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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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Academic year: 2022

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(1)

Città di SPILIMBERGO

Provincia di Pordenone

COPIA

N. 5

del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Anno 2021.

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione in video conferenza per l’emergenza COVID-19.

Fatto l’appello nominale, risultano:

Presente/Assente

SARCINELLI Enrico Sindaco Presente

ZAVAGNO Stefano Assessore Presente

FILIPUZZI Ester Assessore Presente

BIDOLI Anna Assessore Presente

FARINA Antonio Capo Gruppo Assente

ROMAN Carlo Consigliere Presente

MARTIN Daniel Consigliere Presente

MARCHESIN Marino Assessore Presente

DREON Fabio Consigliere Presente

CANCIAN Diego Consigliere Presente

SPAGNOLO Armando Assessore Presente

DELLA VALLE Giuseppe Capo Gruppo Presente

ZULIANI Michele Assessore Presente

DREOSTO Marco Consigliere Presente

LAURETANO Davide Capo Gruppo Presente

VENARUZZO Luca Consigliere Presente

DONDA Pietro Paolo Consigliere Presente

PELLIS Marina Consigliere Presente

SORESI Leonardo Capo Gruppo Presente

FRENNA Fabio Consigliere Presente

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente

E’ presente l’Assessore esterno SALA Ilaria.

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Enrico SARCINELLI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

(2)

E’ presente l’Assessore esterno SALA Ilaria.

SCRUTATORI: VENARUZZO - MARTIN - DREON.

OGGETTO: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’articolo 52 del d. lgs 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione, per espressa abrogazione, della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del Canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 [--_Hlk64707497--]la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di cui al comma 816 sopra citato, è prevista dall’ art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

 l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

 ai sensi del comma 817 del medesimo articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

 in assenza di ulteriori interventi normativi modificativi, il c.d Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale disposto dai predetti commi 816-847 della legge 160/2019) entra in vigore dal 01 gennaio 2021, in sostituzione dei prelievi previgenti:

- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), - Tassa rifiuti temporanea - TARI (limitatamente ai casi di occupazione temporanea);

Considerato che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi vigenti fino alla data del 31.12.2020;

(3)

Dato atto che i presupposti del canone unico sono:

a) le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, di suolo pubblico, di spazi pubblici e di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade e sue pertinenze, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio o d’uso, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, che sono sottratti all’uso generale della collettività;

b) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

c) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, L. 160/2019, il suddetto Regolamento deve disciplinare:

1. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

2. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

3. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

4. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

5. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

6. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

7. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

8. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Atteso che l’approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la necessità di proporre l’approvazione del nuovo Regolamento per l’ applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi tributari precedenti - testo Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì necessario ed opportuno, procedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati al fine di rendere l’applicazione del canone in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune – testo Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28/01/2021 di differimento delle ordinarie scadenze di versamento applicate per i precedenti prelievi tributari – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti giornaliera – nelle more di istituzione del nuovo canone e di definizione delle relative tariffe per l’anno 2021, fino alla data del 31 maggio 2021;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed in particolare l’art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

(4)

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

Visti i commi 826 e 827 dell’art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Ritenuto che le tariffe standard del canone, possano essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto altresì, che l’applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, possa assicurare un’equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Richiamato l’art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante”;

Tenuto conto infine che la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, permanente e temporanea è stata sin qui gestita in forma diretta dall’Ente, mentre Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni sono affidate, fino alla data del 31/12/2022, a Step S.r.l. di Sassari – Ufficio territoriale di Codroipo, come da contratto in essere;

Vista la risoluzione n. 9/2020 con cui il Mef conferma la possibilità di un affidamento anche disgiunto delle componenti del canone, ovvero quella collegata all'occupazione di suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno ricondurre ad unica forma di gestione, le componenti del canone collegate all’occupazione di suolo pubblico, escluso il canone mercatale e la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, il tutto al fine di:

- assicurare l’immediata applicazione delle nuove entrate, viste competenze specialistiche dell’attuale Concessionario,

- evitare interruzione nei servizi e mantenere il relativo afflusso di entrate all’Ente, a condizioni particolarmente vantaggiose,

- razionalizzare e semplificare gli adempimenti a favore dell’utenza interessata;

Richiamati:

 l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale al l'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”,

 il comma 4 bis dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

 il DM del 13 gennaio 2021, per il quale “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”;

(5)

 l’articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

 Il vigente Regolamento generale delle entrate.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D.

Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Acquisito il parere favorevole, espresso in data 11.03.2021 dall’Organo di Revisione Economico- Finanziaria del Comune di Spilimbergo, ai sensi dell’art. 239 del TUEL;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

IL SINDACO – Pone in votazione il punto in oggetto.

Dopo di che, il Consiglio Comunale, con n. voti favorevoli 20 (unanimità) espressi a termine di legge:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

3. Di istituire il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

4. Di approvare:

a) il «Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria» - allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 55 articoli e dagli allegati “A-Planimetria centro Abitato di Spilimbergo”, “A1-Zona 1 – Elenco delle Vie” “A2-Zona2 – Elenco delle Vie”, “C - Tariffa standard e coefficienti moltiplicatori base del canone di occupazione suolo pubblico e Tariffa standard e coefficienti moltiplicatori base del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni”;

b) il «Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati», Allegato “B” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 17 articoli e relativi Allegati: “A1-Zona1-Elenco delle Vie”,

“A2-Area di mercato”, “B – Determinazione della Tariffa ordinaria e del coefficiente moltiplicatore base del canone unico mercatale”;

5. Di dare atto che continua ad essere applicato il “Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 11.02.2010, demandando alla Giunta, qualora necessarie, eventuali modificazioni ed integrazioni;

6. Di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe del canone per le occupazioni, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe

(6)

complessivamente omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

7. Di dare atto che i suddetti nuovi Regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021;

8. Di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

9. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dai Regolamenti si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

10. Di affidare ed attribuire al Concessionario del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni la gestione delle attività di liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva, accertamento e contenzioso delle entrate relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, fino a scadenza naturale del contratto in essere (31.12.2022);

11. Di demandare ai Funzionari responsabili competenti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;

12. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia la presente deliberazione che gli allegati Regolamenti;

Con successiva votazione espressa a termine di legge, n. 20 voti favorevoli (unanimità);

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.

11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

================================================================================

Per gli interventi, si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 68 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

(7)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

f.to SARCINELLI avv. Enrico f.to COLUSSI dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 30/03/2021 al 13/04/2021.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE f.toKatia ZORATTO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è esecutiva:

dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche)

L’IMPIEGATO RESPONSABILE f.toKatia ZORATTO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

La presente copia è conforme all’originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa vigente.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE Katia ZORATTO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

(8)

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: ZORATTO KATIA

CODICE FISCALE: ZRTKTA76M50I403T DATA FIRMA: 30/03/2021 09:44:15

IMPRONTA: 948544DB7891FD4BB94CBBE143259109B9F3467E9981D893D5FB43845285643A B9F3467E9981D893D5FB43845285643A2DB5CF1B497C7121BCD68FCBF5AA03F6 2DB5CF1B497C7121BCD68FCBF5AA03F6A185AA343B3D9C609E458F74252F1C43 A185AA343B3D9C609E458F74252F1C43924CFF0D8C5358111EE236CBFCF89B5C

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