• Non ci sono risultati.

Data del decreto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Data del decreto"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 65 del 24 novembre 1986

Oggetto: Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 8 ottobre 1986.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 1986 è stato pubblicato il decreto interministeriale 8 ottobre 1986 che in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, fissa nella misura del 23 per cento il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori.

Detto tasso ha decorrenza dall'11 ottobre 1986 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalla citata data.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pag. 2. terzo capoverso, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata, per le quali la Sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione in data 11 ottobre 1986 o successiva.

Nel rammentare le istruzioni impartite con le circolari n. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982 si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Si conferma la validità del contenuto di pagina 2, terzo e quarto capoverso, e di pag. 3 della circolare n.

60/1985.

Allegato alla circ. n. 65/1986

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

Data del decreto Misura del tasso Data di decorrenza

Circolare

09.05.1979 16% 29.12.1978 n. 37/1979

29.05.1980 22,50% 29.05.1980 n. 31/1980

19.02.1981 24% 19.02.1981 n. 23/1981

05.08.1981 27,50% 05.08.1981 n. 60/1981

15.05.1982 26,75% 15.05.1982 n. 51/1982

01.10.1982 25,75% 01.10.1982 n. 83/1982

15.02.1983 25% 15.02.1983 n. 29/1983

01.04.1983 24,50% 01.04.1983 n. 53/1983

02.05.1983 23,75% 02.05.1983 n. 53/1983

16.01.1984 23,50% 16.01.1984 n. 51/1984

01.03.1984 22,50% 01.03.1984 n. 63/1984

31.05.1984 22% 31.05.1984 n. 19/1984

30.09.1984 23% 30.09. 1984 n. 58/1985

31.01.1985 22% 31.01.1985 n. 58/1985

22.07.1985 27% 22.07.1985 n. 60/1985

11.03.1986 24,375% 25.03.1986 n. 21/1986

Riferimenti

Documenti correlati

Detti tassi sono applicabili nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire, rispettivamente, dal 9 e dal 19 agosto

Detti tassi, pertanto, sono applicabili nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire rispettivamente dal

Detto tasso, pertanto, sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire dal 24 aprile 1991

La decorrenza di detto tasso è stabilita al 18 ottobre 1988 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a

2, terzo periodo, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede ha comunicato al datore di

La nuova misura d'interesse decorre dalla data del decreto e, pertanto, sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione

Per ottenere l'autorizzazione della Direzione generale alla rateazione o dilazione di debito corrente, la Sede tratterrà, per i propri atti, l'originale del mod.. ed invierà

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si dispone che, a decorrere dalla predetta data del 15 maggio 1982, nei casi in cui la competenza ad accogliere le istanze in