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La responsabilità civile e la rivalutazione della figura generale dell’obbligazione. - Judicium

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MICHAELA GIORGIANNI

La responsabilità civile e la rivalutazione della figura generale dell’obbligazione.

SOMMARIO: 1. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Verso una concezione unitaria della responsabilità civile. – 2. La tradizionale separazione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale e la regola del concorso delle azioni risarcitorie. – 3. I confini incerti della responsabilità civile: a) gli obblighi di protezione e l’obbligazione senza prestazione; b) il contratto con effetti di protezione per terzi. – 4. Il rapporto fra contratto e illecito nel diritto privato europeo e la rivalutazione della figura generale dell’obbligazione.

1. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Verso una concezione unitaria della responsabilità civile.

La “responsabilità civile”, la “responsabilità contrattuale” e la “responsabilità extracontrattuale” sono categorie che non hanno ancora trovato un definitivo inquadramento nell’ambito del diritto privato. Invero, se è certa la contrapposizione della responsabilità civile rispetto alla responsabilità penale ed a quella amministrativa, nella teoria e nella pratica rimangono invece incerti e confusi il significato, il contenuto ed i limiti della responsabilità civile.

La “responsabilità (di diritto) civile”, innanzitutto, dovrebbe costituire la categoria generale e comprendere sia la responsabilità contrattuale che la responsabilità extracontrattuale. Nella prassi è invalso però l’uso di designare con “responsabilità civile” soltanto la sottocategoria della “responsabilità extracontrattuale” (o aquiliana) da contrapporre alla responsabilità derivante da contratto1. Questa pratica sembra limitarsi ad attribuire un diverso significato alle parole “responsabilità civile”, ma in questo modo annulla la categoria generale ed accentua il modo di intendere l’inadempimento e l’illecito come differenti modelli di responsabilità.

Tradizionalmente, infatti, si suole distinguere fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale sia nei presupposti che nei rimedi (v. par. 2). Una netta separazione tra le due figure di responsabilità, tenendo conto degli interessi tutelati e dei danni risarcibili, tuttavia, non sembra più adeguata; gli aspetti comuni vanno soppesati alle differenze di disciplina, che potrebbero anche essere superabili2; resta però da chiarire soprattutto la questione in ordine alla fonte della responsabilità.

Richiamando le fonti delle obbligazioni non bisogna innanzitutto dimenticare che la responsabilità “contrattuale” e quella “extracontrattuale” costituiscono le sottocategorie principali ma non esauriscono la responsabilità di diritto civile, che

“comprende tutte le regole in base alle quali l’autore di un danno è obbligato a risarcirlo”3.

1 P.G.MONATERI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Le fonti delle obbligazioni, 3, Torino, 1998, p. 2; G.ALPA, Diritto della responsabilità civile, Roma-Bari, 2003, p. 67- 68.

2 Si veda F.GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale,Milano, 1993.

3 G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005, p. 229.

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Rispetto ai sistemi di common law, che non conoscono il diritto delle obbligazioni, ma distinguono contracts, torts, unjust enrichment, nei sistemi di civil law, invece, la problematica relativa al contenuto ed ai confini della responsabilità civile può quindi inquadrarsi nell’ambito dei rapporti obbligatori.

Nel codice civile italiano l’art. 1173 individua le fonti delle obbligazioni nel contratto, nel fatto illecito e in “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” (come gli atti unilaterali, la gestione d’affari altrui, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa, quali atti o fatti leciti non contrattuali che siano giuridicamente rilevanti) e una parte generale sul diritto delle obbligazioni precede la disciplina relativa alle singole fonti4. Orbene, come è noto, proprio la diversità di fonte - contratto e inadempimento (art. 1218 cod. civ.), da un lato, e illecito e fatto dannoso (art. 2043 cod. civ.), dall’altro lato -, giustificherebbe secondo la concezione tradizionale la diversità di regime delle due responsabilità5. Ne deriva, in particolare, che la norma dell’art. 1218 cod. civ. sulla “responsabilità del debitore” per inadempimento dell’obbligazione dovrebbe riferirsi esclusivamente alla materia dei contratti6.

D’altra parte, si è osservato7 che l’espressione “responsabilità contrattuale”, usata in un senso ampio proprio del diritto classico, individua “tutte le obbligazioni diverse dalla responsabilità ex delicto”: “Si dice contrattuale la responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione preesistente, quale che sia la fonte; è tale anche la responsabilità per inadempimento di un’obbligazione da fatto illecito, in quanto non siano stati risarciti i danni da questo prodotti”.

Intesa la responsabilità civile come obbligazione di risarcimento, quindi, la responsabilità contrattuale “nasce all’interno di un rapporto obbligatorio già costituito”, con la conseguenza che un obbligo di risarcimento si pone accanto al (o sostituisce il) dovere primario di prestazione; mentre la responsabilità extracontrattuale “è un’obbligazione che si costituisce ex novo”8.

Sarebbe questo, secondo la dottrina maggioritaria, il “contenuto minimo essenziale” della distinzione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale da ricondurre ad “una diversità strutturale di fondo”, che non sarebbe stata intaccata dall’evoluzione sul modo di intendere gli elementi costitutivi delle due responsabilità e giustificherebbe ancora alcune differenze di disciplina positiva9. In entrambe le ipotesi in ogni caso sussiste o si instaura un rapporto obbligatorio, formato

4 Si vedano P.RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato) a) Nozioni generali, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 133 ss.; A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176, in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988.

5 Cfr. S.RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 46 ss.; G.ALPA, Diritto della responsabilità civile, cit., pp. 75, 77; R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Novissimo Dig. Ital., XV, Torino, 1976, pp. 670 ss., 671 ss.

6 Cfr. G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., pp. 230-231, 237.

7 L.MENGONI, Responsabilità contrattuale c) Diritto vigente, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, p.

1072.

