• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO. per scrittura privata TRA. SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A., con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI SUBAPPALTO. per scrittura privata TRA. SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A., con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN)"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI SUBAPPALTO per scrittura privata

TRA

SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A., con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) Via dell’Industria n. 41 cap. 46043, Codice Fiscale e Partita IVA 01210380208 in persona del Legale Rappresentante MALAGNINI GIUSVA nato a Castel Goffredo (MN) il 22/06/1969 residente in Moniga del Garda (BS) Via V. Emanuele 15B, C.F MLGGSV69H22C118X, in seguito denominata semplicemente "SUBAPPALTANTE"

E

DAMAC s.r.l. con sede legale in Asola (MN) Via Brescia n. 114/a cap 46041, P. I.V.A.

02386970202, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Zara Gilda nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 13/10/1970 residente in Asola (MN) Via Località Sorbara n.28, C.F. ZRAGLD70R53H798N di seguito denominata semplicemente "SUBAPPALTATORE"

PREMESSO

 che il SUBAPPALTANTE ha assunto con DETERMINAZIONE N. 207 del 17/09/2021 dal Committente COMUNE di ROVERBELLA (MN) la seguente procedura “SINTEL ID 145214482 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO URBANO DI ROVERBELLA E FRAZIONI CON INTERVENTI DI SEGNALETICA A PROTEZIONE DELL'UTENZA VULNERABILE.

CUP B25F20001950006 / CIG 8898434409”.

Importo aggiudicato € 64.542,94 + IVA oltre € 1.955,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 che non sussistono forme di controllo e/o collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. tra l’impresa SUBAPPALTANTE e la SUBAPPALTATRICE;

 che la SUBAPPALTANTE è giunta nella determinazione di affidare al SUBAPPALTATORE la realizzazione di n°4 posizioni attraversamenti pedonali luminosi (APL);

 che il SUBAPPALTATORE, specializzato nell'esecuzione dei lavori suddetti, è iscritto nel registro delle Imprese presso la CCIAA di Mantova al n. 02386970202 REA n. MN-248544

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(2)

 che le Parti espressamente convengono che il presente contratto avrà validità a tutti gli effetti dal momento del rilascio, da parte del Committente dell'autorizzazione al subappalto;

 che il SUBAPPALTATORE si impegna a fornire al SUBAPPALTANTE, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza per le attività a lui affidate e di adeguarlo, ove richiesto, al piano operativo di sicurezza predisposto dalla SUBAPPALTANTE e in particolare il SUBAPPALTATORE resta impegnato ad applicare integralmente ed a sua cura e spesa il disposto di cui al D.L.vo n.

81/2008;

 che il SUBAPPALTANTE resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché alla gestione del personale dipendente dal SUBAPPALTATORE, salvo quanto infra previsto.

Ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula:

ART. l - Oggetto del contratto

La SUBAPPALTANTE affida al SUBAPPALTATORE, che dichiara di assumerli, la realizzazione di n°4 posizioni attraversamenti pedonali luminosi (APL); secondo le specifiche tecniche di cui al contratto principale stipulato tra la SUBAPPALTANTE ed il COMMITTENTE.

Il SUBAPPALTATORE dà atto di aver preso piena e completa conoscenza del lavoro, nonché delle condizioni generali e particolari dei luoghi e delle opere.

ART. 2 - Prezzi ed importo del Subappalto

Il corrispettivo del subappalto è stabilito per un importo a corpo di € 14.700,00 (euro QUATTORDICIMILASETTECENTO/00) di cui 440,00 (euro QUATTROCENTOQUARANTA/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il SUBAPPALTATORE, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(3)

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale

II suddetto importo sarà, quindi, comprensivo di tutte le prestazioni occorrenti per dare l'opera ultimata in ogni sua parte a perfetta regola d'arte in conformità e nel rispetto dei documenti posti a base di gara dalla Committente e dalla SUBAPPALTANTE.

ART. 3 Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13/08/2010 n.136

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 il Subappaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

Banca B.C.C. AGROBRESCIANO Codice IBAN IT83D0857557480000000161901 Intestato a DAMAC s.r.l.

Generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul sopraccitato:

Sig.ra Piccolo Federica nata ad Asola (MN) il 20/06/1996 Codice Fiscale PCCFRC96H60A470P Residente in Asola (MN) Via Località Sorbara. 28.

