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CONDIZIONI CONTRATTUALI ACCOGLIENZA STRANIERI. Articolo 1 Soggetti

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Academic year: 2022

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All. 1 al disciplinare -CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI ACCOGLIENZA STRANIERI

Articolo 1 Soggetti

Il presente accordo quadro è stipulato tra la Prefettura-UTG di Cuneo (di seguito denominata Prefettura/UTG) e_________________- con sede in (di seguito denominato Gestore) al fine di prestare attività di accoglienza a cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Cuneo e giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi.

Art. 2

Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la disponibilità massima di __________posti di accoglienza nel territorio del Comune di________ per fronteggiare l’afflusso di cittadini stranieri presso la struttura ubicata in_______________.

Il Gestore si impegna ad erogare il servizio di accoglienza dettagliato nelle appendici 1 (Capitolato tecnico), 2 ( “PASTI”), 3 (“KIT”) e 4 (Prospetto presenze) al presente contratto oltre a quelli contenuti nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Art.3

Attivazione posti accoglienza

Il Gestore s’impegna all’avvio dei posti di accoglienza offerti per il numero, sede e tipologia offerte ed a fornire, laddove non prodotta in sede di aggiudicazione, la documentazione relativa all’agibilità e/o abitabilità o documento equipollente anche conseguente a variazioni dimensionali o di uso avvenute dopo la costruzione e dichiarazione circa la conformità degli impianti termoidraulici ed elettrici . L’affidamento dello specifico appalto è subordinato al manifestarsi della necessità di accogliere cittadini stranieri segnalata dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Libertà Civili e dell'Immigrazione. Ogni specifico appalto sarà affidato per il numero di posti di volta in volta necessari, alle condizioni già fissate con l’Accordo quadro. L’affidatario nulla potrà pretendere per i posti messi a disposizione in fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro e non utilizzati perché non richiesti.

Art. 4 Responsabilità

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 5

Risorse strumentali e personale

E’ richiesto al Gestore di provvedere all'organizzazione, in strutture idonee a norma di legge, e all'espletamento di tutti i compiti e di tutte le attività di gestione della strutture.

In relazione alla natura del servizio, il Gestore impiega le figure professionali in possesso dei profili professionali adeguati ai relativi compiti e ricorre a quelle esterne di cui ha prodotto convenzione per il loro utilizzo, ai fini di poter efficacemente prestare il servizio.

Il Gestore dispone l'impiego del personale necessario per l'espletamento di tutti i servizi indicati

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nell’allegato capitolato in appendice e nell’offerta tecnica prodotta.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, dì dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e la Prefettura-UTG.

Sia per il proprio personale che per quello delle ditte di cui dovesse avvalersi, il Gestore garantisce la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e l’applicazione dei contratti di lavoro di cui sono destinatarie le categorie professionali impiegate dal Gestore.

Art. 6 Durata

Il presente Accordo quadro di durata biennale (dal 1° gennaio 2017 al 31/12/2018) viene stipulato con validità per il primo anno di durata dal _________al________per un numero di posti pari a……….. . . Per il 2° anno dal__________al__________l’Accordo quadro verrà esteso, per il secondo anno solo previa comunicazione scritta della Prefettura ed accordo del gestore. L’estensione opererà, permanendo la necessità di posti, sulla base della specifica autorizzazione annuale che perverrà dal Ministero dell’Interno. La Prefettura potrà dare disdetta anticipata al contratto, anche a mezzo posta elettronica, con preavviso di dieci giorni.

In tal caso, nessun indennizzo o ristoro a qualsiasi titolo sarà riconosciuto al Gestore se non il pagamento del servizio prestato. Analoga facoltà di disdetta è concessa al Gestore con un preavviso di 60 gg.

