AREA ANAGRAFE ECONOMICA Nota informativa n° 1 del 23.02.2011
Oggetto: dichiarazione di conformità delle copie informatiche di atti allegati alle istanze del Registro Imprese.
Si avvisa l’utenza che a far data dal 25.01.2011, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n° 235/2010, il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n° 82/2005) ha subito delle sostanziali modifiche.
Tra le novità si segnala che il legislatore, nel riformulare gli articoli 22 e 23 del D.Lgs.
n° 82/2005, ha rivisitato le modalità di autenticazione delle copie informatiche di documenti originali analogici, eliminando, tra l’altro, il comma 4 del su citato articolo 23.
Tale comma prevedeva che:
“Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71.”.
L’art. 22, così come riformulato dal D.Lgs. n° 235/2010, al comma 3, stabilisce che:
“La copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”;
mentre il successivo comma 4 afferma che:
“le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali…”.
Si ritiene, pertanto, che le copie di documenti, diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate, la cui dichiarazione di conformità è di competenza esclusiva del Notaio, allegati alle domande inviate al Registro delle Imprese ai sensi del su citato articolo 22, abbiano piena validità, purché vengano rispettate le seguenti indicazioni:
a) il documento informatico allegato deve essere una copia per immagine (scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo)
b) il documento informatico allegato deve riportare in calce la dicitura: “Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che la copia è formata ai sensi dell’art. 22, c.3, D.Lgs.
82/2005”
c) il documento informatico deve essere firmato digitalmente dal predetto dichiarante, che dovrà coincidere con il soggetto che presenta la domanda.
Restano ferme, ad oggi, le altre modalità, tuttora vigenti, per dichiarare la conformità degli atti informatici da allegare alle domande destinate al Registro delle Imprese, quindi:
• legittimazione in via generale del Notaio
• dichiarazione ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. n° 445/2000
• dichiarazione da parte del professionista incaricato (dottore commercialista, ragioniere ecc.), ai sensi dell’articolo 31 comma 2-quinquies L. n° 340/2000 limitatamente alle copie dei bilanci di esercizio e dei documenti che li accompagnano.
Si informa, pertanto, che le domande pervenute a partire dal 25 gennaio 2011, i cui atti allegati risultino dichiarati conformi ai sensi del comma 4, articolo 23 del D.Lgs.
n° 82/2005, verranno considerate irregolari e dovranno essere regolarizzate secondo le regole stabilite dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale come sopra riportate.
Torino, 23 Febbraio 2011
IL DIRIGENTE Maria Loreta RASO
Registro Imprese - Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel. 011 571 6424 Fax 011 571 6445 E-mail: registroimprese@to.camcom.it - Web: www.to.camcom.it/registroimprese