• Non ci sono risultati.

Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRI TOR IO

,

AMBI ENTE E PAESAGGIO (Seduta del 25 novembre 2021)

Relatore di maggioranza: P

IERPAOLO

B

ORRONI

Relatrice di minoranza: M

ICAELA

V

ITRI

__________

sulla proposta di legge n. 79

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi

presentata in data 18 ottobre 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19 (NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI)

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inse- rito il seguente:

“Art. 5 bis

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'e- nergia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.

239 (Riordino del settore energetico, nonché de- lega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le atti- vità disciplinate da questa legge devono:

a) avvalersi, per tali attività, esclusivamente di per- sonale dipendente abilitato ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regola- mento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di instal- lazione degli impianti all'interno degli edifici);

b) istituire, nel comune in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo approvato dalla Commissione

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015) Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a

“c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di pro- prietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione,

“e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente

2. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro

di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel