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C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 43 DEL 23/07/2015

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C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 23/07/2015

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO AI SENSI DELL'EX ART. 11 L. 241/1990 PER AMPLIAMENTO COOP. ADRIATICA

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 18:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti all’appello :

MAZZETTI STEFANO Sindaco Presente

BASSI LAURA Consigliere Presente

BIGNAMI CLAUDIO Consigliere Presente

DONATI RAFFAELA Consigliere Assente

DUCCI GIANLUCA Consigliere Presente

FELIZIANI FEDERICO Consigliere Presente

LENZI MARILENA Consigliere Assente

MACCHIAVELLI LUCIANO Consigliere Presente

MARTINI SILVIA Consigliere Presente

MECAGNI MANILA Consigliere Assente

NUVOLI DAVIDE Consigliere Presente

RASCHI ALESSANDRO Consigliere Presente

CALZOLARI ENRICA Consigliere Presente

FORTUZZI PIETRO Consigliere Assente

SALAMONE EUGENIO Consigliere Presente

BIAGIONI LORENZO Consigliere Presente

FARES MASSIMILIANO Consigliere Presente

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri RENZO CORTI, CARLA MASTRAPASQUA, MIRCO TURRINI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

.

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Delibera n°43 del 23/07/2015

Dopo l’appello sono entrati: al punto n.39 i consiglieri Fortuzzi e Lenzi; al punto n.40 è uscita la consigliera Calzolari.

I presenti sono 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’ex art. 11, della L. 241/90 così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005, prevede che gli Enti locali possano concludere accordi con soggetti privati in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

- la Società Coop. Adriatica Scarl con sede a Villanova di Castenaso, risulta proprietaria di un’area commerciale sita nel territorio del Comune di Sasso Marconi, acquisita per effetto della partecipazione all’apposita procedura di pubblico incanto a suo tempo indetta dal Comune (procedura indetta in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 17 dell’11.3.1996, e conclusasi con aggiudicazione in favore della Società con delibera di Giunta comunale n. 215 del 7.5.1996, cui ha fatto seguito la stipula dell’atto di vendita in data 13.9.1996, avanti al notaio Ferrari Trecate – Rep. gen. n. 10661 – Racc. n. 6025), catastalmente identificata, all’epoca dell’acquisto, al N.C.T., partita 208, Fg. 62, mapp. 422, 423 e 492, e al N.C.E.U., partita 1, Fg. 62, mapp. 470;

- la Società ha quindi proceduto a realizzare su detta area una struttura di vendita, oggetto di concessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998 e di autorizzazione commerciale prot. n.

26600 del 7.12.1999;

Considerato che la Società ha quindi rappresentato al Comune l’esigenza di ampliare il punto vendita oggetto del sopracitato provvedimento concessorio dagli attuali 1.500 mq di vendita a mq 1.800 mq.;

Rilevato che ciò comporta il soddisfacimento degli standard relativi ai parcheggi pubblici e pertinenziali a tal fine necessari, in quanto l’area destinata a parcheggio, quale risultante nella variante proposta, non è in grado di soddisfare la quantità di posti auto, pertinenziali e pubblici, obbligatori per legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n° 1253 del 13.09.1999 e s.m.i. avente ad oggetto: “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa (…)”;

Richiamato, nello specifico il punto 5.1.2. ai sensi del quale “al fine di agevolare (…) il consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono prevedere la monetizzazione parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici (…) nel caso di : (…) b) interventi di ristrutturazione o di ampliamento di pre-esistenti strutture di vendita (…) entro un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purchè non si superi con l’ampliamento, il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;”

Rilevato che nel caso di specie trattasi di intervento di ampliamento contenuto nel 20% della superficie pre-esistente (da 1500 a 1800 mq.) e che la dimensione complessiva della superficie di vendita non supera quella di una media struttura, come definita, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti dal punto 1.1.4. lett.b) della citata deliberazione del C.R. (superfici di vendita superiori a1500 mq e fino a 2500 mq.);

Dato atto che l’Amministrazione ha quindi ritenuto acconsentire alla monetizzazione degli standard di parcheggi pubblici complessivamente previsti in relazione alla struttura;

che l’importo della monetizzazione ammonta ad €. 216.902,88 da versare a cura del richiedente all’atto del ritiro del relativo Permesso di costruire;

Ritenuto comunque che al fine di garantire un ordinato e agevole accesso alla struttura da parte dell’utenza l’amministrazione assuma l’impegno di realizzare un parcheggio pubblico così come previsto dal punto 5.1.3. della citata Deliberazione del Consiglio Regionale: “Le

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Delibera n°43 del 23/07/2015

risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento”;

Considerato che le Parti hanno quindi inteso formalizzare gli impegni assunti mediante la stipulazione di un accordo ex art. 11 L. 24171990 e s.m.i.;

Precisato infine che le aree destinate ad uso pubblico, richieste in fase di concessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998, cui si rinvia per la individuazione puntuale, dovranno essere cedute al Comune a seguito di frazionamento dell’area interessata con spese ed oneri a carico del concessionario medesimo;

Visto il testo dell’Accordo allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Udita l’illustrazione dell’accordo da parte dell’Assessore Corti.

Uditi gli interventi dei consiglieri:

- Fares (Sasso Libera): il quale si dichiara favorevole alla monetizzazione ma raccomanda che le risorse ricavate non vengano utilizzate per spese correnti;

- Fortuzzi (Indipendente): il quale dichiara il proprio totale disaccordo con il provvedimento proposto. Non si deve far cassa ma salvaguardare l’utenza. Eliminare i parcheggi costituirà un disagio per coloro che vanno a far la spesa, in special modo per gli anziani;

- Salamone (Un’Altra Sasso): il quale condivide alcune osservazioni del collega Fortuzzi.

Già è discutibile la monetizzazione dei parcheggi; più nel merito si consente l’ampliamento del supermercato la cui crescita penalizzerà ulteriormente i piccoli negozi che sono destinati a scomparire. Annuncia il voto contrario.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti n.14

Con 12 voti favorevoli e 2 contrari (Fortuzzi e Salamone)

DELIBERA

di approvare lo schema di accordo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) tra Comune di Sasso Marconi e Coop Adriatica Scarl ai sensi dell’ex art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., per l'ampliamento della struttura di vendita di proprietà della Coop Adriatica Scarl sita a Sasso Marconi, via Amedani n. 3, per le ragioni indicate nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

di autorizzare il responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e al Territorio di procedere alla sottoscrizione dell'accordo, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per una migliore definizione dei rapporti.

Con successiva votazione palese: presenti n.14, 12 voti favorevoli e 2 contrari (Fortuzzi e Salamone) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000.

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PAGE 1 ACCORDO

ai sensi dell’art. 11, L. n. 241/1990

INTEGRATIVO DELL’ATTO UNICO AUTORIZZATIVO

* * *

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno _____ del mese di _____, in Sasso Marconi, presso .

TRA

COOP ADRIATICA S.C.A.R.L., con sede in Villanova di Castenaso, Via Villanova n. 29/7, capitale sociale € _____________, C.F./P.I. n. 00779480375 in persona del legale rappresentante, sig. Ga- speroni Elio

(d’ora in poi, per brevità: “la Società”) E

COMUNE DI SASSO MARCONI in persona di , a ciò autorizzato con de- libera di _________ del _________, immediatamente eseguibile;

(d’ora in poi, per brevità: “il Comune”) PREMESSO CHE:

1) la Società è proprietaria di un’area commerciale sita nel territorio del Comune di Sasso Marconi, acquisita per effetto della partecipazione all’apposita procedura di pubblico incanto a suo tempo indetta dal Comune (procedura indetta in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 17 dell’11.3.1996, e conclusasi con aggiudicazione in favore della Società con delibera di Giunta comunale n. 215 del 7.5.1996, cui ha fatto seguito la stipula dell’atto di vendita in data 13.9.1996, avanti al notaio Ferrari Trecate – Rep. gen. n. 10661 – Racc. n. 6025), catastalmen- te identificata, all’epoca dell’acquisto, al N.C.T., partita 208, Fg. 62, mapp. 422, 423 e 492, e al N.C.E.U., partita 1, Fg. 62, mapp. 470;

2) la Società ha quindi proceduto a realizzare su detta area una struttura di vendita, oggetto di concessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998 e di autorizzazione commerciale prot. n. 26600 del 7.12.1999, rilasciata, più precisamente, “per il trasferimento di sede della media struttura di ven- dita da via Gramsci/via Matteotti a via Amedani 3” e “per l’ampliamento della superficie di vendita complessiva da mq 480 a mq 1.500”;

3) in data 15.5.2014, con apposita comunicazione a mezzo PEC, la Società ha quindi rappresenta- to al Comune l’esigenza di ampliare il punto vendita di via Amedani 3 dagli attuali 1.500 mq di vendita a mq 1.800 mq, evidenziando tuttavia la problematica del soddisfacimento degli stan- dard a tal fine necessari, in quanto l’area attualmente destinata a parcheggio (di cui mq

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1259,62 parcheggi pubblici e mq 2068,46 privati) non è in grado di soddisfare la quantità di po- sti auto, pertinenziali e pubblici, complessivamente necessari;

4) la Società stessa ha quindi segnalato, come possibile soluzione, l’utilizzazione di un’area limitro- fa di proprietà comunale, pari a circa 1.100 mq di superficie, già destinata dal R.U.E. vigente a parcheggio pubblico, catastalmente identificata al Fg. 62, mapp. 428 parte, manifestando altresì la disponibilità a acquistare detta area, al fine di realizzarvi il parcheggio stesso, e quindi proce- dere alla relativa cessione gratuita all’Amministrazione stessa ad esecuzione avvenuta;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 9.97 del R.U.E. vigente, relativo all’”Uso C2: Media o grande struttura di vendita” – qual è de- stinata a diventare la struttura di vendita di cui si discute, per effetto dell’ampliamento in pro- getto – richiede che, nel caso di interventi trasformativi con aumento di CU, siano soddisfatti i seguenti standard di parcheggi:

- pubblici: 0,3 mq/mq di SU;

- pertinenziali: secondo le specifiche dei “Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” adottati con D.C.R. n. 1253 del 13.9.1999;

- il successivo art. 9.156, in tema di “Articolazione, requisiti tipologici e dotazioni minime dei parcheg- gi”, al comma 20, lett. b, dispone quindi che “negli interventi di ampliamento le quantità di parcheg- gi prescritte si intendono riferite alla Su aggiuntiva (o alla SV aggiuntiva) e vanno assicurate solo qualo- ra le dotazioni preesistenti nell’unità edilizia non risultino sufficienti anche per l’ampliamento previsto”;

- lo stesso R.U.E., all’art. 9.158, consente peraltro il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni territoriali in luogo del loro reperimento, attrezzatura e cessione, qualora gli interessati dimo- strino l’impossibilità di reperire la totalità delle aree su spazi idonei all’interno dell’area oggetto dell’intervento (e purchè, in casi quali quello di specie, “non si superi il limite dimensionale delle medie strutture di vendita” – c. 3 lett. a dell’art. 9.158 cit.);

- l’Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno procedere, anziché secondo la proposta presen- tata dalla Società (che avrebbe comportato la vendita dell’area destinata a parcheggio pubblico di proprietà dell’Amministrazione stessa, limitrofa alla struttura di vendita oggetto di futuro am- pliamento), ad acconsentire alla monetizzazione degli standard di parcheggi pubblici complessi- vamente previsti in relazione alla struttura, così come ampliata.

L’importo di detta monetizzazione risulta pari a € 216.902,88:

Parcheggi Pubblici dovuti in fase di concessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998:

mq. 1082,448 x 185,00 € = € 200.252,88 ; Parcheggi Pubblici dovuti per l’ampliamento (0,3 mq/mq di SU):

mq 300,00 x 0.3 = mq 90,00 x 185,00 € = € 16.650,00 ;

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- le Parti hanno quindi inteso formalizzare gli impegni assunti in relazione al soddisfacimento degli standard di parcheggi pubblici e pertinenziali nel presente accordo, destinato ad accedere all’atto unico autorizzativo che la Società procederà a richiedere allo Sportello Unico per le atti- vità produttive al fine di legittimare l’ampliamento della struttura di vendita;