8 L.MENGONI, Responsabilità contrattuale c) Diritto vigente, cit., p. 1072.

9 Così, in particolare, C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contratto e Impresa, 1996, 2, pp. 642 ss., 644-645; v. soprattutto R.SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., p. 672; M.FRANZONI, Il danno risarcibile, II, in Trattato della responsabilità civile, dir. da M. Franzoni, Milano, 2010, pp. 761, 766 s.

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da diritti e obblighi, e in particolare da un obbligo risarcitorio, diretto a rimediare alla lesione di una situazione giuridicamente rilevante.

Se tradizionalmente la separazione fra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale costituiva un dato comune a tutte le esperienze giuridiche10, più recentemente la distinzione fra le due aree di responsabilità è entrata

“in crisi”11 e la tendenza è quella ad un superamento della diversità12. Invero, diversi sono i tentativi di unificazione che in molti ordinamenti giuridici si ritrovano nelle riforme e nei progetti di riforma degli ultimi anni13.

Così il sistema francese, che come è noto è imperniato sulle figure della proprietà e del contratto in generale14, sta assistendo ad un ripensamento dell’impostazione tradizionale. Invero l’Avant-projet de réforme du droit des obligations del 2005 sembra volere spostare l’attenzione dalla figura del contratto a quella generale “Des obligations” e ha riunito in un Titolo le tre principali fonti d’obbligazione, “le contrat, les quasi-contrats et la responsabilité civile”15. In particolare, il Sous-Titre III dedicato alla “responsabilità civile” non disciplina soltanto i fatti illeciti, ma contiene le regole della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Si tratta di regole comuni ai due tipi di responsabilità, di regole proprie della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di regole sui rapporti fra le responsabilità16. Si intende accogliere una concezione unitaria di responsabilità civile, nella quale viene assorbita la responsabilità contrattuale, perché “elle résulte d’une inexécution – c’est-à-dire d’un fait illicite, au sens large”, ma senza ignorare le particolarità del diritto dei contratti17. Il Progetto, inoltre, segue espressamente la “règle du non-cumul” fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Questa regola, che è ignorata dalla più parte degli ordinamenti, è invece tradizionalmente seguita in quello francese18, in ragione del fatto che

10 T.WEIR, Complex Liabilities, in Int. Enc. Comp. L., XI Torts, 2, ch. 12, Tübingen-Dordrecht-Boston- Lancaster, 1986, pp. 2 ss., 3 ss., 7 ss.

11 G.VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Una distinzione in crisi?), in Rass. dir.

civ., 1983, p. 1077 ss.

12 Cfr. P.RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato) a) Nozioni generali, cit., p. 206; G.ALPA, Diritto della responsabilità civile, cit., p. 75 ss.

13 Si vedano F.D. BUSNELLI, L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni, in Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una Riforma? (Treviso, 23-24-25 marzo 2006), Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista di diritto civile, Padova, 2006, p. 439 ss., e G.VETTORI, La responsabilità civile fra funzione compensativa e deterrente, in Persona e Mercato, 5 ottobre 2008.

14 Il Libro III del Code civil è dedicato ai “Diversi modi di acquisto della proprietà” e il Titolo III si intitola “Des contrats ou des obligations conventionnelles en général”.

15 Si veda G.CORNU, Exposé des motifs, p. 14.

16 Si veda G.VINEY, Exposé des motifs, p. 141 ss.

17 G.VINEY, Exposé des motifs, p. 143-144.

18 L’affermazione del principio del divieto del cumulo viene fatto risalire generalmente a Req. 21 luglio 1879, D. 1880, 1, 381. Cfr. T.WEIR, Complex Liabilities, cit., pp. 2 ss., 24 ss.; P.G.MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), Padova, 1989, pp.

47 ss., 68 ss. D’altra parte di recente la Cour de Cassation en Assemblée plénière (Cass., ass. plén., 6 ottobre 2006, con nota di P. Jourdain, in Rev. trim. dr. civ., 2007, p. 123 ss.) ha consacrato il principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle e ha stabilito: «Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». La Corte ha affermato, quindi, in contrasto con il principio del non-cumul, che l’inadempimento nei confronti del creditore può fondare la responsabilità extracontrattuale nei confronti di un terzo che abbia subito un danno in conseguenza dell’inadempimento

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l’applicazione delle regole sulla responsabilità extracontrattuale “risqueraient de déjouer les prévisions des contractants et de tenir en échec les clauses du contrat”19. In definitiva il sistema francese mantiene la regola del non cumul e la primauté del contratto, ma cerca di creare uno schema unitario fondato sul concetto di obbligazione ed una categoria generale di responsabilità civile.

Anche nel sistema tedesco, già tradizionalmente improntato sul diritto dei rapporti obbligatori20, la Schuldrechtsmodernisierung del 2002 ha “rivalutato” la figura generale dell’obbligazione21 e ha contribuito ad “una progressiva uniformazione del concetto di responsabilità civile”: “la norma connotante il genus è il nuovo § 280, Abs. 1, che si riferisce esplicitamente alle ipotesi di Schadenersatz wegen Pflichtverletzung, ma considera la relativa disciplina estensibile alla violazione di semplici geschäftliche Kontakte e implicitamente vale a qualificare come species le residue regole risarcitorie riferite esclusivamente alla disciplina (degli effetti) dell’atto illecito”22.

Quest’ultima modifica è intervenuta con il 2. SchadRÄndG in tema di danno non patrimoniale. Già il § 253 BGB sul “danno immateriale” (“Immaterieller Schaden”) disponeva che “per il danno che non è danno patrimoniale può essere richiesto un indennizzo in denaro solo nei casi determinati dalla legge” (Abs. 1). Tale norma, che ha costituito il modello per il nostro art. 2059 cod. civ., essendo contenuta nella parte generale del diritto delle obbligazioni, riconosceva quindi anche la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un inadempimento contrattuale. La recente legge di modifica ha inoltre aggiunto un secondo Abschnitt che ammette in ogni caso il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesione di diritti fondamentali della persona. Questa previsione, precedentemente contenuta nel § 847 nell’ambito degli illeciti, è stata pertanto anch’essa generalizzata verso un maggiore avvicinamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale23.

