Prova finale di Laurea
IL TRATTAMENTO FISCALE
DELLE SOCIETA’ E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Relatore
Ch.mo Prof. Loris Tosi
Correlatore
Ch.mo Prof. Antonio Viotto
Correlatore
Ch.mo Prof. Gianluca Sicchiero
Laureando
Pierfrancesco Rasi
Matricola 816669
Anno Accademico
2011 / 2012
INDICE
Introduzione ... 9 PARTE PRIMA
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
CAPITOLO 1
L'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO
1. Ordinamento giuridico generale e ordinamento giuridico
sportivo...14 1.1. L’evoluzione storica dei rapporti tra l’ordinamento giuridico
generale e l’ordinamento sportivo. ... 15 1.2. I poteri delle federazioni sportive a seguito dell’entrata in
vigore della L. n. 91/1981. ... 17 1.3. I soggetti dell’ordinamento sportivo. ... 19 2. Natura giuridica e struttura del C.O.N.I.. ... 23 3. Le federazioni sportive nazionali e la loro natura giuridica.
3.1. Le federazioni sportive: due tesi a confronto. ... 24 3.2 La tesi privatistica e la tesi pubblicistica. ... 25 3.3 Le società sportive e il rapporto con le federazioni sportive
nazionali………...27
CAPITOLO 2 LE SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E LA LORO EVOLUZIONE STORICA 1. Attività sportiva tra componenti economici e componenti ideali………...…29
2. Le società sportive e lo scopo di lucro………...30
2.1 Le società sportive di capitali tra il 1966 ed il 1981: il primo…… periodo……….30
2.2 Le società sportive di capitali tra il 1981ed il 1996: il secondo… periodo……….33
2.3 Le società sportive di capitali 1996 ai giorni nostri: il terzo……... periodo……….38
2.3.1. La sentenza Bosman………..38
2.3.2. L’avvento delle televisioni a pagamento………...41
2.4 Considerazioni conclusive………....45
CAPITOLO 3 L’IRES E LE SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE 1. L’imposta sul reddito delle società: presupposto, base imponibile, soggetti passivi, aliquota………47
2. La determinazione del reddito imponibile delle società sportive professionisitche………49 3. I componenti positivi e negativi di reddito tipici delle società
sportive professionistiche ... 50
3.1. Introiti da gare ... 51
3.2. Proventi da cessione di diritti televisivi ... 53
3.2.1. Natura giuridica e trattamento fiscale dei proventi da cessione di diritti televisi ... 56
3.3. Introiti pubblicitari ... 58
3.3.1. Le spese di pubblucità nel codice civile ... 59
3.3.2. Trattamento fiscale delle spese di pubblicità ... 61
3.3.3. Ricavi da sponsorizzazione ... 62
3.3.3.1. Natura giuridica dei contratti di sponsorizzazione...63
3.3.3.2. Trattamento fiscale dei contratti di……….. sponsorizzazzazione………..……...64
3.4. Proventi ed oneri derivanti da trasferimento di atleti ... 67
3.4.1. I DPC nel bilancio civilistico e il loro trattamento fiscale………..…68
3.4.1.1. Ammortamento ... 72
3.4.1.1.1. Il trattamento fiscale dell’ammortamento ... 75
3.4.1.2. Plusvalenza/minusvalenza da cessione di DP...77
3.4.1.2.1. Il trattamento fiscale della plus/minusvalenza..78
3.5. Ammortamento e capitalizzazione dei costi del vivaio………...83
CAPITOLO 4
L'IRAP E LE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
1. Il presupposto, la base imponibile, i soggetti passivi e l’aliquota..91
2. Plusvalenza da cessioni DPC: assoggettabilità o non……… assoggettabilità ad Irap? ... 99
CAPITOLO 5
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E SOCIETA’ SPORTIVE
PROFESSIONISTICHE
1. Le società sportive professionistiche non sono soggette all’Imposta sugli intrattenimenti ... 107
CAPITOLO 6
L’IVA E LE SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
1. I tre requisiti d’imponibilità a fini Iva ... 112 2. Non imponibilità, esenzione, ed esclusione ai fini IVA ... 114 3. Introiti da gare ... 116
4. Proventi da cessione di diritti televisivi in ambito di manifestazioni nazionali ... 118
5. Proventi da cessione di diritti televisivi in ambito di
manifestazioni internazionali ... 119
6. Proventi di natura pubblicitaria ... 123
7. Proventi da sponsorizzazione ... 124
8. Il trasferimento di atleti e l’imposta sul valore aggiunto ... 124
PARTE SECONDA IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTCHE CAPITOLO 7 LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 1. L’attività sportiva spettacolistica………..…...127
2. L’associazione: peculiarità e aspetti civilistici… ... 129
3. L’associazione riconosciuta ... 131
4. L’associazione non riconosciuta.. ... 132
5. Le associazioni sportive dilettanitstiche (ASD) ... 134
6. Le società sportive dilettanitstiche (SSD) ... 135
