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Novità fiscali del 27 gennaio 2012: il Milleproroghe convertito in Legge

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Novità fiscali del 27 gennaio 2012: il Milleproroghe convertito in Legge

Pubblicato il 27 gennaio 2012

immobili: niente rettifica basata sui valori OMI e mutuo; accertamento sintetico basato su presunzione semplice; per le SRL semplificate non basta il versamento minimo; pesca locale: resta IVA agevolata; per la bancarotta documentale non ne risponde il Commercialista; sicurezza sul lavoro: attrezzature, controlli rinviati; buoni pasto esclusi dalla base imponibile; nuova formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tracciabilità a 999,99 euro: comunicazione ai clienti; Milleproroghe: camera conferma; linee generali per l’integrazione di Inpdap ed Enpals; la presenza del tecnico anche occasionale determina l’obbligo del pagamento IRAP; Entrate:

pubblicate istruzioni generali studi di settore in bozza e specifiche tecniche per presentazione dichiarazione IVA/2012; reato penale per le scritture contabili ricostruite dalla GdF

Indice:

1) Immobili: Niente rettifica basata sui valori OMI e mutuo 2) Accertamento sintetico basato su presunzione semplice 3) Per le Srl semplificate non basta il versamento minimo 4) Pesca locale: Resta l’Iva agevolata

5) Per la bancarotta documentale non ne risponde il Commercialista 6) Sicurezza sul lavoro: Attrezzature, controlli rinviati

7) Buoni pasto esclusi dalla base imponibile

8) Nuova formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 9) Tracciabilità a 999,99 euro: Comunicazione ai clienti

10) Milleproroghe: Camera conferma

11) Linee generali per l’integrazione di Inpdap ed Enpals

12) La presenza del tecnico anche occasionale determina l’obbligo del pagamento Irap 13) Entrate: Pubblicate istruzioni generali studi di settore in bozza e specifiche

tecniche per presentazione dichiarazione IVA/2012

14) Reato penale per le scritture contabili ricostruite dalla GdF

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1) Immobili: Niente rettifica basata sui valori OMI e mutuo

Sulla base di quanto stabilito, per ultimo, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 488/01/11, non si può determinare il maggiore valore di un immobile basandosi solamente sui valori OMI e sul mutuo erogato all’acquirente ma servono anche altri riscontri.

Si tratta di una problematica molto diffusa, poiché il fisco tende ad emettere avvisi di accertamento dopo la vendita di immobili sulla base dei valori determinati dall’OMI (osservatorio del mercato immobiliare) e di un mutuo di importo superiore al prezzo di acquisto.

In tale contesto, il contribuente si difende sostenendo che le valutazioni dell’OMI siano prive di valore, tranne che non siano supportate da altri riscontri. La circostanza che il mutuo sia stato stipulato per un importo superiore all’immobile acquistato non costituisce un ulteriore riscontro.

La tesi viene così accettata dalle Commissioni tributarie, come nel caso della suddetta sentenza, anche perché gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria consigliano ai propri verificatori di non avvalersi solo di tali riscontri (valutazioni OMI ed importo del mutuo stipulato).

2) Accertamento sintetico basato su presunzione semplice

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2012, il Legislatore, con la manovra di ferragosto, ha disposto che si possa procedere all’effettuazione dell’accertamento sintetico a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.

Invece, prima delle modifiche del 2010, la norma stabiliva che la rettifica era possibile se il reddito accertabile si discostasse per almeno 1/4 da quello dichiarato.

Adesso, a Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che lo scostamento di 1/5 va calcolato sul reddito dichiarato.

Ciò va a vantaggio dell’Amministrazione finanziaria, perché una cosa è calcolare 1/5 sul reddito accertabile, un’altra farlo sul reddito dichiarato.

Inoltre, dovendo le spese effettuate dal contribuente essere personalizzate sulla sua effettiva capacità di spesa, l’eventuale accertamento sarà, quindi, fondato su una presunzione semplice.

