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Associazioni sportive: ultime sentenze

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Associazioni sportive: ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/04/2021

Natura privatistica delle associazioni sportive; contributi assicurativi;

prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport e dell’educazione fisica; agevolazioni tributarie; violazioni di norme tributarie e sanzioni amministrative.

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Quali sono le condizioni per il riconoscimento dell’esenzione per le associazioni sportive dilettantistiche? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Spese di sponsorizzazione

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2. Tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria, non di rappresentanza, di dette spese di sponsorizzazione, peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa fissato dalla legge; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, n.15179

Le somme fino a duecentomila euro corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche

Le spese di sponsorizzazioni erogate a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, sono sempre deducibili se il loro importo non supera i 200.000 euro in quanto è prevista una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria che non consente all’ufficio alcun sindacato sulle inerenza e la congruità.

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Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. III, 16/06/2020, n.83

Spese di pubblicità sostenute nei confronti di ASD e presunzione assoluta di inerenza

I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro 200.000, non possono essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza, essendovi al riguardo la presunzione assoluta in base alla quale vanno considerate spese di pubblicità ai sensi dell’articolo 90, comma 8 della legge 289 del 2002. (Nella fattispecie la Cassazione ha accolto un ricorso di una srl annullando definitivamente l’avviso di accertamento impugnato).

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2020, n.8540

Applicabilità del regime dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche

Il regime fiscale dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.

148 d.P.R. n. 917 del 1986 e all’art. 90, l. n. 289 del 2002, non può essere applicato nel caso di una palestra alla quale venga contestato il mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla tenuta dei libri associativi e la prevalenza dell’attività economica rispetto allo scopo associativo.

Pertanto, la concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerge sia il profilo formale dell’affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame ai fini sportive), ma anche il profilo sostanziale dell’aderenza dell’attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata.

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, n.2152

Associazioni sportive dilettantistiche:

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attività senza fine di lucro

L’esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI.

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2019, n.11492

Associazioni sportive dilettantistiche e movimentazioni di denaro

La violazione alla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, anche se commesse prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.158 del 2015, non comporta per le Associazioni sportive dilettantistiche la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 398/1991 ma solo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.

Lgs 471/1999.

Comm. trib. reg., (Molise) sez. II, 06/02/2019, n.161

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

In materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel rispetto del principio del favor rei, trova applicazione il trattamento più favorevole di cui al D. Lgs. n. 158 del 2015, che ha abrogato la soppressione della normativa che commina la decadenza dal regime agevolato in caso di mancato rispetto della normativa in merito alla tracciabilità dei pagamenti per le associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che vi sia un processo ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia, quindi, divenuto definitivo.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VIII, 17/01/2019, n.70

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Associazioni sportive dilettantistiche:

agevolazioni tributarie

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto.

(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, senza motivare circa l’assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti).

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, n.32119

Giurisdizione amministrativa

Sono riservate alla giurisdizione amministrativa, previo assolvimento della cd.

pregiudiziale sportiva, le questioni concernenti l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I., anche ai fini della proposizione in giudizio della domanda risarcitoria .

Consiglio di Stato sez. V, 23/07/2018, n.4430

Esenzione d’imposta

Ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986, le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto. L’esenzione d’imposta dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui

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onere probatorio incombe sulla contribuente.

La norma di riferimento distingue nettamente: le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi, che non concorrono a formare il reddito imponibile, in quanto rivolte a consentire alla associazione di perseguire il fine istituzionale comune, dai contributi e dalle quote supplementari, equiparati ai corrispettivi specifici, dovuti dal socio in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese, occasionalmente od abitualmente, agli associati o partecipanti, che costituiscono reddito imponibile dell’associazione.

Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 08/06/2018, n.1503

Spese per sponsorizzazioni e requisiti di deducibilità

Le spese relative a sponsorizzazioni effettuare in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili solo se soddisfano i presupposti di deducibilità dettati dall’art.109 T.U.I.R., consistenti nell’effettività della spesa e nella sua inerenza all’attività economica esercitata dal contribuente da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa

Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. I, 29/05/2018, n.655

Codice dei contratti pubblici

La natura privatistica delle associazioni sportive convive con la valenza pubblicistica dell’attività dalle stesse svolte, pertanto le Federazioni sportive, compresa la Federazione Italiana Gioco Calcio, sono organisti di diritto pubblico sottoposte alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/04/2018, n.4100

Spese di sponsorizzazione dal reddito di impresa: limiti di deducibilità

Sono deducibili dal reddito di impresa le spese sostenute per la sponsorizzazione nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, ex art. 90

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della legge n. 289 del 2002, nel caso in cui venga rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla suddetta norma, la sponsorizzazione abbia lo scopo di promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa e il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere un’effettiva attività promozionale.

Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. XI, 02/11/2017, n.3004

Associazioni sportive dilettantistiche:

corrispettivi

I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro 200.000, non possono considerarsi semplici erogazioni liberali, né essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza, essendovi al riguardo la presunzione assoluta in base alla quale vanno considerate spese di pubblicità ai sensi dell’art. 90, comma 8, l. n.

289/2002.

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2017, n.21333

Applicazione del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche:

quali presupposti?

Presupposto affinché sia applicato il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche è che siano state rispettate le clausole inerenti la vita associativa: non rileva la conformità dello statuto alle norme di legge o le qualità soggettive dei fruitori delle attività, quali tesserati. Non vi è, infatti, alcun riscontro dell’effettività della vita associativa. Non sono stati prodotti in giudizio documenti da cui risulti la richiesta di associazione o l’esercizio della facoltà di recesso; non è dato comprendere quale fosse la modalità di convocazione delle assemblee; non esiste un consiglio direttivo sebbene fosse previsto dallo statuto.

Dunque non si può considerare il contributo a “fondo perduto” un ricavo non imponibile sia per la carenza della qualifica di ente di tipo associativo non commerciale sia perché è “a fondo perduto” solo il contributo a generico sostegno dell’attività associativa, senza rapporto con prestazioni corrispettive.

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Nel caso di lite, tale tributo rappresentava corrispettivo di un preciso onere di gestione degli impianti sportivi per far fronte ad eventuali disavanzi di gestione, perciò non era affatto volto genericamente al sostegno dell’attività associativa.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XLIV, 03/02/2017, n.373

Riferimenti

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