7. Associazioni e società sportive professionistiche………..137
CAPITOLO 8 GLI ASPETTI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 1. La disciplina fiscalde applicabile alle ASD e alle SSD… ... 140
2. Condizioni per fruire delle agevlazioni… ... 141
2.2. Riconoscimento da parte del C.O.N.I. ... 142 2.3. Utilizzo della specifica denominazione o ragione sociale da
parte delle ASD ... 142 3. La disciplina dei versamenti e dei pagamenti nelle ASD e nelle
SSD ... 143
CAPITOLO 9
GLI ASPETTI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1. L’ires e le associazioni: aspetti generali… ... 144 1.1. La perdità di qualifica di ente non commerciale ... 148 1.2. Le modalità di determinazione del reddito. ... 149
1.2.1. Il regime forfetario per la determinazione del reddito degli enti non commerciali in generale ... 152 2. L’Ires e le società/associazion sportive dilettantistiche ... 153 2.1. Le modalità di determinazione del reddito. ... 156
CAPITOLO 10
L’IRAP NELLE ASSOCIAZIONI E NELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
1. Le ASD ai fini Irap… ... 159 1.1. Il sistema retributivo ... 160 1.2. Il sistema misto. ... 162 1.3. Deduzioni comuni ai due metodi alternativi di determinazione
del valore della produzione netta ... 163 2. Le SSD ai fini IRAP ... 164
CAPITOLO 11
LA DISCIPLINA IVA NELLE ASSOCIAZIONI E NELLE SOCIETA’ DILETTANTISTICHE
1. Gli enti non commerciali e l’IVA… ... 167
1.1. Esclusione ed esenzione IVA ... 169
2. Detrazione IVA ... 170
3. Acquisti intracomunitari di beni degli enti non commerciali ... 173
3.1. Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta. ... 173
3.2. Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta ... 174
4. Regime forfetario IVA ex L. n. 398/1991 ... 175
4.1. Il regime speciale IVA per le attività d’intrattenimento. ... 176
4.2. La disciplina IVA nelle attività aventi natura spettacolistica. ... 178
4.3. Regime IVA forfetario previsto ex L. n. 398/1991. ... 179
4.4. Regime IVA ordinario per le attività spettacolistiche. ... 183
CAPITOLO 12 LE ASD E LE SSD E LE IMPOSTE INDIRETTE 1. Imposta di registro… ... 185
2. Imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative e imposta sulla pubblicità... 186 Conclusioni ... 187 Bibliografia ... 192 Giurisprudenza ... 205 Prassi ... 206
INTRODUZIONE
Lo sport oggi coinvolge in Italia un pubblico notevolmente ampio e differenziato che pochi settori industriali sono in grado di avvicinare.
Ciò è dovuto a una serie di ragioni che sono caratteristiche del “settore sportivo”, ossia:
-‐ la dimensione sociale; lo sport al giorno d’oggi, infatti, riesce a coinvolgere, a diverso titolo, gran parte della popolazione italiana; -‐ i valori positivi ed educativi di cui è portatore; questi spesso vengono
sfruttati a fini commerciali da parte delle imprese che investono in forme di comunicazione legate allo sport;
-‐ la capacità di suscitare grandi emozioni; tale aspetto è strettamente connesso alla capacità dello sport di rappresentare un “prodotto altamente mediatico” che bene si concilia con la tempistica e le modalità di rappresentazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche.
Oltre a quanto sopra specificato, si deve sottolineare come lo sport, in Italia, ed in particolare nell’Italia meridionale, rivesta un ruolo fondamentale per i giovani. Esso, infatti, rappresenta l’alternativa più salutare e genuina alla criminalità organizzata (mafia, camorra, ‘ndrangheta), permettendo ai giovani di “scappare” da tali realtà, rifugiandosi nella pratica sportiva.
L’aspetto dimensionale raggiunto dallo Sport, nonostante la crisi economica che colpisce il Paese da quattro anni, ha raggiunto livelli davvero rilevanti. Basti pensare che:
-‐ conta più di 13.000 aziende operanti nel settore e all’incirca 60.000 addetti;
-‐ ha raggiunto un fatturato di 11 miliardi di euro ed è rappresentato da oltre 500 marchi riconosciuti e registrati.
Per coglierne al meglio il profilo economico e la sua grandezza, il dato probabilmente più significativo è che, nel nostro paese, rappresenta
all’incirca il 3% del PIL, generando una ricchezza stimata per oltre 30 miliardi di euro1.
Altro dato significativo è sicuramente quello riguardante la spesa annuale complessiva per la pratica sportiva. In Italia, infatti, si spendono complessivamente 8,2 miliardi di Euro l’anno, di cui 3,8 per abbigliamento e accessori sportivi, 2,8 per istruttori e corsi ed infine 1,6 per impianti e strutture2.