Nel quadro di una concezione unitaria di responsabilità civile, inoltre, il sistema rimediale del diritto delle Leistungsstörungen e la regola del § 280 BGB, che stabilisce i criteri e i presupposti del risarcimento del danno per “violazione di un obbligo”, assumono rilevanza centrale nell’ambito di un concetto generale di rapporto obbligatorio. In particolare, la responsabilità per culpa in contrahendo trova ora il suo fondamento nel rinvio al § 241, Abs. 2, operato dal § 311, che crea un collegamento con il diritto generale delle Leistungsstörungen24.

stesso (v. C.CASTRONOVO, Sentieri di responsabilità civile europea, in Eur. dir. priv., 2008, pp. 787 ss., 797 ss.).

19 G.VINEY, Exposé des motifs, p. 144.

20 Il Libro II del BGB è intitolato “diritto dei rapporti obbligatori” (Recht der Schuldverhältnisse), e contiene le regole risarcitorie e la disciplina sui contratti, sugli atti illeciti e sulle altre fonti dei rapporti obbligatori.

21 G.CIAN, La figura generale dell’obbligazione nell’evoluzione giuridica contemporanea fra unitarietà e pluralità degli statuti, in Riv. dir. civ., 2002, I, pp. 491 ss., 504.

22 F.D.BUSNELLI, L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni, cit., p. 443.

23 Si vedano K.LARENZ,C.-W.CANARIS, Lehrbuch des Schuldrechts, II, 2, Besonderer Teil, München, 1994, p. 590; G.CIAN, La riforma del BGB in materia di danno immateriale e di imputabilità dell’atto illecito, in Riv. dir. civ., 2003, II, p. 125 ss.; C.CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, p. 36 ss.

24 Si veda W.ROLLAND, Einführung, in L. Haas, D. Medicus, W. Rolland, C. Schäfer e H. Wendtland, Das neue Schuldrecht, München, 2002, pp. 1 ss., 12.

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Accanto ai «rapporti obbligatori negoziali» («rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse») e al principio contrattuale (§ 311, Abs. 1) il legislatore della riforma ha infatti disciplinato il rapporto obbligatorio nella dimensione precontrattuale («rapporti obbligatori similnegoziali», «rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse»), che nasce da contatti negoziali e trova la sua fonte nella legge (Abs. 2); e ha codificato l’idea che il rapporto obbligatorio non deve limitarsi all’adempimento di doveri primari di prestazione (§ 241, Abs. 1) ma, trattandosi di un rapporto fondato sul principio di buona fede, può contenere anche doveri secondari di comportamento, obblighi reciproci di “rispetto” (Rücksicht) (Abs. 2)25. È questa come è noto la teoria del rapporto quasi- contrattuale fondato sull’affidamento (vertragsähnliches Vertrauensverhältnis), che si è sviluppata con la figura della culpa in contrahendo di Rudolf von Jehring26 e con il concetto di “rapporto obbligatorio ex lege senza obbligo primario di prestazione”27.

La questione relativa alla responsabilità precontrattuale e, più ampiamente, alla violazione di obblighi di protezione (Schutzpflichten)28, inseriti nel concetto generale di rapporto obbligatorio complesso29, investe il rapporto fra contratto e illecito e i confini della responsabilità civile30.

Problematica è, in particolare, la figura del contratto con effetti di protezione per terzi (Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte), che estende gli obblighi di protezione anche nei confronti di soggetti terzi al contratto che vengano a trovarsi in contatto con la prestazione e subiscano un danno31. Il tema della lesione degli interessi dei terzi ad opera del contratto tocca più propriamente il principio di relatività degli effetti contrattuali32 e conduce a ripensare la categoria generale del rapporto obbligatorio come struttura complessa, non solo dal lato oggettivo degli obblighi (principale e secondari), ma anche dal lato soggettivo di uno o più debitori e di uno o più creditori, abbandonando così la figura del contratto e delle parti contrattuali come categorie di riferimento.

Restano quindi da chiarire i difficili limiti di queste ipotesi di danno che, in mancanza di una adeguata disciplina, sono inquadrate dalla giurisprudenza e dalla dottrina dei diversi ordinamenti nazionali nell’ambito della responsabilità contrattuale o della responsabilità extracontrattuale o ancora in un tertium genus di responsabilità (v.

par. 3).

In via generale può osservarsi che l’oscillazione fra un modello e l’altro di responsabilità per risolvere certe questioni di confine poggia sulla rigidità e “artificiality

25 V. in generale W.ROLLAND, Einführung, cit., p. 12; H.HEINRICHS, § 241, in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München, 2004, Rdn. 6; V.EMMERICH, § 311,in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, München, 2003.

26 Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, in Jahrbücher für die Dogmatik, 1861, 4, p. 1 ss.

27 K.LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, München, 1987, p. 106.

28 Si veda H.STOLL, Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzungen, in 136 AcP 1932, p.

257 ss.

29 C.-W. CANARIS, Ansprüche wegen positiver Vertragsverletzung und Schutzwirkung für Dritte bei nichtigen Verträgen, in Juristenzeitung, 1965, p. 475 ss.; K.LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 104 ss.

30 Si veda C.CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 443 ss.

31 Si veda K.LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 225 ss.

32 Si vedano C.CASTRONOVO, Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1991, p.7; A.

DI MAJO, La protezione del terzo tra contratto e torto, in Eur. dir. priv., 2000, p. 1 ss.

