• Non ci sono risultati.

A tutti i dipendenti, RSU e Responsabili delle sezioni di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "A tutti i dipendenti, RSU e Responsabili delle sezioni di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale Centro Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Lucca e Sezioni Coordinate di Pisa - Livorno – Massa Carrara

A tutti i dipendenti, RSU e Responsabili delle sezioni di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara

E,p.c.:

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale del personale e degli affari generali c.a. Il Direttore Generale Dott. Enrico Finocchi Pec: dg.personale@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale Direzione Generale Territoriale del Centro c.a.: Il Dirigente delegato Dr. Ing. Paolo Amoroso Pec: dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it

A S.E. il Prefetto di Lucca Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it

A S.E. il Prefetto di Livorno Pec: protocollo.prefli@pec.interno.it

A S.E. il Prefetto di Massa Carrara Pec: protocollo.prefms@pec.interno.it

A S.E. il Prefetto di Pisa Pec: protocollo.prefpi@pec.interno.it

Alla Direzione USL NORD OVEST PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Al Medico competente Dott. Roberto Quattrocchi Al RSPP Ing. Oliviero Bernardini

Al RLS Sig. Giuseppe Vita Alle Associazioni di categoria CONFARCA ED UNASCA Pec: confarca@pec.it

(2)

Alle Autoscuole/Studi di consulenza/Agenzie di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara Alle Organizzazioni sindacali FP - a livello territoriale

CGIL email fp.regionale@tosc.cgil.it fp@livorno.tosc.cgil.it info.lu@lucca.tosc.cgil.it

CISL email fptoscananord@cisl.it fp.lu@lucca.tosc.cisl.it ust@cisllivorno.it

fpps@cislpisa.it fp@cisl.it

UIL email:

lucca@uilfpl.it pisa@uilfpl.it livorno@uilfpl.it massacarrara@uilfpl.it

Alle Organizzazioni sindacali Federazione CONFSAL - UNSA Email: info@confsal-unsa.it

CONFINTESA - FP Email: info@confintesafp.it

FLP Email: flp@flp.it

Alla USB PI Email: mit@usb.it

Oggetto: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.13-2020. COVID-19. Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 e 11 marzo 2020 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 23.3.2020, divenuti esecutivi in data 23.3.2020, Note prot. n. 1735 del 23.03.2020 e prot. n. 9487 del 24.3.2020 a firma del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Nota prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020. Applicazione normative, modifica ed integrazione proprie disposizioni n. 10/2020 del 18.3.2020 e n. 10/bis del 20.3.2020.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

(3)

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i;

VISTE le circolari del Ministero della Salute n. 4382 del 03.02.2020, n. 5443 del 22.02.2020, n.

5889 del 25.02.2020 e n. 6360 del 27.02.2020;

VISTA l’ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministro della Salute con la quale sono state adottate ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;

VISTA la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.6 del 2 marzo 2020;

VISTA la propria disposizione di servizio n. 3-2020 protocollo in ingresso 48401 ed in uscita n.

48721 del 26.02.2020 nella quale venivano inserite delle direttive, alcune delle quali già pubblicizzate dal Ministero della Salute, in merito alla cura, all’igiene e alla disinfezione personale e degli ambienti di lavoro e alla successiva nota prot. n. 48922 del 26.02.2020 con la quale veniva revocato il punto 4) relativa agli esami di guida per il conseguimento di tutte le patenti.

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04.03.2020.

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’08.03.2020.

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020.

VISTA la comunicazione prot. n. 11669 del 09.3.2020 con la quale il Direttore Generale del Personale, Dr. Enrico Finocchi, invita tutti i lavoratori delle aree funzionali di appartenenza, anche se aderiscono alla modalità del lavoro agile, compatibilmente, con le esigenze di servizio, le ferie anno 2019 non godute e delle ore a credito eventualmente disponibili e convertibili in permessi compensativi.

VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 pubblicato sulla G.U. n. 64 dell’11.03.2020.

VISTA la successiva comunicazione prot. n. 11952 del 10.3.2020 con la quale il Direttore Generale del Personale, Dr. Enrico Finocchi, detta alcune regole sulla turnazione del personale per garantire il regolare svolgimento delle attività, precisa che i dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° a tutela propria e dei colleghi non devono recarsi in servizio, ed infine predispone un modello per assicurare il lavoro agile ad alcune fasce di dipendenti.

VISTO il perdurare dell’emergenza legata al Covid-19.

ATTESO che parte del personale ha usufruito sulle indicazioni del Direttore Generale del Personale, Dr. Enrico Finocchi congedi, ferie pregresse e lavoro agile.

VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

VISTA le proprie precedenti disposizioni di servizio in merito al Covid-19 ed in particolare n. 7 del 10.3.2020, n. 9-2020 del 14.3.2020, n. 10 del 18.3.2020, n. 10bis del 20.3.2020, n.11 del 21.3.2020 e n. 12 del 23.3.2020.

(4)

VISTA la nota del Vertice amministrativo - Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo - prot. n. 1565 del 16.3.2020 in merito alle attività indifferibili ed indispensabili degli uffici periferici della Motorizzazione civile da rendere in presenza.

VISTO il Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020.

VISTA la nota del Direttore Generale del Personale prot. n. 13130 del 18.3.2020 in merito alle ultime indicazioni in merito alla gestione del personale nel periodo dell’emergenza sanitaria.

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22.3.2020.

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.3.2020.

VISTA la nota del Direttore Generale del Personale prot. n. 13750 del 23.3.2020 in merito a chiarimenti sulla gestione delle presenze e assenze del personale.

VISTA la nota del Vertice amministrativo - Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo - 1735 del 23.03.2020 in merito anche all’aggiornamento delle attività indifferibili ed indispensabili degli uffici periferici della Motorizzazione civile da rendere in presenza.

VISTI i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 e11 marzo 2020 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 23.3.2020, divenuti esecutivi in data 23.3.2020.

VISTA la nota del Vertice amministrativo - Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo - prot. n. 9487 del 24.3.2020 in merito al riepilogo sulle scadenze e proroghe di attestati, permessi e documenti e quant’altro.

VISTA la nota del Capo di Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno n. 300 del 24.3.2020.

Tutto ciò premesso,

Al fine di assicurare piena ottemperanza alle ultime disposizioni emanate e pubblicate dal 23 marzo al 24 marzo 2020 e quindi di modificare ed integrare le proprie disposizioni n. 10 e 10 bis,

Fatte salve eventuali e future disposizioni provenienti dalle Autorità politiche e/o dal Vertice amministrativo,

DISPONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 1, del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020), dei Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 e 11 marzo 2020 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 23.3.2020, divenuti esecutivi in data 23.3.2020, della nota prot. n. 1735 del 23.03.2020 e della nota prot. n. 9487 del 24.3.2020 a firma del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nota prot.

prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020.

1) Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 1735 del 23.3.2020 a firma del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dott.ssa Speranzina De Matteo, si elencano di seguito le nuove attività indifferibili da rendere in presenza

(5)

limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli uffici periferici della Motorizzazione civile:

a. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);

b. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;

c. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;

d. visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;

e. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);

f. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

g. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;

h. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

i. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

A) ATTIVITÀ TECNICHE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92), comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 tutte le operazioni tecniche, seppur prenotate, ovvero tutte le attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto legislativo, incluse le operazioni tecniche, già prenotate, concernenti collaudi intermedi e periodici delle cisterne ADR, non verranno effettuate né in sede né in seduta esterna fino a nuove disposizioni.

A tal proposito si precisa che:

FINO AL 31 OTTOBRE 2020:

L’art. 92, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 ha previsto la possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli che devono essere sottoposti a revisione (art. 80 C.d.S.) e a visita e prova (artt. 75 e 78 C.d.S.).

(cfr. nota prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020).

Per i veicoli da sottoporre a visita e prova da sottoporre ai sensi degli artt. 75 e 78 del Codice della Strada è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita a cui devono essere sottoposti è programmata entro il 31 luglio 2020. La previsione si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all’effettuazione del predetto adempimento, non potevano comunque circolare. Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:

• per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

(6)

• per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;

• per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli uffici provinciali della Motorizzazione.

(cfr. nota prot. n. 1735 del 23.03.2020 del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” (*) e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d.

“Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento (*) A tal proposito, si ricorda che è obbligatorio tenere a bordo l’attestazione dell’officina che ha ripristinato l’efficienza di dispositivi non controllabili a vista.

Si ricorda poi che ai veicoli con esito di revisione “sospeso dalla circolazione fino a nuova visita” non si ritiene applicabile la deroga previsto dall’art. 92, comma 4, del D.L. n. 18 del 17.3.2020.

2) Vengono garantite le visite e prove, di cui all’art. 75 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ai veicoli allestiti per il trasporto merci con rilascio del relativo certificato di approvazione nonché ai veicoli adattati per la guida da parte dei conducenti diversamente abili, presso le rispettive Motorizzazioni civili dietro appuntamento da concordare in via telematica e telefonica (agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di seguito indicati).