A conferma di quanto sopra affermato, si riportano due esempi inerenti la diffusione e la grandezza che lo sport è riuscito a raggiungere a livello mondiale:
1) si stima che i mondiali di rugby del 2011 in Francia abbiano contribuito ad un aumento del PIL nazionale dello 0,2 %, con un guadagno per lo Stato pari a 5 volte quanto effettivamente investito3;
2) secondo uno studio commissionato da MasterCard, sponsor ufficiale della Uefa Champions League, si ritiene che il Barcellona Fc abbia avuto un ritorno economico record di circa 126 milioni di euro per la vittoria della finale della Champions League 2011, disputata allo stadio olimpico di Roma4.
L’aspetto che incide maggiormente sulla continua e costante crescita della dimensione e dell’importanza dello sport, è però, senza alcun dubbio, la sponsorizzazione, nonostante negli ultimi anni la congiuntura economica negativa abbia influito anche su tale aspetto. Lo sport, infatti, garantisce visibilità e notorietà a chi sponsorizza eventi, società e atleti come nessun’altra attività è in grado di fare5.
1 Fonte Nomisma. 2 Fonte Sito Nielsen. 3 Fonte Sporteconomy.
4 Tale importo è la combinazione di premi in denaro, crescita del valore della squadra,
diritti televisivi, diritti su altri mezzi di comunicazione e aumento del brand equity. Per la squadra perdente (Manchester United) tale valore si stima intorno all’incredibile cifra di 73 milioni di euro.
5 L’esempio più calzante è senza dubbio quello di Red Bull, bevanda energetica che in
pochi anni grazie alle sponsorizzazioni di attività ed eventi sportivi estremi, quali skateboard, snowboard, base jumping etc. è riuscita a crescere a livelli esponenziali, diventando uno dei maggiori competitors di Coca Cola nella vendita e nel consumo di bevande e il leader mondiale nella vendita di drinks energizzanti, nonostante le critiche
Infine, l’ultimo aspetto che incide in maniera rilevante sulla continua crescita a livello dimensionale dello sport, è il cosiddetto paradosso
competitivo. In un “settore normale” la presenza di due società differenti che
commercializzano un prodotto identico o simile provoca una lotta concorrenziale che, logicamente e correttamente, riduce notevolmente la penetrazione di mercato di ciascuna di esse. Nel mondo dello sport tale logica economica viene incredibilmente rovesciata, maggiore è la concorrenza tra società o atleti, infatti, maggiore sarà l’attenzione e l’interesse del consumatore/cliente all’evento sportivo. Quindi in sostanza, il concorrente è essenziale per la vendita e, più è forte, più il prodotto ha un valore estrinseco elevato. Si pensi al mondo del calcio, ed in particolare, su tutti, alla “lotta mediatica e sportiva” tra i due club indiscutibilmente più forti, oltreché più ricchi, del mondo, degli ultimi anni, il Barcellona di Guardiola da un lato ed il Real Madrid di Mourinho dall’altro.
Tale rivalità, ha ampliato notevolmente il numero di spettatori interessati alla visione delle partite tra le due squadre, fino a tre anni fa limitato ai soli tifosi delle due squadre e ora d’interesse europeo ed addirittura mondiale. Il tutto solo ed esclusivamente per il solo fatto che le due squadre commercializzano un “prodotto”6 di livello elevatissimo rispetto agli altri competitors e molto simile
tra loro.
Quest’ultimo aspetto è, inoltre, strettamente connesso con l’incertezza del risultato sportivo. Lo sport è caratterizzato, infatti, da una serie d’incognite talmente ampie e varie che risulta difficile individuarle e trovare una spiegazione razionale per ciascuna di esse. Più le società o gli atleti hanno caratteristiche tra loro simili, maggiore sarà l’incertezza del risultato sportivo, il fascino della manifestazione e l’interesse dei consumatori.
che le vengono mosse, essendo ritenuta da molti non sana e assolutamente da evitare se consumata come una normale bibita rinfrescante, poiché considerata un prodotto studiato per casi specifici di stress e sforzo fisico temporaneo. Basti pensare che in Francia è ancora vietata ed in Danimarca e Norvegia ne hanno vietata la vendita, ma è presente nelle farmacie, (fonte: sito Millionaire).
Particolarmente significativa a riguardo è una frase in dialetto di un grande “Maestro di calcio” degli anni ’50 e ’60, Nereo Rocco7, il quale in
circostanze ancora ignote, esclamò: “Tiro, palo, balon fora = Ti xè un perdente.
Tiro, palo, balon dentro = Ti xè un fenomeno.”
