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SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

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Academic year: 2022

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(1)

Prot. gen. n.

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) , nato/a a il / / , domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Sindaco pro tempore del Comune di Brissogne con sede in *************(codice fiscale n.************), ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. del, che nel prosieguo sarà chiamato “Comune o affittante”

2) , nato/a a il / / , residente a

in via n. , il quale interviene ed agisce nel

presente atto in qualità di ,

con sede a in via

, in forza di , che nel prosieguo sarà chiamato

“Conduttore o affittuario” e dichiara che il codice fiscale di è il seguente:

.

Premesso che:

a) il Comune di Brissogne è proprietario di un compendio immobiliare sito in Loc. Les Iles, nel quale ha sede sia un campo da Golf, sia una attività aziendale di bar/ristorazione, con annessa piscina scoperta, campetto da basket ed area verde;

b) l’amministrazione, con separato contratto ha già concesso l’esercizio dell’attività di gestione del campo da golf;

c)

è stata indetta un’asta pubblica ad unico incanto definitivo, con le modalità di cui agli articoli 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, a favore dell’offerta più alta, per il conferimento in affitto dell’azienda

adibita a Bar- Ristorante ed attività ricreative esterne composte da piscina, campetto da basket, relative spogliatoi ed area esterna, all’interno del complesso immobiliare di proprietà del comune di Brissogne,

ubicata a Brissogne, loc.

Les Iles;

d)

con determinazione prot. n. del è stato approvato il verbale di gara per l’aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica di cui trattasi da cui risulta aggiudicatario/a

e)

la stipula del contratto era subordinate all’esercizio di prelazione da parte del soggetto già gestore dell’attiguo campo da golf, sempre di proprietà Comunale, prelazione che è state/non è stata esercitata;

f)

occorre quindi passare alla stipula del contratto

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto del contratto

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1.1. Il Comune di Brissogne , come sopra rappresentato, conferisce in affitto a………..

, che per mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’azienda costituita esclusivamente dai seguenti beni e rapporti (di seguito l’“Azienda”) adibita a Bar- Ristorante ed attività ricreative esterne composte da piscina, campetto da basket, relativi spogliatoi ed area esterna, all’interno del complesso immobiliare di proprietà del comune di Brissogne, in Loc.tà Les Iles.

L’immobile in cui ha sede l’attività aziendale oggetto di contratto, appartenente al patrimonio “disponibile comunale”, risulta così catastalmente censito al Catasto Fabbricati come segue:

Comune di BRISSOGNE:

Foglio 4 nn. 1 (parte) – 172 – 174 (parte) - 176 – 178 - 180 – 184 – 221 (parte) – 222;

Foglio 5 nn. 87 (parte) – 90 - 91 – 198 (parte) – 201 – 202 - 203.

Comune di QUART:

Foglio 43 nn. 183 – 184 - 185– 186 - 187 – 188 – 189 – 190 – 210.

Il tutto come meglio descritto ed evidenziato negli elaborati planimetrici allegati al presente contratto alle lettere A/B/C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

L’azienda oggetto del contratto di affitto è così composta:

Locali:

Zona accoglienza, Bar e Ristorante come da allegato A;

Zona piscina e spogliatoi come da allegato B;

Zona campetto basket come da allegato C

Arredi e attrezzature elencate nell’inventario analitico allegato al presente contratto (all. E).

Si precisa che vi sono alcune parti comuni con l’attigua attività di gestione del campo da Golf ed oggetto di separato contratto, evidenziate in giallo nella planimetria allegata sub A, relative a locali di servizio.

Le parti precisano che non sussistono, al momento della conclusione del contratto, rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio dell’Azienda, non aventi carattere personale in corso alla data di efficacia del presente Contratto, fatti salvi i contratti relativi alle utenze dell’energia elettrica e dell’acqua.