Infine, è stato precisato che la norma sugli studi di settore che richiede maggiori “garanzie” per la copertura dai successivi accertamenti, introdotta dalla manovra di Ferragosto 2011, sia retroattiva.

Beni assegnati in godimento ai soci o ai familiari

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Anche riguardo i beni assegnati in godimento ai soci o ai familiari dell’impresa l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, tenutosi il 25.12.2012, ha fornito alcune risposte sui finanziamenti e sui versamenti che vengono effettuati dai soci delle società, per i quali si estende ulteriormente il perimetro dell’obbligo di comunicazione.

In particolare, vanno indicati i versamenti e i finanziamenti effettuati nel 2011 e “vanno altresì comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011”.

3) Per le Srl semplificate non basta il versamento minimo

Per le Srl semplificate non basta il versamento minimo, soprattutto nei primi anno di attività, dove la chiusura della gestione aziendale in perdita è molto frequente.

Con le nuove Srl per i giovani, costituite con un capitale sociale di 1 euro, basterà una perdita di 35 centesimi (1/3 del capitale di sociale di € 1,00) per far scattare, ai sensi delle norme previste dal codice civile, la messa in liquidazione.

Peraltro, chi decide di utilizzare questa nuova forma societaria dovrà accettare uno statuto standard che sarà emanato con un regolamento ministeriale con cui verranno definite anche le qualità soggettive dei soci.

In definitiva, le problematiche legate al rischio di liquidazione potrebbero obbligare i soci ad un conferimento di capitale sociale maggiore di quello introdotto dal Legislatore (€ 1,00).

Tranne che sia possibile avere la certezza, anno per anno, della chiusura dell’esercizio con l’utile civilistico.

Società a responsabilità limitata semplificata

L’art. 3 del D.L. n. 1 del 24.01.2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ha, infatti, introdotto la società a responsabilità limitata semplificata.

Tale società può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto più di trentacinque anni e con un capitale sociale non inferiore ad un euro.

Le semplificazioni previste per questa nuova forma societaria riguardano, in particolare, le modalità e i tempi di costituzione della società.

L’atto costitutivo deve essere, infatti, redatto con scrittura privata autenticata e depositato presso il Registro delle Imprese a cura degli amministratori entro quindici giorni.

L’ufficiale del registro deve a sua volta iscrivere la società nel termine perentorio di quindici

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giorni.

E’ inoltre demandato ad un successivo regolamento ministeriale il compito di tipizzare uno statuto standard per tale tipo societario.

Anche il trasferimento di quote e le modifiche dell’atto costitutivo sono effettuate mediante scrittura privata autenticata.

Ulteriori peculiarità riguardano:

– L’obbligo di indicare negli atti, nella corrispondenza e sul sito internet della società la denominazione di società semplificata a responsabilità limitata;

– l’esclusione di diritto del socio per il superamento del requisito d’età, salvo il caso in cui sia deliberata la trasformazione della società;

– lo scioglimento della società in caso del venir meno del requisito d’età in capo a tutti i soci.

Infine, viene disposto che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme relative alla S.r.l. tradizionale ove compatibili.

4) Pesca locale: Resta l’Iva agevolata

La Comunitaria 2010 (Legge n. 217 del 2011) non ha cancellato l’agevolazione Iva sul carburante e lubrificante utilizzato per la pesca costiera locale.

Difatti, le forniture continuano a fruire del regime di non imponibilità previsto dalle disposizioni dell’art. 8-bis, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.

La precisazione è contenuta nella risposta, all’interrogazione parlamentare n. 5-05972, fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche al regime Iva nel settore navale apportate dalla suddetta Legge n. 217/2011.

