• Non ci sono risultati.

Modifica all’articolo 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Modifica all’articolo 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici "

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Testo aggiornato al 21 novembre 2005

Legge 15 marzo 2004, n. 69

Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2004, n. 66

Modifica all’articolo 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Articolo 1

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

“1. È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazio- ne specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.

Riferimenti

Documenti correlati

VOCE DI BILANCIO U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente - 001 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - 999 Acquisto di

Pertanto, previa richiesta di parere al Sovrintendente medico regionale sulla esatta interpretazione delle leggi – relativamente al personale sanitario non medico -,

In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio

sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione

 in base al successivo comma 539, le regioni e le province autonome assicurano che tutte le strutture pubbliche e private le quali eroghino prestazioni sanitarie

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di risarcimento (emendamento 8.100 del relatore) del danno derivante da responsabilità

Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della

Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le