In relazione a tutti i contratti per i quali, ai sensi dell’art. 2558 c.c., è previsto il subingresso dell’Affittuaria, questa si obbliga a comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a propria cura e spese, l’avvenuto perfezionamento del presente Contratto ai terzi contraenti ed esonera espressamente l’Affittante da ogni responsabilità derivante dall’eventuale recesso per giusta causa dei terzi contraenti stessi;

Non vi sono contratti di lavoro in corso.

1.2 In considerazione di quanto sopra, le Parti si danno in ogni caso atto che tutti i crediti e i debiti - di qualsiasi natura - sorti anteriormente alla data di efficacia del presente Contratto, ancorché non scaduti alla data di efficacia dello stesso, continuano a competere e a gravare esclusivamente sull’Affittante, mentre i crediti e i debiti sorti nel corso del presente Contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione - per qualsivoglia ragione - del presente Contratto, resteranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’Affittuaria

Art.2 - Durata del contratto

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2.1. Il presente Contratto avrà una durata a decorrere dal 1° aprile 2022 (data in cui avverrà la consegna dell’Azienda, con firma di apposito verbale) fino al 31 dicembre 2027 e il contratto non potrà essere tacitamente rinnovato.

2.2. Non sarà necessaria disdetta.

2.3. Trattandosi di contratto di affitto di azienda e non contratto di locazione è espressamente esclusa la corresponsine, in favore del Conduttore, di qualsiasi tipo di indennità, ivi compresa quella di avviamento.

Art.3 – Condizioni dei beni, consegna, riconsegna, penale per ritardata riconsegna.

3.1. Il conduttore dichiara di conoscere lo stato del compendio aziendale (mobili ed immobili) e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività aziendale e che lo stesso viene accettato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e di prenderlo in consegna con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale.

3.2. Il Conduttore rinuncia espressamente ad eccepire vizi nel compendio aziendale. In caso di vizi o difetti tali da rendere impossibile il godimento dell’Immobile, il presente contratto si intenderà risolto senza che comunque l’affittuario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

3.3. Il Conduttore è costituito custode del compendio aziendale ed espressamente si impegna a curare lo stesso in modo da verificarne e/o conservarne costantemente l’efficienza e l’integrità, anche con riferimento agli impianti, a prestare ogni più opportuna diligenza nell’uso dello stesso e nell’evitare guasti e deterioramenti. Il Conduttore si impegna comunque a porre in essere tutti i comportamenti necessari ad evitare emissioni o immissioni moleste nei confronti delle proprietà confinanti e/o delle aree e strade pubbliche e, conseguentemente, a manlevare e tenere indenne il Locatore da ogni eventuale pretesa o lamentela dei terzi al riguardo.

3.4. Il Conduttore si impegna a restituire alla scadenza contrattuale, il compendio aziendale libero da persone e cose di proprietà del medesimo, in buono stato manutentivo e di pulizia, con tutti gli adeguamenti e manutenzioni resisi necessarie nel tempo.

3.5. Il Conduttore non potrà, in ogni caso, manomettere gli impianti relativi alle utenze e saranno a carico dello stesso l’eventuale chiusura delle utenze e la risoluzione dei relativi contratti.

3.6. Alla scadenza del presente Contratto e - comunque - in caso di scioglimento anticipato del medesimo per qualsivoglia causa, salvo diverso accordo tra le Parti e salvo il caso di acquisto dell’Azienda da parte dell’Affittuaria:

(a) l’Affittuaria restituirà all’Affittante l’Azienda, nella consistenza in cui è stata trasferita alla data di efficacia del presente Contratto, salvo il logorio e il deperimento dei beni e delle dotazioni conseguenti alla loro normale utilizzazione; i locali, al momento della restituzione, dovranno essere puliti e tinteggiati; faranno - inoltre - parte dell’Azienda retrocessa (i) i contratti funzionali all’esercizio della medesima, sottoscritti in pendenza del presente Contratto (sempre che siano cedibili e che l’altro contraente esprima il suo assenso, qualora richiesto), e i contratti di lavoro dipendente, nonché (ii) i miglioramenti apportati all’Azienda durante la vigenza del Contratto e le addizioni (intese come opere e/o beni comunque divisibili dall’Azienda) (5); sono - in ogni caso - esclusi dall’Azienda retrocessa i debiti e i crediti contratti nel periodo di vigenza del presente Contratto relativi all’Azienda, ancorché non scaduti;

(b) i beni immessi nell’Azienda dall’Affittuaria faranno automaticamente parte del

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complesso aziendale e la proprietà degli stessi sarà dell’Affittante (5); di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2561, ultimo comma e 2562 c.c., l’affittuaria dovrà rimborsare al Comune il costo delle eventuali differenze in riduzione tra le consistenze di inventario all’inizio ed al termine del rapporto;

(c) ogni aggiunta che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il consenso scritto del proprietario.

3.7. Resteranno comunque a beneficio del Comune, senza che nulla sia dovuto all’affittuario, neanche a titolo di rimborso spese, eventuali addizioni e/o migliorie apportate all’immobile in cui viene esercitata l’azienda e alle relative pertinenze.

3.8. Alla riconsegna verrà redatto un verbale in contradditorio tra il Conduttore ed il Comune.

3.9. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna nei termini indicati al precedente punto il Conduttore dovrà pagare al Comune fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, a titolo di penale, un import mensile pari al canone pattuito, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

3.10. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’azienda..

Art.4 – Obbligazioni a carico dell’affittuario/a, gestione, manutenzione e adeguamenti

4.1. L’Affittuario/a si impegna, per tutta la durata del Contratto.:

4.1.1. a gestire l’Azienda con diligenza ed in buona fede, senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza della organizzazione e dei beni strumentali;

4.1.2. ad esercitare l’Azienda sotto la precedente ditta, impegnandosi a dare idonea pubblicità del mutamento dell’imprenditore;

4.1.3. a non modificarne la destinazione economica, trasformare od apportare migliorie ai beni costituenti l’Azienda, senza preventivo consenso scritto dell’Affittante, la quale, in caso contrario, potrà pretendere il ripristino allo stato anteriore o ritenere le nuove opere senza corrispondere alcuna indennità. Il Comune, al solo scopo di controllare la manutenzione e conservazione dei beni aziendali, potrà effettuare, anche a mezzo di incaricati, sopralluoghi secondo tempi e modalità previamente concordati con l’Affittuaria;

4.1.4. a mantenere la normale efficienza commerciale ed amministrativa dell’Azienda;

4.1.5. ad effettuare tutti gli adempimenti giuridici, amministrativi e fiscali che fossero richiesti dalla Legge o dalle competenti Autorità per l’esercizio dell’Azienda;

4.1.6. a stipulare (a proprie spese e per tutta la durata del Contratto) con compagnia assicurativa di gradimento dell’Affittante, idonea assicurazione per rischio locativo sull’immobile ricevuto in locazione per l’importo di Euro 1.400.000,00. Il Conduttore dovròà consegnare al Locatore copia della suddetta polizza nonchè di tutte le quietanze annuali per attestare l’avvenuto pagamento del premio.

4.1.7. L’Affittuaria potrà apportare nuovi beni all’Azienda senza alcuna autorizzazione del Comune, nonché ogni ulteriore miglioramento, addizione e/o intervento che ritenesse - a suo giudizio - opportuno per lo sviluppo e la crescita dell’Azienda.

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4.1.8. L’Affittuaria dovrà garantire la riduzione del 50% sul costo del biglietto d’ingresso per i residenti nei comuni di Brissogne e di Quart e per i soggetti facenti parte della Consorteria Borgata di Villefranche.