5) Per la bancarotta documentale non ne risponde il Commercialista

E sempre l’imprenditore a rispondere di bancarotta documentale anche se la mancata compilazione delle schede contabili e la conseguente mancata consegna al curatore fallimentare sia stata causata dall’inerzia del Commercialista.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 3211 del 25.01.2012)

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6) Sicurezza sul lavoro: Attrezzature, controlli rinviati

Il D.M. 20.01.2012, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24.01.2012, ha stabilito una nuova proroga per l’entrata in vigore delle norme sulle verifiche periodiche delle apparecchiature e attrezzature di lavoro.

La disciplina, prevista dal D.M. 11.04.2011, che sarebbe dovuta divenire operativa dal 30.07.2011, termine prorogato poi al 26.01.2012, adesso entrerà in vigore il 23.04.2012.

7) Buoni pasto esclusi dalla base imponibile

I buoni pasto offerti dall’azienda alla generalità dei dipendenti per esigenze correlate all’attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile a fini previdenziali ed assistenziali

Difatti, la Suprema Corte di Cassazione, ribaltando la sentenza d’Appello che aveva avvallato la tesi dell’Inps che chiedeva l’assoggettamento a contribuzione anche del valore del buono pasto, ha stabilito che il servizio mensa istituito dall’azienda a favore dei propri collaboratori debba essere escluso dalla base imponibile qualora questo sia collegato alle esigenze di servizio, indipendentemente dalle “modalità tecniche” con le quali il servizio viene offerto ai lavoratori.

Se, quindi, si tratta di servizio di mensa, nell’accezione non tradizionale perché concretamente istituito dal datore di lavoro sia pure con le peculiari modalità, si applica (per tale servizio e per le modalità di fruizione da parte dei dipendenti, attraverso i tagliandi), la regola della non imponibilità contributiva.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 865 del 23.01.2012)

8) Nuova formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 2 del 26.01.2012, è intervenuta in merito alla nuova disciplina della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contenuti minimi e modalità di formazione dei lavoratori, riguardo la salute e la sicurezza sul lavoro

Con gli accordi del 21.12.2011 (Repertorio n. 221 e Repertorio n. 223), pubblicati sulla G.U. n. 8

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del 11.01.2012, la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ha posto chiarezza e data piena applicazione degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.

81/08 in merito alla durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori, in ordine alla salute e la sicurezza sul lavoro.

Si tratta di due distinti provvedimenti, il primo (Repertorio 221) rivolto ai lavoratori nella loro generalità, peraltro definiti dall’art. 2, comma 1, lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 81/08 ed il secondo (Repertorio 223) rivolto a datori di lavoro, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 81/08, che, nei casi espressamente previsti dalla normativa, svolgono l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

In entrambi i provvedimenti, le attività vengono suddivise in tre grandi gruppi definiti a Rischio BASSO, Rischio MEDIO e Rischio ELEVATO.

L’individuazione delle macrocategorie di rischio, identica nei due repertori, è effettuata in base ai codici ATECO 2002_2007.

Inoltre, negli accordi in esame vengono individuati i requisiti dei docenti, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/apprendimento, l’articolazione ed i contenuti del percorso formativo.

Gli accordi sono entrati in vigore il 26.01.2012, fatte salve diverse e più impegnative scadenze indicate nei provvedimenti stessi.

Repertorio n. 221 – Lavoratori

La formazione di tutti i lavoratori deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione.

Ove ciò non risulti possibile, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

I lavoratori che abbiano frequentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’accordo (26.01.2012), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, non sono tenuti a frequentare corsi di formazione (salvo poi realizzare l’aggiornamento nei tempi e nei termini previsti).

Qualora non si verifichino le condizioni previste dal precedente capoverso, dovranno essere attuati i seguenti corsi di formazione, con contenuti e modalità previste dall’accordo, entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo stesso (11.07.2013).

Lavoratori in generale – art. 2, comma 1, lettere a), del D.Lgs. 81/08

E’ prevista una formazione di base per tutte le categorie di almeno 4 ore. Ad essa andrà affiancata una formazione specifica di 4 ore per la classe di rischio basso, di 8 ore per la classe di rischio medio e di 12 ore per la classe di rischio alto.

