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PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE R.G /2019

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PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

R.G. 11374/2019

Il PG.

Letta l’ordinanza gravata ed il ricorso per Cassazione di cui al procedimento R.G. n. 11374/2019, Sandro Benedetti + 2 in atti generalizzati),

OSSERVA quanto segue.

Con pronuncia datata 4 febbraio 2019, la Corte territoriale in funzione di Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza dei tre odierni ricorrenti tesa ad ottenere la revoca della confisca per equivalente, previa sospensione degli effetti del provvedimento emesso dalla Procura Generale e conseguente sblocco dei conti correnti, disposta nei loro confronti per un importo pari ad Euro 142.771,00.

In subordine i ricorrenti attuali chiedevano disporsi la revoca della confisca nei confronti di Sabrina e Sonia Benedetti perché completamente estranee agli addebiti contestati al di loro padre Benedetti Sandro e alla Cipef s.r.l..

La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione, con provvedimento del dì 4 febbraio 2019.

Essa verificava l’entità delle somme versate in esecuzione del piano di ammortamento concordato dal Benedetti con Equitalia con indicazioni del numero delle rate accordate, delle rate di scadenza e dell'importo.

Essa constatava dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di cui alla nota 1. 02.2019, nonché sulla base della documentazione prodotta dal difensore, che l’importo versato, in relazione

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2 al piano di ammortamento, rispetto alla disposta confisca per equivalente della somma di euro 142.771,00, era pari alla somma Euro 63.911,46 da imputare all'imposta evasa.

Il provvedimento evidenziava che dalla nota della Gdf territoriale i rapporti bancari, indicati alle pagine 2 e 3 della nota del 1.2.2019, erano riconducibili al Benedetti Sandro, anche mediante terze persone fisiche o giuridiche (cointestatari, procuratori o delegati).

Il provvedimento rilevava che non sussistevano i presupposti per la integrale revoca della confisca, stante il tenore dell'art. 12-bis, comma 2, d. 19s. 74/2000, operando nel caso di specie la condizione sospensiva m ordine al pagamento delle rate del concordato del D.L. 119/2018, convertito con modifiche nella L. 136/2018, per le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ( Macerata, area del cratere sismico ai fini dell’applicazione della legge citata).

La Corte territoriale riduceva l’importo confiscabile nella misura corrispondenti al già versato per i ratei versati per effetto dell’accordo negoziato citato, così limitando la somma da confiscare per E.

78.859,54.

I ricorrenti prospettano tre motivi di doglianza.

Per il primo eccepiscono la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lettere "b", "e" per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 12 bis d.lgs. n.

74/2000, alle disposizioni del D.L. n. 119/2018

convertito con modifiche nella legge n. 136/2018. Deducono anche la omessa e/o apparente motivazione

In sostanza eccepiscono che l’accordo negoziato consente la revoca della confisca, non potendosi procedere alla riduzione dell'importo della statuizione in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione.

Pertanto l’adesione alla rateizzazione del debito tributario con versamento delle rate impone la revoca della confisca, posto che l’art. 12 bis infatti, prevede l'automatica adozione della misura solo nel caso di "mancato versamento".

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3 La Corte territoriale, dunque, con motivazione oggettivamente apparente, non ha revocato la confisca avendo valutato la sospensione del pagamento delle rate - disposta a beneficio dei soggetti aventi sede o residenti nelle zone colpite dal sisma - alla stregua del mancato versamento previsto dalla norma più volte citata, incorrendo in errore atteso che tale ultima situazione può ritenersi sussistente unicamente ed esclusivamente quando il contribuente intenzionalmente si renda inadempiente non volendo più onorare gli impegni assunti con l'Erario e non, come nel caso della CIPEF S.r.l., quando si sia usufruito di una facoltà concessa dalla legge.

Con il secondo motivo eccepiscono omologo vizio in ragione della imputazione degli importi già versati errata, erano state imputate all'imposta lRES e sanzioni pari a 127823.43 ragion per cui - al netto delle quote relative agli

"interessi", agli "interessi dilazione ex Equitalia" e al "compenso riscossione ex Equitalia" - l'Erario aveva incamerato la somma complessiva di E 191.734.89, superiore quindi all'imposta indebitamente compensata (pari a € 142771.00).

Con il terzo motivo ci si duole della imputazione della confisca , con omologo motivo reso innanzi al giudice della esecuzione, anche in capo alle due ricorrenti.

Il primo motivo è infondato.

I ricorrenti offrono una esegesi non legittima dei presupposti applicativi della confisca per equivalente ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000.

In proposito, i ricorrenti hanno osservato che l'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 74 cit. prevede che "la confisca - diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo - non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.

Così , stante l'accordo con l'Agenzia delle Entrate da un lato, ed in considerazione del rispetto del piano di pagamento dell'altro, l'applicazione della confisca doveva ritenersi illegittima.

In punto, si è osservato che detta previsione si riferisce ai soli casi di obbligo assunto in maniera formale, tra i quali rientra l'ipotesi di accordo, raggiunto con l’agente della riscossione, per il pagamento rateale del debito di imposta (Sez. 3 sentenza n. 6246 del 11/10/2018 Ud. (dep. 08/02/2019 ) Rv. 274856 – 01)

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4 In realtà, alla norma in esame deve attribuirsi un significato logicamente plausibile, per il quale la locuzione "non opera" non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, quanto piuttosto, e più semplicemente, che la stessa non divenga efficace con riguardo alla parte garantita da tale impegno.