4.2. Sono a carico del Conduttore le tasse ed i tributi inerenti all'attività esercitata nell’Immobile, tutte le spese di gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia, le forniture telefonica, idrica e della corrente elettrica, il riscaldamento, l’asporto rifiuti e le spese condominiali a carico del conduttore. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative all’installazione dei relativi contatori, agli allacciamenti, al compimento di ogni pratica con i relativi fornitori.

4.3. Le spese per le manutenzioni e riparazioni ordinarie relativi a tutti i beni strumentali compresi nell’Azienda sono a carico dell’Affittuaria, mentre quelle per le manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune.

Tutta la manutenzione ordinaria dell’Immobile in cui si svolge l’attività aziendale e gli adeguamenti alle normative applicabili allo stesso necessari per il suo utilizzo da parte del Conduttore, saranno ad esclusivo carico e spese del Conduttore che dovrà per tutta la durata del contratto garantire la perfetta efficienza, il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, ed il massimo decoro dell’azienda, dell’Immobile e degli impianti che lo compongono senza poter pretendere alcun indennizzo a tale titolo.

Tutti gli interventi di adeguamento a nuove normative dovranno essere previamente autorizzati per iscritto dal Locatore.

4.4. Senza pregiudizio per altri rimedi che siano previsti dal presente contratto o dalla legge, nel caso in cui il Conduttore ometta di porre in essere atti di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento, il Comune potrà provvedervi direttamente ove questi non siano stati eseguiti nel termine indicato dal Locatore per iscritto al Conduttore, termine che comunque non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni, salvi i casi di urgenza nei quali il Comune potrà intervenire immediatamente. In caso di esecuzione dei predetti interventi il Comune avrà diritto ad essere integralmente rimborsato dei costi affrontati, anche escutendo la cauzione definitiva.

4.5. Le parti convengono espressamente che le spese per riparazioni di natura straordinaria determinate dall’omessa manutenzione ordinaria o dell’incuria dell’affittuaria, saranno interamente a carico della stessa.

4.6. L’affittuario, con particolare riferimento alle strutture sportive esterne (piscina e campo da basket) assume in modo espresso ed inderogabile i seguenti obblighi:

4.6.1. il completo funzionamento della piscina e dei relativi impianti e del campo da Basket;

4.6.2. la fornitura e la gestione del personale indispensabile a garantire il funzionamento dell’Impianto (cassa, sorveglianza, guardaroba, pulizie, ecc.) ed il regolare e sicuro svolgimento delle attività natatorie (responsabile impianto, istruttore bagnante, ecc.), nel rispetto delle norme vigenti in materia, e provvedendo, se necessario, all’assunzione di personale specializzato e dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali;

4.6.3. la garanzia di personale adeguatamente prescelto, che assicuri un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e che sia facilmente riconoscibile all'utenza frequentante l'Impianto anche mediante apposito abbigliamento identificativo. L’aggiudicatario si impegna in tal senso a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole nell’espletamento del servizio;

4.6.4. l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

4.6.5. la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti

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tecnologici, delle strutture e delle attrezzature fisse e mobili e dei complessivi spazi dell’Impianto ( a titolo esemplificativo e non esaustivo tinteggiatura, ripristino bordo piscina ecc…);

4.6.6. la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, delle strutture, delle attrezzature e dei complessivi spazi durante tutto il periodo di chiusura invernale della piscina scoperta e la predisposizione di tutti gli accorgimenti finalizzati a garantire la migliore conservazione dei beni (es. copertura di tutte le sponde ed il bordo piscina con telo in pvc per il riparo dal gelo);

4.6.7. lo svuotamento, il lavaggio e la disinfezione delle vasche, alla riapertura e alla chiusura dell’Impianto, così come il ripristino delle parti mobili ricoverate e la messa in esercizio degli impianti;

4.6.8. gli oneri e gli adempimenti igienico-sanitari, nonché gli altri obblighi gestionali;