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In sintesi, si hanno:

– Lavoratori occupati in attività definite a rischio BASSO: 8 ore di formazione;

– Lavoratori occupati in attività definite a rischio MEDIO: 12 ore di formazione;

– Lavoratori occupati in attività definite a rischio ALTO: 16 ore di formazione;

Preposti – art. 2, comma 1, lettere e), del D.Lgs. 81/08

I preposti, oltre alla formazione specifica per i lavoratori in generale, debbono seguire in aggiunta un modulo formativo della durata minima di 8 ore. Ne consegue che ad ogni singolo preposto dovrà essere impartita una formazione complessiva di 16, 20 o 24 ore a seconda del settore di appartenenza riferito all’attività (rischio basso, medio od alto).

Dirigenti – art. 2, comma 1, lettere d), del D.Lgs. 81/08

I dirigenti debbono frequentare un percorso formativo, suddiviso, secondo le indicazioni della norma, in quattro moduli della durata complessiva non inferiore a 16 ore.

Aggiornamento formativo

Tutti i lavoratori, compresi i preposti ed i dirigenti, debbono frequentare percorsi formativi di aggiornamento, ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore.

Il termine di 5 anni decorre dalla data di effettuazione dell’ultimo percorso formativo.

L’obbligo di aggiornamento, qualora la formazione iniziale sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/2012), deve essere completato entro 12 mesi (11/01/2013).

Repertorio n. 223 – Datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di RSPP – Obbligo formativo

Qualunque datore di lavoro che, nei casi previsti dalla vigente normativa, intenda svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve seguire un percorso formativo, articolato in quattro moduli (normativo, gestionale, tecnico e relazionale), della durata complessiva minima di 16 ore (rischio basso), 32 ore (rischio medio), ovvero 48 ore (rischio alto).

Al termine del percorso formativo dovrà essere effettuata una verifica di apprendimento che preveda un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati alla verifica delle conoscenze relative alla normativa vigente ed alle competenze tecnico-professionali.

Non sono tenuti a frequentare il percorso formativo i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11.01.2012), una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/97 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 (assunzione dell’incarico di RSPP entro il 31/12/1996).

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In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere, ovviamente nei casi previsti, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Aggiornamento formativo

L’aggiornamento formativo, è previsto per tutti i datori di lavoro che svolgono l’incarico di RSPP, anche se in possesso dell’obbligo formativo iniziale.

Si tratta di aggiornamento con periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dal 11/01/2012) ed è modulato sui tre livelli di rischio: 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio) e 14 ore (rischio alto).

Per i datori di lavoro, esonerati dall’obbligo formativo, il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/2014).

Altri soggetti con obbligo formativo

Nulla risulta innovato in ordine ai percorsi formativi relativi ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), non datori di lavoro, agli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ed alle persone designate alla gestione dell’emergenza per la prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso.

(Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 2 del 26.01.2012)

9) Tracciabilità a 999,99 euro: Comunicazione ai clienti

E’ possibile il pagamento frazionato delle retribuzioni, sanzioni dal 1° febbraio.

Il decreto “salva Italia” ha abbassato dallo scorso 6 dicembre 2011 la soglia dell’utilizzo del contante a € 1.000,00.

Tale provvedimento ovviamente riguarda anche i sistemi di pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e collaboratori.

Si può continuare a pagare in contanti fino ad € 999,99.

Sulla base della circolare n. 1/2011 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che, come è noto (si veda l’articolo sulle novità fiscali dei giorni scorsi), ha esaminato tutti gli aspetti tecnici e normativi, il consulente adesso può comunicare ai propri clienti le indicazioni per operare in relazione al pagamento delle retribuzioni in contanti ai propri dipendenti.

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10) Milleproroghe: Camera conferma

Il parlamento ha confermato la fiducia al governo sul Decreto Milleproroghe.

