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unico RID nominato per il distretto di …, sezione distaccata di …

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Ruolo, nomina e conferma dei referenti informatici distrettuali.

(Risposta a quesito del 21 marzo 2018)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 marzo 2018, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la richiesta del 27 gennaio 2017 a firma del dott. …, all’epoca “unico RID nominato per il distretto di …, sezione distaccata di …”;

- rilevato che in tale richiesta il dott. …, dopo aver ripercorso i tratti salienti della normativa secondaria relativa alla nomina dei Rid, e quindi la circolare consiliare 20909\2016, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1 di tale ultima norma, “non appare obiettivamente chiaro se i distretti distaccati abbiano titolo per ottenere autonomi Rid e conseguentemente costituire autonomi Uffici Innovazione”;

- che la Settima Commissione ha conferito quesito all’Ufficio studi per accertare se, presso le sezioni distaccate delle Corti d’appello, possano o meno essere nominati autonomi referenti informatici distrettuali ed essere istituiti autonomi uffici distrettuali per l’innovazione;

- che con quesito n. 16\2018, reso in data 18 gennaio 2018, l’Ufficio studi, dopo aver ricostruito la normativa applicabile in materia, ha esposto che: la giurisprudenza di legittimità “è ferma nel ritenere che la sede centrale di Corte d’Appello e quella distaccata, così come i corrispondenti uffici requirenti, costituiscano una sostanziale unicità organica, tale per cui in alcun modo può parlarsi di strutture diverse, essendo esse mere articolazioni organizzative separate di un medesimo ufficio”; anche il Consiglio, in delibera del 17 settembre 2014 avente ad oggetto risposta a quesito, ebbe a scrivere che “i rapporti tra sede centrale e sede distaccata sono improntati ad una sostanziale unicità organizzativa cosicché non possa in alcun modo parlarsi di uffici diversi, ma soltanto di articolazioni organizzative separate del medesimo ufficio…”, con la conseguenza che, in caso di vacanza dell’incarico direttivo in Corte, le funzioni di reggenza temporanea competono al magistrato più alto in grado in servizio nello stesso ufficio, quand’anche in una sezione distaccata;

tuttavia, “la prassi consiliare formatasi nel corso degli anni sia nel senso di prevedere che autonomi referenti informatici distrettuali vengano nominati anche presso le sezioni distaccate di Corte di appello, in una delle quali – la sezione distaccata di … della Corte di appello di … – risulta altresì istituito un autonomo Ufficio distrettuale per l’Innovazione”; tale prassi non risulta lesiva di alcuna disposizione normativa, primaria o secondaria ed anzi può rispondere a criteri di buona amministrazione, garantendo una maggiore prossimità nello svolgimento dell’incarico rispetto all’ufficio di pertinenza;

- che nelle more, con successiva nota del 2 febbraio 2018, il dott. … ha relazionato sull’attività svolta come Rid ed ha dichiarato di non voler richiedere la proroga per l’incarico svolto;

- ritenuto comunque opportuno rispondere al quesito posto, per le sue implicazioni generali;

- osservato in proposito che l’art. 1 della già citata circolare n. 20909\2016 prevede che “in ciascun distretto vengono nominati un referente informatico distrettuale per il settore civile, uno per il settore penale giudicante e uno per il settore requirente”;

- che, pertanto, l’ambito territoriale cui fare riferimento è il distretto, non risultando prevista la possibilità di una pluralità di nomine all’interno del medesimo distretto;

- ribadito poi, sulla base della giurisprudenza e dei precedenti amministrativi citati in premessa, che le sezioni autonome delle Corti d’appello siano mere articolazioni organizzative interne del medesimo ufficio;

- ritenuta pertanto più aderente al contesto ordinamentale esistente la decisione di non nominare appositi Rid nelle sezioni distaccate di Corte d’appello, nelle quali potranno operare i medesimi Rid costituiti in quel distretto;

- che non osta a tale decisione la precedente prassi consiliare, che ben può essere modificata;

che la ravvicinata presenza territoriale all’ufficio di pertinenza viene comunque assicurata dai Magrif;

(2)

- che peraltro, sul piano della buona amministrazione, devono comunque valutarsi gli esoneri giurisdizionali di cui i Rid godono;

- ritenuto pertanto, in via conclusiva, che nelle Corti d’appello ove vi sia una sezione distaccata non possano costituirsi autonomi Rid e dovranno piuttosto operare gli stessi Rid nominati in via generale per il distretto;

- che, però, ragioni di continuità dell’azione amministrativa impongano di non revocare i Rid già nominati e tuttora in attività nelle sezioni distaccate, fermo restando che, alla fine del periodo di svolgimento del loro incarico, non si provvederà ad ulteriore nomina:

Pertanto, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che nelle Corti d’appello ove vi sia una sezione distaccata non possano costituirsi autonomi Rid e dovranno piuttosto operare gli stessi Rid nominati in via generale per il distretto; i Rid già nominati e tuttora in attività nelle sezioni distaccate di Corte resteranno in carica fino al termine del periodo di svolgimento del loro incarico.".

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