4.6.9. l’attivazione presso l’Impianto, a proprie cure e spese, di un servizio sempre efficiente di primo soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i relativi materiali di medicazione, così come la disponibilità presso l’Impianto di strumenti ed attrezzi di pronto intervento, soprattutto nelle zone dell’Impianto stesso (es. bordo vasca) ove detti materiali risultano indispensabili agli operatori;

4.6.10. la disponibilità, in ragione del pubblico servizio reso con la presente procedura, delle attrezzature necessarie per il primo soccorso e comunque per la prevenzione sanitaria anche in relazione all’eventuale prosieguo dello stato di emergenze legato alla pandemia da COVID-19;

4.6.11. la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti e degli attrezzi di salvataggio di cui ai punti precedenti;

4.6.12. il ricovero (in appositi locali asciutti ed areati) e la corretta conservazione (nelle confezioni originali) dei prodotti chimici necessari per la corretta gestione dell’impianto e del materiale per la clorazione dell'acqua in vasca;

4.6.13. l’acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell’Impianto che per le attività;

4.6.14. la garanzia che la temperatura dell’acqua della vasca non sia inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

4.6.15. la redazione, sottoposizione (per l’autorizzazione dei Concedenti), esposizione ed osservanza delle norme di comportamento per l'utenza frequentante l’Impianto;

4.6.16. la costituzione di apposite polizze assicurative, anche per la responsabilità civile, con idoneo massimale, non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni di euro).

4.6.17. Le operazioni di pulizia e manutenzione dell’Impianto dovranno comunque essere svolte in modo da non arrecare disturbo all’utenza pubblica ed intralcio al regolare andamento delle attività previste e consentite.

4.7. L’affittuario, si obbliga, in relazione a tutto il compendio aziendale alla custodia e sorveglianza dei beni oggetto di contratto e ad eseguire pulizia giornaliera e costante di tutti i beni.

4.8. Le parti convengono espressamente che le spese per riparazioni di natura straordinaria determinate dall’omessa manutenzione ordinaria o dell’incuria dell’affittuaria, saranno interamente a carico della stessa.

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Art. 5 - Modifiche, migliorie e addizioni senza il consenso del Comune

Il Conduttore non potrà eseguire, in nessun caso, modifiche, migliorie o addizioni, né eseguire lavori di sorta che possono alterare le condizioni originali del compendio aziendale, se prima non avrà ottenuto il consenso scritto del Comune.

In caso che tali modifiche, innovazioni o addizioni vengano effettuate senza il consenso del Comune, è in facoltà di questi di richiedere l’immediata rimessione in pristino dell’Immobile da parte del Conduttore.

Qualora il Comune abbia dato il proprio consenso è invece escluso ogni obbligo di ripristino del Conduttore.

Fatto salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto, per le modifiche, innovazioni o addizioni è esclusa ogni indennità e/o rimborso durante la vigenza ed alla scadenza del presente contratto anche ove il Comune abbia dato il proprio consenso ovvero abbia deciso di trattenerle ed acquisirle.

Art. 8 - Canone

8.1 Le Parti convengono che il canone per l’affitto dell’Azienda (di seguito

“Canone”) è fissato nella misura di euro ... = (...) (oltre IVA) annui, da corrispondersi in rate mensili, pari ad €………..

( /00) più Iva di legge, da pagarsi mensilmente in via anticipate entro il 10 del mese mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato dal Comune.

8.2. Il Conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

8.3. Il mancato, parziale o ritardato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme dovute, costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, il Conduttore in mora; da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il Comune la rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza, qualora il ritardo di pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

8.4. Il canone di affitto sarà automaticamente adeguato nella misura del 100%

della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di apposita preventiva richiesta da parte del Comune.

Art. 9 – Attività consentite.