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of separation” quando “elements of tort and contract are both present in a given fact- situation”33. L’interazione esistente fra contratto e illecito in determinate situazioni viene quindi annullata dalla ritenuta necessità di separare le due aree di responsabilità civile. La prevalenza dell’uno o dell’altro modello di responsabilità varia inoltre da sistema a sistema: così nel sistema inglese la rigidità della contract law conduce ad un’espansione dell’area dei torts, mentre nel sistema tedesco la tipicità delle unerlaubte Handlungen determina un’espansione dell’area dei contratti34; analogamente il sistema italiano, pur in presenza di una regola di atipicità dell’illecito, è caratterizzato da un’espansione della responsabilità contrattuale in settori tradizionalmente sottoposti a quella extracontrattuale, mentre il sistema francese, nonostante il principio del non- cumul ma con l’ausilio di una clausola generale di responsabilità oggettiva (art. 1384, co. 1, Code civil), tende a decontrattualizzare l’obbligazione di diligenza, ogni qual volta l’applicazione della disciplina delittuale si riveli più vantaggiosa per la vittima”35.

L’indagine di queste figure di confine è di aiuto ad una migliore comprensione del rapporto fra contratto e illecito ed alla formazione di una categoria generale e unitaria di responsabilità civile, una “nuova” responsabilità civile36, non soltanto per i singoli diritti nazionali, ma nella prospettiva di un diritto privato comune europeo. Invero la questione relativa al fondamento ed ai rapporti fra le diverse fonti di responsabilità è la prima di un lungo elenco di “50 domande di carattere politico in materia di diritto europeo dei contratti” che sono state enumerate da M.W. Hesselink e sono state rivolte alle istituzioni politiche e alla comunità scientifica: “Domanda 1: I rapporti contrattuali andrebbero trattati esclusivamente con la responsabilità contrattuale o dovrebbero essere permesse delle forme concorrenti di responsabilità? (contrattuale, extracontrattuale, restituzione)?”37.

Nella domanda si richiamano i “rapporti contrattuali”, la “responsabilità contrattuale”, quella “extracontrattuale” e la “restituzione”; non compare invece il concetto di obbligazione. A questo riguardo bisogna ricordare che al livello del diritto privato europeo, e fino all’emanazione del Common Frame of Reference, la tendenza è stata quella di porre al centro non il rapporto obbligatorio in generale, ma il contratto; i principali progetti di unificazione, come i Principi Unidroit dei Contratti Commerciali Internazionali, i Principi di Diritto Europeo dei Contratti della Commissione Lando e il Codice Europeo dei Contratti (o Codice Gandolfi) hanno infatti ad oggetto esclusivamente la materia contrattuale38. Il motivo principale di tale scelta è noto: si è voluto inizialmente limitare il tentativo di unificazione dei diversi diritti nazionali esclusivamente al contratto in ragione della sua fondamentale rilevanza nei traffici giuridici e commerciali.

33 G.H.L.FRIDMAN, The interaction of tort and contract, in The Law Quarterly Review, 93 (1977), pp.

422 ss., 423.

34 B.S. MARKESINIS, An expanding tort law-the price of a rigid contract law, in The Law Quarterly Review, 103 (1987), p. 354 ss.

35 A.PROCIDA MIRABELLI DI LAURO (e M.FEOLA), La responsabilità civile, Torino, 2008, p. 15-16.

36 C.CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit.

37 M.W.HESSELINK, La dimensione politica di un codice civile europeo, in Riv. crit. dir. priv., 2006, pp.

379 ss., 409-410.

38 Si veda G. CIAN, La figura generale dell’obbligazione nell’evoluzione giuridica contemporanea fra unitarietà e pluralità degli statuti, cit., p. 505.

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Il progetto più ampio di creazione di un codice civile europeo, ora consacrato nel Common Frame of Reference (CFR), che comprende, oltre al contratto, anche l’illecito, la gestione d’affari altrui e l’arricchimento ingiustificato, sembra invece avere mutato prospettiva, conferendo alla figura dell’obbligazione un ruolo fondamentale nel processo di unificazione del diritto privato (v. par. 4).

2. La tradizionale separazione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale e la regola del concorso delle azioni risarcitorie.

Secondo l’impostazione tradizionale, come già accennato, la distinzione fondamentale fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale poggia sulla presenza o sulla mancanza di una preesistente obbligazione39.

La Corte di Cassazione in molte occasioni ha avuto modo di pronunciarsi sui rapporti fra contratto e illecito, ribadendo costantemente che “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”40.

Dunque dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente, da un lato, e dal fatto produttivo di un danno ingiusto, dall’altro lato, dipende la separazione fra le due forme di responsabilità, e “il diverso fatto produttivo determina la differente disciplina applicabile”41. Non sarebbe infatti corretto il ragionamento inverso che dalla diversità delle regole legislative che disciplinano il contratto e l’illecito fa discendere la distinzione fra le fonti di responsabilità.

D’altra parte, se molteplici sono le differenze che si riscontrano nella disciplina dell’inadempimento e dell’illecito, non mancano anche le “eccezioni” a tali divergenze e numerose sono le regole comuni ad entrambe le responsabilità; e soprattutto un ruolo fondamentale è stato svolto dalla giurisprudenza in termini di avvicinamento delle due figure.

39 Si vedano R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., p. 672; M.

FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., pp. 761, 766 s.; C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, cit., p. 644 ss. In particolare, secondo R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., p. 672, “Laddove preesiste un rapporto obbligatorio, che derivi dall’autonomia contrattuale o dalla stessa legge, questa costituisce la stregua su cui si realizza l’assetto degli interessi delle parti (coinvolte nel rapporto); e la responsabilità viene in considerazione solo per la inosservanza del vincolo e come mezzo succedaneo per ristabilirne la forza effettuale. Se si verifica invece un danno ingiusto, e ricorrono i presupposti di legge perché sia accollato ad altri, si produce, con la statuizione di responsabilità, l’obbligazione avente ad oggetto il ristoro di tutti i danni rilevanti (giuridicamente), secondo l’esigenza e per il fine di comporre, nei termini di una nuova solidarietà, il conflitto di interessi tra il leso e il danneggiante” .

40 Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Corr. Giur., 2007, pp. 1706 ss., 1708-1709.

