I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio
Silvia Latorraca
(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)
Documento OIC 29 versione 2016 (applicabile dai bilanci 2016), emendato dicembre 2017;
Newsletter OIC maggio 2018 (conferma la newsletter OIC febbraio 2018);
Documento di ricerca CNDCEC-FNC 24.4.2018;
Circ. Assonime 27.6.2018 n. 15;
Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 24.5.2018.
Riferimenti
Definizione
Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio = fatti (positivi e/o negativi) che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio.
chiusura bilancio formazione bilancio approvazione bilancio
Modifica del progetto di
bilancio (se effetto rilevante) Da considerare nella
formazione del bilancio
Classificazione
• evidenziano condizioni esistenti alla data di bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio
Fatti da recepire nei valori di bilancio
• indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio
Fatti da illustrare in Nota integrativa (se
rilevanti)
• devono essere considerati nelle valutazioni di bilancio (es. intenzione di liquidare la società o cessare l’attività)
Fatti che fanno venir meno il presupposto
della continuità
Esempi di fatti da recepire nei valori di bilancio
Definizione causa legale in essere alla data di bilancio
Deterioramento situazione finanziaria di un debitore con fallimento dopo la chiusura dell’esercizio Vendita beni a magazzino a prezzi inferiori al costo
Determinazione costo di attività acquistate o corrispettivo di attività vendute prima della data di bilancio
Determinazione premio a dipendenti per prestazioni relative all’esercizio chiuso
Scoperta di errori o frodi
Esempi di fatti da illustrare in Nota integrativa (se rilevanti)
Diminuzione del valore di mercato di strumenti finanziari che riflette condizioni intervenute dopo la chiusura dell’esercizio
Distruzione di impianti, macchinari, merci a seguito di incendi o calamità naturali
Sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine
Ristrutturazione di debiti
Annuncio piani di dismissione di attività o piani di ristrutturazione
Contenziosi relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio
Fluttuazioni anomale di valori di mercato di titoli o tassi di cambio
Impatto sulla rappresentazione dei valori di bilancio
Newsletter OIC maggio 2018:
un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio non può portare all’iscrizione di crediti/debiti non esistenti alla data di chiusura in quanto giuridicamente sorti
nell’esercizio successivo (oppure alla riclassificazione di poste di bilancio), ma può solo determinare l’aggiornamento delle stime del valore di attività/passività già esistenti
Natura e classificazione dei componenti di reddito dipendono dalle condizioni esistenti alla data di chiusura
I fatti successivi incidono soltanto sulla quantificazione
Occorre individuare il momento in cui credito/debito sorgono giuridicamente
Impatto sulla rappresentazione dei valori di bilancio
Fatto avvenuto prima della chiusura dell’esercizio, ma conosciuto dopo
Il credito/debito è rilevato in bilancio
Fatto avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio
Il credito/debito è rilevato nel bilancio successivo
Deve essere modificata la stima (non la classificazione) dei valori eventualmente rilevati nell’esercizio precedente (es. fondi per rischi e oneri, fondi svalutazione)
Informativa in Nota integrativa
Occorre indicare in Nota integrativa le informazioni riguardanti “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” (art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c.).
Stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società o ragioni per cui l’effetto non è determinabile (OIC 29)
Non è più richiesta l’informativa nella Relazione sulla gestione
Soggetti OIC (diversi dalle micro imprese) applicano il principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR)
Trattamento fiscale soggetti diversi da micro imprese
Riconoscimento fiscale dei «criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio»
Rilevanza degli elementi rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Disapplicazione delle regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR
I componenti di reddito relativi a fatti successivi alla chiusura dell’esercizio assumono rilievo fiscale nell’esercizio in cui sono imputati in bilancio
Trattamento fiscale soggetti diversi da micro imprese
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito
imponibile o la ripartizione in più periodi d’imposta (DM 48/2009 e DM 3.8.2017)
Fatti successivi che determinano la rilevazione di componenti negativi
Nel bilancio in chiusura è rilevato un fondo per rischi e oneri o un fondo svalutazione (non un debito)
MA
Contenzioso in corso al 31.12.2018
Importo definito a seguito di sentenza/transazione a marzo 2019 Onere iscritto nel bilancio 2018 tra i fondi per l’esatto importo
Accantonamento non deducibile nel 2018 (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 24.5.2018)
Variazione in aumento nel Modello REDDITI relativo al 2018
Controversie legali
La disciplina degli accantonamenti (art. 107 del TUIR) si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di fondi per rischi e oneri, anche se classificati in base della natura delle spese e non nelle voci B.12 e B.13 del Conto economico (DM 8.6.2011 e DM 3.8.2017)
Gli accantonamenti diversi da quelli indicati dal TUIR non sono deducibili (art. 107 co. 4 del TUIR)
Premi ai dipendenti
Corresponsione dei premi prevista in via automatica dai contratti
collettivi/accordi aziendali, ma
ammontare determinato nel 2019
Premio e debito verso dipendenti e istituti previdenziali rilevati nel 2018 (esercizio di competenza)
Corresponsione dei premi deliberata nel 2019 (successivo all’esercizio di competenza) unitamente alla
determinazione
Premio e debito rilevati nel 2019 (obbligo giuridico)
Eventuale accantonamento nel 2018
Premio deducibile nel 2018
(imputazione in bilancio) Accantonamento indeducibile nel 2018
Micro imprese non applicano il principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR)
Trattamento fiscale micro imprese
Applicazione delle regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR
Trattamento fiscale micro imprese
Certezza e oggettiva determinabilità devono manifestarsi entro la chiusura dell’esercizio (31 dicembre) pur potendo essere conosciute successivamente (non entro la redazione del bilancio o la presentazione della dichiarazione dei
redditi) (dottrina, nota MEF 21.3.81 n. 9/167, Cass.
9080/2015)
I componenti di reddito relativi a fatti successivi alla chiusura dell’esercizio assumono rilievo fiscale nell’esercizio in cui sono rispettati i requisiti di
certezza e oggettiva determinabilità
Ambito temporale