9.1. Il conduttore si impegna ad esercitare nell’ambito del compendio aziendale oggetto di contratto esclusivamente le attività di: esercizio di attività di bar, ristorazione, attività natatoria legata alla piscina esistente e relativi spogliatoi, attività sportive nel campetto polifunzionale

9.2. Sono espressamente vietare le attività di: sala giochi, agenzia di scommesse, nonché qualsivoglia attività contraria alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

9.3. Qualsiasi attività ulteriore o diversa rispetto a quella stabilita al punto 9.2 costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

9.4. In ogni caso il Conduttore si impegna ad esercitare l’attività aziendale nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalle autorizzazioni relative alle tipologie di attività consentite e nel pieno rispetto di tutte le normative legislative, amministrative e regolamentari concernenti l’attività esercitata e di prevenzione incendi ove necessaria.

9.5. Il Conduttore deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con

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la vigente normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, e quant’altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.

9.6. L’inadempimento del Conduttore ai predetti obblighi può essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Recesso del Conduttore

Il Conduttore ha facoltà di recesso solo per giusta causa con preavviso di sei mesi, che dovrà essere esplicitata e documentata.

Art. 11 – Cauzione e polizze.

11.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto il Conduttore ha costituito cauzione definitive di Euro (euro

****************), pari a quattro mensilità del canone, improduttivo di interessi legali, mediante .

La cauzione resterà vincolata a favore del Comune fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto a carico del Conduttore.

L’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Conduttore di proporre azione innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.

In ogni caso di utilizzo, totale o parziale, della cauzione il Conduttore sarà obbligato entro 30 (trenta) giorni a ricostituire la medesima, fino alla concorrenza di quanto necessario.

11.2. Il Conduttore ha prodotto, prima della stipula del presente contratto, copia delle seguenti polizze assicurative:

11.2.1.responsabilità civile verso terzi n. ………… emessa in data dalla

società ………., con massimale di €……….(non inferiore a 5.000.000,00) nonché quietanza di premio con copertura fino al

……….., relativa a tutte le attività aziendali, ivi compresa la gestione della piscina e del campo di basket;

11.2.2. incendio, scoppio, furto, comprensiva della clausola ricorso terzi, n.

………..

emessa in data …………. dalla società , nonché quietanza di premio con

copertura fino al …………...., con indicazione del Comune come beneficiario e con massimale di € ……… (non inferiore a € 1.400.000,00)

11.3. Il Conduttore dovrà inviare annualmente al Comune , tramite PEC, prova dell’avvenuto pagamento del premio e del rinnovo delle polizze di cui al presneten contratto, in segno d’attestazione della loro vigenza.

11.4. Il Conduttore è obbligato a mantenere tali polizze assicurative fino alla data di riconsegna del compensio aziendale al Comune.

11.5. Resteranno a carico del Conduttore tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà

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direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalle Compagnie di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc..

Art.12 - Diritto di accesso.

12.1 Il Comune, al solo scopo di controllare la manutenzione e conservazione dei beni aziendali, potrà effettuare, anche a mezzo di incaricati, sopralluoghi secondo tempi e modalità previamente concordati conil conduttore.

Tali visite saranno effettuate in orari convenuti e non potranno intralciare la regolare attività del Conduttore.

Art. 13 – Cessione del contratto – subaffitto.

L’Affittuaria non può sub-affittare l’Azienda, cedere il presente Contratto, concedere a terzi l’uso dei beni aziendali, senza il consenso scritto dell’Affittante.

Art.14 – Responsabilità - Assicurazioni

Il Conduttore, in quanto custode del compendio aziendale, assume ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi, derivanti dall’attività esercitata, dall’uso dell’Immobile, dall’esecuzione di lavori e dalla locazione in genere.

Il Conduttore è responsabile direttamente nei confronti del Comune e/o d’ogni terzo per qualsivoglia danno causato al Comune e/o a ogni terzo dovuto a dolo e colpa del Conduttore. Il Conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Conduttore e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal presente contratto.