Il SUBAPPALTANTE ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva

Banca Monte dei Paschi Siena IT03P0103057570000005152176 Banco Popolare IT04H0503457570000000072412

Banco Popolare IT77N0503457570000000300062

Banca Intesa IT27I0306957571100000009430

Unicredit Banca Impresa IT53B0200805364000004544326 Banca Carige IT36X0617511501000000441580

Banca Carige IT03A0617511501000000417820

Banca Intesa IT80J0306957571016959610191

Banca Cooperativa Valsabbina IT74W0511657570000000017803 Banca popolare di Milano IT55N0503457571000000019011 Banca Popolare di Sondrio IT29L0569657570000002116X31

Banca Intesa IT06X0306918465100000001647

Credito Padano Banca di Credito Cooperativo IT74W0845457570000000504581 Credito Emiliano Spa IT32D0303257570010000271031

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(4)

Credito Emiliano Spa IT10Y0303257570009000271033 Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano IT69O0857554570000000017154

Dichiara che le persone delegate ad operare sui sopra citati conti correnti sono le seguenti:

PENITENTI DAVIDE SPARTACO, nato a Castel d'Ario (MN) il 27/10/1960, residente in Roncoferraro (MN), Via Livelli n. 3 cod. fiscale PNT DDS 60R27 C076V, Presidente del C.d.A.

MALAGNINI GIUSVA, nato a Castel Goffredo (MN) il 22 Giugno 1969, residente a Moniga del Garda (BS) Via V. Emanuele n. 15/B cod. fiscale MLG GSV 69H22C118X Vice Presidente del C.d.A.

Il Subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.

136/10. Il Subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Roverbella e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità Finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di subappalto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente comunicato all’Appaltatore e al Committente. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 5 della L.136/10 il CIG (codice unico gara) 8898434409.

Art. 4 - Pagamento diretto al subappaltatore Art. 105 comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016

Il Committente, come indicato dall’- art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs 50/2016 (subordinato dall’accettazione dell’Ente) provvederà a pagare direttamente l’impresa subappaltatrice in quanto il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa.

A tal fine la subappaltante si impegna a produrre in occasione dell’emissione del SAL che contabilizza i lavori, proposta motivata di pagamento diretto al subappaltatore, comunicando altresì la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo. In tal caso la subappaltante dovrà trasmettere fattura del subappaltatore , emessa nei propri confronti , per l’importo di cui si propone la liquidazione.

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(5)

Il subappaltante si impegna in ogni caso a produrre la fattura quietanzata dal subappaltatore, corrispondente all'importo trattenuto a garanzia entro 20 giorni dalla sottoscrizione del CRE/Collaudo. Qualora la stazione appaltante non avesse proceduto all'integrale pagamento dei SAL liquidati, verrà prodotta la fattura quietanzata corrispondente alla garanzia trattenuta sui lavori del subappaltatore, contabilizzati nei soli SAL pagati, impegnandosi a produrre la fattura per la differenza residua, entro 20 gg dal pagamento dei restanti SAL".

Art. 5 - Pagamenti: Interessi in caso di ritardo

In materia di interessi per ritardato pagamento, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.

1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Impresa subappaltatrice acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Le disposizioni di cui all’art. 142 del DPR 207/2010 andranno pertanto coordinate, per il rapporto oggetto del presente contratto, con quelle di cui al citato art. 1194 del C.C., nel senso che il consenso dell’Impresa (creditore nei confronti dell’Amministrazione del corrispettivo dell’appalto, nelle modalità e nelle tempistiche contrattualmente previste) come sopra prestato comporta in ogni caso che i pagamenti effettuati vengano sempre imputati prioritariamente al capitale con tutto ciò che ne consegue in materia di imputazione e calcolo degli interessi.

ART. 6 - Revisione prezzi

I prezzi, per patto espresso, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del lavoro e ciò in deroga all'art. 1664 C.C. o a qualsiasi disposizione di legge vigente o che dovesse entrare in vigore nel corso dell'opera.