41 M.FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., p. 766.

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In particolare, sotto il profilo degli interessi tutelati, si deve ricordare innanzitutto la tradizionale separazione all’interno della responsabilità civile che poggia sul carattere assoluto o relativo del diritto offeso.

L’ingiustizia del danno, intesa come clausola generale42 o come qualificazione di rilevanza43, e l’inadempimento di un’obbligazione determinano entrambe la violazione di una situazione giuridicamente rilevante44; ma, inizialmente, si escludeva che i diritti di credito potessero ricevere protezione in via aquiliana45 con la conseguenza che, se la lesione di un diritto assoluto determina una responsabilità extracontrattuale, la lesione di un diritto relativo dà origine soltanto a responsabilità contrattuale.

Il problema della risarcibilità in via aquiliana della lesione del credito da parte di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio46 è stato risolto affermativamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel celebre caso Meroni47 attribuendo

42 S.RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., p. 84 ss.

43 C.CASTRONOVO, La responsabilità civile in Italia al passaggio del millennio, in Eur. dir. priv., 2003, pp. 123 ss., 127; ID., Sentieri di responsabilità civile europea, cit., pp. 789, 793 ss., che riferendosi al danno come elemento della fattispecie contrappone, da un lato, il diritto tedesco e quello italiano, che contemplano un danno “qualificato” (la lesione delle situazioni soggettive elencate al § 823 BGB;

l’ingiustizia dell’art. 2043 cod. civ.), e, dall’altro lato, il diritto francese (art. 1382 Code civil) e il common law, dove è il danno che produce responsabilità. D’altra parte occorre tener presente che la giurisprudenza francese ha operato una tipizzazione degli interessi tutelabili in via aquiliana; il diritto inglese non disconosce la distinzione fra “damage” e “injury”; e, viceversa, nel diritto tedesco l’interpretazione estensiva dei “sonstige Rechte” (§ 823 BGB) consente di superare la rigidità del sistema improntato sulla tipicità dei fatti illeciti. V., fra gli altri, G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., p. 421 ss.

44 Si osserva, tuttavia, che a differenza della “ingiustizia” nella responsabilità extracontrattuale, nella responsabilità contrattuale il danno “non ha come presupposto necessario la lesione di una situazione giuridica soggettiva”, potendo essere meramente patrimoniale (v. C. CASTRONOVO, Sentieri di responsabilità civile europea, cit., p. 796). D’altra parte la Corte di Cassazione nel noto caso De Chirico (Cass., 4 maggio 1982, n. 2765, in Giust. Civ., 1982, I, p. 1745 ss., con nota di A. DI MAJO, Ingiustizia del danno e diritti non nominati, ivi, p. 1749 ss.) ha esteso la tutela aquiliana e ha concesso un’azione di risarcimento per un danno meramente patrimoniale, riconoscendo ad ognuno un diritto (soggettivo) all’integrità del patrimonio. In questo modo, tuttavia, qualsiasi danno patrimoniale costituisce un illecito (cfr. P.G.MONATERI, La responsabilità civile, cit., p. 218). V., successivamente, in materia di rapporto di lavoro, Cass., sez. lav., 16 maggio 2000, n. 6356, in Giust. Civ., Mass., 2000, p. 1038. Per l’ordinamento tedesco, v. il § 823 II BGB; nel common law la particolare “proximity” fra danneggiante e danneggiato consente in ipotesi eccezionali il risarcimento dell’economic loss. Sul tema si rinvia a M.MAGGIOLO, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003.

45 Cfr. S.RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., p. 198 ss.; F.D.BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964; R.SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del danno, in Novissimo Dig.

Ital., XVI, Torino, 1969, pp. 4 ss., 12.

46 Occorre tenere distinta la “attività non negoziale del terzo che rende impossibile l’esecuzione del debitore (lesione del diritto di credito)” dalla “attività negoziale del terzo che interferisce nei rapporti contrattuali altrui (intrusione o interferenza contrattuale del terzo)”, come la cooperazione nell’inadempimento e l’induzione all’inadempimento (così P.G.MONATERI, La responsabilità civile, cit., p. 621-622).

47 Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it., 1971, I, c. 342 ss. Per l’evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela aquiliana del credito, v. in generale P.G.MONATERI, La responsabilità civile, cit., p. 215 ss.; G.ALPA, Diritto della responsabilità civile, cit., p. 252 ss. Cfr. in particolare M.

BESSONE, Dagli orientamenti tradizionali alle nuove direttive della giurisprudenza in tema di responsabilità civile per lesione del credito (e per induzione all’inadempimento), in Foro Pad., 1981, II, p. 41 ss.; P.TRIMARCHI, Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito, in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 217 ss.; F.D. BUSNELLI, La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e

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all’ingiustizia del danno un significato più esteso comprensivo anche della lesione dei diritti di credito. Con “danno ingiusto” deve intendersi il“danno prodotto non iure e contra ius: non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall’ordinamento (per es., art. 2044 e 2045 cod. civ.); contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo. La quale interpretazione (…) pone in luce, d’altra parte, l’arbitrarietà di ogni discriminazione fra una categoria e l’altra dei diritti soggettivi, al fine di riconoscere o escludere la tutela aquiliana”48.

La dottrina ha osservato in proposito che quello della tutela aquiliana del diritto di credito sarebbe in realtà uno “pseudo-problema”, perché non sussistono preclusioni a livello legislativo49. Occorre soprattutto distinguere fra attuazione e inattuazione del rapporto: la relatività del diritto di credito attiene solo all’attuazione del rapporto, mentre la sua inattuazione può essere imputata ad inadempimento del debitore, ma può anche discendere da “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 cod. civ.), come appunto l’attività di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio. La “scoperta” della “lesione aquiliana del credito” da parte della giurisprudenza, che poco si conciliava con la classica identificazione della lesione del credito con l’inadempimento e con l’esclusione di ogni rilevanza del comportamento di un terzo, si spiega quindi con il dato legislativo50. Né questa categoria contrasta con l’art. 1372 cod. civ., che stabilisce la relatività degli effetti del contratto (salvo eccezioni) al fine di tutelare la sfera giuridica dei terzi, ma non per questo consente al terzo di non “rispettare l’esistenza di un contratto intervenuto tra altri soggetti”51 e di arrecare offesa a un diritto di credito52.

