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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 12433 DEL 15/07/2019 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(PETRUCCI BRUNO) (PETRUCCI BRUNO) (M. CENNERILLI) (M. LASAGNA)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E

RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 23/07/2019 prot. 563 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per la specializzazione e l'impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio e per la valorizzazione delle attività cinotecniche.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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Oggetto: Protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per la specializzazione e l’impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio e per la valorizzazione delle attività cinotecniche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;

CONSIDERATO che l’utilizzo dei cani nelle attività faunistico-venatorie assume particolare importanza, sia nella disciplina delle attività di caccia, che di controllo faunistico, che di monitoraggio delle specie selvatiche;

CONSIDERATO che l’utilizzo di unità cinofile specializzate e brevettate in contesti tecnicamente ed ecologicamente complessi, caratterizzati da buona diversità e densità faunistica, rappresenta un elemento in grado di apportare valore alla gestione faunistico-venatoria, oltre a migliorarne l’efficacia, soprattutto nel caso di gestione di specie problematiche o di utilizzo in contesti di elevata qualità faunistica;

CONSIDERATO che l’ENCI è una associazione riconosciuta con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947, n. 1665;

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CONSIDERATO che l’ENCI ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l’allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l’impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi;

VISTO lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per la specializzazione e l’impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio e per la valorizzazione delle attività cinotecniche, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1);

RITENUTO di approvare il suddetto schema di protocollo al fine di attivare una collaborazione tra Regione Lazio e Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per lo svolgimento delle attività volte alla specializzazione e all’impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio e per la valorizzazione delle attività cinotecniche;

CONSIDERATO che, il suddetto protocollo non comporta oneri per il Bilancio regionale.

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

 di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per la specializzazione e l’impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio e per la valorizzazione delle attività cinotecniche, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1);

 di dare atto che il suddetto protocollo non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Il protocollo di intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o suo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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(Allegato 1) PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE LAZIO E

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI)

“Per la specializzazione e l’impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio e per la valorizzazione delle attività cinotecniche”.

La REGIONE LAZIO con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 412, CF 01386030488, rappresentata dal………...……….

L’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA di seguito denominato ENCI, con sede in Milano, viale Corsica 20, P. IVA 008009980154, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dr. Espedito Massimo Muto, nato a Piedimonte Matese (CE) il 27 aprile 1963 in qualità di Presidente.

Premesso che:

 la Regione Lazio, ai sensi della L. 157/92, della L.R. n. 17/95 e delle altre norme e atti conseguenti, è il soggetto responsabile delle attività di pianificazione, gestione e regolamentazione delle attività faunistico-venatorie;

 l’utilizzo dei cani nelle attività faunistico-venatorie assume particolare importanza, sia nella disciplina delle attività di caccia, che di controllo faunistico, che di monitoraggio delle specie selvatiche;

 l’utilizzo di unità cinofile specializzate e brevettate in contesti tecnicamente ed ecologicamente complessi, caratterizzati da buona diversità e densità faunistica, rappresenta un elemento in grado di apportare valore alla gestione faunistico- venatoria, oltre a migliorarne l’efficacia, soprattutto nel caso di gestione di specie problematiche o di utilizzo in contesti di elevata qualità faunistica;

 le aree con alta densità di specie selvatiche costituiscono contesti ambientali di particolare pregio ed utilità, in particolare per l’organizzazione di brevetti e/o abilitazioni, funzionali ad evidenziare quei soggetti che forniscono performance particolarmente elevate, legate sia al bagaglio di qualità geneticamente trasmesse, che all’addestramento ricevuto;

 assume particolare valore il poter verificare le qualità naturali detenute dai cani, ed il loro livello di addestramento, sottoponendoli a prove di brevetto e/o abilitazioni, organizzate in ambiti naturali con buona diversità e densità faunistica, e che consentano quindi una valutazione di tali qualità, in contesti tecnicamente complessi per l’ausiliario;

 l’ENCI è una associazione riconosciuta con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947, n.

1665;

 l’ENCI ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone

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ed incrementandone l’allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l’impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi;

 l’ENCI provvede alla formazione, alla qualificazione ed all’aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine;

 l’ENCI regola e controlla la produzione e l’allevamento dei cani di razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnica italiana;

 l’ENCI organizza in Italia ed all’estero, anche direttamente, manifestazioni cinotecniche, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale;

 l’ENCI promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnica ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2 (Oggetto)

Il presente protocollo è finalizzato alla creazione di Unità Cinofile altamente specializzate e idonee ad intervenire in aree di particolare pregio naturalistico e faunistico del territorio regionale, in quanto abilitate in Regione Lazio, secondo le indicazioni del presente documento.