In particolare, la Camera, con 469 voti a favore, 74 contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del Disegno di Legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Dopo la trattazione degli ordini del giorno, il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta (martedì prossimo).

11) Linee generali per l’integrazione di Inpdap ed Enpals

Con la determinazione n. 5802 del 23 gennaio 2012, il presidente dell’Inps, ha approvato le linee generali dell’Istituto per l’integrazione dell’Inpdap e dell’Enpals, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, con la finalità di conseguire risparmi strutturali attraverso la riduzione delle spese complessive di funzionamento conseguente all’integrazione delle risorse degli Enti interessati nei grandi progetti di innovazione e di efficienza.

Nella determinazione viene dato mandato al direttore generale di porre in essere ogni azione necessaria all’attuazione del percorso di integrazione, impegnandolo a riferire mensilmente sull’avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti e a proporre eventuali iniziative da adottare in relazione al complesso delle azioni intraprese.

Perseguiti gli obiettivi di razionalizzazione che avverrà attraverso del personale (ove possibile in unico stabile).

Previsto accesso on line dei servizi e la riduzione del contenzioso degli enti soppressi. Verrà creata una banca unica nazionale.

Infine, viene pubblicata una tabella contenente i tempi di attuazione:

Prima fase entro il 29.02.2012, ultima entro il 31.01.2013.

12) Piccolo imprenditore: La presenza del tecnico anche occasionale determina l’obbligo del pagamento Irap

La ditta che si avvale di un responsabile degli impianti, con lavoro svolto da tale collaboratore sia pure occasionale è soggetta ad Irap.

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Per conseguenza, non è legittimata al rimborso di tale imposta, adducendo che il lavoro svolto dal collaboratore era occasionale.

“La collaborazione del responsabile tecnico, in carenza del conseguimento da parte del piccolo imprenditore di adeguata certificazione di cui alla specifica normativa sulla sicurezza degli impianti, comporta un onere costante per l’impresa e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria all’esecuzione del lavoro”.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che il rapporto instaurato tra le due figure non è occasionale, a meno che non si dimostri il contrario.

Per cui è scattata la presenza del requisito dell’autonoma organizzazione, all’interno dell’attività svolta dal piccolo imprenditore, elemento che, come è noto, comporta l’assoggettamento ad Irap.

(Commissione Tributaria Regionale di Trieste, sentenza n. 07/07/12 del 2011)

13) Entrate: Pubblicate istruzioni generali studi di settore in bozza e specifiche tecniche per presentazione dichiarazione IVA/2012

Sono state pubblicate, il 26.01.2012, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:

– Studi di settore- Parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (bozza);

– Specifiche tecniche per la presentazione telematica delle dichiarazione IVA/2012 (Iva annuale, base, e 74 bis).

14) Reato penale: Scritture contabili ricostruite

Si commette il reato di occultamento delle scritture contabili anche quando i “conti” aziendali sono recuperati attraverso controlli incrociati con documenti trovati presso terzi.

La fattispecie delittuosa si configura anche in presenza di una semplice difficoltà da parte del Fisco di ricomporre i redditi nascosti o il patrimonio della società.

Nel caso di specie, si evince dal pvc della Guardia di finanza, la ricostruzione reddituale dell’impresa è avvenuta non sulla base di documenti contabili rinvenuti nei locali dell’impresa, ma a seguito di un controllo incrociato, operato dai militari, delle fatture e dei documenti contabili delle quattro società che intrattenevano, tra loro, un rapporto commerciale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2698 del 23.01.2012, confermando la condanna penale pronunciata dalla Corte d’appello, ha stabilito che l’imprenditore risponde di occultamento delle

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scritture contabili anche nel caso in cui la Guardia di finanza riesce a ricostruire in toto la contabilità aziendale dell’impresa mediante l’effettuazione di controlli incrociati con le scritture delle società che hanno avuto rapporti commerciali con l’impresa.

Vincenzo D’Andò

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