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Manutenzione estintori: ultime sentenze

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Manutenzione estintori: ultime sentenze

Autore: Redazione | 31/01/2021

Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici; mancata adozione di misure antinfortunistiche;

estintore inefficiente o scarico.

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Manutenzione degli estintori

L’art. 18 comma 3 del d.lg. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

(Respinta la tesi difensiva dell’imputato secondo cui la responsabilità in ordine alla scurezza negli istituti scolastici era da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali; nella specie, l’imputato era stato accusato del reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d. lg. n. 81 del 2008 per non avere, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva di un comune, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all’interno di una scuola elementare, atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante).

Cassazione penale sez. III, 14/04/2016, n.30143

Tutela delle condizioni di lavoro

In ipotesi di infortunio sul lavoro dovuto alla mancata adozione di misure antinfortunistiche, cui il datore di lavoro sia tenuto ai sensi dell’art. 2087 c.c., sussiste la responsabilità esclusiva del medesimo, che può venire meno solo in presenza di dolo o di “rischio elettivo” imputabile al dipendente (nella fattispecie la lesione – consistente nell’avulsione di un bulbo oculare del lavoratore conducente di autocisterna – risultava causata dallo scoppio di un pneumatico del semirimorchio dovuto a carenza di manutenzione del mezzo, e non risultava in alcun modo censurabile il comportamento tenuto dal lavoratore, che anzi era intervenuto con l’apposito estintore per spegnere un principio di incendio evidenziato dal fumo che usciva da una delle ruote posteriori del semirimorchio).

Tribunale Milano, 14/03/2003

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Incendio e decesso di alcuni lavoratori

In materia di reati omissivi impropri – qual è il caso del decesso di alcuni lavoratori dovuto ad un incendio sviluppatosi durante lo svolgimento della attività lavorativa a rischio specifico e non potuto domare per la assenza delle dovute misure di sicurezza – sussiste il rapporto di causalità tra la omessa segnalazione, da parte del preposto, della mancanza di idonei estintori e l’evento morte dei dipendenti.

L’obbligo di accertamento del rapporto di causalità impone al giudice, in relazione ai suddetti reati, la verificazione dell’evento e della mancata attivazione del soggetto obbligato, mentre i possibili risultati di tale accertamento sono circoscritti nei confini imposti dal particolare tipo di causalità, per così dire di secondo grado, derivante dalla applicazione del principio secondo cui “il non impedire un evento equivale a cagionarlo”. Si richiederà, cioè, ferme e provate le condizioni iniziali, che l’affermazione “nelle condizioni date la condotta avrebbe impedito l’evento” appaia dotata di un alto grado di credibilità.

Tribunale Ravenna, 23/07/1990

Responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici

In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ai fini della individuazione dei soggetti responsabili della stessa è necessario distinguere tra misure di tipo strutturale ed impiantistico, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile e titolare del potere di spesa funzionale all’adozione delle misure necessarie e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica.

(Fattispecie relativa alla responsabilità – in ordine al reato di cui agli artt. 46, comma secondo e 55, comma 5 lett. c), del d.lg. n. 81 del 2008, del dirigente dell’area tecnica e manutentiva del Comune per la mancata sottoposizione a verifica periodica degli estintori di un edificio scolastico di proprietà del suddetto ente territoriale).

Cassazione penale sez. III, 14/04/2016, n.30143

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L’efficienza degli estintori

In tema di trasporto di merci pericolose su strada, l’art. 358 del reg. esec. c. strad.

(d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420) stabilisce che ciascuna unità di trasporto – la quale, ex art. 353 comma 1 lett. a) detto regolamento, si definisce per ogni autoveicolo o motoveicolo, nonché per il complesso costituito da un autoveicolo e dal rimorchio che gli è agganciato (autotreno o autoarticolato) – deve essere equipaggiata, tra altro, con due estintori di incendio di sufficiente capacità.

L’efficienza degli estintori è comprovata dal cartellino indicante la data di ricarica, secondo quanto stabilisce l’art. 34 lett. c) d.P.R. 26 giugno 1955 n. 547, con riferimento alle generali disposizioni di cui al d.m. 31 luglio 1934. Ne consegue che la mancanza del cartellino predetto si risolve nella carenza di un requisito essenziale proprio di ciascun estintore e va pertanto parificata all’ipotesi di circolazione senza il presidio antincendio.

Cassazione penale sez. IV, 30/09/1988

Estintore inefficiente o scarico

È applicabile l’ultimo comma di cui all’art. 78 cod. strad. nei confronti di chi circola alla guida di un veicolo adibito al trasporto di merce infiammabile con estintore inefficiente o scarico, indipendentemente dal’attualità del trasporto della merce pericolosa. Ciò in considerazione delle finalità della citata disposizione di legge dettata per la sicurezza dei trasporti, che dev’essere garantita in ogni caso.

Cassazione penale sez. V, 20/11/1981, n.1055

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

L’omessa collocazione in un’autofficina per la verniciatura a spruzzo con vernici infiammabili – soggetta al controllo dei vigili del fuoco a sensi dell’art. 36 delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547) in relazione al n. 64 dell’allegato d.m. 27 settembre 1965 ed all’art. 2 legge 26 luglio 1965 n. 966 – dei prescritti dispositivi antincendio (estintori e sacchi sabbia) è punita non già dall’art. 451 cod. pen., ma dall’art. 389 lett c) del menzionato decreto n. 547.

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Cassazione penale sez. VI, 18/11/1969, n.2134

Trasporto di merce infiammabile con estintore inefficiente o scarico

Al fine di stabilire se un rimorchio debba essere considerato leggero, ai fini e per gli effetti del comma 3 dell’art. 80 c. strad., il giudice di merito non è vincolato dai dati di omologazione riportati sulla carta di circolazione, ma può liberamente valutare il peso complessivo a pieno carico del rimorchio medesimo indipendentemente da tali dati. Sussiste la contravvenzione, di cui all’art. 78 c.

strad. nell’ipotesi di trasporto di merce infiammabile con estintore inefficiente o scarico, data la necessità di reprimere concretamente, in caso di bisogno, ogni principio di incendio.

Cassazione penale sez. IV, 10/05/1977

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