• Non ci sono risultati.

Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRI TOR IO

,

AMBI ENTE E PAESAGGIO (Seduta del 25 novembre 2021)

Relatore di maggioranza: P

IERPAOLO

B

ORRONI

Relatrice di minoranza: M

ICAELA

V

ITRI

__________

sulla proposta di legge n. 79

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi

presentata in data 18 ottobre 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19 (NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI)

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inse- rito il seguente:

“Art. 5 bis

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'e- nergia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.

239 (Riordino del settore energetico, nonché de- lega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le atti- vità disciplinate da questa legge devono:

a) avvalersi, per tali attività, esclusivamente di per- sonale dipendente abilitato ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regola- mento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di instal- lazione degli impianti all'interno degli edifici);

b) istituire, nel comune in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo approvato dalla Commissione

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015) Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,

o) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 114-undecies del TUB, in- trodotto dall’articolo 33 dello schema, il quale prevede che agli istituti di paga- mento che esercitino

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio

b) i Comuni indicati alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 1.”. La Regione, attraverso il Programma an- nuale, concede incentivi ai Comuni di cui al comma 1, nonché

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n.191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e