Art. 7

Corrispettivo e rimborsi

Per i servizi e le forniture oggetto del presente contratto è stabilito il prezzo al giorno e a persona offerto omnicomprensivo di _________ Iva esclusa, e al lordo di ogni onere dovuto per legge al Gestore. Le condizioni economiche fissate nel presente contratto restano invariate per il primo e secondo anno dell’accordo quadro e prese a base per i singoli contratti da questo derivati. Il pagamento del corrispettivo avverrà a cura della Prefettura, su presentazione da parte del Gestore di fattura elettronica regolare ai fini fiscali o di documento equipollente con cadenza mensile o al termine del servizio, se di durata inferiore al mese, previo accertamento dell'effettivo numero delle presenze. La liquidazione del corrispettivo avverrà sulla base delle effettive presenze riportate nel registro indicato nel capitolato al prezzo giornaliero e a persona indicato al presente articolo e nessun corrispettivo è dovuto nel caso di assenza dell’ospite dalla struttura (ricovero, assenza autorizzata, etc). A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze, unito alle presenti condizioni contrattuali in appendice riferite al periodo oggetto di fatturazione. La liquidazione è subordinata all’accertamento della regolarità contributiva del Gestore e delle altre verifiche di legge richieste per i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè per utenze o per il mancato utilizzo delle stesse durante il periodo di durata del presente accordo quadro nel quale non dovessero essere assegnati ospiti perché non inviati dal Ministero dell’Interno. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Art.8 Cauzione

Il Gestore è tenuto a prestare, entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto, apposita cauzione nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ossia €……..……. , calcolato sul numero presunto di presenze giornaliere moltiplicato il prezzo giornaliero a persona, mediante costituzione di garanzia fideiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 103 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici). La mancata presentazione della cauzione comporta la decadenza dell’affidamento dal quale discende il presente contratto.

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3 Art. 9

Monitoraggio e controllo

La Prefettura svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione della Struttura diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità, della quantità e delle caratteristiche dei beni forniti in esecuzione del presente contratto. I risultati del controllo e del monitoraggio sono finalizzati anche a rappresentare gli elementi di conoscenza utili a migliorare le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa relativa all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati.

Art. 10

Attività e modalità di controllo

Il Gestore consente l'attività di controllo da parte della Prefettura che a tal fine acquisisce documentazione e notizie sui servizi erogati, valuta reclami, istanze e segnalazioni degli utenti.

La Prefettura si riserva la facoltà di assegnare gli ospiti alle strutture anche sulla base dei seguenti elementi:

 Motivazioni di ordine e sicurezza pubblica

 Differenze di etnia e di religioni, al fine di evitare criticità di convivenza

 Inopportunità di promiscuità di genere nella medesima struttura.

Per le medesime motivazioni, la Prefettura si riserva altresì la facoltà:

 di trasferire altrove ospiti già presenti in struttura qualora si rendesse necessario per criticità di convivenza;

 in contesti territoriali in cui, per effetto di rapporti contrattuali discendenti dalla procedura di gara da cui promana il presente contratto o da precedenti procedure di gara, risulti un numero di posti di accoglienza ritenuto non adeguato, di limitare in ogni tempo l’affidamento dei posti di accoglienza offerti con la procedura da cui promana il presente contratto, anche in deroga alla graduatoria approvata in sede di aggiudicazione definitiva.

Al fine di mantenere positivi processi di integrazione in atto, manterrà in ciascuna struttura, nel limite dei posti offerti, i cittadini stranieri già accolti.

Art. 11

Dislocazione degli ospiti presso altra struttura

Il Gestore potrà richiedere alla Prefettura una dislocazione degli ospiti presso altra struttura della provincia di Cuneo dallo stesso gestita, laddove ciò si rendesse necessario per una motivata e più funzionale erogazione del servizio da prestare, previa comunicazione da formulare alla Prefettura con i dati della nuova dislocazione. La Prefettura esaminerà la richiesta e procederà, ove nulla osti, all’autorizzazione con semplice corrispondenza.

Art. 12 Penali

Ove si verifichino disservizi (mancata o irregolare esecuzione di uno dei servizi oggetto del contratto ed indicati nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati dagli ospiti e, previa contestazione scritta al Gestore, riscontrati fondati, è applicata per ciascun disservizio una penale da un minimo dell’1% al massimo del 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

La penale è applicata dalla Prefettura dietro semplice comunicazione al Gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo ed è trattenuta dal corrispettivo periodico o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

La Prefettura, per l’applicazione delle penali per le motivazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo potrà rivalersi anche sulla cauzione definitiva.

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4 Art.13

Prescrizioni e obblighi

Il presente contratto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti ed oneri in esso contenuti e previsti dalle norme di legge. In particolar modo, la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardante la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008 n. 81.

Alla luce del contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno del 20/8/2015 sull’implementazione di attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari ed al fine di ottemperare al contenuto della stessa, il Gestore si obbliga : -a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso di esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di esecuzione.

- a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o i propri familiari.

- a trasmettere alla Prefettura, in fase di esecuzione del contratto un elenco completo di eventuali forniture e servizi, esclusi gli acquisti al minuto e le utenze che intervengono nell’esecuzione dell’appalto.

Art.14

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore dovrà disporre di idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Art.15 Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del codice civile, la Prefettura ha la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto per grave inadempienza e senza obbligo di preventiva messa in mora. Costituiscono gravi inadempienze anche uno o più di quelle indicate all’art. 12 paragrafo 1 oltre che l'essere incorso per più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art.12; l'aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli ospiti dalla struttura;

l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone; l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, che abbiano provocato grave danno alla struttura o alle apparecchiature.

La Prefettura procederà alla risoluzione del presente contratto qualora il Gestore non cessi il rapporto contrattuale in essere con fornitori di beni o erogatori di servizi, segnalati sulla base dell’obbligo prescritto all’art. 13 e per i quali , in sede di accertamenti effettuati dalla Prefettura siano emersi a carico degli stessi gravi violazioni previste dalla normativa antimafia.

E’ causa di risoluzione del presente contratto quanto il Gestore non provveda a:

-a denunciare immediatamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essi formulata nel corso dell’esecuzione del contratto e comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione .

- a denunciare qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei confronti del Gestore, ovvero di qualsiasi componente della compagine sociale, nonché nei confronti dei familiari dei predetti soggetti.

Art. 16

Esecuzione in danno

Qualora il Gestore non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

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contratto, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione anche spostando gli ospiti in altra struttura. I maggiori oneri che la Prefettura dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli definiti nel presente contratto sono a totale carico del Gestore.

Art. 17 Recesso

Le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile. Inoltre, in considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Prefettura si riserva la possibilità di recesso anticipato dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, per aver accertato l’impossibilità a proseguire nel rapporto contrattuale, senza corresponsione al gestore di somme a nessun titolo se non se non quanto spettante per la parte di servizio che abbia già avuto esecuzione. Analoga facoltà può essere esercitata dal Gestore, in considerazione dell’impossibilità dallo stesso rappresentata alla Prefettura alla prosecuzione del rapporto contrattuale, secondo i termini e le condizioni di durata di cui all’art. 1 del presente contratto.

Art.18

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 Controversie

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione, da effettuarsi nella sede della Prefettura entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

Art.20

Tracciabilità flussi finanziari

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabllità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula del presente contratto a comunicare alla Prefettura gli estremi del conto corrente bancario/postale su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il Codice Fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. Il Gestore s’impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010 è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione del presente contratto sarà comunicato con separata nota dalla Prefettura al Gestore.

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6 Art. 21

Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e relativo regolamento e successive modificazioni ed integrazioni e quelle del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata firmata digitalmente, ai sensi dell’art.

32 c. 14 del D.L.vo 50/2016, in relazione alle indicazioni ministeriali pervenute con nota nr.