3) In riferimento alla nota prot. n. 1735 del 23 marzo 2020 a firma del Capo di Dipartimento, Dott.ssa Speranzina De Matteo, per quanto concerne le visite e prove, di cui all’art. 75 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dell’immatricolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico e alle gestione dell’emergenza sanitaria (autobus di linea, taxi, veicoli/mezzi di soccorso), le stesse verranno effettuate presso le rispettive Motorizzazioni civili dietro appuntamento da concordare in via telematica e telefonica (agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di seguito indicati).

B) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE:

4) Immatricolazioni dei veicoli TRASPORTO MERCI “ CON TITOLO”. Onde contenere la circolazione delle persone, la procedura amministrativa per le immatricolazioni dei veicoli TRASPORTO MERCI “ CON TITOLO” è la seguente:

a. La richiesta del nulla osta da parte dell’utenza privata e professionale avverrà mediante posta elettronica certificata - pec – (di seguito indicate) indirizzata all’ “Ufficio Merci”

competente per le Motorizzazioni civili di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara;

(7)

b. Invio per pec di tutta la documentazione necessaria alla immatricolazione (domanda, fotocopia del documento identità, certificato di conformità, certificato approvazione, leasing, nulla osta ufficio merci, licenza trasporto, bollettini diritti MCTC, bollo, dichiarazione di avvenuta distruzione vecchie targhe in caso di re immatricolazione e quant’altro all’uopo necessario);

c. L’ “Ufficio Immatricolazioni”, competente per sezione, verificata la regolarità e completezza della documentazione, provvederà all’immatricolazione del mezzo e predisporrà la carta di circolazione provvisoria che verrà consegnata all’utente dietro appuntamento unitamente alle targhe; contestualmente l’utente consegnerà all’“Ufficio Immatricolazioni” la documentazione in originale già trasmessa per pec.

5) Analoga procedura di cui al precedente punto 4) sarà utilizzata per le domande di rilascio delle attestazioni ATP.

6)

31 AGOSTO 2020

: VALIDITA’ PATENTI:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 1, del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U.

70 del 17.03.2020) e fatte salve eventuali e future disposizioni dalle Autorità politiche e/o parte del Vertice amministrativo, in materia di patenti di guida anche quelle nautiche scadute – in data successiva al 31 gennaio 2020 sono valide fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini della conduzione del veicolo o dell’imbarcazione all’estero resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

In particolare:

(cfr. nota prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020).

L’art. 104 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.

Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti, la norma rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all’art. 1, comma1, lettere c), d) ed e) del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, tra i quali è presente anche la carta di identità e, per effetto di quanto previsto dall’art. 35 del citato dPR 445/2000, la patente di guida è considerata equipollente alla carta di identità e, pertanto, deve considerarsi ricompresa tra i documenti richiamati dal citato art. 104 del D.L.

La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

La disposizione richiamata si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori atteso che, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, tale documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente di categoria AM.

Per effetto della norma citata, perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.

7)

15 GIUGNO 2020

: PROROGA VALIDITÀ AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U.

70 del 17.03.2020), e fatte salve eventuali e future disposizioni dalle Autorità politiche e/o parte del Vertice amministrativo, hanno validità sino al 15 giugno 2020, i sotto indicati certificati, attestati, permessi concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati relativamente la circolazione stradale che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020:

(8)

(cfr. nota prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020).

• L’autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell’art. 98 CdS per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;

• Le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CdS o da norme speciali;

• Le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;

• Le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;

• Le abilitazioni all’effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 del CdS;

• Il certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, CdS (cd KA e KB);

• la patente di servizio di cui all’art. 139 CdS;

• l’attestato rilasciato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lett.a);

• l’attestato rilasciato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui di cui all’art. 115, comma 2, lett.b);

• gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli Uffici della Motorizzazione ai sensi dell’art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;

• la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art. 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;

• i fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CdS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre veicoli ai transiti di confine;

• le carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CdS.

(cfr. nota prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

• certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

• gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.

18/2020);

• gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno

(9)

compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

• i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

• gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

8)

30 GIUGNO 2020

: PROROGA VALIDITÀ ALTRI CERTIFICATI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 3, del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U.

70 del 17.03.2020) e dei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 23.3.2020, divenuti esecutivi in data 23.3.2020, e fatte salve eventuali e future disposizioni dalle Autorità politiche e/o parte del Vertice amministrativo, hanno validità sino al 30 giugno 2020, i sotto indicati certificati, attestati, permessi concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati relativamente la circolazione stradale:

(cfr. decreto dirigenziale n. 50 del 10.3.2020 a firma del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

• Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

(cfr. nota prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020).

