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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. L anno duemilasedici il giorno 1 del mese di luglio presso la sede della REGIONE LIGURIA VISTA

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(1)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’anno duemilasedici il giorno 1 del mese di luglio presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1

VISTA

La determinazione n. IN/2016/12828 del 29/06/2016 a firma del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della Sig.ra Ester Mieli;

TRA

Il Presidente della Giunta Regionale Giovanni TOTI, E

La Sig.ra Ester Mieli nata a (in appresso brevemente definito "collaboratore"), che accetta, il seguente contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

(2)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE.

Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

a) Prestare attività di collaborazione coordinata e continuativa in piena autonomia e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività;

b) Svolgere attività coordinata e continuativa concernente attività di supporto e raccordo alla Segreteria Politica del Presidente della Giunta Regionale per gli aspetti relativi all’attività giornalistica di raccolta, commento ed elaborazione di comunicati stampa agli organi di informazione.

2) SVOLGIMENTO E DECORRENZA DELLA COLLABORAZIONE.

Le prestazioni precitate verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, senza quindi un assoggettamento ad un potere gerarchico-disciplinare, nel quadro comunque di un rapporto unitario e continuativo.

Il Presidente della Giunta regionale presso la cui segreteria il collaboratore svolge la propria attività fornirà indicazioni e modalità di coordinamento della stessa.

Qualora le parti individuino degli orari riguardanti l’effettuazione della prestazione, tale necessità deve intendersi essenzialmente ed esclusivamente per necessità funzionale di coordinamento delle prestazioni del collaboratore nell’ambito dell’attività della Segreteria o Staff presso la quale il collaboratore svolge la propria opera.

Le prestazioni del collaboratore dovranno essere effettuate prevalentemente presso la sede della Regione Liguria a Roma.

Il collaboratore si impegna a svolgere la propria collaborazione a favore del Presidente della Giunta Regionale per quanto attiene i compiti e le funzioni attribuite.

Il collaboratore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto del principio di riservatezza e delle norme deontologiche, professionali e di correttezza.

(3)

Il collaboratore si impegna, nell’ambito della presente collaborazione, a non fornire informazioni, comunicazioni o notizie delle quali sia a conoscenza quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Liguria ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il presente contratto ha decorrenza dal 01/07/2016 e avrà durata sino al 31/12/2016, esclusa ogni tacita proroga, sino alla fine della presente legislatura, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

Tale ultimo capoverso non integra la deroga pattizia alla facoltà di recesso prevista dall'art.

2237, comma 1, C.C.

3) COMPENSO.

A favore del collaboratore è convenuto, pattuito e accettato dalle parti un compenso semestrale lordo onnicomprensivo di € 22.000,00= (ventiduemila/00).

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede della Regione.

Si dà atto della regolarità dell’assunzione e s’impartiscono disposizioni alla competente struttura del personale affinché espleti tutti gli adempimenti connessi alla gestione degli effetti economici e previdenziali derivanti dalla stipula del contratto stesso.

4) CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

In relazione al carattere fiduciario del presente rapporto il Presidente della Giunta Regionale, può recedere dal presente contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 2237 C.C.

anche prima dello scadere del periodo di durata massima prevista dall'art. 2.

Il collaboratore può recedere dal presente contratto per giusta causa dandone preavviso, almeno 30 giorni prima, al Presidente della Giunta Regionale con lettera raccomandata A.R.

Il presente contratto è soggetto a risoluzione anticipata rispetto alla scadenza prevista, in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta Regionale.

(4)

Il presente contratto è altresì soggetto a risoluzione in caso di impedimento del collaboratore per un periodo superiore a 30 giorni.

5) ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per gli adempimenti previdenziali e assicurativi si rinvia alla normativa vigente per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

6) LODO ARBITRALE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto dovranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno da ambo le parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In mancanza dell’accordo dal presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente, sentita la controparte.

Il predetto Tribunale nominerà altresì su istanza di una parte l’arbitro che l’altra parte non avesse nominato nel termine di venti giorni dalla data di deferimento della controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione alla parte negligente.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il Collegio giudicherà secondo le norme del diritto e con procedura rituale.

7) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile e alla normativa vigente nel tempo in materia di lavoro.

(5)

8) REGISTRAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura di chi promuove l’azione, viene redatto e sottoscritto in duplice originale in possesso di ambo le parti in Genova, in data 01/07/2016

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

Il Collaboratore Il Presidente della Giunta Regionale

Mieli Ester Giovanni TOTI

_______________________________ _______________________________

Ai sensi dell’articolo 1341 del c.c. si approvano specificatamente gli articoli 2, 4 e 6 del presente contratto

Il Collaboratore Mieli Ester

_______________________________

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