La confisca inoperativa è una confisca applicata ma non eseguibile perché non (ancora) produttiva di effetti, la cui produzione sarebbe subordinata (condizionata) al verificarsi di un evento futuro ed incerto, costituito dal mancato pagamento del debito, e, in questo caso dagli eventi resi dalla normativa richiamata per l’appartenenza al cratere sismico del Comune di Macerata.

Per il comma 2 dell'art. 12-bis, essa dovrà, comunque, essere "disposta", rectius diventare efficace, allorquando l'impegno non sia stato rispettato e il versamento "promesso" non si sia verificato.

Anche in presenza di un piano rateale di versamento, la confisca potrà continuare ad essere comunque consentita.

Al verificarsi della condizione sospensiva, costituita dal mancato pagamento, la confisca sarà pienamente produttiva di effetti; e il pubblico ministero, ricevuta la comunicazione di inadempimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrà mettere in esecuzione la misura, con facoltà dell'interessato di ricorrere al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente previsto dall'art. 666 del .codice di rito (cfr. Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268383).

Non vi può pertanto essere questione sulla legittimità del permanere della confisca, anche se per importi ridotti.

E questo anche per impedire la dispersione del patrimonio

dell'imprenditore/debitore prima del pagamento del profitto tributario riveniente dall’accordo.

La Corte territoriale ha anche ridotto l’importo della confisca per equivalente per gli importi già corrisposti.

La ratio del d.lgs. 24/09/2015, n. 158 è quella di agevolare la possibilità per l'Erario di soddisfare le proprie pretese nei confronti dei debitori, eventualmente anche favorendo, forme di negoziazione ed accordo tributario.

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5 Con l'art. 12-bis, comma 2 citato, si incentiva il pagamento del debito, ancorché tardivo, da parte del contribuente, consentendogli di evitare la confisca dei propri beni.

Per tale norma , quanto alla prima nozione, quella di "impegno", una interpretazione letterale potrebbe condurre a ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della confisca, la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere.

Essa però , ai fini che rilevano, va circoscritta ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rientrano certamente le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, ma anche quelle di attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda, come l'accordo per il pagamento rateale del debito d'imposta raggiunto, come nel caso di specie, con l'Agenzia della riscossione.

Per la previsione secondo cui la confisca "non opera" nel caso in cui vi sia stata l'assunzione di un impegno formale di pagamento, va privilegiata una esegesi che eviti aporie sul piano sistematico e applicativo, ed eviti distanze dai principi di ragionevolezza e funzionalità che devono ispirare una qualunque operazione ermeneutica volta a definire i meccanismi di operatività di istituti processuali previsti dall'ordinamento giuridico.

In punto va evidenziato che il meccanismo della confisca “inoperativa” e della riduzione dell’importo della imposta evasa con i pagamenti successivi impedisce la possibilità di dispersione dei beni oggetto di confisca o di o compiere su di essi atti idonei a pregiudicare definitivamente, o comunque a rendere meno agevole, il soddisfacimento della pretesa creditoria, ivi compresa quella facente capo all'Erario.

Pertanto, al fine di attribuire un significato logicamente plausibile alla norma in esame, deve necessariamente ritenersi che la locuzione "non opera" non significhi affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, quanto piuttosto, e più semplicemente, che la stessa non divenga efficace con riguardo alla parte garantita da tale impegno.

La confisca "non operativa", dunque, è una confisca applicata ma non eseguibile perché non ancora produttiva di effetti, la cui produzione è subordinata (condizionata) al verificarsi di un evento futuro

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6 ed incerto, costituito dal mancato pagamento del debito, e in questo caso, dalla maturazione dei tempi per la normativa sismica, di favore, evocata.

Pertanto essa deve ex art. 12-bis, d.lgs. citato , comunque, essere "disposta", divenendo produttiva allorquando l'impegno non sia stato rispettato e il versamento promesso non adempiuto.

E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso.

I ricorrenti hanno osservato che il residuo importo oggetto di confisca riguardava anche l’Ires , commissioni ed interessi che non riguardavano , in sé, l’imposta evasa.

La censura si risolve in un generico, e quindi comunque inammissibile ricalcolo della imposta In definitiva, quindi, i motivi di ricorso vanno complessivamente disattesi stante la loro infondatezza determinata dagli esiti della procedura ex L. legge n. 136/2018, per le persone fisiche residenti e per quelle giuridiche aventi sede nei Comuni colpiti dal terremoto, per le quali la presentazione della dichiarazione di adesione alle precedenti definizioni agevolate - "prima rottamazione" e

"rottamazione bis" - e il loro accoglimento determina la ripartizione dell’importo per le scadenze fissate e non ancora intervenute ( a far tempo dal luglio 2019 ).

Il terzo motivo è inammissibile coinvolgendo censure in fatto, inammissibili in questa fase processuale.

P.Q.M.

Si chiede rigettarsi il ricorso con le conseguenze di legge.

Il 18 aprile 2019

Il Sostituto procuratore generale Domenico Seccia

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