Di fatto, dunque, le società sportive devono gestire il loro budget sulla base del “balon dentro o balon fora” aspetto senza dubbio di difficile previsione e caratteristico solo ed esclusivamente del mondo dello Sport.
Le società o associazioni sportive non possono dunque essere definite aziende o associazioni come le altre e questo alla luce del fatto che:
-‐ il risultato sportivo non è programmabile;
-‐ la produzione nello spettacolo sportivo è congiunta; -‐ i meccanismi concorrenziali sono fortemente atipici;
-‐ vi è interferenza e confusione tra norme sportive e norme civili;
In virtù della notevole importanza di tale settore e delle dimensioni economiche raggiunte, ecco che si spiega la rilevanza del trattamento fiscale delle società e associazioni sportive.
7 Allenatore del Milan, con il quale vinse uno scudetto, due coppe campioni e una coppa
PARTE PRIMA
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOCIETA’
SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
CAPITOLO 1
L’ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO
1. Ordinamento giuridico generale e ordinamento giuridico sportivo.
Analizzare gli aspetti giuridici dello sport, inteso in senso lato, significa inevitabilmente trattare la questione dell’esistenza dell’ordinamento giuridico sportivo. È dunque preliminare a qualsiasi altro aspetto di analisi, individuare gli aspetti fondamentali di un ordinamento giuridico e in un secondo momento verificare se tali caratteristiche sono presenti all’interno di quello sportivo.
Un ordinamento giuridico è caratterizzato dalla presenza di tre fattori indispensabili8:
1) una molteplicità di individui; 2) un insieme di norme regolatrici; 3) un’autonoma organizzazione.
La plurisoggettività consiste nell’esistenza di un cospicuo numero di soggetti legati dal rispetto e dall’osservanza di un insieme di norme a cui è attribuita una valenza fondamentale ed un efficacia vincolante. A garanzia del rispetto di tali norme vi è un insieme di persone e di servizi, denominato organizzazione9.
Come si può agevolmente riscontrare l’ordinamento sportivo rispetta tutte le tre condizioni suindicate. Esso, infatti, è costituito da un insieme d’individui, è caratterizzato da una normazione sportiva, il cui fine è regolamentare l’attività sportiva dei soggetti che ne fanno parte ed è contrassegnato da un’autonoma organizzazione a capo della quale vi è il C.O.N.I.10
Alla luce di tutto ciò, assume notevole rilevanza l’aspetto fiscale delle società e associazioni sportive appartenenti a tale settore. Il risparmio d’imposta nelle società sportive professionistiche e le agevolazioni fiscali
8 Giannini, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, Riv. Trim. di dir. Pubblico, 1959, 219
e ss. Mancin, L’ordinamento sportivo ed i relativi Soggetti, pag. 4.
9 Mancin, L’ordinamento sportivo ed i relativi Soggetti, pag. 4. 10 Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
previste per le associazioni sportive, diventano così fondamentali in virtù della centralità dell’evento sportivo nel panorama nazionale e internazionale attuale.
Pertanto, appare dunque lecito ritenere11 che l’ordinamento sportivo sia
un ordinamento giuridico in senso proprio, come confermato anche in giurisprudenza dalla Suprema Corte 12, la quale ha ribadito, in più di una
circostanza, che l’ordinamento sportivo è un ordinamento giuridico caratterizzato da una propria potestà normativa.
1.1. L’evoluzione storica dei rapporti tra l’ordinamento giuridico
generale e l’ordinamento sportivo.
È fuori di ogni dubbio che l’ordinamento sportivo sia un ordinamento d’origine derivata, poiché è necessario che venga riconosciuto dall’ordinamento statale13, il quale rappresenta l’ordinamento giuridico di rango primario. Le
finalità che esso persegue devono essere lecite in virtù dei principi posti a base dell’ordinamento giuridico generale. In sostanza, dunque, lo Stato tutela un ordinamento derivato, quale ad esempio quello sportivo, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui esso abbia dei fini compatibili con i propri. Questo, in altre parole, significa14 che un ordinamento privato può disciplinare gli aspetti del
comportamento umano che non vengono trattati direttamente dall’ordinamento giuridico generale, negli spazi lasciati liberi dallo stesso.
Appurato che l’ordinamento sportivo è di tipo derivato non resta che incentrare l’analisi sui collegamenti esistenti tra questo e l’ordinamento giuridico generale. Le prime associazioni sportive15 avevano come unica finalità
l’esercizio in comune di un’attività sportiva. Con il passare del tempo tali organismi hanno mutato la propria natura, trasformandosi progressivamente in
11 Così come affermato da De Silvestri, Le qualificazioni giuridiche dello Sport e nello
Sport, Riv. di dir. Sport. 1992, 284 e ss. e ripreso da Giovanardi in Aspetti fiscali delle società e associazioni sportive, 1992, pp. 4 e 5.