Le attività promosse sono le seguenti:

 l’organizzazione e la realizzazione dei brevetti e/o abilitazioni, per unità cinofile da impiegare in ambito faunistico-venatorio, di monitoraggio faunistico o in operazioni di pubblica utilità, quali cani da limiere e girata, cane da singolo, recupero capi feriti, monitoraggio galliformi e beccaccia;

 la verifica e l’impiego di unità cinofile specializzate in ambito faunistico venatorio di cui al precedente punto;

 il potenziamento delle opportunità per la formazione ed aggiornamento delle unità cinofile specializzate in ambito faunistico venatorio;

 la promozione di convegni, seminari, incontri culturali, nonché attività di approfondimento sulle tematiche del presente protocollo.

Ai sensi del presente protocollo si definisce come Unità Cinofila, quella formata da una componente umana, chiamata “conduttore” e da uno o più cani.

Nel caso di mute di segugi possono essere registrati nell’unità cinofila fino a due conduttori per muta. In tale caso la composizione del gruppo di cani è immodificabile.

Al conduttore di unità cinofila compete la preparazione e la conduzione dei cani

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sottoposti al giudizio dell’esperto giudice ENCI nelle prove, brevetti e/o abilitazioni, secondo i regolamenti ENCI, in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego, dell’affidabilità, dell’equilibrio, della docilità e addestrabilità degli stessi.

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Attività specifiche del protocollo sono:

 l’organizzazione delle prove relative a brevetti e/o abilitazioni, tali da garantire verifiche altamente selettive delle qualità dei soggetti presentati e del loro livello di addestramento;

 la tenuta e pubblicazione, da parte di ENCI, dei tracciati di tutte le prove, brevetti e/o abilitazioni fatti in base al presente protocollo;

 la promozione di convegni, seminari, incontri culturali, nonché attività di approfondimento sugli argomenti relativi alle tematiche del presente protocollo.

ART. 4

(Durata e decorrenza del protocollo)

Il presente protocollo ha durata di anni quattro dalla data di sottoscrizione.

ART. 5

(Nomina del referente del protocollo)

Le Parti, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio referente.

ART. 6

(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un Comitato di coordinamento, composto da 3 membri per ciascuna Parte contraente (per la Regione i tre membri sono individuati nei Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura), con funzioni tecnico operative e di indirizzo per l’effettiva attuazione degli impegni sottoscritti, e i cui compiti specifici saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso, con apposito documento di programma verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra i soggetti stessi.

Nel corso delle riunioni del Comitato di coordinamento vengono pianificate le attività di formazione, organizzazione prove, rilascio di brevetti e/o abilitazioni, ed impiego delle unità cinofile. Nel corso delle suddette riunioni sono, altresì, specificate le modalità di realizzazione, accesso, aggiornamento e utilizzo dei tracciati tenuti da ENCI, di cui al secondo punto dell’art. 3.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati in particolare nel precedente art. 3 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi cronoprogrammi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Al fine di facilitare la partecipazione, è ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che i partecipanti, non presenti in sede di riunione, possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

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Il Comitato nella sua prima riunione provvederà altresì a definire le modalità del proprio funzionamento.

ART. 7 (Compiti delle Parti)

In esecuzione del presente protocollo, le Parti si impegnano a svolgere, ciascuna per la parte di propria competenza, le attività di seguito specificate:

la Regione si impegna a:

 gestire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di prove, brevetti e/o abilitazioni, secondo i regolamenti ENCI;

l’ENCI si impegna a:

 istituire un ufficio tecnico di raccordo con la Regione per le attività previste dal presente protocollo;

 organizzare le prove di brevetto e/o abilitazioni di cui all’art. 2, con la eventuale presenza di un funzionario nominato dalla Regione Lazio;

 tenere i tracciati delle prove, brevetti e/o abilitazioni, effettuati in base al presente protocollo;

 organizzare logisticamente le attività formative per le materie di propria competenza; promozione di convegni ed eventi divulgativi sulle attività previste dal presente protocollo;

 tenere e gestire gli elenchi dei cani appartenenti alle unità cinofile abilitate in base alle prescrizioni del presente protocollo.

ART. 8 (Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente protocollo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC.

ART. 9

(Riservatezza – proprietà ed utilizzazione dei risultati)

I risultati e la documentazione derivanti dal presente protocollo sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazioni previa autorizzazione scritta delle altre parti. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente protocollo.

ART. 10 (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente protocollo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 11 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente protocollo, le Parti sottoscritte eleggono i

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rispettivi domicili:

per la REGIONE LAZIO

via del Serafico, n. 107 - 00142 ROMA

Presso la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

per l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) viale Corsica, n. 20 - 20137 MILANO.

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