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Il Figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

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Figlio

23 Ottobre 2015 | Autore: Edizioni Simone

Figlio (d. civ.): A seguito della riforma della filiazione (L. 219/2012), attuata dal D.Lgs. 154/2013, il novellato art. 315 c.c. dispone che lo stato giuridico di figlio è unico; vengono così a cadere le precedenti distinzioni tra figli legittimi, naturali, adottivi e incestuosi. Attualmente il solo riferimento consentito è ai figli nati nel matrimonio e a quelli nati al di fuori del matrimonio.

L’art. 315bis, inserito dalla L. 219/2012, disciplina i diritti e i doveri del Figlio. In particolare, il Figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il Figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il Figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

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Il Figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Contestazione dello stato di Figlio

Azione che l’art. 240 c.c. – nel testo integralmente sostituito dal D.Lgs. 154/2013 (attuativo della riforma della filiazione) – ammette nei casi di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (art. 239 co. 1) e nel caso di Figlio nato nel matrimonio ma iscritto come figlio di ignoti, salvo che nelle more della contestazione sia intervenuta sentenza irrevocabile di adozione (art. 239 co. 2).

Invece, non può più procedersi alla contestazione né in mancanza di matrimonio, né nell’ipotesi di nascita dopo 300 giorni (art. 234), qualora il Figlio sia stato erroneamente denunciato come Figlio nato nel matrimonio: in tal caso occorre esperire l’azione di disconoscimento della paternità.

L’azione è proponibile anche per contestare lo stato di un Figlio riconosciuto da genitori non coniugati, qualora detto riconoscimento sia stato effettuato nei riguardi di un figlio non partorito dalla donna indicata come madre. In tal caso il riconoscimento non è veridico, ma l’impugnativa non è riferita tanto alla veridicità del riconoscimento quanto, piuttosto, al fatto naturale del parto.

In tal modo, si consente a chiunque ne abbia interesse di promuovere l’azione, oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 263 c.c., per contestare la maternità.

Diversamente si avrebbe un’ingiustificabile discrasia fra filiazione nel o fuori del matrimonio, posto che nel primo caso la maternità è contestabile senza limiti di tempo, mentre nel secondo diventerebbe incontestabile dopo cinque anni di

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riconoscimento.

Inserimento del Figlio nella famiglia del genitore

Il D.Lgs. 154/2013 ha apportato rilevanti modifiche all’art. 252 c.c. in tema di inserimento del Figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore.

Al di là degli interventi di natura lessicale, il decreto legislativo:

— ha subordinato l’inserimento del Figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto al consenso dell’altro coniuge, purché convivente;

— ha precisato che, in caso di disaccordo tra i genitori o di mancato consenso degli altri Figlio conviventi, la decisione sull’inserimento è rimessa al giudice, tenendo conto dell’interesse dei minori. Per assumere la decisione il giudice dovrà sentire i Figlio minori che abbiano compiuto 12 anni nonché gli infradodicenni, se capaci di discernimento (co. 5).

Possesso dello stato di Figlio

Il possesso di stato è costituito da una serie di fatti i quali, nel loro complesso, dimostrino le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia cui la persona pretende di appartenere.

L’art. 237 c.c., come riformulato dal D.Lgs. 154/2013, esclude che portare il cognome del padre sia un fatto costitutivo del possesso di stato; la norma, inoltre,

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non contiene più il riferimento al «padre» ma utilizza l’espressione più generica

«genitore».

Per ipotizzare la sussistenza del possesso di stato, devono concorrere elementi quali il trattamento e la fama: il genitore, cioè, deve aver trattato la persona come figlio e aver provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione, e la persona deve essere stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali e riconosciuta in tale qualità dalla famiglia.

Reclamo dello stato di Figlio

L’azione di reclamo dello stato di Figlio, disciplinata dagli artt. 238, 239 e 249 c.c., può essere esercitata soltanto nei confronti dei genitori coniugati, come emerge dai testi riformulati dell’art. 239, co. 2 e 3, c.c. e dell’art. 249, co. 4, c.c. secondo cui:

— l’azione può essere esercitata «da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti;

— l’azione può essere esercitata per reclamare uno stato di Figlio conforme alla presunzione di paternità;

— nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

L’azione, quindi, presuppone che i genitori convenuti siano (o siano stati) coniugati.

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Per quanto riguarda i presupposti dell’azione, l’art. 238 c.c. (Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito nell’atto di nascita) stabilisce che

«nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di Figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso», se prima non l’ha rimosso attraverso l’azione di contestazione (art. 239, ult. co. c.c.).

Dunque, esperita con successo la contestazione, il Figlio può reclamare lo stato nei confronti dei genitori coniugati, così come può farlo il Figlio privo di stato, che, ancorché nato nel matrimonio, fu iscritto come Figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta la sentenza di adozione (art. 239, co. 2).

L’azione di reclamo – pure essendo diretta ad accertare la maternità e la paternità – si differenzia quindi nettamente da quella di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, che è esperibile «nei casi in cui il riconoscimento è ammesso», e, quindi, in ipotesi di nascita fuori dal matrimonio. L’azione è imprescrittibile.

Riconoscimento del Figlio incestuoso

Il nuovo art. 251 c.c. ammette il riconoscimento del Figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta (i Figlio

«incestuosi», aggettivo rimosso dalla L. 219/2012), previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del Figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

È stato eliminato ogni riferimento, ai fini dell’ammissibilità del riconoscimento, alla buona o mala fede dei genitori.

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Occorre sottolineare, peraltro, che il rigetto della domanda di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250, co. 4) e la mancata autorizzazione al riconoscimento da parte del giudice (art. 251) fanno sopravvivere una categoria di Figlio irriconoscibili, benché ne sia certa la paternità o maternità biologica, per i quali si pongono evidenti esigenze di tutela, quanto al mantenimento e ai profili successori, non considerate dalla legge.

Riconoscimento del Figlio nato fuori del matrimonio

L’art. 250 c.c., modificato dalla L. 219/2012, prevede che il riconoscimento del Figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, successiva alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale di stato civile [vedi] o in un atto pubblico [vedi] o in un testamento [vedi].

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Il Figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento.

Il riconoscimento del Figlio che ha compiuto 14 anni non produce effetto senza il suo assenso (prima della L. 219/2012 l’età prevista era di 16 anni), mentre se il Figlio non ha ancora compiuto 14 anni occorre il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del Figlio.

Qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al giudice competente. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che

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tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del Figlio minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore, se capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto 16 anni, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.

Il riconoscimento del Figlio nato fuori dal matrimonio può essere impugnato, per difetto di veridicità (ossia, per la diversità tra l’atto di riconoscimento e il reale rapporto di filiazione), dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse (art. 263).

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio, mentre l’autore del riconoscimento deve proporla entro un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.

Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

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