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31/2016

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Academic year: 2021

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INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA Circolare n. 31/2016 PEC Prot. P-6470/I.09 Data 10 ottobre 2016

Oggetto: Anac - Piano anticorruzione

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581

Facendo riferimento alla comunicazione del 22 luglio protocollo 5039/I.09 si informano i Collegi in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 24/8/2016 S.O. n. 35 è stata pubblicata la Determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale anticorruzione 2016 (Delibera n. 831) dell’Anac (alle-gato).

Alcuni punti:

 gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del Piano nazionale anticorruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D.lgs. 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della legge 190/2012;

 l’elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Ptpc) non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione o ente (art. 1, co. 8, legge 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. g) del D.lgs. 97/2016). Sono quindi da escludere affida-menti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l’utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione dei rischio e di far individuare misure di prevenzione pro-porzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o en-te.

In sintesi:

Responsabile della prevenzione della corruzione Rpct:

deve essere individuato all’interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Deve appartenere ad un profilo dirigenziale. In assenza o nel caso in cui i dirigenti siano in nume-ro così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte di-mensioni, potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze (questa Fnc ritiene comunque non possa coincidere con il Rup). Solo in via residuale e con atto motivato, il Rpct potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Con-sigliere tesoriere.

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Piano anticorruzione Obbligo per tutti.

Laddove Ordini e Collegi professionali siano di dimensioni limitate e non siano dotati di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione in maniera sostenibile per insuffi-cienza di struttura organizzativa o limitato numeri di iscritti deve ragionevolmente riconoscersi la pos-sibilità per gli ordini e collegi “di piccole dimensioni” di stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee. Questa indi-cazione è, peraltro, coerente con quanto previsto nel D.lgs. 97/2016 in cui si esprime favore per l’aggregazione di enti di piccole dimensioni al fine della predisposizione del Ptpc.

Il Piano è adottato rispettivamente dal Cc per la Fnc e dal Cd per i Collegi. Tuttavia, per la speci-ficità degli ordini professionali, l’Anac raccomanda una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il Rpct ed, eventualmente, con l’Assemblea degli iscritti.

Aree di rischio

L’Anac ha individuato tre aree di rischio corruzione a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività.

1. formazione professionale continua;

2. rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di or-dini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);

3. indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

1. Formazione professionale continua ex art. 7, co. 3, Dpr 137/2012. Non dovrebbe essere rile-vante per gli ordini e collegi sanitari in quanto l’ultimo comma del citato art. 7 dispone: “Re-sta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina Ecm.

2. Rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di or-dini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali). Rilevante per i Collegi ai sensi della lettera g) art. 3 Dlcps 233/46.

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell’art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell’art. 636 Cpc e nell’art. 2233 Cc.

Nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del Dl 1/2012 (come convertito dal-la legge 27/2012), sussiste dal-la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi suldal-la corretta formulazione di onorari e spese da parte del professionista in merito alla prestazioni professionali ero-gate, esercitando una funzione di controllo.

Pertanto, nell’eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive: Possibili eventi rischiosi

 incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

 effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interesse del professionista;  valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e

neces-sari alla corretta valutazione dell’attività professionale. Possibili misure

 necessità di un regolamento interno in coerenza con la legge 241/1990, ove non già adottato in ba-se all’autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istitui-re per le valutazioni di congruità; b) specifici istitui-requisiti in capo ai componenti da nominaistitui-re nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;

 rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

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Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici

L’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Vi sono casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati pos-sono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un’indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi, come ad esempio l’art. 6 del Decreto interministeriale 2 aprile 2001 sulla Determinazione delle classi delle lauree universitarie del-le professioni sanitarie che prevede che “la Commissione per la prova finadel-le è composta da … omissis almeno 2 membri designati dal Collegio professionale...”.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell’ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nel-la nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componen-ti dell’ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetcomponen-ti richiedencomponen-ti e/o con i descomponen-tinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico.

Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all’adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all’assunzione della relativa deci-sione in composizione collegiale da parte dell’ordine o del collegio interpellato.

Qualora l’ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubbli-ca, sono auspicabili le seguenti misure:

 utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;  rotazione dei soggetti da nominare;

 valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presi-dente, se non in casi di urgenza;

 se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della succes-siva ratifica da parte del Consiglio;

 verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designa-to, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professio-nali;

 eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati per-sonali.

Comprendendo la difficoltà della materia questa Federazione provvederà ad organizzare una Giornata ad hoc per esplicitare i concetti su riportati.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli

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