12 Su tutte Corte di Cassazione Sez. Unite, n. 2725 del 1979.
13 Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1991, cit. 7 “Gli ordinamenti derivati possono
vigere poiché la loro base normativa è fornita di maggiore ordinamento statale, non sono altro che parti dello Stato in quanto istituzione complessiva”.
14 Come rilevato da A. Giovanardi, op. cit., pag. 5. 15 Nate nella prima metà del 1800.
enti caratterizzati da interessi economico-‐patrimoniali rilevanti. Tale processo evolutivo ha inevitabilmente reso necessario l’intervento dello Stato, in ragione dell’ingente numero d’interessi extra sportivi ad esso connessi. Questo può essere brevemente riassunto in 5 tappe 16:
-‐ L. n. 426/1942, la quale attribuisce al C.O.N.I. natura di Ente pubblico, affidandogli i compiti di presiedere all’organizzazione e al potenziamento dello sport, definendo le federazioni sportive nazionali come degli organi del C.O.N.I.;
-‐ D.P.R. n. 530/1974, contenente il regolamento di attuazione della L. n. 426/1942, ora D.P.R. 28 marzo 1986;
-‐ L. n. 91/1981, concernente norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti;
-‐ L. n. 80/1986, recante la disciplina fiscale degli emolumenti versati a sportivi dilettanti a titolo di indennità, rimborsi spese e premi;
-‐ L. n. 398/1991, riguardante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Fino all’entrata in vigore della L. n. 91/198117, il Comitato Olimpico era il
solo organismo dotato di rilevanza a livello di ordinamento giuridico generale, dato che il C.O.N.I. era l’unico ente sportivo dotato di poteri effettivamente riconosciuti a livello normativo dallo Stato. Le relazioni e i rapporti tra società sportive e federazioni sportive nazionali erano soggetti a quanto sancito dall’art. 5, co. 3, della L. n. 426/1942, il quale prevedeva che queste stabilissero, con regolamenti interni approvati dal C.O.N.I., le norme tecniche e amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l’esercizio dello sport.
Concludendo, non si può non ribadire che fino al 1981 il solo collegamento tra i due ordinamenti era dato esclusivamente dal C.O.N.I..
In seguito, con l’entrata in vigore della L. n. 91/1981, l’ordinamento sportivo Italiano ha subito un profondo e radicale cambiamento, che ha portato parte della sua struttura ad assumere rilevanza a livello di diritto statale. Tale
16 Come ribadito da A. Giovanardi, op. cit., p. 6.
17 Di portata rivoluzionaria per tutto il mondo dello sport, come si vedrà nei capitoli
fenomeno ha assunto il nome di “emersione dell’ordinamento sportivo”18. Il
cambiamento è, dunque, avvenuto riguardo ai rapporti tra federazioni sportive e società, che fino ad allora era sempre stato appannaggio esclusivo del dell’ordinamento Sportivo; tale disciplina è oggi, invece, regolamentata anche dalla legge dello Stato.
1.2. I poteri delle federazioni sportive a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 91/1981.
I poteri che tale norma attribuisce alle federazioni nazionali sono quattro: 1) il potere di affiliazione;
2) il potere di chiedere lo scioglimento della società in caso di gravi irregolarità gestionali;
3) il potere di approvazione delle federazioni sulla gestione in genere e sugli atti di straordinaria amministrazione;
4) il potere di ottenere dalle società di capitali, la comunicazione di ogni avvenuta variazione dello statuto o dei cambiamenti degli amministratori/revisori dei conti.
Tramite l’affiliazione le singole società hanno accesso all’ordinamento sportivo, divenendone soggetti protagonisti. Prima dell’entrata in vigore della norma in questione essa aveva carattere esclusivamente interno19. Dopo il ’91,
l’affiliazione ha assunto rilevanza anche nell’ambito statale, infatti l’art. 10, dopo aver sancito al primo comma che “possono stilare contratti con atleti
professionisti solo società sportive, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”, aggiunge al terzo comma che prima di
depositare l’atto costitutivo, è necessario che la società ottenga l’affiliazione da una federazione sportiva nazionale. Nel caso in cui non riesca ad ottenerla, è preclusa qualsiasi forma di omologazione ed è fatto divieto anche di stipulare contratti con atleti professionisti. L’ammissione federale, dunque, non rileva più
18 A. Giovanardi, op. cit., nota n. 16, p. 8. 19 Inteso come sportivo o interno.
come in passato, ai soli fini sportivi, ma influisce sulla costituzione della società regolamentata.
In relazione al potere di chiedere lo scioglimento, si rileva che, prima dell’approvazione di tale norma, laddove si fossero ravvisate gravi irregolarità di gestione, le società, per la propria modificazione e per un’eventuale estinzione, erano soggette a norme di diritto comune. Tale potere di sorveglianza, di conseguenza, non può che riguardare un ambito esterno rispetto all’ordinamento sportivo, poiché conferisce, a un organo a esso estrinseco, la possibilità di interferire sulla normale struttura civilistica di una società di capitali20.
