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Decreto Rilancio. Approfondiremo di seguito le tematiche più vicine alle nostre competenze, restando a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

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Decreto Rilancio

In data 19.05.2020 è stato pubblicato sulla G.U il Decreto Legge n.34 (Decreto Rilancio) inerente le misure relative agli aiuti alle famiglie, ammortizzatori sociali per i lavoratori, sostegno alle imprese.

Approfondiremo di seguito le tematiche più vicine alle nostre competenze, restando a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Sostegno alle imprese e all'economie Titolo II (artt.24-65)

Il Decreto rilancio prevede il taglio del saldo dell'Irap 2020 (periodo d'imposta 2019) previsto per il 16 giugno 2020 ma non l'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta (acconto IRAP 2019). Non è dovuto il versamento della prima rata

dell'acconto IRAP anno d'imposta 2020, tale importo è escluso dal calcolo del saldo IRAP da versare per il 2020. Tale disposizione si applica ai soggetti con fatturato non superiore a 250 milioni di euro nell'anno d'imposta 2019.

Contributi a Fondo Perduto a favore di soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e reddito agrario, titolari di Partita Iva attiva. I requisiti per ottenere il

contributo a fondo perduto sono:

-un fatturato non superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

-aver registrato perdite per almeno di 2/3 del fatturato ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

-il 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019;

-il 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019;

-il 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel 2019

Il contributo a fondo perduto viene dato ai soggetti di cui sopra per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per le persone giuridiche come soglia minima.

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Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile nè per le imposte sui redditi nè per le imposte sul valore dalla produzione netta.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall’01.01.2019 il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato.

Il contributo sarà versato con accredito diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario da parte dell’Agenzia delle Entrate richiesto tramite un'istanza presentata anche da un intermediario delegato al servizio cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica (l'istanza va presentata entro 60 gg. dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa).

Il contributo a Fondo perduto non spetta ai seguenti soggetti:

-attività cessate alla data di presentazione della domanda;

-enti pubblici;

- intermediari finanziari;

-lavoratori dipendenti;

-professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie private;

-contribuenti che hanno percepito l'indennità prevista dagli art 27 e 38 del Decreto Cura Italia (bonus 600 euro)

Crediti d'imposta per aumenti di capitale sociale. É riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione dell'aumento del capitale sociale in S.p.a, S.a.p.a, S.r.l, Soc. Coop. con sede legale in Italia che soddisfano le seguenti condizioni:

-ricavi superori a 5 milioni di euro nel 2019;

-riduzione del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019;

-delibera di aumento di capitale non inferiore a 250.000,00 euro a pagamento ed integralmente versato entro il 31.12.2020;

-regolarità contributiva e fiscale.

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Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professione, un credito d’imposta pari al 60% del valore del canone di locazione mensile, di leasing o di

concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio

abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo versato nel mese di riferimento.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

-ricavi non superiori ai 5 milioni di euro nel 2019;

-una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel 2019.

Unica eccezione per le strutture alberghiere e ricettive, per le quali il credito non avrà requisiti legati al fatturato. Il credito di imposta sarà riconosciuto alle imprese che ne avranno diritto sugli affitti dei mesi di marzo, aprile e maggio. Tale credito può essere utilizzato nei seguenti modi:

-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione;

-può essere ceduto ad Istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Bonus Bollette. Il taglio riguarda la quota fissa delle bollette ovvero l’insieme degli oneri di sistema, della spesa per il trasporto dell’energia e della gestione del contatore.

A gestire il bonus sarà l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

L’Agenzia si occuperà di rideterminare le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica. La misura, per le imprese, riguarda un periodo di tre mesi (aprile, maggio e giugno 2020).

Misure in favore dei lavoratori Titolo III (artt.66-103)

Le misure in favore dei lavoratori trattate nel Decreto Rilancio sono molteplici, di seguito tratteremo i principali interventi rinviando ai Consulenti del Lavoro le restanti specifiche.

Cassa integrazione. Il Decreto rilancio proroga la Cassa integrazione di 18 settimane di cui quattordici fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e quattro fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

In pratica, le 9 settimane disposte dal decreto Cura Italia vengono raddoppiate e sono previste

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anche procedure semplificate per il pagamento della Cassa, soprattutto quella in deroga, entro 30 giorni.

Divieto di licenziamento. Confermato il divieto di licenziamento per giustificato motivo per cinque mesi. I datori di lavoro potranno anche revocare tutti i

licenziamenti firmati tra il 23 febbraio e il 17 marzo scorso a condizione però di presentare richiesta di cassa integrazione in deroga per il lavoratore licenziato.

Reddito di emergenza (REM). È previsto un bonus compreso tra 400 e 800 euro al mese per le famiglie meno abbienti. Per poter ottenere il reddito di emergenza si dovranno rispettare alcuni requisiti minimi:

1. essere residenti in Italia;

2. avere un reddito familiare che sia complessivamente inferiore al totale del reddito di emergenza che spetterebbe;

3. avere un patrimonio mobiliare familiare inferiore ai 10.000 euro (con riferimento all’anno 2019). Il tetto massimo aumenta di 5 mila euro per ogni componente del nucleo familiare oltre al primo, fino a un massimo di 20 mila euro;

4. avere un reddito Isee inferiore a 15 mila euro.