• Sono prorogate al 30 giugno 2020 le autorizzazioni per l’esercitazione alla guida di cui all’art. 122, Cd.S. che abbiano scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.

(cfr. nota prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

• carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell’art.

103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;

• i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell’art. 103, comma 3, del D.L. 18/2020);

Sono poi sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

9) SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

(10)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U.

70 del 17.03.2020) e nota prot. n. 1735 del 23.03.2020 del Capo di Dipartimento del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti, vengono sospesi i termini procedimentali:

• A norma del comma 1 dell’art. 103, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile di cui all'art. 87 del medesimo decreto – legge n 18 del 2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all’emergenza sanitaria in atto.

C) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERSI IN PRESENZA:

10) L’autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione all’Albo autotrasportatori e al REN): l’attività verrà espletata dall’ufficio Albo di ciascuna sezione regolata mediante scambio di documenti necessari esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata;

11) gli STA (ex D.P.R. n. 358/2000) sono autorizzati a differire la consegna della relativa documentazione agli uffici delle Motorizzazioni civili di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara fino al 3 aprile 2020;

12) il rilascio delle copie conformi della licenza comunitaria per il trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera avverrà dietro appuntamento da concordare in via telematica e telefonica (agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di seguito indicati);

13) la compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 per il trasporto di merci in ambito extra – UE avverrà dietro appuntamento da concordare in via telematica e telefonica (agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di seguito indicati);

14) il rilascio delle copie conformi della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri avverrà dietro appuntamento da concordare in via telematica e telefonica (agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di seguito indicati);

15) per le autorizzazioni per i servizi di linea, il rilascio della relativa della documentazione da tenere a bordo avverrà dietro appuntamento da concordare in via telematica e telefonica (agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di seguito indicati).

(11)

RIEPILOGO DELLE SCADENZE

N PROROGA DI VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

1 PATENTI IN SCADENZA DAL 31 GENNAIO 2020 31 agosto 2020 ART.104, D.L.

17.3.2020 N.18 2 PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (fogli rosa)

Le prove di valutazione delle cognizioni, previsto dall’art.

122, comma 1 del codice della strada che abbiano scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, sono prorogate al 30 giugno 2020

30 giugno 2020 Decreto dirigenziale n. 50 del 10.3.2020 Capo di

Dipartimento MIT.

3 CQC E CERTIFICATI DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE TRASPORTO MERCI

PERICOLOSE (CFP) in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020

30 giugno 2020 ART.103, comma 3, D.L. 17.3.2020 N.18 Decreto Ministro MIT del 10 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 23.3.2020 4 PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA RILASCIATI AI

SENSI DELL’ART. 59 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 2010, N. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali

30 giugno 2020 ART.103, comma 3, D.L. 17.3.2020 N.18 Decreto Ministro MIT dell’11 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 23.3.2020 5 PERMESSO PROVVISORIO GUIDA a seguito di

richiesta di conversione della patente estera o duplicato.

Se in scadenza tra 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, è prorogato al 15 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida rilasciato dall’UMC.

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

6 CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

PROFESSIONALE CAP di cui all’art. 116, c. 8, CdS e (KA e KB) in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

7 ATTESTATI RILASCIATI DALLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI AI SENSI DELL’ART. 115, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, AI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO SESSANTACINQUE ANNI, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020.

15 giugno 2020

fino a tale data i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ex art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020

ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

8 ATTESTATI RILASCIATI DALLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI AI SENSI DELL’ART. 115, COMMA 2, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 AI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO SESSANTA ANNI, per guidare autobus, autocarri autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre, autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone,

15 giugno 2020.

fino a tale data i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

(12)

2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art.103, comma 2, del d.l.18/2020);

9 I CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI DAI SANITARI indicati all’art. 119) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

10 ATTESTATI RILASCIATI AL TERMINE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

11 SONO SOSPESI i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

ART.103, comma 1, D.L. 17.3.2020 N.18

12 ESTRATTI DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE IN SCADENZA fra il 31 gennaio 2020 e il 15 APRILE 2020 rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, C.d.S., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;

15 giugno 2020 ART.103 comma 2 D.L. 17.3.2020 N.18

13 RICEVUTA RILASCIATA DALLE IMPRESE DI CONSULENZA in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art. 92, comma 2, del CdS. in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni.

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

14 FOGLI DI VIA in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, rilasciati ai sensi dell’art. 99 C.d.S., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine.