Per quanto concerne il potere di approvazione delle federazioni sulla gestione in genere e sugli atti di straordinaria amministrazione, si sottolinea come da esso si evinca una notevole riduzione della libertà di prendere decisioni ed agire delle società professionistiche, poiché alcune tipologie di atti possono essere compiute solo a seguito di un’autorizzazione della federazione competente.
Infine, anche il quarto e ultimo potere assume rilevanza esterna poiché si deve considerare condizione di legittimità, sottoposta ad un esame preventivo del tribunale, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, della deliberazione dell’atto costitutivo ex art. 2436 c.c..
Concludendo, quanto finora analizzato non esaurisce il rapporto tra l’ordinamento giuridico generale e uno dei suoi numerosi ordinamenti giuridici derivati come quello sportivo. L’assetto completo di tale rapporto non può prescindere dalla qualificazione privata o pubblica che si decide di attribuire all’ordinamento sportivo. Al fine di risolvere tale aspetto è necessario analizzare e determinare la natura delle federazioni sportive nazionali. La loro eventuale qualificazione in una delle due ipotesi prospettate, come vedremo, comporta
20 A. Giovanardi op. cit., p. 10, il quale a sua volta riprende Landolfi, La nuova società
sportiva, Le società n. 1, 1985 p. 43, che esprime questo concetto: “Trattasi di un potere di vigilanza, in un certo senso analogo a quello che l’autorità governativa esercita sulle cooperative, che, implicando una sovrapposizione eteronoma di un organo sulla normale struttura civilistica delle società per azioni….non può non palesare la sua dimensione esterna all’ordinamento sportivo”.
delle conseguenze rilevanti in relazione al rapporto vigente tra le stesse e il C.O.N.I..
1.3. I soggetti dell’ordinamento sportivo.
Al fine di analizzare dettagliatamente la natura dell’ordinamento sportivo è bene individuare i vari soggetti che ne fanno parte.
Il Comitato olimpico internazionale (CIO).
È il primo apparato organizzativo sportivo mondiale che, attraverso la sua struttura piuttosto complessa, riesce a riunire milioni di persone allo scopo di promuovere e diffondere la cultura sportiva.
Ha sede a Losanna e persegue come obiettivi principali: -‐ la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori; -‐ la programmazione e l’organizzazione dei Giochi Olimpici; -‐ la lotta al doping.
La sua attività è finanziata dai proventi dei diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni legate ai giochi olimpici, i quali rappresentano l’evento in assoluto più seguito dalla popolazione mondiale.
Le federazione sportive internazionali (FSI).
Le FSI sono enti che gestiscono gli aspetti tecnici delle proprie discipline di riferimento, garantendo l’adeguata organizzazione delle competizioni e il rigoroso rispetto delle regole. A livello temporale21, precedono la nascita del
CIO.
Ogni disciplina sportiva ha solitamente una federazione che, a livello mondiale, fissa le regole tecniche e pianifica le competizioni internazionali. Le funzioni principali di ogni FSI sono solitamente le seguenti22:
-‐ stabilire le regole tecniche dello Sport, farle rispettare e omologare i risultati;
-‐ fissare le regole che sovraintendono le varie competizioni; -‐ strutturare la formazione arbitrale;
-‐ prescrivere le regole mediche per la salute degli atleti; -‐ amministrare i fondi e ripartire i proventi;
-‐ presentare al CIO le proprie proposte per l’inclusione della propria disciplina nel novero delle discipline olimpiche.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
È un ente di diritto pubblico, che, secondo un’efficace espressione, ricopre il ruolo di “Confederazione delle federazioni sportive nazionali”. Al suo interno, infatti, sono ricomprese tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CIO. Nel paragrafo successivo si analizzeranno nel dettaglio la sua natura giuridica e la sua struttura.
Le federazioni sportive nazionali (FSN).
Le FSN sono soggetti che promuovono, organizzano, controllano e regolano tutte le attività agonistiche di una determinata disciplina sportiva. La loro natura è assai controversa. Vi sono, infatti, due filoni dottrinali di pensiero, il primo ritiene che abbiano personalità giuridica di diritto privato, sulla base di quanto sancito dall’art. 15 D. Lgs 242/1999, il secondo, invece, gli attribuisce natura pubblicistica, in virtù di quanto affermato all’interno dell’art. 5 L. n. 426 del 1942. Nei paragrafi successivi si approfondirà la questione.