Dunque il discorso ha in realtà un significato più ampio della tutela aquiliana del credito e del conseguente superamento della tradizionale separazione fra diritti assoluti e diritti relativi all’interno della responsabilità civile, perché investe il problema della partecipazione del terzo al rapporto obbligatorio. In altri termini un soggetto, “terzo”

rispetto alle “parti contraenti”, può entrare in contatto e/o interferire nel “contratto” in diverse forme: come beneficiario della prestazione (contratto a favore di terzo, rappresentanza), nel qual caso si pone la questione dell’eventuale contrasto con il principio di relatività del contratto; come danneggiato dalla prestazione in via extracontrattuale o in via contrattuale (contratto con effetti protettivi per terzi) (v. infra par. 3); come danneggiante la prestazione dall’esterno (lesione aquiliana del credito) o in cooperazione con il debitore (cooperazione nell’inadempimento e induzione all’inadempimento). Orbene, il diverso inquadramento della partecipazione del terzo si significato attuale del principio, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 273 ss.; P.CENDON, Addenda a Busnelli (La tutela aquiliana del credito), ivi, 1987, p. 301 ss.; F.D.BUSNELLI, Replica, ivi¸1987, p. 305 ss.Deve anche osservarsi che non da tutti gli ordinamenti il diritto di credito ha ricevuto tutela in via aquiliana.

Così nel sistema tedesco l’opinione dominante non riconosce le obligatorische Forderungen come

“sonstige Rechte” ai sensi del § 823 I BGB a causa del loro carattere relativo. Cfr. K.LARENZ,C.-W.

CANARIS, Lehrbuch des Schuldrechts, cit., p. 397 ss.

48Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, cit., c. 351.

49 F.D.BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, cit., p. 143 ss.; G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., p. 581-582.

50 C.CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit.

51 Così F.D.BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, cit., pp. 144 ss., 147, 148 s.

52Vedi G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., p. 582.

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collega ai rapporti fra diritto dei contratti e diritto delle obbligazioni, fra effetti del contratto e rapporto obbligatorio. La partecipazione del terzo al “rapporto obbligatorio”, anziché al contratto, supera il principio di relatività (e le sue eccezioni) e ogni questione relativa alla natura della responsabilità; e il soggetto non è più terzo rispetto alle parti e al contratto, ma “creditore/debitore” di un rapporto obbligatorio inteso in senso complesso.

Sotto il profilo del danno risarcibile, poi, in forza della norma dell’art. 2056 cod.

civ. alcune regole dettate per la valutazione del danno da inadempimento (artt. 1223, 1226, 1227 cod. civ.) sono applicabili ai fatti illeciti53. Una differenza di disciplina, ritenuta peraltro secondaria54, si rinviene invece in tema di prevedibilità del danno: se l’inadempimento è soltanto colposo, il risarcimento è limitato ai soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 cod. civ.).

Ma, come è stato osservato, la prevedibilità dell’art. 1225 cod. civ., come regola limitativa della responsabilità, si collega ad una precisazione temporale, il momento del sorgere dell’obbligazione: “È logico che allora l’art. 1225 svolga un ruolo operativo, perché è ovvio che, tutte le volte che vi sia uno scarto abbastanza consistente tra il momento in cui è sorta l’obbligazione e quello in cui si verifica l’inadempimento, possa effettivamente succedere qualche cosa per cui il giudizio di prevedibilità e il giudizio di immediatezza danno risultati diversi; ma tutto ciò non appartiene (a mio avviso) ad una differenza ontologica, strutturale, endemica, tra le due figure”55. Ne deriva che il danneggiante non risponde in modo diverso rispetto all’inadempiente doloso56.

D’altra parte alcune norme sono previste soltanto per la disciplina dei fatti illeciti:

così, innanzitutto, l’art. 2056, comma 2, cod. civ. sulla valutazione del lucro cessante in base all’equo apprezzamento del giudice, e l’art. 2058 cod. civ. sulla possibilità che il risarcimento avvenga in forma specifica. Ma tali regole, secondo la dottrina dominante, sarebbero applicabili anche all’inadempimento contrattuale57.

Per quanto attiene alla tipologia dei danni interessati, un particolare accenno va fatto inoltre al tema del danno non patrimoniale. Secondo l’opinione prevalente in

53 Come è stato osservato (F.D.BUSNELLI, L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni, cit., p. 450), nel codice civile del 1865, analogamente al Code civil francese, “la responsabilità civile si identificava normativamente con la responsabilità da inadempimento di un’obbligazione; e l’inadempimento richiamava, sullo sfondo, la figura del contratto”. Con il codice civile del 1942 si verifica una rottura di questa identificazione: l’art. 2056 e ss. danno “evidenza normativa ad una responsabilità extracontrattuale”, che tuttavia, in forza dei rinvii dello stesso art. 2056, comma 1, “rimane tributaria della responsabilità contrattuale. Il codice vigente, dunque, si è fermato a mezza strada”.

54 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., p. 227; cfr. G. ALPA, Diritto della responsabilità civile, cit., p. 75, secondo il quale “il danno risarcibile è più ampio nella responsabilità extracontrattuale, perché non è limitato al danno prevedibile”; D.MESSINETTI, Considerazioni sul danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in Riv. dir. civ., 2012, pp. 333 ss., 343 s., che individua nell’art. 1225 cod. civ. uno “snodo fondamentale” del sistema “distinguendo effettivamente la disciplina della responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale” e disponendo nel senso di “escludere che l’inadempimento contrattuale possa determinare obbligo di risarcire il danno non patrimoniale”, essendo scarsamente prevedibili, “salvo naturalmente che l’inadempimento dipenda da dolo”.