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

15 CARTE DI CIRCOLAZIONE in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, C.d.S..

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

16 AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

17 AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE RELATIVA AI VEICOLI DOTATI DI ALIMENTAZIONE A METANO (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020

15 giugno 2020 ART.103, comma 2, D.L. 17.3.2020 N.18

(13)

N. DIFFERIMENTO TERMINI OPERAZIONI TECNICHE DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31 LUGLIO 2020

18 VISITA E PROVA ARTT.75 E 78 DEL C.D.S. 31 ottobre 2020 ART.92 COMMA 4 D.L..17.3.2020 N.18

19 REVISIONI ART.80 DEL C.D.S. 31 ottobre 2020 ART.92 COMMA 4

D.L..17.3.2020 N.18

20 REVISIONI CON ESITO RIPETERE 31 ottobre 2020 a condizione che siano sanate le irregolarità rilevate in tale sede

ART.92 COMMA 4 D.L..17.3.2020 N.18

21 OPERAZIONI INERENTI LE SCADENZE

”BARRATO ROSA” VEICOLI IN REGIME ADR

31 ottobre 2020 ART.92 COMMA 4

D.L..17.3.2020 N.18

22 SOSTITUZIONE SERBATOI GPL AVENTI SCADENZA SUCCESSIVA AL 31 GENNAIO 2020

31 ottobre 2020 ART.92 COMMA 4

D.L..17.3.2020 N.18

(14)

Tutte le formalità di competenza dell’Amministrazione devono essere presentate in modalità digitale, complete della prescritta documentazione, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

umc-lucca@pec.mit.gov.it;

umc-pisa@pec.mit.gov.it;

umc-livorno@pec.mit.gov.it;

umc-massacarrara@pec.mit.gov.it;

i rapporti con l’utenza devono essere intrattenuti telefonicamente o in caso di mancato possesso di pec da parte dell’utenza tramite posta elettronica (direzione_uplu@mit.gov.it;

direzione_uppi@mit.gov.it; direzione_upli@mit.gov.it; direzione_upms@mit.gov.it) pertanto è fatto obbligo a tutto il personale in servizio di dare risposta tempestiva alle telefonate in ingresso e di utilizzare esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale.

Informazioni finali:

➢ Si conferma che gli Uffici e tutti gli Sportelli nonché gli Sportelli prenotazione delle Motorizzazioni civili di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara sono chiusi fino al 3 aprile 2020.

➢ Si allegano il Decreto dirigenziale n. 50 del 10.3.2020 a firma del Capo di Dipartimento del MIT, i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 e 11 marzo 2020 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 23.3.2020, divenuti esecutivi in data 23.3.2020, Note prot. n. 1735 del 23.03.2020 e prot. n. 9487 del 24.3.2020 a firma del Capo di Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Nota prot. n. 300 del Capo di Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 24.3.2020.

➢ Si allega poi il quarto nuovo modello di autodichiarazione ex D.P.R. N. 445/2000 del 26.3.2020 predisposto dal Ministero dell’Interno, in occasione dell’emergenza da coronavirus, scaricabile anche da internet.

➢ Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL e viene pubblicato sul portale dell’automobilista.

➢ Si invita ciascuna sezione a trasmettere la presente disposizione ai dipendenti, alle Autoscuole, Agenzie e studi di consulenza del proprio distretto provinciale nonché pubblicarla sul Portale dell’automobilista.

➢ Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Nella piena consapevolezza della difficoltà del momento, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, si raccomanda a tutto il personale il massimo senso di responsabilità e di collaborazione.

Lucca, lì 26.3.2020.

Il Dirigente Dott.ssa Sabrina Giannulli

Riferimenti

Documenti correlati

Le sostanze e gli oggetti del RID, che sono ammessi unicamente al trasporto sui treni merci, non possono essere trasportati sui battelli passeggeri. Le sostanze e gli oggetti del

- attivazione, presidio e gestione delle Aree di Attesa e di tutti i compiti propedeutici all’eventuale successiva attivazione delle strutture per il ricovero

BARBV, Semigrupuri de Contractii ~'eliniare in Spatifi Banaeh, Editura Academiei Republieii Soeialiste Romania, Bucuresti

686 del 03/06/2020, l’Avviso rivolto alle imprese e/o i datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/1999, aventi unità operativa ubicata in un comune

2.3.5.8.3 Batterie di scorta devono essere protette singolarmente per evitare corto circuiti ponendoli nella confezione di vendita originale o altrimenti isolando i terminali,

I prodotti classificati non pericolosi per il trasporto ed i prodotti in Esenzione totale non sono soggetti alla normativa per il trasporto delle merci pericolose, quindi non

Di seguito si riporta l’elenco delle merci ammesse da Poste Italiane con la descrizione delle specifiche disposizioni speciali dell’ADR ed eventuali indicazioni sulla

b) i soggetti di cui all'art. 1), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 2),