12526 del 15/10/2014 relativa al controllo successivo di tali tipologie contrattuali effettuato sulla gestione da parte delle Sezioni regionali della Corte dei Conti nel quadro della programmazione annuale dei controlli deliberati dalla stessa Corte, attesa l’esigenza di immediatezza dell’azione amministrativa e della necessità che gli atti contrattuali possano essere esaminati sotto l’aspetto della rispondenza dei risultati agli obiettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e in tale evenienza le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico del gestore.

Data ________

Le parti lo sottoscrivono i citati allegati mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata accertata da ___________ ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.22/2/2013.

p. IL PREFETTO IL FUNZIONARIO Il Gestore

IL VICEPREFETTO VICARIO ECONOMICO FINANZIARIO

Firmato digitalmente Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Gestore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente e senza riserve il contenuto dei seguenti articoli del Accordo Quadro e primo periodo contrattuale fino al 31 dicembre 2016 :

Art. 6- Durata

Art. 10 Attività e modalità di controllo Art. 12 Penali

Art. 13 Prescrizioni ed obblighi Art. 14 Copertura assicurativa Art. 15 Risoluzione

Art. 16 Esecuzione in danno Art. 17 Recesso

p. IL PREFETTO IL FUNZIONARIO Il Gestore

IL VICEPREFETTO VICARIO ECONOMICO FINANZIARIO

Firmato digitalmente Firmato digitalmente Firmato digitalmente

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Appendice 1 alle condizioni contrattuali

CAPITOLATO TECNICO ACCOGLIENZA STRANIERI E SERVIZI CONNESSI

Il presente capitolato viene redatto secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno prot.n.14906 del 17.12.2014 e cioè con l’intento di adeguare – ove possibile – le prestazioni oggetto dell’accoglienza temporanea dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale a quelle desumibili dai servizi e dalle linee guide dello SPRAR il quale ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Di conseguenza quella proposta dalle linee guida SPRAR è un’accoglienza integrata. Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base ( vitto e alloggio), contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale.

L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito indicati.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si rinvia – per quanto compatibili - al “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale”, di seguito denominato “Manuale operativo SPRAR” e al “Manuale unico di rendicontazione” (a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web:

http://www.serviziocentrale.it).

L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito indicati e che l’aggiudicatario è tenuto a fornire.

- mediazione linguistico-culturale;

- accoglienza materiale;

- orientamento e accesso ai servizi del territorio;

- formazione e riqualificazione professionale;

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;

- tutela legale;

- tutela psico-socio-sanitaria;

- aggiornamento dei dati degli ospiti

1. SERVIZI MINIMI GARANTITI

Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati e da erogarsi con un minimo di ore 4 al mese.

Il Gestore ha obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di:

- facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, lo schema dell’accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

Accoglienza materiale Il Gestore ha l’obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte (al riguardo si fa riferimento anche a quanto indicato nell’appendice “PASTI”). Sulla base degli indirizzi forniti dal manuale operativo del settembre 2015 per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata

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in favore di richiedenti protezione internazionale, Il Gestore mette in atto le opportune misure per realizzare l’autonomia nella preparazione dei pasti, che è la modalità più in linea con gli obiettivi dell’accoglienza.

- fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali (riguardo a tali prodotti si fa riferimento anche a quanto indicato nell’appendice “KIT”).

- Servizio di pulizia, intendendo tale tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire :

 Servizio di lavanderia.

 Altri servizi di assistenza generica alla persona.

 Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi. In linea con gli indirizzi forniti dal manuale operativo del settembre 2015 per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti protezione internazionale il Gestore può lasciare all’ospite l’onere di provvedere quotidianamente alle pulizie della stanza in cui soggiorna.

 Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dei locali.

 Raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 Erogazione continua di acqua calda ed elettricità nelle stanze, bagni e cucine destinate agli ospiti.

 una temperatura nella stagione invernale (ottobre-aprile) non inferiore ai 21° medi nei locali in cui gli ospiti alloggiano e trascorrono momenti di vita comunitaria ;

 erogazione continua di acqua calda ed elettricità nelle stanze, bagni e cucine destinate agli ospiti.

 Il trasporto degli ospiti a spese e cura del gestore dal luogo che di volta in volta la Prefettura indicherà (comunque sito nell'ambito del territorio della Regione Piemonte o delle Regioni limitrofe) fino al luogo di svolgimento del servizio di accoglienza e di assistenza.

 Erogazione del pocket money, secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo SPRAR nella misura di € 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare;

 una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all’ingresso per persona o per nucleo familiare (qualora gli ospiti siano componenti di nuclei familiari);

Orientamento e accesso ai servizi del territorio Il Gestore ha l’obbligo di:

- facilitare i beneficiari nell’accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;

- garantire l’assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

- garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti;

- garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali, monitorando la frequentazione.In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l’acquisizione degli elementi linguistici. Il corso dovrà essere svolto con l’impiego di insegnanti in possesso del titolo di studio DITALS o di comprovata esperienza di insegnamento di italiano agli stranieri per almeno 3 mesi anche non continuativi. Dovrà essere fornita documentazione comprovante la frequenza del corso svolto dall’ospite.

- garantire l’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;

- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Formazione, riqualificazione professionale Il Gestore ha l’obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);

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- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;

- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all’istruzione universitaria.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo Il Gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);

-facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo Il Gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee lo richiedano.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale Il Gestore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);

- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Tutela legale

Il Gestore ha l'obbligo di:

- garantire l’orientamento e l’accompagnamento nell’interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

- garantire l'orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;

- garantire l'orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico- amministrative;

- garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all’espletamento della procedura;

- garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano;

- garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

Tutela psico-socio-sanitaria Il Gestore ha l’obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico.

- tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere;

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- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

- garantire l’orientamento, l'informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l’attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;

- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività di accoglienza vanno ad integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto il gestore è obbligato a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;

- laddove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

Aggiornamento dati sugli ospiti Il gestore ha l'obbligo di:

-registrare gli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati e destinato alla Prefettura a mezzo e-mail pec che la Prefettura controllerà con la locale Questura.

- registrare i nuovi ingressi e le uscite entro tre giorni lavorativi dall’ingresso o dall’uscita;

- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc) al momento della conoscenza degli avvenuti cambiamenti delle informazioni;

2. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Il Gestore ha l'obbligo di:

- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione cosi come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E' necessario che l’équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc;

- nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;

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- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione con i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari

3. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il gestore ha l'obbligo di:

- rispettare nelle strutture adibite all’accoglienza la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e di sicurezza;

- osservare- per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilità fisica e agli anziani- i requisiti minimi, così come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista un recepimento regionale del DM n.308/20011 in merito ai criteri di autorizzazione ed accreditamento delle strutture;

- predisporre ed organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;

-avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;

- Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

- Riscaldare le stanze in cui gli ospiti alloggiano e trascorrono momenti di vita comunitaria nella stagione invernale mantenendo in questi una temperatura nella stagione invernale (ottobre-aprile) non inferiore ai 21° medi

-Fornire erogazione continua di acqua calda ed elettricità nelle stanze, bagni e cucine destinate agli ospiti.

- Dotarsi di un regolamento interno della struttura

- orientare i beneficiari sulle regole comportamentali adottate all'interno della struttura, nonchè sulla relativa organizzazione e sul regolamento interno adottato.

