• Non ci sono risultati.

Data del decreto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Data del decreto"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 21 del 17 aprile 1992

Oggetto: Interesse di rateazione e di dilazione. Decreti del Ministero del tesoro 7 agosto 1991 e 18 febbraio 1992.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 7 agosto 1991 che, in attuazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha fissato nella misura del 24,50% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi ed accessori.

La misura del 24,50% decorre dal 14 agosto 1991.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992 che, ai sensi della medesima normativa avanti citata, ha fissato il predetto tasso nella misura del 24,625%.

Tale ultima misura decorre dal 28 febbraio 1992.

Detti tassi, pertanto, sono applicabili nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire rispettivamente dal 14 agosto 1991 e dal 28 febbraio 1992, secondo le consuete modalità.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pag. 2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 14 agosto 1991 o successiva, ovvero in data 28 febbraio 1992 o successiva.

Con l'occasione si fa presente che, correlativamente, si terrà conto della decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988.

Si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Allegato n. 1 alla circ. n. 21/1992

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

Data del decreto Misura del tasso Data

di decorrenza

Circolare

9. 5.1979 16% 29.12.1978 n. 37/1979

9. 5.1980 22,50% 29. 5.1980 n. 31/1980

19. 2.1981 24% 19. 2.1981 n. 23/1981

5. 8.1981 27,50% 5. 8.1981 n. 60/1981

15. 5.1982 26,75% 15. 5.1982 n. 51/1982

1.10.1982 25,75% 1.10.1982 n. 83/1982

15. 2.1983 25% 15. 2 1983 n. 29/1983

1. 4.1983 24,50% 1. 4 1983 n. 53/1983

2. 5.1983 23,75% 2. 5.1983 n. 53/1983

16. 1.1984 23,50% 16. 1.1984 n. 51/1984

1. 3.1984 22,50% 1. 3.1984 n. 63/1984

(2)

31. 5.1984 22% 31. 5.1984 n. 19/1984

30. 9.1984 23% 30. 9.1984 n. 58/1985

31. 1.1985 22% 31. 1.1985 n. 58/1985

22. 7.1985 27% 22. 7.1985 n. 60/1985

11. 3.1986 24,375% 25. 3.1986 n. 21/1986

23. 4.1986 24,50% 6. 5.1986 n. 33/1986

12. 6.1986 23,75% 23. 6.1986 n. 44/1986

8.10.1986 23% 11.10.1986 n. 65/1986

8.11.1986 22% 1.12.1986 n. 71/1986

14.11.1986 21,50% 6.12.1986 n. 14/1987

17. 4.1987 21% 22. 5.1987 n. 39/1987

23.11.1987 21,50% 9.12.1987 n. 1/1988

24. 3.1988 21,125% 7. 6.1988 n. 36/1988

5. 6.1988 21% 16. 8.1988 n. 50/1988

17. 9.1988 21,125% 27. 7.1988 n. 58/1988

8.10.1988 21,375% 18.10.1988 n. 62/1988

17.11.1988 21,50% 2.12.1988 n. 9/1989

7.11.1989 26% 13.11.1989 n. 5/1990

1. 8.1990 25,25% 10. 8.1990 n. 54/1990

3. 8.1990 25% 22. 8.1990 n. 30/1991

23. 2.1991 25,12% 4. 3.1991 n. 30/1991

12. 4.1991 25,50% 24. 4.1991 n. 34/1991

8. 7.1991 24.875% 15. 7.1991 n. 49/1991

24. 7.1991 24.625% 3. 8.1991 n. 49/1991

7. 8.1991 24,50% 14. 8.1991 n. 21/1992

18. 2.1992 24,625% 28. 2.1992 n. 21/1992

Riferimenti

Documenti correlati

Detto tasso, pertanto, sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire dal 24 aprile 1991

La decorrenza di detto tasso è stabilita al 18 ottobre 1988 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a

Detto tasso ha decorrenza dall'11 ottobre 1986 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a

La nuova misura d'interesse decorre dalla data del decreto e, pertanto, sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione

Per ottenere l'autorizzazione della Direzione generale alla rateazione o dilazione di debito corrente, la Sede tratterrà, per i propri atti, l'originale del mod.. ed invierà

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si dispone che, a decorrere dalla predetta data del 15 maggio 1982, nei casi in cui la competenza ad accogliere le istanze in

Ne consegue che il tasso di interesse da applicare alla generalità dei datori di lavoro che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla rateazione o dilazione in data 5 agosto

La nuova misura d'interesse decorre dalla data del decreto e, pertanto, sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di