In alcuni sport di particolare rilevanza e grandezza, vi sono anche altri organismi che vengono denominati Leghe. Queste sono delle “associazioni di club” a tutti gli effetti il cui fine ultimo è quello di tutelare gli interessi all’interno del più complesso movimento federale. Esse hanno assunto con il passare degli anni un ruolo rilevante, al punto che le stesse federazioni nazionali attribuiscono loro specifiche funzioni, quali ad esempio la pianificazione e l’organizzazione degli eventi, dei tornei e dei campionati nazionali stessi.
Le società sportive
Con il termine società sportiva23 deve intendersi ogni organizzazione di
tipo associativo che persegue come oggetto principale l’esercizio della pratica sportiva. Grazie ad esse i singoli individui che desiderano praticare un’attività sportiva possono farlo attraverso i servizi da queste messi a disposizione. La caratteristica peculiare di tali organismi è che sono contemporaneamente oggetto di due ordinamenti, quello sportivo da un lato e quello generale dello Stato dall’altro.
In relazione al primo profilo, ogni singola società sportiva può entrare a far parte della federazione e quindi dell’ordinamento sportivo con l’affiliazione alla federazione stessa riconosciuta dal C.ON.I.
Le società sportive possono essere di due tipi, le società sportive
professionistiche, da un lato, e le società sportive dilettantistiche, dall’altro.
Tale differenziazione ha una rilevanza fondamentale, perché, a seconda della loro natura, esse sono soggette ad un trattamento fiscale differente. È, infatti, previsto che l’imposizione fiscale del mondo dilettantistico sia caratterizzata da un trattamento privilegiato e da una serie di agevolazioni di portata non indifferente, come si vedrà nel prosieguo.
È doveroso, però, precisare24 che solo alcune federazioni (di notevole
rilevanza economica, dimensionale e mediatica) prevedono l’istituzione del settore professionistico. Il dettato normativo dell’81, nell’articolo 10, elenca i tre
23 Mancin, op. cit., p. 10. 24 Mancin, op. cit., p. 10.
requisiti essenziali che una società deve possedere qualora voglia essere considerata professionistica:
-‐ costituirsi in forma di società di capitali;
-‐ svolgere in via esclusiva attività sportive ed attività ad esse strumentali o connesse.
-‐ prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 %, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva.
Nell’originaria versione della L. n. 91/1981, era prevista l’esclusione di ogni possibile scopo di lucro, poiché ritenuto non conforme alle finalità ideali e non contaminate dell’attività sportiva agonistica.
Il divieto di lucro è stato abrogato solo nel 1996, in conseguenza della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda del calciatore belga Bosman25. L’oggetto della questione riguardava le norme federali aventi ad
oggetto26:
-‐ il diritto di pretendere da un’altra società il pagamento di un corrispettivo per il trasferimento di un proprio giocatore giunto a scadenza di contratto;
-‐ la facoltà concessa alle associazioni o federazioni sportive, nazionali e internazionali, di includere nei rispettivi regolamenti un complesso di norme in grado di limitare la partecipazione di giocatori cittadini comunitari alle competizioni sportive27.
25 M. Mancin, Il bilancio delle società sportive professionistiche, Padova, 2009, pp. 33 e
seg. La vicenda, rivoluzionaria per il mondo dello sport, prende il via qualche anno prima quando la Corte d’appello di Liegi, con ordinanza pronunciata il 1° ottobre 1993, chiese alla corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 48, 85 e 86 del trattato CE, in relazione alle normative delle federazioni sul trasferimento dei calciatori all’interno della Comunità Europea.
26 RUBINO F., Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio, TANZI A., Le
società calcistiche, Implicazioni economiche di un “gioco”, Torino, 1999, pag. 58.
27 Bosman, giocatore di nazionalità Belga, aveva, infatti, richiesto di essere trasferito al
La Corte di Giustizia, il 15 dicembre 1995, ha accolto entrambe le questioni sollevate nel ricorso dal calciatore. Tale sentenza, come vedremo nel prosieguo, ha avuto una portata rivoluzionaria per tutto il settore sportivo europeo.
Da quel momento in avanti, infatti, le società calcistiche europee non hanno più il diritto di pretendere alcun pagamento di un’indennità per il trasferimento dei calciatori.
I tesserati.
L’ultima categoria è quella dei tesserati. Il tesseramento è l’atto con il quale la federazione sportiva conferisce all’atleta lo status di soggetto di diritto sportivo. Sono tesserati però non solo tutti coloro che desiderano ottenere il riconoscimento ufficiale delle loro prestazioni, ma anche i dirigenti, gli ufficiali di gara, i tecnici e tutti i soggetti che collaborano con le società sportive.
In altre parole l’atleta o lo sportivo si associano alla federazione sportiva e si vincolano alla società sportiva per la quale dedicheranno il loro tempo e le loro energie.
2. Natura giuridica e struttura del C.O.N.I.
IL C.O.N.I. è nato nel 1907 in occasione delle Olimpiadi di Londra.