55 P.CENDON, Danno imprevedibile e illecito doloso, in G. Visintini (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, pp. 23 ss, 26.

56 Come osserva P.CENDON, Danno imprevedibile e illecito doloso, cit., p. 26, “in realtà non risponde dei danni imprevedibili perché sono danni indiretti e perciò non ne risponde neanche a livello di colpa”.

57 Cfr. G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., p. 227 s.

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dottrina e giurisprudenza la risarcibilità di tale danno sarebbe ammessa in materia extracontrattuale, mentre sarebbe “difficilmente ammissibile in campo contrattuale, anche per la marginalità delle ipotesi configurabili”58. Il nostro ordinamento, infatti, a differenza di altre esperienze59, non prevede una figura generale di danno, ma stabilisce la risarcibilità del danno non patrimoniale in una norma del codice civile, l’art. 2059, contenuta nella parte dedicata ai fatti illeciti. Continua, invece, a mancare nella disciplina della responsabilità contrattuale una espressa previsione sul danno non patrimoniale da inadempimento, anche se in questa direzione si è mosso di recente il disegno di legge del 7 maggio 2010 che ha delegato il Governo ad apportare alcune modifiche al codice civile60. A livello europeo e nei progetti di unificazione del diritto privato, d’altra parte, dove si delinea una tendenza favorevole ad un sistema unitario di responsabilità civile, si accoglie una formula ampia di danno comprensiva della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale (v. art.

7.4.2. Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali sul “Risarcimento integrale”, che al comma 2 stabilisce che “il danno può essere di natura non patrimoniale e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale”; art. 9:501 Principi di diritto europeo dei contratti sul “Diritto al risarcimento”, che al comma 2 prevede che “la perdita di cui può essere domandato il risarcimento comprende: (a) il danno non patrimoniale; (…)” ; art. III. – 3:701 Common Frame of Reference sul “Right to damages”: (3) “Loss” includes economic and non-economic loss. (…) “Non- economic loss” includes pain and suffering and impairment of the quality of life).

Dunque la questione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento delle obbligazioni e la conseguente ricerca di un fondamento normativo investono, in generale, i rapporti fra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, e, in particolare, l’interpretazione e i limiti dell’art. 2059 cod. civ., che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”.

La giurisprudenza ha cercato di aggirare l’ostacolo della mancanza di una espressa previsione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento sulla base del principio del concorso o cumulo tra responsabilità contrattuale e responsabilità

58 C.ROSSELLO, Intorno ai rapporti tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Giur. It., 1985, IV, c. 201 ss.

59 Sul § 253 BGB tedesco, situato nella parte sulle obbligazioni in generale, v. retro al par. 1. Nel sistema francese il risarcimento del danno morale è riconosciuto in modo ampio; inoltre il recente Avant-projet de reforme nel Sous-Titre III dedicato alla “responsabilità civile” prevede una deroga al principio del non cumul nell’ipotesi in cui l’inesecuzione di un’obbligazione contrattuale provochi un dommage corporel (art. 1341, comma 2) (v. G.VINEY, Exposé des motifs, p. 144) e definisce così il “préjudice réparable”

all’art. 1343 (che è disposizione comune alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale): “Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extra- patrimonial, individuel ou collectif”. In Inghilterra si ammette il risarcimento dei danni non patrimoniali costituiti dal dolore, dalla sofferenza o dal disagio fisico derivanti da un breach of contract: v. ad es.

Godley v. Perry (1960) 1 W.L.R. 9; Hobbs v. London & South Western Ry (1875) L.R. 10 Q.B. 111, nonché per i pacchetti di viaggio Jarvis v. Swan Tours Ltd. (1973) Q.B. 233. Vedi G.H.TREITEL, The law of contract, London, 2003, p. 989; per questi e altri riferimenti, anche di altri ordinamenti giuridici, v.

Principi di diritto europeo dei contratti, Parte I e II, Edizione italiana a cura di C. Castronovo, Milano, 2001, p. 494 s.

60 Si vedano F. MACARIO e C. SCOGNAMIGLIO, Introduzione ai temi del Dibattito, in Il danno non patrimoniale contrattuale, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in Contratti, 2010, pp. 701 ss., 702.

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extracontrattuale quando un medesimo fatto è produttivo dell’inadempimento di un’obbligazione e di un illecito extracontrattuale61. Concedendo l’azione aquiliana al danneggiato i giudici hanno evitato in questo modo palesi ingiustizie sostanziali62, ma non hanno risolto direttamente il problema.

In dottrina, una visione tradizionale della figura del contratto come accordo diretto a regolare un rapporto di natura patrimoniale (art. 1321 cod. civ.) tende innanzitutto ad escludere dall’area della responsabilità contrattuale i danni non patrimoniali. La critica riguarda soprattutto il riconoscimento di una generalizzata risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, perché il legislatore avrebbe assegnato al contratto “il ruolo tecnico di strumento di bilanciamento di interessi, più o meno direttamente patrimoniali, ma sempre operanti nel mondo degli affari”63.

Diversamente, chi ritiene di ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento si pone il problema di individuare il fondamento normativo.

Un’opinione è favorevole ad un’interpretazione estensiva della regola dell’art.

2059 cod. civ. sul danno non patrimoniale anche alla materia contrattuale: il tenore della norma ne consentirebbe l’applicazione (anche se molto rara) grazie al rinvio ai “casi determinati dalla legge”64. L’orientamento opposto, invece, esclude l’applicabilità dell’art. 2059 cod. civ. al di fuori della responsabilità da fatto illecito; e, nonostante la mancanza di una espressa previsione sul danno non patrimoniale, individua nelle regole sulla responsabilità contrattuale il necessario referente normativo65. In particolare, sulla base di una valutazione sistematica dell’art. 2059 cod. civ. e soprattutto dell’art. 2056 cod. civ., che estende i canoni risarcitori dall’area contrattuale a quella extracontrattuale, si ritiene “impensabile che, supposta una volontà legislativa indirizzata ad escludere una dimensione giuridica del danno non patrimoniale

61 Cfr. M. FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., p. 601 ss.; C. AMATO, Il danno non patrimoniale da contratto, in G. Ponzanelli (a cura di), Il “nuovo” danno non patrimoniale, Padova, 2004, pp. 141 ss., 146 ss.