4. TEMPI DELL’ACCOGLIENZA

Il richiedente protezione internazionale ha diritto all'accoglienza per tutta la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 18 agosto 2015 n. 142 e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione. In caso di ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto della decisione della Commissione, il richiedente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio fino alla decisione sull’istanza di sospensione. Il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha diritto all’accoglienza. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e' di complessivi sei mesi, alla luce di quanto previsto dale line guida allegate al Decreto del Ministro dell’Interno 30 luglio 2013 e relative alle modalità di presentazione delle domande da parte degli enti locali di contributo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. PROROGHE DELL’ACCOGLIENZA

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati solo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

In mancanza di proroga, scaduto il periodo di accoglienza, l’ospite non potrà continuare a permanere all’interno della Struttura e comunque la Prefettura non corrisponderà alcun importo al Gestore neanche a titolo di rimborso spese od indennizzo.

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6

6. REVOCA DELL’ACCOGLIENZA E PERIODI DI ASSENZA

L'ospite perde il diritto all’accoglienza qualora si allontani senza giustificato motivo dalla struttura per un periodo superiore alle 72 ore.

In tale ipotesi è onere del Gestore darne immediata comunicazione alla Prefettura.

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APPENDICE 2 “PASTI”

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è la fornitura e la distribuzione con personale proprio dei pasti per gli ospiti.

Il servizio dovrà essere svolto per:

N. 7 (sette) giorni alla settimana comprensivi di prima colazione, pranzo e cena.

COMPOSIZIONE DEI PASTI

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:

N° l primo piatto di pietanze di tipo diverso

N° l secondo piatto di pietanze di tipo diverso o affettati o formaggi N° l contorno.

N° l tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione.

Bevande: latte, caffè, tè, acqua.

QUALITA' DEGLI ALIMENTI

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge, per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento di far sottoporre i generi alimentari usati e distribuiti dall'Ente al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie o laboratori di analisi.

Tutte le derrate alimentari saranno acquistate direttamente dalla Struttura e nessun obbligo sorgerà in capo alla Prefettura nei confronti dei fornitori di derrate.

DISTRIBUZIONE DEI PASTI

Il Gestore dovrà fornire nei locali adibiti ad uso mensa i pasti ai soggetti ospiti.

Il Gestore s’impegna inoltre a fornire i pasti due volte al giorno (pranzo e cena) e la prima colazione tutte la mattine, quotidianamente e sette giorni su sette.

La scelta degli alimenti dovrà essere tale da garantire menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti, con particolare riguardo ai dettami di tipo religioso e culturale.

In presenza di bambini dovranno essere somministrati pasti adeguati all’età, tenendo anche conto in modo particolare dei tempi dello svezzamento alimentare.

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8

APPENDICE 3“Kit”

Definizione dei kit fornitura per l’igiene personale degli ospiti adeguatamente reintegrato con cadenza almeno mensile

1 dentifricio

1 spazzolino

1 pettine

carta igienica

1 sapone liquido

1 shampoo

Pannolini (per i neonati)

Vestiario in ingresso ed adeguato cambio stagionale

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appendice 4 "prospetto presenze"

n:ro cognome nome

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 29 30 31 32 33 34 35

TOTALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _________________, il _______________, titolare/rappresentante della struttura____________________

______________________, sita in _____________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che, in esecuzione del contratto n. ___________ del ________________ con la Prefettura di Cuneo, ai cittadini stranieri accolti indicati nominalmente nella tabella sopra esposta ha loro corrisposto, per il mese di _____________________, il "pocket money" di euro 2,50 giornalieri e la carta telefonica di euro 15.00 all'eventuale loro primo ingresso nella struttura.

Il Dichiarante _________________________________

Si allega copia del documento di identità (carta di identità n. __________________________) Timbro e firma

DENOMINAZIONE STRUTTURA _____________________________________________

Si dichiara che i sottoindicati cittadini del Nord Africa, ospitati presso la struttura ___________________________________ in forza del contratto n. ____________________ del _______________ sono stati presenti presso la stessa sede nel mese di ______________________ anno ____________________ nei giorni sottoindicati giorni

Luogo e data______________________________________ Il Responsabile della struttura __________________________________

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