Il reddito di emergenza non spetta a chi già percepisce o ha percepito una delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia, il provvedimento varato all’inizio dell’emergenza coronavirus che ha preceduto il Decreto rilancio. Non spetta se un componente del nucleo familiare ha ricevuto: la cassa integrazione, il bonus autonomi e partite Iva, pensione, lavoro dipendente, reddito di cittadinanza. Tale reddito viene erogato dall'INPS previa presentazione di apposita domanda.

Baby sitter e centri estivi. Funziona come il precedente bonus istituito dal Cura Italia, ma con due importanti novità: ha il doppio del valore (1200 euro invece di 600) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi. Il bonus baby sitter è rivolto ai genitori con bambini fino a 16 anni che potranno richiedere 1200 euro per pagare una

“tata” che si occupi dei figli nell’orario di lavoro. Bonus raddoppiato anche per chi lavora nella sanità o nelle forze dell’ordine, che riceverà 2000 euro anziché 1000. Il bonus baby sitter può essere erogato anche “per la comprovata iscrizione ai centri estivi” e a tutti i servizi educativi per l’infanzia e la prima infanzia. I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni potranno anche usufruire di un congedo parentale pagato al 50% per un periodo pari fino a 30 giorni, consecutivi o frazionati.

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Bonus Partite Iva e autonomi.

Professionisti iscritti alle Casse di previdenza private obbligatorie. Bonus di 600 euro per il mese di aprile e per il mese di maggio. I requisiti per poterlo richiedere sono: non devono

essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non devono essere titolari di pensione.

Professionisti iscritti alla gestione separata INPS e Co.co.co. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per il mese di maggio i professionisti iscritti alla gestione separata INPS possono ottenere il bonus che passa a 1000 euro, a condizione che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019. Il reddito deve essere determinato per cassa, quale differenza tra ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente sostenute nello

stesso periodo, comprese le quote di ammortamento. L’erogazione del bonus per maggio è soggetta a domanda con autocertificazione dei requisiti. Per i Co.Co.Co, il bonus di maggio è elevato a 1000 euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge.

Indennità per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori diretti e Iap). Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.

Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per maggio il bonus passa a 1000 euro. La stessa indennità spetta ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio dello scorso anno ed il 17 marzo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge.

Indennità per lavoratori agricoli. Bonus di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.

Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall’Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge. Il bonus viene erogato per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sarà necessario presentare la domanda.

Allargamento bonus 600 euro (già prevista nel DL 18/20 quale fondo

residuale, anticipata dal D.M. interministeriale del 30 aprile). Bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di

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lavoro e che rispettano queste caratteristiche:

a)lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b)lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c)lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d)incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5 mila e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

1. a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

2. b) titolari di pensione.

I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza. Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest’ultimo.

Misure fiscali

Titolo VI (artt.119-164)

Ecobonus. È destinato solo alle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2020 per l’abitazione principale, non riguarda le seconde case, eccetto che quest’ultime non facciano parte di un condominio. Gli incentivi riguardano condomini o unità abitative indipendenti, non in costruzione, e potranno essere richiesti solo da persone fisiche e non dalle aziende.

La detrazione al 110% comprende lavori per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e interventi di adeguamento antisismico. I lavori ammessi sono:

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-caldaia centralizzata a condensazione, impianti ibridi e geotermici purché di classe energetica, per un tetto massimo di 30 mila euro a unità abitativa (quindi in un condominio questa cifra va moltiplicata per il numero di appartamenti);

-impianti termici con pompa di calore per gli edifici unifamiliari;

-isolamento termico (il cosiddetto “capotto termico”) per superfici esterne dell’edificio superiori al 25%, per un massimo di 60 mila euro a unità abitativa;

-pannelli solari (impianti fotovoltaici e accumulatori), per un massimo di 48 mila euro;

-interventi antisismici sugli edifici (quelli previsti nel decreto legge 63/2013);

-installazione di colonnine elettriche per la ricarica di auto e veicoli elettrici.

È un credito d’imposta pari al 110% della spesa sostenuta per uno degli interventi ammessi:

con l’ecobonus si ha diritto quindi a una riduzione delle imposte dovute allo Stato pari al valore percentuale dell’incentivo

I soggetti beneficiari dell'ecobonus sono: i condomini, persone fisiche, IACP, cooperative dia abitazione di proprietà indivisa.

L’ecobonus 2020–2021 funziona in due modi, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio:

-con la detrazione che permette di recuperare le spese fatte tra il 2020 e il 2021 nella dichiarazione dei redditi, spalmate su 5 rate, una ogni anno, dello stesso importo;

-con uno sconto immediato in fattura, da parte di chi fa i lavori o cedere il credito ad Istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico nei limiti di 80.000,00 euro per beneficiario. I soggetti cui spetta tale credito sono:

-soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;

-associazioni, fondazioni, enti privati, enti del terzo settore.