62 V. ZENO-ZENCOVICH, Danni non patrimoniali e inadempimento, in G. Visintini (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, pp. 109 ss., 123, osserva che invece “i sistemi nei quali il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è risarcito non conoscono il concorso delle azioni contrattuale ed aquiliana”.

63 D.MESSINETTI, Considerazioni sul danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, cit., p. 342 s., secondo il quale, quindi, la tutela degli interessi della persona deve ricercarsi sul versante extracontrattuale e individua nell’art. 1225 cod. civ. una conferma dell’irrisarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento (v. retro nota 54). V. anche M.BARCELLONA, Il danno non patrimoniale, Milano, 2008, pp. 90 ss., 92, il quale ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di contratti di viaggio, trasporto, soggiorno e svago, perché la prestazione interessa direttamente interessi non patrimoniali. Sulla questione relativa alla risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata, risolta affermativamente dalla Corte di Giustizia con sentenza del 12 marzo 2002 (c. 168/00) e solo di recente dall’art. 47 del nuovo Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), mi permetto di rinviare a M.GIORGIANNI, I pacchetti turistici e il danno da “vacanza rovinata”, in Trattato dei nuovi danni, diretto da P. Cendon, Vol. IV, Cedam, Padova, 2011, p. 61 ss.

64 A.DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, 1979, p. 132 ss., il quale osserva che la portata della norma dell’art. 2059 cod. civ., nonostante la sua collocazione, non possa essere limitata alla sfera extracontrattuale.

65 V. G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, p. 227 ss.; M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 127 ss.; C.SCOGNAMIGLIO, Il danno non patrimoniale contrattuale, in S. Mazzamuto (a cura di), Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, p. 467 ss.; M.GAZZARA, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Napoli, 2003, p. 91 ss.; C.CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 602 ss.

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contrattuale, (il legislatore) ponga la relativa norma nel titolo dedicato agli illeciti aquiliani (…) la volontà di esplicitamente considerare anche il danno non patrimoniale contrattuale avrebbe comportato che la previsione ora contenuta all’art. 2059 fosse posta accanto alla disposizione dell’art. 1223, salvo poi richiamarla, per estenderla anche al campo aquiliano, nel corpo dell’art. 2056 cod. civ”66.

Negata l’estensibilità dell’art. 2059 cod. civ. all’area contrattuale, questa dottrina procede quindi ad un’analisi delle norme sul risarcimento del danno da inadempimento:

il “danno” dell’art. 1218 cod. civ. e la “perdita” dell’art. 1223 cod. civ. sarebbero termini ampi e generali, che non escludono di per sé la possibilità di riparare un danno non patrimoniale in materia di contratti67. E si individua nell’art. 1174 cod. civ. la norma che attribuisce rilievo agli interessi anche non patrimoniali del creditore e che giustifica in via mediata la risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti alla loro lesione68. Ma si osserva che “la circostanza che l’inadempimento abbia compromesso un interesse di natura non patrimoniale sotteso all’obbligazione (ex art. 1174 c.c.) non implica affatto che per forza di cose il danno debba qualificarsi come non patrimoniale”69. Alla non necessaria correlazione della natura non patrimoniale dell’interesse leso e del danno conseguente, segue inoltre la “patrimonializzazione” di tale interesse attraverso una prestazione a contenuto patrimoniale70.

In tal modo il danno che consegue alla lesione dell’interesse non patrimoniale si identifica con il corrispettivo contrattuale. Il danno inteso come danno patrimoniale viene allora ricondotto nell’area della responsabilità contrattuale, superando al contempo il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale e quello dei limiti dell’art. 2059 cod. civ.71.

La tesi, invece, che ritiene risarcibili i danni non patrimoniali da inadempimento sulla base dell’art. 1174 cod. civ. precisa tuttavia che non ogni lesione di interessi non patrimoniali è rilevante; occorre che tali interessi oltrepassino la sfera dei motivi ed entrino nel contratto, incidendo sull’economia dell’accordo e sulla definizione dei

66G.BONILINI, Il danno non patrimoniale, cit., p. 230.

67 G.BONILINI, Il danno non patrimoniale, cit., p. 231 ss.

68 M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, cit., p. 128. Inoltre, se si accoglie una struttura allargata del rapporto obbligatorio,“poiché gli interessi protetti da questi ultimi [obblighi di protezione] possono avere natura non patrimoniale a cominciare dalla integrità della persona, sarebbe contraddittorio escludere la tutela risarcitoria nel caso in cui interessi di tal natura risultassero violati o ipotizzarla per perdite esclusivamente patrimoniali conseguenti a tali lesioni”: così C.

CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 603-604.

69V.ZENO ZENCOVICH, Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, pp. 879 ss. 880; e già ID., Danni non patrimoniali e inadempimento, cit., pp.

113 ss., 115.

70 Come osserva V. ZENO ZENCOVICH, Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative, cit., p. 880, e già ID., Danni non patrimoniali e inadempimento, cit., p. 116 s., “nel momento in cui l’interesse del creditore, in astratto configurabile come non patrimoniale, è soddisfatto da una prestazione a contenuto patrimoniale esso viene, per convenzione sociale o privata, patrimonializzato”.

71 Cfr. M.FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., p. 600, il quale osserva che “la natura patrimoniale della prestazione dedotta in obbligazione di per sé non preclude il risarcimento del danno morale. Se è ammissibile che la lesione di un diritto, di un bene o di un interesse non patrimoniale possa provocare pregiudizi patrimoniali, è altresì ammissibile che la lesione di un diritto, di un bene o di un interesse patrimoniale possa provocare pregiudizi morali”.

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