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RISCHI E PREVENZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DEI FARMACI ANTIBLASTICI ASPETTI NORMATIVI. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.

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(1)

•RISCHI E PREVENZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DEI FARMACI ANTIBLASTICI

•ASPETTI NORMATIVI

•L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.

•Così recita la Costituzione e questa legge fondamentale della nostra nazione inquadra il problema della tutela delle salute dei lavoratori con tre articoli:

•* Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

•* Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

•* Art. 38 Si garantiscono ai lavoratori ammalati o infortunati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita

(2)

ANCHE NEL CODICE CIVILE TROVIAMO ARTICOLI RILEVANTI

Art.2087 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio della impresa le misure che, secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera

Art. 2050 Chiunque cagioni danni ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento se non prova ad aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

(3)

Nel Codice Penale troviamo

•Art. 374 Occultamento di prove

•Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di tutele contro infortuni sul lavoro.

•Art. 351 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

(4)

Decreto Presidente della Repubblica n. 303/56 questo decreto definisce per la prima volta:

•le attività soggette

•gli obblighi del datore del lavoro

Di particolare importanza l’art. 4 che, tra i doveri del datore di lavoro, individua l’obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di portare a loro conoscenza il modo di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti.

NUOVI CONCETTI

•rischio lavorativo legato alla mansione

•danno alla salute in conseguenza all’esposizione lavorativa a fonti di pericolo e misure da adottarsi per evitare l’insorgenza di patologie gravi e invalidanti

(5)

D.LGS.277 del 1991 Prevenzione nei confronti di lavoratori esposti a : RUMORE PIOMBO AMIANTO

NOVITA’ INTRODOTTE:

definisce chi è il medico competente

le misure da adottarsi in caso di rischio devono essere interventi sull’ambiente e solo dopo interventi sul lavoratore (uso di mezzi personali di protezione)

i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi lavorativi presenti.

(6)

D.LGS. 626/94 Superamento del rischio “tabellato”

Valutazione dei fattori di nocività presenti

Rapporto di valutazione dei rischi (a cura del servizio di prevenzione e protezione con collaborazione del medico competente)

Individuazione degli accorgimenti:

•tecnici

•organizzativi

•procedurali

affinché il rischio sia il minore possibile fino all’utopico livello zero.

(7)

NUOVI CAMPI DI AZIONE DEL D.LGS.626/94

•ESPOSIZIONE AI CANCEROGENI

•ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

•ESPOSIZIONE ALL’USO DI VIDEOTERMINALI

•MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario 5 Agosto 1999 Questo documento impone :

valutazione dell’esposizione sorveglianza sanitaria

misure di prevenzione in merito a sorgenti di esposizione

immagazzinamento, preparazione,somministrazione, smaltimento rifiuti

(8)

Nella valutazione che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.626/94 il datore di lavoro dovrà elaborare in occasione dell’utilizzo dei farmaci antiblastici lo

stesso dovrà tenere conto di alcune variabili:

•tempo di esposizione

•entità dell’esposizione

•qualità del rischio

•sensibilità individuale

(9)

SORVEGLIANZA SANITARIA PER PERSONALE ADDETTO

I farmaci antiblastici sono potenzialmente cancerogeni e possono causare effetti negativi sulla riproduzione.

Inoltre possono causare : IRRITAZIONI

FENOMENI ALLERGICI SULLA CUTE, MUCOSE OCULARI E APPARATO RESPIRATORIO

ANCORA

PERDITA CAPELLI E PELI NAUSEA

CEFALEA VERTIGINI

EPATOPATIE AD IMPRONTA CITOLITICA

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LA SORVEGLIANZA SI BASA SULLE SEGUENTI INDAGINI

•ANAMNESI FISIOLOGICA

•ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA E REMOTA

•ANAMNESI LAVORATIVA

•ESAME OBIETTIVO con riguardo alla cute ed annessi

•ESAME EMOCROMOCITOMETRICO + RETICOLOCITI

•ESAME URINE

•TEST DI FUNZIONALITA’ EPATICA E RENALE

Ulteriori accertamenti come gli studi citogenetici (per determinare aberrazioni cromosomiche sui linfociti) sono proponibili solo in condizioni eccezionali quali:

abnorme assorbimento per incidenti lavorativi patologia ematologica o cutanea

Frequenza delle visite:non superiore ad un anno.

(11)

D.LGS. 626/94 TITOLO IV ART. 40

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Si intende per dispositivi di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o

accessorio destinato a tale scopo.

Non sono DPI

•gli indumenti di lavoro ordinario o le uniformi……

•le attrezzature dei servizi di soccorso o di salvataggio

•le attrezzature di protezione delle forze armate, della polizia …..

•le attrezzature proprie dei mezzi di trasporto stradale

•materiali sportivi

•materiali per autodifesa o per la dissausione

•gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi o fattori nocivi

(12)

REQUISITO FONDAMENTALE DI UN DPI ESSERE IDONEO AL SUO SCOPO

ELENCO DEI DPI PER MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI:

•GUANTI non esistono guanti capaci di garantire assoluta

impermeabilità perciò bisogna adoperarne due paia, cambiarli ogni trenta minuti, lavandosi bene le mani al momento del cambio.

•CAMICI DI TESSUTO NON TESSUTO (TNT) monouso di tipo

chirurgico a maniche lunghe con polsino a manicotto di elastico, dotati di rinforzo sul davanti e gomiti. I rinforzi non sono necessari per la

somministrazione.

•MASCHERE a conchiglia appartenenti alla classe FFP2

•OCCHIALI con protezioni laterali

•CUFFIE monouso in TNT

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TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI GESTANTI E, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Ai sensi dell’art. 3 della legge 1204 del 30 Dicembre 1971, concernente la tutela delle lavoratrici madri, è vietato adibire a lavori pericolosi,

faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

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