Inizialmente era un comitato a tutti gli effetti e, quindi, un’organizzazione non permanente che, in occasione delle Olimpiadi28, si costituiva perseguendo il
fine di selezionare gli atleti da inviare ai giochi. Solo in un secondo momento acquisì la qualifica di ente, trasformandosi nel 1914 in associazione privata e, successivamente nel 1934, in ente con personalità di diritto pubblico. Oggi è un ente pubblico riconosciuto ricompreso all’interno della disciplina del parastato dalla L. n. 70/1975.
Le funzioni del C.O.N.I. sono principalmente tre29:
28 E quindi ogni 4 anni. 29 A. Giovanardi, op. cit., p. 11.
1) in qualità di membro del C.I.O., ha il mandato di realizzarne le norme;
2) deve organizzare lo sport agonistico e promuoverne la diffusione in Italia;
3) è federazione delle federazioni sportive nazionali.
Gli organi del C.O.N.I. sono i seguenti:
a) il Consiglio Nazionale, presieduto dal presidente del C.O.N.I.. E’ composto dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali, dai membri per l’Italia del C.I.O. e dal Segretario generale dell’ente; b) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e
presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, attua le deliberazioni e approva i regolamenti interni alle federazioni; c) la Giunta Esecutiva, la quale provvede alla direzione e gestione
dell’ente, predispone ed esamina il bilancio e gli adempimenti relativi alla documentazione contabile e analizza eventuali domande di adesione delle nuove federazioni nazionali;
d) il segretario generale dell’ente; e) il collegio dei revisori.
3. Le Federazioni sportive nazionali e la loro natura giuridica.
3.1. Le federazioni sportive: due tesi confronto.
E’ essenziale indagare la questione della natura pubblica o privata dell’ordinamento sportivo, perché è necessario chiedersi30 se la sua emersione,
a seguito dell’emanazione della L. n. 91/1981, possa essere considerata un indice indicativo della sua pubblicizzazione. Tale analisi comporta la formulazione di una soluzione al problema della natura delle federazioni sportive nazionali, aspetto molto dibattuto sia in Giurisprudenza che in
Dottrina. Nel caso in cui siano organi in senso improprio, il C.O.N.I. esercita alcuni poteri su di esse senza, però, che per questo siano considerate enti pubblici, se invece sono organi in senso proprio del Comitato, come si evincerebbe dall’art. 5 L. 426/194231, partecipano della sua natura di ente
pubblico e godono di autonomia privata e di autarchia32. L’analisi di tale
questione ricopre un ruolo di notevole e preliminare importanza per uno studio adeguato e completo dell’ordinamento sportivo. Essa, infatti, permette di individuare la soluzione delle seguenti questioni33:
-‐ la natura dei regolamenti federali; -‐ la natura della giustizia sportiva, -‐ la natura del tesseramento.
3.2. La tesi “pubblicistica” e la tesi “privatistica”.
Come già sottolineato in precedenza, la questione è stata ed è tuttora ampiamente dibattuta, ma, nonostante questo è, ad oggi, priva di una soluzione univoca e condivisa. Esistono, infatti, due filoni differenti, il primo sostiene abbiano carattere “pubblicistico”, il secondo “privatistico”. Coloro che sostengono la tesi pubblicistica34, incentrano la loro argomentazione sull’art. 5
della L. 426/1942, in cui le federazioni vengono considerate come organi del C.O.N.I.. L’art. 2 del D.P.R. n 157/1986 limita però la definizione dell’art. 5,
31 Tale articola recita: “Sono organi del C.O.N.I.: 1) la Federazione Italiana atletica
leggera; 2) La federazione Italiana sport invernali;…”.
32 Landi G., Potenza M., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1987, “L’autarchia è
la capacità di agire per il conseguimento dei propri fini, mediante l’emanazione di un’attività amministrativa che ha la natura e gli effetti medesimi dell’attività amministrativa dello Stato.”
33 Giovanardi, op. cit., 13-‐14.
34 Tale tesi ha incontrato il favore della prevalente dottrina e giurisprudenza. Si vedano
per quanto concerne la Giurisprudenza: Cassazione, Sez. unite n. 2028 del 1968, Cassazione, Sez. unite n. 2725 del 1979, Cassazione n. 625 del 1978, Cassazione n. 811 del 1963, Cassazione, Sez. unite n. 3091 del 1986 e n. 4399 del 1989. Nelle ultime due sentenze citate si è affermata la tesi della doppia natura delle federazioni sportive nazionali. Nella sentenza del ’86 la Suprema Corte sancisce che “… le federazioni sportive sorgono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e conservano quella loro impronta che rendono esplicita in innumerevoli serie di informazioni; e tuttavia, nella ricorrenza di certi requisiti, assumono la qualifica di organi del C.O.N.I. e partecipano quindi necessariamente della natura pubblica di questo”.