Art.15 – Clausola risolutiva espressa e penali

15.1. L’inadempienza da parte del Conduttore di uno degli obblighi previsti in questo contratto darà facoltà al Comune di risolvere il contratto per fatto e colpa del Conduttore stesso, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, qualora la violazione non sia sanata dal Conduttore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta che il Comune inoltrerà al Conduttore senza bisogno di ulteriore diffida o di speciale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

15.2. Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

15.2.1. sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;

15.2.2. sottoposizione del Conduttore a procedure concorsuali;

15.2.3. scioglimento della ditta/società/ecc. del Conduttore per qualsiasi causa;

15.2.4. inosservanza del divieto di cessione del contratto e di sublocazione dell’Immobile nei termini stabiliti dal presente contratto;

15.2.5. grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto;

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15.2.5. Violazione di quanto previsto agli art. 4 e 11 del presente contratto;

15.2.6. mancata ricostituzione della cauzione entro 30 giorni dall’escussione della stessa;

15.2.7. utilizzazione, in tutto o in pare, del compendio aziendale, ad uso diverso da quello previsto nel presente contratto.

15.3. In caso di risoluzione il Comune potrà trattenere, a titolo definitivo e quale penale, la cauzione prestata dal Conduttore e rimarrà, comunque, impregiudicato per il Locatore ogni diritto di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

15.4. Qualora il Conduttore non ottemperasse a tutti gli altri obblighi e prescrizioni del presente contratto, il Comune potrà applicare una penale nella misura variabile da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, in relazione all'entità del fatto contestato.

15.4.1. Le infrazioni vengono contestate al Conduttore tramite PEC. Qualora il Conduttore non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Art.16 - Spese contrattuali di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto in forma di scrittura privata sono a carico del Conduttore.

Tutti gli adempimenti relativi alla prima registrazione ed a quelle successive sono a carico del conduttore ed il Comune rimborserà la metà dell’imposta di registro versata.

In caso di risoluzione anticipata l’imposta dovuta è posta per intero a carico del Conduttore.

Art. 17 - Modifiche alle clausole contrattuali

Le clausole di cui alla presente scrittura privata sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti .

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto, dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.

Art. 18 - Elezione di domicilio per comunicazioni

18.1 Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

Il Comune: ………

il Conduttore presso la sua sede legale sita in Art. 19 - Tolleranza

19.1 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di una delle parti a inadempimenti o ritardati adempimenti dell’altra parte non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia ai diritti o tacita abrogazione degli obblighi corrispondenti.

Art. 20 - Foro competente

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20.1 Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di affitto di azienda insorta tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti sono stati raccolti presso il Comune di Brissogne, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Brissogne (in seguito “Titolare”), con sede in via………... Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è…………...., email dpo@...

Art. 22 – Oneri fiscali

22.1 Il Conduttore è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle attività aziendali.

Art. 23 - Disciplina applicabile

23.1 Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Conduttore approva espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Art.2 - Durata del contratto Art.3 – Condizioni dei beni, consegna, riconsegna, penale per ritardata riconsegna. Art.4 – Obbligazioni a carico dell’affittuario/a, gestione, manutenzione e adeguamenti Art. 5 - Modifiche, migliorie e addizioni senza il consenso del Comune Art. 8 - Canone Art. 11 – Cauzione e polizze. Art.15 – Clausola risolutiva espressa e penali

Art. 24. Allegati

elaborati planimetrici A/B/C, D ed E (planimetrie ed inventario)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Conduttore approva espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Art.2 - Durata del contratto Art.3 – Condizioni dei beni, consegna, riconsegna, penale per ritardata riconsegna. Art.4 – Obbligazioni a carico dell’affittuario/a, gestione, manutenzione e adeguamenti Art. 5 - Modifiche, migliorie e addizioni senza il consenso del Comune

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Art. 8 - Canone Art. 11 – Cauzione e polizze. Art.15 – Clausola risolutiva espressa e penali

Seconda sottoscrizione delle parti

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