- tramite la sottoscrizione del presente accordo risulterà altresì soddisfatta la facoltà da parte del Consiglio Comunale di stipulare attraverso convenzione l’intervento a suo tempo rilasciato come previsto dall’art. 14 del P.R.G. per la realizzazione delle c.d. “Zone per attrezzature”, e in partico- lare delle “Aree per attrezzature commerciali” (qual era classificata in base al P.R.G. stesso l’area a suo tempo venduta dal Comune alla Società per effetto dell’aggiudicazione del pubblico incanto di cui in premessa), intendendo in questa sede le Parti procedere a disciplinare in via definitiva gli aspetti inerenti le dotazioni territoriali richieste relativamente alla struttura di vendita in og- getto;.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

* * * Art. 1 – Oggetto e finalità dell’accordo

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo e si intendono qui espressamente richiamate.

2. Il presente accordo è destinato ad integrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, L. n. 241/1990, l’atto unico autorizzativo che la Società procederà a richiedere al S.U.A.P. di Sasso Marconi per procedere all’ampliamento della struttura di vendita sita in via Amedani 3, disciplinando, in par- ticolare, gli aspetti inerenti il soddisfacimento degli standard urbanistici, anche in attuazione di quanto previsto dal P.R.G. vigente all’epoca di realizzazione dell’intervento, affinché la struttura risulti perfettamente regolare sotto tale profilo.

Art. 2 – Impegni delle Parti.

1. La Società si impegna attraverso il deposito al S.U.A.P. di Sasso Marconi a procedere all’ampliamento della struttura di vendita sita in via Amedani 3 per una superficie utile lorda pari a 346,91 mq, come risulta dalla tavola “16 – Indici edilizi”, agg. 27/02/1998, della con- cessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998 ed una conseguente Area di vendita pari a circa 300,00 mq, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. L’importo della monetizzazione da corrispondere sarà determinato dalla reale superficie autorizzata con Permesso di Co- struire.

2. Con riferimento alle dotazioni territoriali previste in relazione a tale ampliamento, si conviene quanto segue:

a) parcheggi pertinenziali, richiesti nella misura di 1 posto auto/8 mq di AV in ampliamento:

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essi verranno localizzati sull’area di proprietà della Società, adiacente la struttura di vendita (Foglio 62 particella 495);

b) parcheggi pubblici, richiesti nella misura di 90,00 mq di superficie (per un ampliamento di SU lorda di 346.91 mq): non essendo possibile procedere alla relativa realizzazione su area di pro- prietà della Società e quindi della cessione al Comune, il relativo standard verrà soddisfatto me- diante monetizzazione.

La Società si impegna pertanto a versare al Comune all’atto del ritiro del PdC l’importo di € 216.902,88, corrispondente alla monetizzazione dei parcheggi pubblici di cui sopra, compresi quelli dovuti in base alla concessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998;

c) Aree destinate ad uso pubblico, richieste e realizzate in fase di concessione edilizia n. 97/156 del 25.11.1998 dovranno essere cedute al Comune a seguito di frazionamento dell’area in og- getto (vedasi allegato 1);

d) Il frazionamento e ogni altro onere relativo alla cessione sono a carico della Società

3. Il Comune si impegna a rilasciare attraverso il S.U.A.P. l’apposito atto unico autorizzativo, cui il presente accordo integrativo è destinato ad accedere.

4. Il Comune si impegna altresì ad inserire negli atti di programmazione delle opere pubbliche la realizzazione di un parcheggio pubblico posto nel contesto urbano coinvolto dall’intervento per una superficie pari a 1100 mq circa su area di proprietà comunale.

Art. 3 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le dispo- sizioni dell’articolo 11, L. n. 241/1990, nonché in quanto compatibili i principio del Codice Ci- vile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sasso Marconi, lì _____________

Per il Comune di Sasso Marconi Per COOP ADRIATICA S.c.a r.l.

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Delibera n°43 del 23/07/2015

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAZZETTI STEFANO F.to DOTT. POLI CLAUDIO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune dal 30 LUGLIO 2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32 Legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. POLI CLAUDIO

La presente è copia conforme all’originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, __________ L’Addetto

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