ART. 7 - Sorveglianza dei lavori

L 'Impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle organizzative impartite dal Direttore del cantiere, con particolare riguardo agli obblighi di rispetto del piano di sicurezza suo proprio da coordinarsi con quello dell'Impresa subappaltante. Ai fini di cui sopra l'Impresa subappaltatrice nominerà per iscritto e prima dell'inizio dei lavori - un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(6)

dei piani di sicurezza di cui al comma precedente da parte dei propri dipendenti. L'Impresa subappaltatrice riconosce all'Impresa subappaltante oltre al diritto all'esercizio, in qualsiasi momento, del potere di verifica di cui all'art. 1662 del Codice Civile - anche la facoltà di chiedere che sia allontanato dal cantiere, con il rispetto delle procedure di legge e di contratto, chiunque si rendesse passibile di tale provvedimento, senza che ciò possa dar pretesto a sue eccezioni o riserve di qualsiasi natura.

ART. 8 - Tempi di esecuzione

L'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto dei tempi contrattuali previsti tra il Committente ed il SUBAPPALTANTE, tempi che il SUBAPPALTATORE si impegna a rispettare come pure si impegna a rispettare il programma lavori presentato ed approvato dalla D.L. In caso di ritardo sui tempi di esecuzione verrà applicata una penale giornaliera dell’1‰ dell’importo contrattuale. Il SUBAPPALTANTE si riserva il diritto di provvedere in qualsiasi momento al controllo dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'ari. 1662 del C.C. e di fissare per un recupero dell'eventuale ritardo qualora l'avanzamento dei lavori non rispetti i tempi previsti dal programma. Il SUBAPPALTATORE è comunque obbligato a rispettare nuovi termini di esecuzione qualora si rendesse necessario l'adeguamento del programma lavori tra la Committente e il Subappaltante per effetto di eventuali sospensioni.

ART. 9- Penalità

Qualora il SUBAPPALTATORE non fosse in grado di rispettare i programmi concordati e tale mancanza comportasse ritardi nell'esecuzione dei lavori con conseguenti penali a carico della SUBAPPALTANTE, ovvero non rispettasse le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto della Committente e tale mancanza comportasse l'applicazione di penalità di cui citato Capitolato Speciale d'Appalto., il SUBAPPALTATORE stesso sarà unico responsabile di tali maggiori oneri che gli saranno totalmente addebitati su ogni sua spettanza maturata e/ maturanda, oltre alla penale già prevista dall'art. 8.

ART. 10 - Verifica dei lavori e pagamento dei saldi

Fatto salvo il diritto di procedere a verifica in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C., come dall'art. 5 del presente contratto, la SUBAPPALTANTE eseguirà la verifica finale dei lavori contestualmente alla verifica della Committente e subito dopo comunicherà al SUBAPPALTATORE l'elenco degli eventuali vizi ed evizioni da sanare così come richiesto dalla Direzione Lavori. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(7)

SUBAPPALTANTE e della Committente rispetto al temine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto al SUBAPPALTATORE di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 11 -Divieto di cessione dei lavori di subappalto e del credito

II SUBAPPALTATORE non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta, le lavorazioni oggetto del presente contratto. É pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non sia riconosciuta dalla SUBAPPALTANTE..

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto, di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto della SUBAPPALTANTE al risarcimento dei danni, ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE per la violazione delle vigenti norme di legge.

ART. 12 - Variazioni del contratto di subappalto

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle prescrizioni contrattuali, ha però l'onere di eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla SUBAPPALTANTE. Eventuali nuovi prezzi occorrenti saranno concordati in analogia ai prezzi già convenuti con il presente contratto.

ART. 13 - Oneri a carico del Subappaltatore

Sono a carico del SUBAPPALTATORE l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite; dovrà inoltre fornire il cantiere di un'adeguata assistenza tecnica per l'esecuzione dei lavori e per impartire idonee direttive ai propri dipendenti.

Tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi sopra indicati nessuna esclusa e di quant'altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il SUBAPPALTATORE assume, infine, espresso impegno:

• di rendere tempestivamente edotta la SUBAPPALTANTE - ai sensi e per gli effetti della legge 55/90 e successive modifiche e/o integrazioni - di ogni variazione intervenuta nei requisiti soggettivi del legale rappresentante e/o direttore tecnico;

• di applicare nei confronti dei dipendenti adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono adibiti alle

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(8)

lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento retributivo previsto dai contratti di categoria;

• di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni ed alle previdenze sociali;

• di attuare le prescrizioni sulle misure per la tutela della salute e per la sicurezza fisica dei lavoratori durante il lavoro, giusto D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i.;

• di predisporre e consegnare il piano operativo di sicurezza coordinandolo con il piano generale della SUBAPPALTANTE.

