• Non ci sono risultati.

Decreto interministeriale 8 ottobre 1988

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto interministeriale 8 ottobre 1988"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 62 del 22 novembre 1988

Oggetto: Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 8 ottobre 1988.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1988 è stato pubblicato il decreto interministeriale dell'8 ottobre 1988 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.

688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, fissa nella misura del 21,375 per cento il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori.

La decorrenza di detto tasso è stabilita al 18 ottobre 1988 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalla citata data.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pagina 2, terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata, per le quali la sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione in data 18 ottobre 1988 o successiva.

Nel rammentare le istruzioni impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Riferimenti

Documenti correlati

Detti tassi sono applicabili nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire, rispettivamente, dal 9 e dal 19 agosto

Detti tassi, pertanto, sono applicabili nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire rispettivamente dal

Detto tasso, pertanto, sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire dal 24 aprile 1991

Indennità di rischio da radiazioni: adeguamento della misura mensile (legge 27 ottobre 1988, n.460). 200.000 della misura mensile della particolare indennità di rischio erogata,

elementi probatori, con riscontro obiettivo, della esposizione al rischio previsto dalla tabella (natura, durata, intensità, ecc.). Ove, a causa del tempo trascorso,

Detto tasso ha decorrenza dall'11 ottobre 1986 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a

La nuova misura d'interesse decorre dalla data del decreto e, pertanto, sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si dispone che, a decorrere dalla predetta data del 15 maggio 1982, nei casi in cui la competenza ad accogliere le istanze in