DOP OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA TERRA DI BARI
Attività di autocontrollo dei soggetti appartenenti alla filiera produttiva
Adempimenti ed autocontrollo dei Produttore
Requisito di base degli oliveti per l'ammissione delle olive da essi ottenute alla DOP "OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA TERRA DI BARI" è l'inserimento nel sistema di controllo di CCIAA BARI relativo alla DOP stessa.
A tale scopo il Produttore invia ad CCIAA BARI il mod. M01 "Richiesta inserimento sistema di controllo"
debitamente compilato e firmato con firma autenticata a norma di legge, corredato dei necessari allegati, come specificato in allegato A1, entro il 30 GIUGNO dell'anno a decorrere del quale intende commercializzare il prodotto.
Le modifiche intervenute sui dati già comunicati devono essere oggetto di una comunicazione di variazione da presentare anch'essa, con il medesimo mod. M01 "Richiesta inserimento sistema di controllo" entro 30 giorni dal loro verificarsi , allegando i documenti necessari.
La cessazione dell'attività deve essere anch'essa comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi.
II Produttore avente gli oliveti regolarmente inseriti nel sistema di controllo di CCIAA BARI deve:
- comunicare a CCIAA la produzione prevista entro il 30 giugno (mod.M15) - eseguire la raccolta entro il 30 gennaio;
- raccogliere le olive direttamente dall' albero a mano o con mezzi meccanici
- ottenere una produzione max di 10000 kg /ha (anche in annate particolarmente favorevoli tale resa dovrà essere riportata entro tale limite purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo sopra riportato)
- rilasciare al frantoiano, apposita "Dichiarazione di accompagnamento prodotto " (mod. M04) per le olive cedute;
- tenere registrazione sul "Registro operazioni colturali " (mod. M06) o altro documento ad esso conforme dei quantitativi di olive raccolte;
- tenere registrazione sul "Registro vendite" (mod. M08) o altro documento ad esso conforme dei quantitativi di olive cedute;
- comunicare a CCIAA BARI entro il 15 febbraio i quantitativi totali di olive raccolte (mod. M17) Il Produttore è tenuto a conservare copia dei documenti prodotti ed acquisiti per almeno 5 anni.