ART. 14 - Osservanza delle norme relative all'igiene e alla sicurezza nell'ambiente di lavoro

II SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento e suggerimento da parte del SUBAPPALTANTE . Quest'ultima resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro commesso in subappalto, che farà capo quindi al solo SUBAPPALTATORE, in quanto assuntore di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specialistiche capacità. Il SUBAPPALTATORE manda indenne sin d'ora la SUBAPPALTANTE per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti di esso SUBAPPALTATORE, così come per i danni che per fatto dello stesso SUBAPPALTATORE dovessero comunque derivare a terzi.

ART. 15 - Obbligo di rilascio cantiere

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte della SUBAPPALTANTE ai sensi dell'art. 14 del presente contratto sia in ogni altro caso d' insorta o di insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente subappalto.

ART.16 - Risoluzione del contratto

E' facoltà della SUBAPPALTANTE risolvere il contratto:

a) quando il SUBAPPALTATORE si rende colpevole di frode e negligenza grave;

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(9)

b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

e) quando il SUBAPPALTATORE a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

d) qualora il SUBAPPALTATORE viene meno ad uno qualsiasi degli obblighi prescritti ai sensi della legge 19/03/90 n° 55 e successive modifiche e/o integrazioni;

e) qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'alt. 1456 del C.C..

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la SUBAPPALTANTE dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del SUBAPPALTATORE. All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 17 - Oneri a carico della Subappaltante

Resta a carico della SUBAPPALTANTE la contabilità dei lavori, la direzione tecnica e la fornitura dei materiali necessari.

ART. 18 - Corresponsabilità del Subappaltatore

La SUBAPPALTANTE, poiché risponde al Committente Principale dei lavori anche dell'operato del SUBAPPALTATORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione va esercitata per iscritto.

ART. 19 - Foro competente

II Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Brescia.

ART. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del C.C. e le altre norme di legge.

Le parti richiamano, inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

(10)

ART. 21– Allegati

Anche se non allegati al presente contratto di subappalto, essendo perfettamente noto alle parti, ne forma parte integrante il Capitolato Speciale di Appalto, le specifiche tecniche, il progetto, la descrizione dei lavori.

ART. 22 - Forma delle modifiche

Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contraenti.

ART. 23 - Regime fiscale

Le prestazioni eseguite in ragione del presente contratto, sono soggette a meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) ex art. 17, comma 6 del DPR 633/1972, ed eventualmente registrato con l'applicazione di tutte le agevolazioni previste in materia.

Il presente contratto acquisterà efficacia dalla data di autorizzazione al subappalto rilasciata dal Committente

Letto, approvato e sottoscritto senza riserve ed osservazioni.

Rep. 21/0521DAM

Castiglione delle Stiviere, lì 30/09/2021 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A

Malagnini Giusva Firmato digitalmente

DAMAC S.R.L Zara Gilda Firmato digitalmente

II Subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., di approvare espressamente le disposizioni contenute nelle premesse e negli articoli da 1 a 23 sopra riportati.

Castiglione delle Stiviere, lì 30/09/2021

DAMAC S.R.L.

Zara Gilda Firmato digitalmente

Comune di Roverbella - Protocollo n. 0010807/2021 del 01/10/2021 11.33.24

Riferimenti

Documenti correlati

Obiettivi minimi: conoscere le principali regole inerenti agli ambienti lavorativi del settore cucina.

2, che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato

La subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte né subappaltare, a sua volta, le lavorazioni in oggetto del presente contratto. E’ pure vietata qualunque

L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore e secondo quanto previsto

Ai sensi di quanto previsto all’art 4.3 del disciplinare di gara, il Fornitore si impegna a mantenere per 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti

(a) l’Affittuaria restituirà all’Affittante l’Azienda, nella consistenza in cui è stata trasferita alla data di efficacia del presente Contratto, salvo il

La Ditta Subappaltatrice dovrà curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le

Le modalità dei tagli periodici (triennali o quadriennali) delle ceppaie di platano, pioppo, salice, ontano e robinia devono comunque essere effettuate avendo cura di lasciare