone, o di

quant’altro dovuto anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualsiasi ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, del canone di locazione e delle spese accessorie, per un importo complessivamente pari o superiore a tre mensilità, comporta la costituzione in mora del conduttore e la risoluzione del contratto.

7°) – ACCESSO ALL’ABITAZIONE – Il conduttore dovrà garantire l’accesso all’unità

immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro eventuali incaricati.

8°) – CONSEGNA DELL’IMMOBILE – Il conduttore dichiara di aver visitato l’alloggio e

di averlo trovato adatto all’uso convenuto e, così, di prenderlo in consegna ad ogni effetto alla data risultante dall’apposito verbale, costituendosi da quel momento custode dell’immobile. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Il conduttore si impegna, altresì, a rispettare le norme del “Regolamento per l’uso degli alloggi”, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettarlo, sottoscrivendolo, pur non allegandolo materialmente al presente atto per concorde volontà, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea di condominio. E’ in ogni caso vietato

al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano creare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva

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dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato.

9°) – MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE – Il conduttore non potrà apportare

alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso del locatore.

10°) – ESONERO DI RESPONSABILITA’ – Il conduttore esonera espressamente il

locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

11°) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Il presente contratto è stipulato con patto di

risoluzione espressa, quando il conduttore:

a) non paghi il canone pattuito secondo quanto disposto dal precedente articolo 6) o sia, per qualsiasi altra causa, debitore moroso nei confronti del locatore;

b) si serva della cosa locata, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convenuto;

c) ospiti stabilmente nell’alloggio persone non autorizzate;

d) apporti modifiche non autorizzate ai locali o agli impianti, ritenute rilevanti dal locatore ai fini del corretto uso dell’alloggio;

e) perda il requisito di accesso di cui al Regolamento generale per l’accesso e la gestione della “Casa Verde” alloggi a canone agevolato per anziani.

In caso di risoluzione del contratto, il conduttore dovrà riconsegnare l’alloggio e le pertinenze entro tre mesi dalla data della risoluzione; da tale data e per tutto il periodo di successiva occupazione il conduttore sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione maggiorato del 20%, salvo il riconoscimento dei maggiori danni.

12°) – SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE – Le spese di bollo e di Registro del presente atto competono in parti uguali al locatore e al conduttore.

13°) – DOMICILIO DEL CONDUTTORE - A tutti gli effetti del presente contratto,

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comprese la notifica degli atti giudiziari, il conduttore elegge domicilio all’indirizzo dell’alloggio a lui locato anche nel caso in cui egli non lo occupi più o comunque non lo detenga.

14°) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il locatore e il conduttore si

autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi esclusivamente con il rapporto di locazione.

15°) – RINVIO A NORME VIGENTI – Per quanto non previsto dal presente contratto, le

parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti in materia di locazione ed agli usi locali.

16°) – CONTROVERSIE – Per ogni controversia dipendente o inerente il presente

contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1°), 2°), 4°), 6°), 10°), 13°) e 14°).

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

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