Il credito è utilizzabile nell'anno 2021 in compensazione o può essere ceduto dal 19.05.2020 al 31.12.2021 ad Istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

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Viene riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino ad un massimo di 60.000,00 euro per beneficiario. I soggetti cui spetta tale credito sono:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;

-associazioni, fondazioni, enti privati, enti del terzo settore;

-enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito è utilizzabile nell'anno d'imposta in cui è sostenuta la spesa ovvero in compensazione o può essere ceduto dal 19.05.2020 al 31.12.2021 ad Istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

I Versamenti dal 31 Maggio al 30 Giugno vengono slittati al 16 Settembre 2020.

Solamente in presenza delle condizioni dettate in precedenza dagli artt.61 e 62 D.L.18/2020 (Decreto Cura Italia) e dall'art.18 D.L.23/2020 (Decreto Liquidità), la sospensione riguarda il pagamento delle seguenti imposte e contributi:IVA, Contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, ritenute alla fonte, ritenute d'acconto su compensi o ricavi.

I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in quattro rate mensili di pari importo.

Allineamento termini approvazione tariffe e aliquote IMU e TARI con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020. Vengono uniformati al 31.07.2020 i termini per l'approvazione degli atti deliberativi dei Comuni in materia di TARI e IMU.

Rimessione e sospensione dei versamenti a seguito del controllo automatizzato (art.36 bis DPR n.600/73 e art.54 bis DPR 633/72) e formale (art.36 ter DPR

n.600/73) delle dichiarazioni. Sono rinviati al 16.09.2020 i versamenti da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, possono essere pagati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ciascun mese a partire dal 16.09.2020.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24. Il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti erariali viene elevato ad 1 milione di

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euro.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri Niente sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per tutti gli operatori commerciali, a prescindere dal volume d’affari dell’anno precedente, che non si sono dotati di

registratore di cassa telematico o che non utilizzano il sistema disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La disapplicazione delle sanzioni è condizionata alla

trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. I corrispettivi giornalieri sono comunque da giustificare con il rilascio dei documenti già previsti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino manuale, ddt integrato con il prezzo). I termini di liquidazione dell’IVA devono

comunque essere rispettati.

Sospensione dei versamenti delle somme in scadenza tra il 09.03.2020 e il

31.05.2020 a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta al 16.09.2020. Possono essere pagati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ciascun mese a partire dal 16.09.2020.

Misure di settore

Titolo VIII (artt.176-266)

Fino a 500 euro per le vacanze in Italia. Il bonus vacanze 2020, per un massimo di 500 euro, opera su due diversi binari, con modalità diverse per richiederlo: per il 80%

sarà uno sconto anticipato dagli alberghi o dagli altri operatori turistici e quindi sarà calcolato immediatamente sul prezzo del soggiorno, mentre il 20% sarà riconosciuto come detrazione da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi. Gli utenti potranno godere subito di una riduzione del prezzo della vacanza, mentre l’operatore turistico sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione e questo tax credit potrà essere ceduto anche a fornitori di beni e servizi, soggetti privati, istituti di credito o intermediari finanziari. Potranno fare domanda le famiglie con un reddito Isee sotto i 40.000 euro. La cifra massima sarà di 500 euro è destinata alle famiglie con figli a carico, 300 euro alle coppie senza figli e 150 euro ai single. Il bonus è riconosciuto ad un solo componente per nucleo familiare e potrà essere usato dal 01.07.2020 al 31.12.2020.

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Esenzione prima rata IMU 2020 per gli alberghi e gli stabilimenti balneari a condizione che gestore e proprietario coincidano

Esonero dal 01.05.2020 al 31.10.2020 dal pagamento della Tassa e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso di suolo pubblico

Rimborso abbonamenti treno, bus e trasporto pubblico. I pendolari che durante il periodo del lockdown non hanno potuto usufruire del loro abbonamento di treno, bus, metropolitana e ogni altro mezzo di trasporto pubblico, potranno chiederne il rimborso.

Basterà inviare al gestore del servizio un’autocertificazione e una copia

dell’abbonamento. Non sarà però un rimborso in denaro. Ci sono due opzioni tra le quali scegliere: un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Oppure il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo pari a quello non fruito.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile. Buono mobilità pari al 70% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 500 euro per l'acquisto di biciclette tradizionali,

elettriche ed altri mezzi come hoverboard, segway o mowheell e per l'uso di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale esclusi quelli con auto vettura richiedibile una sola volta entro il31.12.2020 da maggiorenni residenti in Comuni e Città con più di 50 mila abitanti.

Fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali. É previsto un fondo di 150 milioni di euro a sostegno di librerie, editoria, musei, istituti e luoghi della cultura non statali nè regionali per recuperare le perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere

congressi e mostre.

Misure previste per le imprese editoriali:

- bonus di 500 euro per le edicole;

- 8% di sgravio fiscale per l'acquisto di carta nel 2019;

- 50% di credito di imposta su investimenti in campagne pubblicitarie.

Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra esposto.

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